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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliano Giuliana Consigliere relatore Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1116/2024 R.G, vertente
TRA
وelettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, in via Parte_1
Calata Trinità Maggiore, n.4.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. [...]
,CP_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Fabio Esposito,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, in C.so Garibaldi n.194
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appello alla sentenza n. 2285/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO Con l'atto introduttivo di primo grado, l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio la esponendo di aver svolto una serie di attività professionali Controparte_1 Parte_2 in qualità di amministratore unico della predetta società; in favore di
,
in particolare, l'attore deduceva di aver fornito assistenza legale e consulenza stragiudiziale continuativa in relazione alla redazione e revisione di contratti di locazione commerciale;
assistenza a trattative con la Banca Intesa Sanpaolo per la rinegoziazione di posizioni debitorie;
gestione di rapporti con la Regione Campania
per l'ottenimento di un finanziamento pubblico;
consulenza nelle trattative con la società "La Fenice" per l'affitto di stalle;
redazione di pareri e attività di interlocuzione con uffici comunali in materia urbanistica e amministrativa;
recupero crediti;
che tali prestazioni, pur integralmente eseguite, non erano mai state retribuite a causa del decesso dello Pt 2 e che i rapporti di collaborazione con la società erano proseguiti in un clima fiduciario, senza formale pattuizione scritta né messa in mora;
chiedeva,
pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento dei compensi professionali,
quantificati sulla base dei parametri forensi, ovvero, in via subordinata, il riconoscimento dell'indennizzo per indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c..
Si è costituita la società Controparte_1 Iche ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo che nessun incarico professionale era mai stato conferito all'attore e che lo stesso aveva intrattenuto rapporti personali di amicizia con lo Pt_2
svolgendo occasionalmente prestazioni di mera cortesia;
che, inoltre, non era stata emessa alcuna parcella, fattura o sollecito di pagamento durante i tredici anni di dedotta collaborazione.
Con sentenza n. 2285/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava integralmente la domanda, osservando che, a fronte della contestazione, l'attore non aveva fornito la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico né dell'effettivo svolgimento delle attività invocate e lo condannava alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'avv. Parte_1 chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi l'illogicità e l'arbitrarietà della sentenza di primo grado, nonché la mancata valutazione della documentazione prodotta.
Controparte_1 eccependo in via preliminareSi è costituita la società
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e in ogni caso l'infondatezza nel merito, chiedendo la conferma integrale della decisione impugnata.
Quindi, all'udienza del 23 ottobre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori,
mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c.,
ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado. Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante, sebbene in maniera molto scarna ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando i motivi delle doglianze e delle censure sollevate rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, l'appello è ammissibile.
Nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente la prova dell'incarico professionale.
La doglianza è infondata.
Giova osservare che, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista,
relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, posto che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere (cfr. Cassazione civile, sez. II, 31/10/2013, n. 24568; Cass. civ.
n.27466 del 28.10.2019; Cass. civ. Sez. VI, ordinanza n.1421/2021).
Pertanto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto,
questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.
Tale prova può anche desumersi da comportamenti concludenti, ma deve essere idonea a manifestare in modo univoco la volontà del cliente di avvalersi dell'opera del professionista.
Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, la documentazione prodotta non costituisce elemento idoneo a dimostrare un
conferimento di incarico espresso o tacito da parte della società appellata, né a provare l'effettiva esecuzione di attività professionale in suo favore.
Invero, come dedotto dalle parti, i rapporti tra l'avv. Parte_1 e il defunto [...]
Pt_2 erano di natura personale, e non professionale, di amicale frequentazione.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale di prestazione d'opera.
Parimenti correttamente il Tribunale ha ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie richieste, in quanto generiche e non idonee a provare i fatti costitutivi del diritto vantato.
E, difatti, le prove testimoniali richieste dell'appellante sono state formulate in termini vaghi, con la mera locuzione "che confermino l'attività svolta in favore del sig. Pt_2
,
e non integrano il requisito della specificità di cui all'art. 244 c.p.c.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa
Il principio dispositivo della prova e l'art. 2697 c.c. pongono a carico del professionista l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto al compenso.
L'appellante non ha prodotto alcuna lettera di incarico, fattura o parcella, né altra prova idonea a dimostrare l'assunzione di obbligazioni da parte della società. Parimenti infondata è la domanda di arricchimento senza causa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può essere proposta quando il fatto costitutivo del diritto azionato sia riconducibile,
anche solo potenzialmente, ad un rapporto di natura contrattuale (cfr. Cass. civ., sez.
III, 30.01.2012, n. 1216)
Orbene, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “ai sensi dell'art 2042 c.c.
l'azione di arricchimento senza causa non può essere esperita, in virtù del suo carattere sussidiario, quando il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti “ex lege” o in virtù di un contratto" (Cass. civ. Sez. I, 21.2.2007, n. 4099; cfr. anche ex multis Cass.
05.08.2003, n. 11835).
Nel caso concreto, l'appellante fonda la propria pretesa sull'esistenza di un incarico professionale, ossia su un titolo negoziale, la cui mancanza di prova non legittima tuttavia il ricorso all'azione sussidiaria di arricchimento.
E, infatti, la domanda principale è stata rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Orbene, nel caso di specie, come affermato di recente dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 33954/2023, va "tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento, ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito".
Nel caso di specie, l'odierna appellante avrebbe potuto esperire vittoriosamente l'azione contrattuale, ove avesse dimostrato, o offerto di dimostrare con valide e ammissibili prove, l'avvenuto conferimento dell'incarico, motivo per il quale deve ritenersi inammissibile l'azione ex art 2041 C.C.. Ne consegue, anche sotto tale profilo, la piena correttezza della decisione di primo grado anche sotto tale profilo.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va rigettato.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2285/2024 del Tribunale و
di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società CP_1
[...] delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Salerno 20 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliano Giuliana Consigliere relatore Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1116/2024 R.G, vertente
TRA
وelettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, in via Parte_1
Calata Trinità Maggiore, n.4.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. [...]
,CP_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Fabio Esposito,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, in C.so Garibaldi n.194
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appello alla sentenza n. 2285/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO Con l'atto introduttivo di primo grado, l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio la esponendo di aver svolto una serie di attività professionali Controparte_1 Parte_2 in qualità di amministratore unico della predetta società; in favore di
,
in particolare, l'attore deduceva di aver fornito assistenza legale e consulenza stragiudiziale continuativa in relazione alla redazione e revisione di contratti di locazione commerciale;
assistenza a trattative con la Banca Intesa Sanpaolo per la rinegoziazione di posizioni debitorie;
gestione di rapporti con la Regione Campania
per l'ottenimento di un finanziamento pubblico;
consulenza nelle trattative con la società "La Fenice" per l'affitto di stalle;
redazione di pareri e attività di interlocuzione con uffici comunali in materia urbanistica e amministrativa;
recupero crediti;
che tali prestazioni, pur integralmente eseguite, non erano mai state retribuite a causa del decesso dello Pt 2 e che i rapporti di collaborazione con la società erano proseguiti in un clima fiduciario, senza formale pattuizione scritta né messa in mora;
chiedeva,
pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento dei compensi professionali,
quantificati sulla base dei parametri forensi, ovvero, in via subordinata, il riconoscimento dell'indennizzo per indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c..
Si è costituita la società Controparte_1 Iche ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo che nessun incarico professionale era mai stato conferito all'attore e che lo stesso aveva intrattenuto rapporti personali di amicizia con lo Pt_2
svolgendo occasionalmente prestazioni di mera cortesia;
che, inoltre, non era stata emessa alcuna parcella, fattura o sollecito di pagamento durante i tredici anni di dedotta collaborazione.
Con sentenza n. 2285/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava integralmente la domanda, osservando che, a fronte della contestazione, l'attore non aveva fornito la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico né dell'effettivo svolgimento delle attività invocate e lo condannava alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'avv. Parte_1 chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi l'illogicità e l'arbitrarietà della sentenza di primo grado, nonché la mancata valutazione della documentazione prodotta.
Controparte_1 eccependo in via preliminareSi è costituita la società
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e in ogni caso l'infondatezza nel merito, chiedendo la conferma integrale della decisione impugnata.
Quindi, all'udienza del 23 ottobre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori,
mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c.,
ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado. Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante, sebbene in maniera molto scarna ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando i motivi delle doglianze e delle censure sollevate rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, l'appello è ammissibile.
Nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente la prova dell'incarico professionale.
La doglianza è infondata.
Giova osservare che, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista,
relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, posto che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere (cfr. Cassazione civile, sez. II, 31/10/2013, n. 24568; Cass. civ.
n.27466 del 28.10.2019; Cass. civ. Sez. VI, ordinanza n.1421/2021).
Pertanto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto,
questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.
Tale prova può anche desumersi da comportamenti concludenti, ma deve essere idonea a manifestare in modo univoco la volontà del cliente di avvalersi dell'opera del professionista.
Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, la documentazione prodotta non costituisce elemento idoneo a dimostrare un
conferimento di incarico espresso o tacito da parte della società appellata, né a provare l'effettiva esecuzione di attività professionale in suo favore.
Invero, come dedotto dalle parti, i rapporti tra l'avv. Parte_1 e il defunto [...]
Pt_2 erano di natura personale, e non professionale, di amicale frequentazione.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale di prestazione d'opera.
Parimenti correttamente il Tribunale ha ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie richieste, in quanto generiche e non idonee a provare i fatti costitutivi del diritto vantato.
E, difatti, le prove testimoniali richieste dell'appellante sono state formulate in termini vaghi, con la mera locuzione "che confermino l'attività svolta in favore del sig. Pt_2
,
e non integrano il requisito della specificità di cui all'art. 244 c.p.c.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa
Il principio dispositivo della prova e l'art. 2697 c.c. pongono a carico del professionista l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto al compenso.
L'appellante non ha prodotto alcuna lettera di incarico, fattura o parcella, né altra prova idonea a dimostrare l'assunzione di obbligazioni da parte della società. Parimenti infondata è la domanda di arricchimento senza causa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può essere proposta quando il fatto costitutivo del diritto azionato sia riconducibile,
anche solo potenzialmente, ad un rapporto di natura contrattuale (cfr. Cass. civ., sez.
III, 30.01.2012, n. 1216)
Orbene, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “ai sensi dell'art 2042 c.c.
l'azione di arricchimento senza causa non può essere esperita, in virtù del suo carattere sussidiario, quando il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti “ex lege” o in virtù di un contratto" (Cass. civ. Sez. I, 21.2.2007, n. 4099; cfr. anche ex multis Cass.
05.08.2003, n. 11835).
Nel caso concreto, l'appellante fonda la propria pretesa sull'esistenza di un incarico professionale, ossia su un titolo negoziale, la cui mancanza di prova non legittima tuttavia il ricorso all'azione sussidiaria di arricchimento.
E, infatti, la domanda principale è stata rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Orbene, nel caso di specie, come affermato di recente dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 33954/2023, va "tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento, ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito".
Nel caso di specie, l'odierna appellante avrebbe potuto esperire vittoriosamente l'azione contrattuale, ove avesse dimostrato, o offerto di dimostrare con valide e ammissibili prove, l'avvenuto conferimento dell'incarico, motivo per il quale deve ritenersi inammissibile l'azione ex art 2041 C.C.. Ne consegue, anche sotto tale profilo, la piena correttezza della decisione di primo grado anche sotto tale profilo.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va rigettato.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2285/2024 del Tribunale و
di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società CP_1
[...] delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Salerno 20 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti