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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 774/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] in [...], c. f. rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. FABIO DI SANTO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI MICHELE BELLOMO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile e benefici l. 104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3877/2022, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, nonché i benefici di cui all'art.3 comma
3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la invalidità in misura del 100%, nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida oltreché meritevole dei benefici ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 e CP_ condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza, comunque, nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della domanda principale è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1
patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di persona invalida al 100%,
a decorrere dal giugno 2023 e portatore di handicap ex art. 3 comma 1 (cfr. CTU, in atti).
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente, anche a mezzo del proprio consulente tecnico di parte.
Infatti, in ordine ai rilievi di parte ricorrente, ha specificato che “Premesso che le patologie ascritte alla signora sono state valutate nella loro interezza, si tratta di vedere da Parte_1 quale data far decorrere l'invalidità del 100% in base alle percentuali attribuite. Ad un attento ed approfondito esame, sia le patologie da me individuate, che le relative percentuali attribuite, atte al conseguimento dell'invalidità, fanno riferimento a ben precisi momenti presente in atti. La classe 3^
NYHA viene per la prima volta attribuita in data 08/02/2024 dallo specialista cardiologo.
Antecedentemente una valutazione Geriatrica, del 08/06/2023, la classifica in prima istana:
“insufficienza cardiaca 2^ classe NYHA…”. Nella stessa certificazione, nelle conclusioni cliniche, definisce lo scompenso: “in 2^-3^ classe NYHA”. Lo stesso geriatra per quanto attiene le conclusioni
VMD, definisce “declino cognitivo moderato….dipendenza parziale nelle attività basilari della vita quotidiana. Dipendenza dominante (non assoluta), nelle attività strumentali della vita quotidiana.
Stessa valutazione è stata fatta nella relazione geriatrica del 21/01/2021, ove addirittura
l'insufficienza cardiaca era stabilita in 2^ classe NYHA. Pertanto penso e stabilisco con assoluta certezza che la perizianda è affetta da patologie cardiache e vasculopatiche cerebrali gravi che hanno avuto un peggioramento nel tempo con aggravamento da poter fare risalire con precisione a sei mesi prima della valutazione cardiologica del febbraio 2024 dove viene valutata per la prima volta, con una classe NYHA 3^ piena. Pertanto, la ricorrente risulta affetta da: Parte_1
“Cardiopatia ischemico ipertensiva in soggetto con pregresso IMA con PTCA e stent con aritmia e ipocinesia FE 40% in 3^ classe NYHA. Declino cognitivo moderato. BPCO prevalentemente bronchite. Poliartrosi diffusa con spondilodiscoartrosi e cervicouncoartrosi con limitazione funzionale colonna cervico dorso lombare. Sindrome depressiva endoreattiva cronica”.
1- In base alla documentazione medica allegata agli atti, la Signora risulta nell'assoluta e Parte_1
permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa raggiungendo una percentuale di invalidità del 100%. 2- È portatrice di handicap ex art. L. 104/94 art. 3, comma 1° e comma 3°.
3- tale stato è da fare risalire a partire dalla data dal Giugno 2023 quando si è avuto un aggravamento delle patologie presentate precedentemente al ricorso attuale.”
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella misura del Parte_1
100% a decorrere da giugno 2023, e portatore di handicap ex art. 3 comma 3, l. 104/92.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP ma precedente a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP in ragione di due terzi.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Il restante terzo delle dette spese va posto a carico dell' , maggiormente soccombente, e CP_1
si liquida come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 06.03.2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura del 100% e portatore di handicap Parte_1
ex art. 3 comma 3, legge 104/92, a decorrere da giugno 2023;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per due terzi le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di atp, e condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, del restante terzo delle dette CP_1
spese, che liquida in euro 900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 15.05.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena