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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 10646/2024 del RGL, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
7/11/1972, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Martone del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, alla Via delle Terme Deciane n. 8
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 15.04.2025 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Munita del seguente dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in € 600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001967150 notificata in data 10.06.2024, quale sanzione per violazione dell'art. 2 comma 1 bis comma 1 bis, del D.L. n.
463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83 e ss.mm.ii..
Contestava la mancata notifica dell'avviso di accertamento ed eccepiva la prescrizione della sanzione atteso che, a fronte di omessi versamenti di ritenute previdenziali relative all'anno 2018, il primo atto notificato era l'ordinanza opposta.
Nelle note conclusive eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva non essendo più amministratore della società all'epoca della notifica dell'atto di accertamento.
L' si costituiva e contestava quanto dedotto, producendo copia dell'atto di CP_1
accertamento con la relata di notifica, prodromico all'ordinanza impugnata nonché visura storica dalla quale si ricavava la carica di amministratore dell'odierna ricorrente.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisiti i documenti, disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note ex art. 127 ter cpc, viene posta in decisione.
*
La fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non supera i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
La ricorrente ha contestato l'ordinanza ingiunzione assumendo di non avere mai ricevuto l'atto di accertamento.
Esaminando la produzione dell'Ente previdenziale invero l'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione risulta regolarmente notificato. E' nel fascicolo dell' la cartolina di ricevimento dalla quale risulta che l'atto di accertamento CP_1
Protocollo .5500.07/11/2019.0628463 è stato consegnato in data 04.12.2019. CP_1
Ne deriva la regolare notifica dell'atto prodromico e pertanto la legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
A fronte di tale produzione, solo nelle note e perciò tardivamente, la ricorrente contestava il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere amministratore della società.
Tale eccezione tuttavia non merita ingresso perché, oltre che tardivamente formulata, è infondata.
Deve osservarsi infatti che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità, consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità,
(cfr. Cass. n. 11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Nel caso di specie, dalla visura camerale prodotta in atti, risulta che la ricorrente ha rivestito la carica di amministratore all'epoca della commissione della violazione, risultando cancellata dalla carica di amministratore solo in data
07.06.2021.
Anche l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento
L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il dies a quo nella fattispecie è il g. 16 del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Trattandosi di mancato versamento delle ritenute per il mese di dicembre 2017 e per l'anno 2018 ed essendo stato notificato l'atto di accertamento, come tale interruttivo della prescrizione, essa alla data della notifica dell'ordinanza opposta non si era compiuta.
A ciò poi deve sommarsi la sospensione per effetto della pandemia da Covid 19 dal dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021.
Ne consegue che al termine quinquennale di prescrizione di cui al citato art. 28 devono aggiungersi ulteriori 129 + 182 giorni.
Per tutto quanto osservato deve pertanto ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in relazione al fatto che la sanzione viene applicata per la violazione della norma di legge, con ciò esulando dalla prescrizione del credito contributivo, per la cui riscossione l' ha emesso l'avviso di addebito. CP_1
Alla luce di quanto esposto, il ricorso non merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo della tariffa in complessivi € 600,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 15.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami (firma digitale)