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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa RA Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3195/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 Cherasco (CN), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FORNENGO MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bra (CN) il 14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 37 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/05/2006 e , il 14/02/2010. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 14/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore RA sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
In accordo con le esigenze lavorative dei genitori, i coniugi hanno stabilito che il padre potrà trascorrere con la figlia minore RA, week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
Potrà inoltre vederla nel pomeriggio, durante la settimana, accordandosi preventivamente con la madre, ed in base agli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore;
Compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, durante le vacanze estive la minore trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori, in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano con un genitore e il giorno 31 dicembre e Capodanno con l'altro genitore. Per i restanti giorni potrà trascorrere la metà dei giorni delle vacanze natalizie (anche non consecutivi) con il papà e l'altra metà con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della minore e nel rispetto delle esigenze della stessa. I genitori, con comunicazione scritta, concorderanno il calendario di dette vacanze almeno 1 mese prima dell'inizio delle stesse. Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore, nonché metà del periodo di vacanza pasquale con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. I genitori, con comunicazione scritta, concorderanno il calendario di dette vacanze almeno 1 mese prima dell'inizio delle stesse.
Le ulteriori festività infrannuali e/o ponti verranno suddivisi con il criterio dell'alternanza fra le parti, le quali, di volta in volta, assumeranno accordi sui rispettivi periodi di competenza a mezzo comunicazione scritta da effettuarsi tre giorni prima della ricorrenza.
A titolo di mantenimento dei figli RA (minorenne) e (maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente) il Sig. si impegna a versare mensilmente l'importo di euro 500,00 (250,00 euro Pt_2 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2 Le spese straordinarie, così come identificate all'interno del protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati, recepito dal Tribunale di Asti, saranno suddivise al 50% tra i genitori, andranno rendicontate e rimborsate bimestralmente e dovranno essere adeguatamente documentate.
PRENDE ATTO CHE:
L'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Cherasco Via Bra n.70/A, attualmente in vendita, rimarrà la residenza abituale del Sig. , sino alla vendita della stessa;
Pt_2
La Sig.ra , con i figli, trasferirà la propria residenza presso altro immobile già individuato e Pt_1 sito in Bra, Via Cuneo n.16, il trasloco avverrà presumibilmente nel mese di novembre;
Successivamente, i coniugi hanno stabilito che i proventi della vendita della casa coniugale, pattuiti in euro 400.000,00, saranno così suddivisi:
- la sig.ra percepirà l'importo di euro 255.000,00; Pt_1
- il sig. percepirà l'importo di euro 145.000,00; Pt_2
Le spese relative all'estinzione del mutuo, alla provvigione dell'agenzia immobiliare, quelle necessarie e già preventivate per la sanatoria delle irregolarità urbanistiche rilevate sull'immobile suddetto, nonché ogni altra spesa inerente e strettamente connessa con la vendita dell'immobile, saranno suddivise al 50% tra i coniugi e scomputate dall'importo totale a ciascuno dovuto in forza degli accordi di cui al punto precedente);
Il Sig. si impegna, successivamente alla vendita della casa coniugale, a trasferirsi presso altra Pt_2 abitazione, adatta ad accogliere la figlia minore RA;
Il conto corrente cointestato tra i coniugi rimarrà attivo sino alla vendita della casa coniugale, successivamente sarà chiuso e l'eventuale giacenza sarà prelevata dal sig. ; Pt_2
L'assegno unico erogato in favore dei figli minori, sarà interamente percepito dalla sig.ra , Pt_1 presso la quale la figlia minore manterrà la residenza;
I coniugi, anche con riferimento alla statuizione indicata al punto relativo alla suddivisione dei proventi della vendita della casa coniugale ed all'esito positivo della stessa, dichiarano sin d'ora di aver regolato ogni reciproca posizione di dare/avere e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio, rilascio e rinnovo del passaporto, carta d'identità valida per l'espatrio e documenti equipollenti, e si obbligano ed impegnano a sottoscrivere i moduli necessari per il rilascio di documenti relativi alla figlia RA, quali carta d'indentità, passaporto ecc.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa OM ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro 3 terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OM ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa RA Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3195/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 Cherasco (CN), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FORNENGO MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Bra (CN) il 14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 37 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/05/2006 e , il 14/02/2010. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 14/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore RA sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
In accordo con le esigenze lavorative dei genitori, i coniugi hanno stabilito che il padre potrà trascorrere con la figlia minore RA, week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
Potrà inoltre vederla nel pomeriggio, durante la settimana, accordandosi preventivamente con la madre, ed in base agli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore;
Compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, durante le vacanze estive la minore trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori, in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano con un genitore e il giorno 31 dicembre e Capodanno con l'altro genitore. Per i restanti giorni potrà trascorrere la metà dei giorni delle vacanze natalizie (anche non consecutivi) con il papà e l'altra metà con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della minore e nel rispetto delle esigenze della stessa. I genitori, con comunicazione scritta, concorderanno il calendario di dette vacanze almeno 1 mese prima dell'inizio delle stesse. Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore, nonché metà del periodo di vacanza pasquale con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. I genitori, con comunicazione scritta, concorderanno il calendario di dette vacanze almeno 1 mese prima dell'inizio delle stesse.
Le ulteriori festività infrannuali e/o ponti verranno suddivisi con il criterio dell'alternanza fra le parti, le quali, di volta in volta, assumeranno accordi sui rispettivi periodi di competenza a mezzo comunicazione scritta da effettuarsi tre giorni prima della ricorrenza.
A titolo di mantenimento dei figli RA (minorenne) e (maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente) il Sig. si impegna a versare mensilmente l'importo di euro 500,00 (250,00 euro Pt_2 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2 Le spese straordinarie, così come identificate all'interno del protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati, recepito dal Tribunale di Asti, saranno suddivise al 50% tra i genitori, andranno rendicontate e rimborsate bimestralmente e dovranno essere adeguatamente documentate.
PRENDE ATTO CHE:
L'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Cherasco Via Bra n.70/A, attualmente in vendita, rimarrà la residenza abituale del Sig. , sino alla vendita della stessa;
Pt_2
La Sig.ra , con i figli, trasferirà la propria residenza presso altro immobile già individuato e Pt_1 sito in Bra, Via Cuneo n.16, il trasloco avverrà presumibilmente nel mese di novembre;
Successivamente, i coniugi hanno stabilito che i proventi della vendita della casa coniugale, pattuiti in euro 400.000,00, saranno così suddivisi:
- la sig.ra percepirà l'importo di euro 255.000,00; Pt_1
- il sig. percepirà l'importo di euro 145.000,00; Pt_2
Le spese relative all'estinzione del mutuo, alla provvigione dell'agenzia immobiliare, quelle necessarie e già preventivate per la sanatoria delle irregolarità urbanistiche rilevate sull'immobile suddetto, nonché ogni altra spesa inerente e strettamente connessa con la vendita dell'immobile, saranno suddivise al 50% tra i coniugi e scomputate dall'importo totale a ciascuno dovuto in forza degli accordi di cui al punto precedente);
Il Sig. si impegna, successivamente alla vendita della casa coniugale, a trasferirsi presso altra Pt_2 abitazione, adatta ad accogliere la figlia minore RA;
Il conto corrente cointestato tra i coniugi rimarrà attivo sino alla vendita della casa coniugale, successivamente sarà chiuso e l'eventuale giacenza sarà prelevata dal sig. ; Pt_2
L'assegno unico erogato in favore dei figli minori, sarà interamente percepito dalla sig.ra , Pt_1 presso la quale la figlia minore manterrà la residenza;
I coniugi, anche con riferimento alla statuizione indicata al punto relativo alla suddivisione dei proventi della vendita della casa coniugale ed all'esito positivo della stessa, dichiarano sin d'ora di aver regolato ogni reciproca posizione di dare/avere e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio, rilascio e rinnovo del passaporto, carta d'identità valida per l'espatrio e documenti equipollenti, e si obbligano ed impegnano a sottoscrivere i moduli necessari per il rilascio di documenti relativi alla figlia RA, quali carta d'indentità, passaporto ecc.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa OM ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro 3 terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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