Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8794 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUP87 9440 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14310/99 Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 200th Cron. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. MINICHIELLO Dott. Florindo Consigliere Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DESIDERATO AN elettivamente domiciliato in ' Roma, via Alberico II n.33, presso l'avv. Paolo Boer, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL, Istituto Nazionale l'Assicurazione contro per gli Infortuni sul lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv. Antonino 1754 Catania, Giuseppe De Ferrà e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Bari del 19 RGAC 975 del 1997,maggio 15 luglio 1998, n. 2247, cron. 6823; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Giuseppe Li Marzi, per delega avv. Boer, e G. De Ferrà; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 19 maggio 15 luglio 1998, il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto da DE AN avverso la decisione del locale Pretore del 9 maggio 1996 che aveva respinto il ricorso dallo stesso proposto in data 26 aprile 1998, diretto ad ottenere la costituzione di una rendita per inabilità permanente da malattia professionale (sordità da rumori), contratta durante l'attività di capocantiere prestata alle dipendenze della ditta ES & Rossi di Bari. I giudici di appello osservavano che mancava del tutto la prova che il DE avesse lavorato in ambiente rumoroso, sottolineando che non era possibile accedere alle richieste istruttorie formulate dal ricorrente 2 solo in grado d'appello. Avverso tale decisione, il DE propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. Resiste 1'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo, il ricorrente denuncia Con l'unico insufficienza e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 421 codice di procedura civile. I giudici di appello avevano motivato il rigetto dell'appello con la affermazione che il DE non aveva formulato alcuna prova per testi in primo grado. Tale circostanza non rispondeva a verità, poiché dai verbali di udienza del 27 settembre 1990, risultava invece che la prova per testi articolata dal DE era stata regolarmente ammessa, anche se poi la stessa era stata revocata con ordinanza dell'11 marzo 2001. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 421 codice di procedura civile, ha in ogni caso ampi poteri e può disporre in qualsiasi momento mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, Il ricorrente sottolinea anche alcune carenze della L e perciò anche l'audizione di testimoni, ove ritenuto necessario. 3 consulenza tecnica di ufficio, osservando che la stessa non aveva esaminato la possibilità che l'origine professionale della malattia potesse ravvisarsi nella esposizione prolungata a condizioni climatiche avverse, cambiamenti climatici, correnti di aria calda e fredda, alle quali il ricorrente era stato esposto lavorando per 35 anni su cantieri esterni delle banchine dei porti commerciali. Il ricorso è fondato. Risulta dai verbali di causa che la prova per testi articolata in primo grado dal ricorrente fu ammessa dal Pretore, che ebbe poi a revocarla con ordinanza 11 marzo 1991, in quanto ininfluente "poiché il consulente tecnico di ufficio ha escluso che l'ipoacusia di cui soffre il ricorrente abbia natura professionale". Non corrisponde a verità, pertanto, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale il ricorrente non avrebbe neppure indicato la malattia dalla quale era affetto limitandosi ad affermare che egli aveva lavorato per molti anni in un ambiente rumoroSO. Il DE, in grado di appello, aveva ribadito le proprie richieste istruttorie, già avanzate in primo grado, segnalando che il consulente tecnico non aveva individuato l'origine della patologia, limitandosi ad 4 natura tecnopatica della malattia escludere la denunciata. L'appellante aveva formulato anche richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, precisando che l'otite può essere determinata dalle condizioni e dall'ambiente di lavoro che era nel caso oltre che "rumoroso, particolarmentedi specie esposto ad intemperie ed a tutti i disagi atmosferici e meteorologici delle stagioni". Tali censure non erano state esaminate dal Tribunale per il mancato assolvimento nella sentenza impugnata, dell'onere probatorioda parte del DE, suddetto. Il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, il quale procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Bari anche per le spese di questo giudizio. ill Fed Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001. IL PRESIDENTETheFemank ONSIGLIERE EST. IL ' . A D 0 S , 1 S O . A L T T L R , O A A R IL CANCELLIERE ' S L I E L P D E Depositato in Cancelleria S 0 D A I T N I oggi, 2.7 GHL 2001 6 S S G O E N O R E P P S A E M I I D IL CANCELLIERE G A E A G , D E O O L T E R T T T I S N R I A I E L G S L D E 5 E E R O D