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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3539/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006160647000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006160647000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006160647000 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4/07/2025 Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, presenta ricorso avverso avviso di intimazione n. 10020259006160647000 recante una cartella di pagamento e due avvisi di accertamento per
TARI anno 2014, IMU e TASI anno 2018, su ruoli iscritti dal Comune di Angri.
Il ricorrente, premesso di non aver ricevuto alcun atto o comunicazione precedente sui tributi in esame, evidenzia in primo luogo la nullità dell'atto impositivo con riferimento al possesso dei fabbricati non essendone proprietario né titolare di diritti reali;
quindi la violazione dell'art. 1 co. 641-649 della L. 147/2013 e dell'art. 62 d.lgs. 507/93 non avendone fatto occupazione, e la violazione dell'art. 72 d.lgs. 507/93 trattandosi di norma abrogata nel 2007; infine invoca la prescrizione del credito.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite difensore del libero foro dichiaratosi antistatario, deducendo la inammissibilità del ricorso non preceduto da notifica al litisconsorte necessario ex art. 14 comma 6-bis d.lgs. 546/92, ed il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative al merito impositivo. Quindi rappresenta che gli atti impositivi riportati nell'avviso impugnato contengono gli elementi descrittivi della pretesa e che legittimamente è stata svolta l'azione amministrativa. Sulla eccepita prescrizione evidenzia che la cartella è stata notificata via pec il 7/10/2022 e che da quella data non era decorso il termine di 5 anni prima dell'intimazione impugnata, con la conseguenza che l'atto presupposto era divenuto definitivo e non più impugnabile, e che il ricorso avverso l'intimazione vale come impugnazione al ruolo, non ammissibile ex art. 12 co.4 dpr 602/73.
All'udienza del 21 gennaio 2026, esaminati gli atti, già respinta l'istanza di sospensiva il 19/11/25, svolta la relazione e sentite le parti presenti la Corte delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'eccepita prescrizione dei crediti riportati nell'avviso di intimazione non è fondata poiché, per quanto riguarda la cartella di pagamento, l'ente di riscossione ha documentato la notifica via pec del 7/10/2022 con ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, né risulta che nei termini di rito il ricorrente abbia contestato la produzione documentale allegata.
Con riferimento agli avvisi di accertamento emessi da Comune di Angri per IMU e TASI 2018, che dalle annotazioni riportate nell'atto impugnato risultano essere stati notificati il 2/8/2022 ed il 5/8/2022, non v'è stata instaurazione di regolare contraddittorio con l'ente impositore. Ricorre quindi un'ipotesi di inammissibilità della domanda dovendo trovare applicazione la disposizione dell'art. 14 comma 6-bis del d. lgs. 546/92, già in vigore all'epoca della proposizione del ricorso, risultando violata un'ipotesi tipizzata di litisconsorzio necessario (“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”).
Ne consegue che le eccezioni di omessa notifica per i due avvisi di accertamento non sono sollevabili nei riguardi di AdER, carente di legittimazione passiva sul punto, e neppure sono scrutinabili le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali riportati nei tre titoli iscritti a ruolo che, non essendo stati impugnati nei termini di rito decorrenti dalla loro documentata e incontestata notificazione, sono divenuti definitivi. Anche questi motivi di doglianza sono dunque inammissibili, rilevando che gli unici motivi di ricorso esperibili avverso l'avviso di intimazione recante titoli definitivi ineriscono ai vizi propri dell'atto, che però non risultano essere stati sollevati.
Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di rito.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3539/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006160647000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006160647000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006160647000 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4/07/2025 Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, presenta ricorso avverso avviso di intimazione n. 10020259006160647000 recante una cartella di pagamento e due avvisi di accertamento per
TARI anno 2014, IMU e TASI anno 2018, su ruoli iscritti dal Comune di Angri.
Il ricorrente, premesso di non aver ricevuto alcun atto o comunicazione precedente sui tributi in esame, evidenzia in primo luogo la nullità dell'atto impositivo con riferimento al possesso dei fabbricati non essendone proprietario né titolare di diritti reali;
quindi la violazione dell'art. 1 co. 641-649 della L. 147/2013 e dell'art. 62 d.lgs. 507/93 non avendone fatto occupazione, e la violazione dell'art. 72 d.lgs. 507/93 trattandosi di norma abrogata nel 2007; infine invoca la prescrizione del credito.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite difensore del libero foro dichiaratosi antistatario, deducendo la inammissibilità del ricorso non preceduto da notifica al litisconsorte necessario ex art. 14 comma 6-bis d.lgs. 546/92, ed il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni relative al merito impositivo. Quindi rappresenta che gli atti impositivi riportati nell'avviso impugnato contengono gli elementi descrittivi della pretesa e che legittimamente è stata svolta l'azione amministrativa. Sulla eccepita prescrizione evidenzia che la cartella è stata notificata via pec il 7/10/2022 e che da quella data non era decorso il termine di 5 anni prima dell'intimazione impugnata, con la conseguenza che l'atto presupposto era divenuto definitivo e non più impugnabile, e che il ricorso avverso l'intimazione vale come impugnazione al ruolo, non ammissibile ex art. 12 co.4 dpr 602/73.
All'udienza del 21 gennaio 2026, esaminati gli atti, già respinta l'istanza di sospensiva il 19/11/25, svolta la relazione e sentite le parti presenti la Corte delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'eccepita prescrizione dei crediti riportati nell'avviso di intimazione non è fondata poiché, per quanto riguarda la cartella di pagamento, l'ente di riscossione ha documentato la notifica via pec del 7/10/2022 con ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, né risulta che nei termini di rito il ricorrente abbia contestato la produzione documentale allegata.
Con riferimento agli avvisi di accertamento emessi da Comune di Angri per IMU e TASI 2018, che dalle annotazioni riportate nell'atto impugnato risultano essere stati notificati il 2/8/2022 ed il 5/8/2022, non v'è stata instaurazione di regolare contraddittorio con l'ente impositore. Ricorre quindi un'ipotesi di inammissibilità della domanda dovendo trovare applicazione la disposizione dell'art. 14 comma 6-bis del d. lgs. 546/92, già in vigore all'epoca della proposizione del ricorso, risultando violata un'ipotesi tipizzata di litisconsorzio necessario (“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”).
Ne consegue che le eccezioni di omessa notifica per i due avvisi di accertamento non sono sollevabili nei riguardi di AdER, carente di legittimazione passiva sul punto, e neppure sono scrutinabili le eccezioni di merito sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per le imposizioni dei tributi locali riportati nei tre titoli iscritti a ruolo che, non essendo stati impugnati nei termini di rito decorrenti dalla loro documentata e incontestata notificazione, sono divenuti definitivi. Anche questi motivi di doglianza sono dunque inammissibili, rilevando che gli unici motivi di ricorso esperibili avverso l'avviso di intimazione recante titoli definitivi ineriscono ai vizi propri dell'atto, che però non risultano essere stati sollevati.
Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di rito.