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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1601/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1601/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – opposizione ad estratto di ruolo
e vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Genoveffa
(Genny) PE ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore CP_1
Cantone ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da atti difensivi, verbali di causa e note di trattazione depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione CP_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco al fine di sentir dichiarare la nullità,
l'inefficacia e/o l'inesistenza della cartella di pagamento n. 07120140439919507000, per un importo pari ad € 1.344,39 e del relativo ruolo, deducendo di aver avuto conoscenza della suindicata cartella esattoriale mediante consultazione dell'estratto di ruolo rilasciato dall' . Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' la quale, sulla base Controparte_2
delle argomentazioni esplicitate nei propri scritti difensivi, chiedeva la declaratoria di illegittimità, inammissibilità e improponibilità dell'opposizione, nonché, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. In particolare,
l'opposta eccepiva, tra gli altri motivi, il difetto Controparte_2
di interesse ad agire in quanto l'opposizione de qua aveva ad oggetto un estratto di ruolo, non impugnabile.
Il Giudice di primo grado, con la Sentenza n. 2211/2020 emessa il 08.09.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 13.10.2020, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiarava “la nullità del ruolo di cui CP_1
alla cartella n. 07120140439919507000” e condannava l' Controparte_2
al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite con attribuzione
[...]
al procuratore antistatario.
Avverso la suindicata sentenza, l' , sulla base delle Controparte_2
argomentazioni in atti, ha proposto il presente gravame, al fine di accertare e dichiarare, in via preliminare, “la regolarità delle notifiche depositate in uno alla relata presente nella produzione di primo grado dell' Controparte_3
”, nonché “accertare e dichiarare ammissibile, procedibile e
[...]
pienamente fondati i motivi dell'appello”, con vittoria di spese del doppio grado di
2 giudizio.
Si è costituito che, sulla base delle argomentazioni esposte in atti, ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 09.10.2025 con la concessione dei termini ex art. 190, II comma, c.p.c. (per l'esattezza, giorni 20 per il deposito dele comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica).
Tanto premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e
3 specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione.
Ciò posto, il giudizio viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, dagli artt. 24
e 111 Cost., (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 9936 del 08.05.2014), il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., consentendo di decidere la causa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario vagliare previamente le altre.
Pertanto, in applicazione del riferito principio, l'appello va accolto per l'inammissibilità della domanda di opposizione avverso l'estratto di ruolo per le ragioni di seguito indicate.
È opportuno evidenziare che l' , parte convenuta in Parte_1
primo grado, aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da essendo il titolo opposto, nel caso di specie, costituito da un CP_1
estratto di ruolo (come, in effetti, si evince, in generale, dal tenore complessivo
4 dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio al quale, peraltro, è allegato il solo estratto di ruolo).
Tale eccezione è stata reiterata dall'appellante nell'atto di appello (si vedano le pagine
2-3).
Inoltre, la stessa appellante, alla luce dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio di appello, dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha nuovamente e specificatamente articolato, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.03.2023, l'eccezione di inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a
Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe, eccezione, poi, reiterata nei successivi scritti difensivi.
In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata)” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963/2023 del 01.02.2023).
Infine, va evidenziato che a tale rilievo il Tribunale è legittimato anche alla luce del principio di cui al brocardo iura novit curia.
Orbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, meritevole di declaratoria di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, eccepito in primo grado dall'odierna appellante e, comunque, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ebbene, il Giudice di primo grado ha, invece, erroneamente accolto nel merito
5 l'opposizione proposta da , meritevole, invece, di una declaratoria di CP_1
inammissibilità, alla luce della ormai riconosciuta non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di una spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell' Controparte_2
eccependo l'omessa e/o irregolare notificazione della cartella di
[...]
pagamento in esso indicata, con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in essa riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo.
Orbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
6 La novella legislativa è stata oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/1981 e
206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
7 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella
8 disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri, comunque, tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
D'altronde, la Sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973.
Pertanto, applicando i principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4-bis del
D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte opponente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei
9 rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'allora parte opponente e che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve dunque ritenersi fondato e va accolto, con la conseguente riforma della sentenza oggetto di impugnazione e, per l'effetto, si deve dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 la domanda proposta in primo grado da . CP_1
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non può trovare accoglimento la domanda dell'appellante volta alla condanna dell'appellato alla restituzione delle spese liquidate in primo grado in favore dell'appellato stesso, con attribuzione al procuratore antistatario, fermo restando il venir meno, con la presente pronuncia, del diritto dell'appellato al rimborso di tali spese.
Ed invero, l'appellante, oltre ad aver proposto tale domanda tardivamente, ossia in corso di causa e non nell'atto di appello, non ha dimostrato di aver pagato le summenzionate spese.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
– accoglie l'appello e, in riforma della Sentenza n. 2211/2020 resa dal Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco in data 08.09.2020 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 13.10.2020, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
; CP_1
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
– rigetta la domanda dell'appellante volta alla condanna dell'appellato alla restituzione delle spese liquidate in primo grado in favore dell'appellato stesso, con attribuzione al procuratore antistatario, fermo restando il venir meno, con la presente pronuncia, del diritto dell'appellato al rimborso di tali spese.
Così deciso in Nola, lì 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1601/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – opposizione ad estratto di ruolo
e vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Genoveffa
(Genny) PE ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore CP_1
Cantone ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da atti difensivi, verbali di causa e note di trattazione depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione CP_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco al fine di sentir dichiarare la nullità,
l'inefficacia e/o l'inesistenza della cartella di pagamento n. 07120140439919507000, per un importo pari ad € 1.344,39 e del relativo ruolo, deducendo di aver avuto conoscenza della suindicata cartella esattoriale mediante consultazione dell'estratto di ruolo rilasciato dall' . Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' la quale, sulla base Controparte_2
delle argomentazioni esplicitate nei propri scritti difensivi, chiedeva la declaratoria di illegittimità, inammissibilità e improponibilità dell'opposizione, nonché, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. In particolare,
l'opposta eccepiva, tra gli altri motivi, il difetto Controparte_2
di interesse ad agire in quanto l'opposizione de qua aveva ad oggetto un estratto di ruolo, non impugnabile.
Il Giudice di primo grado, con la Sentenza n. 2211/2020 emessa il 08.09.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 13.10.2020, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiarava “la nullità del ruolo di cui CP_1
alla cartella n. 07120140439919507000” e condannava l' Controparte_2
al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite con attribuzione
[...]
al procuratore antistatario.
Avverso la suindicata sentenza, l' , sulla base delle Controparte_2
argomentazioni in atti, ha proposto il presente gravame, al fine di accertare e dichiarare, in via preliminare, “la regolarità delle notifiche depositate in uno alla relata presente nella produzione di primo grado dell' Controparte_3
”, nonché “accertare e dichiarare ammissibile, procedibile e
[...]
pienamente fondati i motivi dell'appello”, con vittoria di spese del doppio grado di
2 giudizio.
Si è costituito che, sulla base delle argomentazioni esposte in atti, ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 09.10.2025 con la concessione dei termini ex art. 190, II comma, c.p.c. (per l'esattezza, giorni 20 per il deposito dele comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica).
Tanto premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e
3 specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione.
Ciò posto, il giudizio viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, dagli artt. 24
e 111 Cost., (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 9936 del 08.05.2014), il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., consentendo di decidere la causa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario vagliare previamente le altre.
Pertanto, in applicazione del riferito principio, l'appello va accolto per l'inammissibilità della domanda di opposizione avverso l'estratto di ruolo per le ragioni di seguito indicate.
È opportuno evidenziare che l' , parte convenuta in Parte_1
primo grado, aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da essendo il titolo opposto, nel caso di specie, costituito da un CP_1
estratto di ruolo (come, in effetti, si evince, in generale, dal tenore complessivo
4 dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio al quale, peraltro, è allegato il solo estratto di ruolo).
Tale eccezione è stata reiterata dall'appellante nell'atto di appello (si vedano le pagine
2-3).
Inoltre, la stessa appellante, alla luce dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio di appello, dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha nuovamente e specificatamente articolato, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.03.2023, l'eccezione di inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a
Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe, eccezione, poi, reiterata nei successivi scritti difensivi.
In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata)” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963/2023 del 01.02.2023).
Infine, va evidenziato che a tale rilievo il Tribunale è legittimato anche alla luce del principio di cui al brocardo iura novit curia.
Orbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, meritevole di declaratoria di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, eccepito in primo grado dall'odierna appellante e, comunque, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ebbene, il Giudice di primo grado ha, invece, erroneamente accolto nel merito
5 l'opposizione proposta da , meritevole, invece, di una declaratoria di CP_1
inammissibilità, alla luce della ormai riconosciuta non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di una spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell' Controparte_2
eccependo l'omessa e/o irregolare notificazione della cartella di
[...]
pagamento in esso indicata, con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in essa riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo.
Orbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
6 La novella legislativa è stata oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/1981 e
206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
7 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella
8 disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri, comunque, tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
D'altronde, la Sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973.
Pertanto, applicando i principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4-bis del
D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte opponente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei
9 rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'allora parte opponente e che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve dunque ritenersi fondato e va accolto, con la conseguente riforma della sentenza oggetto di impugnazione e, per l'effetto, si deve dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 la domanda proposta in primo grado da . CP_1
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non può trovare accoglimento la domanda dell'appellante volta alla condanna dell'appellato alla restituzione delle spese liquidate in primo grado in favore dell'appellato stesso, con attribuzione al procuratore antistatario, fermo restando il venir meno, con la presente pronuncia, del diritto dell'appellato al rimborso di tali spese.
Ed invero, l'appellante, oltre ad aver proposto tale domanda tardivamente, ossia in corso di causa e non nell'atto di appello, non ha dimostrato di aver pagato le summenzionate spese.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione in applicazione del summenzionato principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
– accoglie l'appello e, in riforma della Sentenza n. 2211/2020 resa dal Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco in data 08.09.2020 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 13.10.2020, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
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– compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
– rigetta la domanda dell'appellante volta alla condanna dell'appellato alla restituzione delle spese liquidate in primo grado in favore dell'appellato stesso, con attribuzione al procuratore antistatario, fermo restando il venir meno, con la presente pronuncia, del diritto dell'appellato al rimborso di tali spese.
Così deciso in Nola, lì 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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