Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 392
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impositivo per possesso dei fabbricati

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Inammissibile
    Violazione norme occupazione fabbricati

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Inammissibile
    Violazione norma abrogata

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'eccepita prescrizione dei crediti riportati nell'avviso di intimazione non è fondata poiché, per quanto riguarda la cartella di pagamento, l'ente di riscossione ha documentato la notifica via pec del 7/10/2022 con ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica del destinatario. Per gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2018, notificati il 2/8/2022 e il 5/8/2022, non vi è stata instaurazione di regolare contraddittorio con l'ente impositore, configurando un'ipotesi di inammissibilità per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 14 comma 6-bis del d. lgs. 546/92.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impositivo per possesso dei fabbricati

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Inammissibile
    Violazione norme occupazione fabbricati

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Inammissibile
    Violazione norma abrogata

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'eccepita prescrizione dei crediti riportati nell'avviso di intimazione non è fondata poiché, per quanto riguarda la cartella di pagamento, l'ente di riscossione ha documentato la notifica via pec del 7/10/2022 con ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica del destinatario. Per gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2018, notificati il 2/8/2022 e il 5/8/2022, non vi è stata instaurazione di regolare contraddittorio con l'ente impositore, configurando un'ipotesi di inammissibilità per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 14 comma 6-bis del d. lgs. 546/92.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impositivo per possesso dei fabbricati

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Inammissibile
    Violazione norme occupazione fabbricati

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Inammissibile
    Violazione norma abrogata

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali non sono scrutinabili, poiché i titoli iscritti a ruolo, non essendo stati impugnati nei termini di rito, sono divenuti definitivi. Inoltre, non sono stati sollevati vizi propri dell'atto di intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'eccepita prescrizione dei crediti riportati nell'avviso di intimazione non è fondata poiché, per quanto riguarda la cartella di pagamento, l'ente di riscossione ha documentato la notifica via pec del 7/10/2022 con ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica del destinatario. Per gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2018, notificati il 2/8/2022 e il 5/8/2022, non vi è stata instaurazione di regolare contraddittorio con l'ente impositore, configurando un'ipotesi di inammissibilità per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 14 comma 6-bis del d. lgs. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 392
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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