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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6044/2025 R.G. promossa da:
on l'avv. SAVOCA NADIA e con gli avv. CASIRAGHI GIORGIO Parte_1
( ) VIA CAVOUR, 2 20900 MONZA;
e C.F._1
contro:
con l'avv. DE LEO ROSANNA e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: opposizione a fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 16.5.25, a esposto di volere impugnare Parte_1
il preavviso di fermo amministrativo di cui al documento n.
06880202500006917000, notificato allo stesso il 27/01/2025, e la comunicazione
Prot. n. 2025/068 – 29222, notificata il 17/04/2025 e tutti gli atti connessi e consequenziali chiedendo, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, dichiararsi l'annullamento e/o la nullità dei provvedimenti impugnati nonché dichiarare la revoca del fermo amministrativo disposto nei confronti dell'autovettura SMART
FORTWO 1.0 COUPE 52 KW targata EM768ZE di proprietà del medesimo, disponendo quindi anche l'immediata cancellazione del fermo stesso dal Pubblico registro Automobilistico.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, la ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, dopo la revoca del provvedimento impugnato della parte opposta, entrambe le parti hanno domandato la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dar atto che, fin dalla prima udienza, il giudice ha sollevato d'ufficio il tema della competenza territoriale.
Al contempo, si è evidenziato il contenuto dell'articolo 86 comma due del
DPR n. 602/73, per il quale
“la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Poi la parte opposta, con buona condotta processuale, in via di autotutela, ha revocato il proprio atto di fermo nei confronti dell'autovettura SMART
1.0 COUPE 52 KW targata EM768ZE ed entrambe le parti hanno CP_2
domandato la declaratoria della cessazione della materia del contendere con discussione solo sulle spese processuali.
Pertanto, nel dispositivo, occorre innanzitutto dar atto della cessazione della materia del contendere, e con riguardo alle spese di lite, si può, da un lato, ritenere che le domande della parte opponente fossero fondate in quanto accolte dalla stessa amministrazione convenuta, sulla base dell'articolo 86, comma due, cit., per il fatto che il veicolo in questione si poteva ritenere strumentale alla professione di Parte_1
D'altro canto, però, si deve rilevare come, per quanto riguarda la competenza territoriale, il Tribunale di Milano si dovesse ritenere incompetente.
Infatti, qualora il fermo si considerasse un atto dell'esecuzione, si dovrebbe far applicazione dell'articolo 27 cpc per cui
“per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma”.
Sicché, poiché, verosimilmente, in assenza di diverse indicazioni allegate in causa, il fermo è stato eseguito presso la residenza di Parte_1
in Nova Milanese, sarebbe risultato competente il Tribunale di
[...]
Monza.
Ugualmente, quand'anche non si dovesse considerare l'atto impugnato come un atto dell'esecuzione, come proposto nella nota della opponente del 26 giugno 2025, resterebbe da applicarsi non l'articolo 19 cpc, quanto piuttosto l'articolo 444 cpc.
Infatti, il provvedimento impugnato è collegato, per quanto riguarda i titoli di competenza del giudice del lavoro, all'avviso di addebito n.
36820230013290814000 restato inadempiuto per “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale”, attinenti a un rapporto di agenzia di cfr. il verbale di causa) e, qualora non si Parte_1
tratti di un momento dell'esecuzione, ma ancora delle attività preliminari alla stessa, si deve ritenere che la competenza territoriale debba essere determinata dalla natura del rapporto e dalle ragioni del credito per cui il fermo è stato preannunciato e poi disposto.
Ora, per l'omissione contributiva relativa a tale tipologia di relazione lavorativa di agenzia ex articolo 409 n. 3 cpc, è noto che, per la competenza territoriale, si fa applicazione dell'articolo 444, comma uno, cpc per il quale
“le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (…)”. Infatti, per tali forme di lavoro autonomo o coordinato e continuativo, ha chiarito la Suprema Corte che
“la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo
(nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod.
proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma" (cfr. Cass. Ordinanza n. 21317 del 09/11/2004; Ordinanza n. 23141 del
07/11/2011).
Sicché, ancora una volta, anche secondo questo criterio rileva la residenza della parte opponente a Nova milanese, con competenza territoriale del
Tribunale di Monza e non di quello di Milano.
Perciò, nella valutazione del riparto delle spese di lite, secondo una logica di verifica di una possibile soccombenza virtuale, se, da una parte, le ragioni di meritavano accoglimento per il disposto dell'articolo Parte_1
86, comma due, della DPR n. 602/73, con rilievo per cui gli oneri del processo dovrebbero essere disposti a favore di parte opponente, dall'altra, si deve anche prendere atto come quest'ultima avrebbe dovuto, ancor prima, nell'ambito di un'ordinanza di incompetenza territoriale, essere, a propria volta, condannata per le spese di lite a favore della per il Controparte_1
difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano.
Cosicché, tenendo conto di tale reciproca soccombenza virtuale, si deve pervenire alla compensazione delle spese di lite come da dispositivo, dandosi atto della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 09/07/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6044/2025 R.G. promossa da:
on l'avv. SAVOCA NADIA e con gli avv. CASIRAGHI GIORGIO Parte_1
( ) VIA CAVOUR, 2 20900 MONZA;
e C.F._1
contro:
con l'avv. DE LEO ROSANNA e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: opposizione a fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 16.5.25, a esposto di volere impugnare Parte_1
il preavviso di fermo amministrativo di cui al documento n.
06880202500006917000, notificato allo stesso il 27/01/2025, e la comunicazione
Prot. n. 2025/068 – 29222, notificata il 17/04/2025 e tutti gli atti connessi e consequenziali chiedendo, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, dichiararsi l'annullamento e/o la nullità dei provvedimenti impugnati nonché dichiarare la revoca del fermo amministrativo disposto nei confronti dell'autovettura SMART
FORTWO 1.0 COUPE 52 KW targata EM768ZE di proprietà del medesimo, disponendo quindi anche l'immediata cancellazione del fermo stesso dal Pubblico registro Automobilistico.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, la ha contestato la fondatezza delle Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, dopo la revoca del provvedimento impugnato della parte opposta, entrambe le parti hanno domandato la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dar atto che, fin dalla prima udienza, il giudice ha sollevato d'ufficio il tema della competenza territoriale.
Al contempo, si è evidenziato il contenuto dell'articolo 86 comma due del
DPR n. 602/73, per il quale
“la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Poi la parte opposta, con buona condotta processuale, in via di autotutela, ha revocato il proprio atto di fermo nei confronti dell'autovettura SMART
1.0 COUPE 52 KW targata EM768ZE ed entrambe le parti hanno CP_2
domandato la declaratoria della cessazione della materia del contendere con discussione solo sulle spese processuali.
Pertanto, nel dispositivo, occorre innanzitutto dar atto della cessazione della materia del contendere, e con riguardo alle spese di lite, si può, da un lato, ritenere che le domande della parte opponente fossero fondate in quanto accolte dalla stessa amministrazione convenuta, sulla base dell'articolo 86, comma due, cit., per il fatto che il veicolo in questione si poteva ritenere strumentale alla professione di Parte_1
D'altro canto, però, si deve rilevare come, per quanto riguarda la competenza territoriale, il Tribunale di Milano si dovesse ritenere incompetente.
Infatti, qualora il fermo si considerasse un atto dell'esecuzione, si dovrebbe far applicazione dell'articolo 27 cpc per cui
“per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma”.
Sicché, poiché, verosimilmente, in assenza di diverse indicazioni allegate in causa, il fermo è stato eseguito presso la residenza di Parte_1
in Nova Milanese, sarebbe risultato competente il Tribunale di
[...]
Monza.
Ugualmente, quand'anche non si dovesse considerare l'atto impugnato come un atto dell'esecuzione, come proposto nella nota della opponente del 26 giugno 2025, resterebbe da applicarsi non l'articolo 19 cpc, quanto piuttosto l'articolo 444 cpc.
Infatti, il provvedimento impugnato è collegato, per quanto riguarda i titoli di competenza del giudice del lavoro, all'avviso di addebito n.
36820230013290814000 restato inadempiuto per “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale”, attinenti a un rapporto di agenzia di cfr. il verbale di causa) e, qualora non si Parte_1
tratti di un momento dell'esecuzione, ma ancora delle attività preliminari alla stessa, si deve ritenere che la competenza territoriale debba essere determinata dalla natura del rapporto e dalle ragioni del credito per cui il fermo è stato preannunciato e poi disposto.
Ora, per l'omissione contributiva relativa a tale tipologia di relazione lavorativa di agenzia ex articolo 409 n. 3 cpc, è noto che, per la competenza territoriale, si fa applicazione dell'articolo 444, comma uno, cpc per il quale
“le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (…)”. Infatti, per tali forme di lavoro autonomo o coordinato e continuativo, ha chiarito la Suprema Corte che
“la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo
(nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod.
proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma" (cfr. Cass. Ordinanza n. 21317 del 09/11/2004; Ordinanza n. 23141 del
07/11/2011).
Sicché, ancora una volta, anche secondo questo criterio rileva la residenza della parte opponente a Nova milanese, con competenza territoriale del
Tribunale di Monza e non di quello di Milano.
Perciò, nella valutazione del riparto delle spese di lite, secondo una logica di verifica di una possibile soccombenza virtuale, se, da una parte, le ragioni di meritavano accoglimento per il disposto dell'articolo Parte_1
86, comma due, della DPR n. 602/73, con rilievo per cui gli oneri del processo dovrebbero essere disposti a favore di parte opponente, dall'altra, si deve anche prendere atto come quest'ultima avrebbe dovuto, ancor prima, nell'ambito di un'ordinanza di incompetenza territoriale, essere, a propria volta, condannata per le spese di lite a favore della per il Controparte_1
difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano.
Cosicché, tenendo conto di tale reciproca soccombenza virtuale, si deve pervenire alla compensazione delle spese di lite come da dispositivo, dandosi atto della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 09/07/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo