Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel.
dott. Alessio Marfè Giudice
dott. Roberto Bianco Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, iscritto al n.
R.g.v.g. 491/2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Via Di Vittorio, n.14 in Manfredonia (FG) presso lo studio degli Avv.ti Michele de Padova e
Angelo Salvemini, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato al Vicolo San Controparte_1 C.F._2
Carlo, n.2/A in Mantova, presso lo studio dell'avv. Alessandra Lieto, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18/02/2025 Parte_1
e hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato
[...] Controparte_1
in Mattinata in data 03.6.2005 alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data
18.02.2025. I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione coniugale sono nati due figli: (n.ta in Per_1
San Giovanni Rotondo il 22.11.2005) e (n.to in Manfredonia il 13.02.2011); che è stata Per_2
pronunciata la separazione personale con sentenza del Tribunale di Foggia n.1991/2022 del 19.4.2022
(pubbl. il 21.4.2022); che per quanto qui riguarda tale sentenza aveva previsto l'affidamento condiviso di , con collocamento presso la madre e diritto di visita in favore del padre, oltre alla Per_2
corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli per complessivi € 400,00 mensili;
che non è economicamente indipendente;
che dal momento della separazione hanno Per_1
continuato a vivere separati e che non vi è possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 19.3.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e Parte_1 CP_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta.
[...]
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè la sentenza del
Tribunale di Foggia n 1091/2022 del 19.4.2022 (pubbl. in data 21.4.2022). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dalla scrittura privata depositata in data 18.02.2025, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Inoltre, le stesse sono contrarie all'interesse del figlio , avendo disciplinato il suo affidamento, Per_2
collocamento e assegno di mantenimento. Per quanto riguarda il diritto di visita, in considerazione dell'età di (di anni 14) i coniugi si sono accordati per un diritto di visita libero, previa intesa Per_2
figlio-padre, e, comunque, nello stesso modo “e senza alcuna limitazione in termini di tempo e di orari rispetto a quanto praticato fino ad oggi”, corrispondente, quindi, al regime previsto dalla sentenza di separazione summenzionata. Inoltre, le intese non sono contrarie agli interessi di Per_1
maggiorenne e non economicamente indipendente, avendo previsto in suo favore la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mattinata in data 03.6.2005 tra
[...]
, nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato in [...] il [...] (atto n.3 – parte I – Ufficio 1 - anno 2005),
[...]
alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 18.02.2025;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori intese di cui alla scrittura privata deposita in data 18.02.2025
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli