CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 42/2023 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF , presso il cui C.F._2 studio, in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliato – fax 1782212045 PEC Email_1 appellante CONTRO
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 25.11.2020 innanzi al Tribunale di Locri, Parte_1 esponeva di prestare servizio di ruolo a tempo indeterminato, sin dal 01.09.1993, alle dipendenze del , con la qualifica di docente e profilo di Educatore Controparte_1 (classe di concorso PPPP) nei convitti e negli istituti educativi, con sede di titolarità presso il Convitto Annesso all'IPSSA di Locri (RC). L'art. 1, co. 121 L. 13 luglio 2015 aveva introdotto il bonus economico denominato “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo l'acquisto di una carta dell'importo annuo di
€ 500,00, da utilizzare per l'acquisto di beni, strumenti, iscrizione a corsi utili all'aggiornamento professionale, ecc. Dall'anno scolastico 2015/2016, al personale docente del era Controparte_1 stato riconosciuto detto bonus e, in sede di prima applicazione, detta carta era stata erogata anche al personale educativo;
come provato dalle buste paga allegate, esso ricorrente era stato inquadrato nella qualifica di docente, pur essendo utilizzato nel profilo di educatore. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, i dipendenti con qualifica di Educatore erano stati esclusi dall'erogazione della Carta. Poiché sussisteva la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, compresa la formazione professionale, doveva ritenersi che l'art. 1, commi 121 e ss. L. 107/2015 e il D.P.C.M. 23.09.2015, avessero individuato i destinatari della carta elettronica del docente comprendo anche il personale educativo a tempo indeterminato dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria, 2
circostanza confermata dall'erogazione del bonus in parola, in favore del ricorrente, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Costituitosi, il eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto ed CP_1 evidenziando che la carta elettronica docente non attribuiva un incremento stipendiale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 872/2022, pubblicata il 18/10/2022, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Affermava che l'assunto del ricorrente, a tenore del quale l'interpretazione offerta dal
, volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale CP_1 docente, risultava in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emergeva una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria, era infondata. Infatti, la carta del docente non aveva natura retributiva, essendo volta ad assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di autoformazione imposto. Essa era stata prevista proprio in ragione della diversa posizione, in ordine agli obblighi formativi, rivestita dai docenti, quale emergeva dalla normativa di settore, che non rendeva iniqua la differenziazione, apparendo coerente con la ratio dell'incremento economico. Al fine di comprendere la specificazione, riferita alla sola figura del docente contenuta nell'art. 1, co. 121, l. 107/2015, richiamava la normativa primaria e la normativa contrattuale che distingueva l'area professionale docente dalla funzione docente (cfr. Cass. 30875/2017. Considerando l'art. 395 d. lgs. 297/1994, con riferimento alla funzione docente, gli artt. 25 e 26 del CCNL di categoria e l'art. 127 CCNL si evinceva che il personale docente e il personale educativo, pur appartenendo alla medesima “area professionale docente”, si differenziavano con riferimento alla funzione e al profilo professionale nonché per il contenuto delle rispettive attività principali (l'insegnamento per i docenti e la partecipazione al processo formativo/educativo per gli educatori). Non era sovrapponibile l'attività di formazione prevista per le due categorie, atteso che, con riferimento al personale docente, il CCNL prevedeva il diritto degli insegnanti di partecipare ad iniziative di formazione, da esercitare di norma al di fuori dall'orario di insegnamento e con esonero dal servizio per 5 giorni all'anno (art. 64), mentre, con riferimento al personale educativo, il medesimo CCNL, all'art. 129 si limitava a riconoscere la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. L'art. 1 l. 107/2015, comma 124 - che prevedeva che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 3
permanente e strutturale” - doveva essere valorizzato ai fini dell'interpretazione della disposizione contenuta nel comma 121 della medesima norma, atteso che la Carta elettronica era stata introdotta contestualmente al nuovo carattere obbligatorio, permanente e strutturale dell'obbligo della formazione in servizio quale adempimento connesso alla sola funzione docente. Tale previsione, inserita nel medesimo articolo, spiegava l'utilizzo - non casuale - del termine “docenti” nell'ambito del predetto comma 121, che coerentemente con il successivo comma 124 circoscriveva la platea dei destinatari del nuovo strumento formativo. Ne discendeva che il termine “docenti” andava inteso in senso letterale e non poteva essere estensivamente interpretato, in quanto soltanto il personale titolare della funzione di docente, alla luce del regime formativo contestualmente introdotto, doveva assolvere all'obbligo di formazione continua, anche mediante lo strumento della carta del docente, appositamente istituito. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4332/2019, aveva rimarcato che il riconoscimento, al solo corpo docente e non al personale educativo, del diritto alla carta si giustificava con una lettura onnicomprensiva, in combinato con l'obbligo formativo, sancito dalla medesima l. n. 107/2015, all'art. 1 comma 124, a carico del solo personale docente. Il ricorso andava, dunque, rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Pt_1 Era erronea la sentenza nella parte in cui l'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 era stato circoscritto l'ambito di applicazione al solo personale docente, in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore, dalla disciplina contrattuale e financo dall'inquadramento contabile, da cui emergeva una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria. La circostanza che fossero stati distinti i due ruoli del personale docente ed educativo non assumeva senso contrario all'equiparazione, laddove si fosse considerato che era stato specificato espressamente che si applicavano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza era stato recepito anche nelle fonti pattizie: art. 38, co. 2 del C.C.N.L. Comparto Scuola 1994 – 1997, art. 25 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006 – 2009. Dall'esame delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emergeva che, sebbene il personale educativo svolgesse una funzione, quella appunto educativa, che si differenziava rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione, purtuttavia il personale educativo partecipava comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori ed era collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente. Appariva indiscutibile la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvedeva alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. Né poteva giustificarsi una irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali erano soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprendeva perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio. 4
Ciò era provato dall'avvenuta erogazione del bonus per l'anno scolastico 2015/2016 e dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, cfr. Cass. 31.10.2022 n. 32104. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi …, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. condannare, infine, l'appellato , in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t. alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto legale antistatario”.
Non si costituiva il , del quale con ordinanza del 09.07.2023 Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 09.10.2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. l'appellante depositava note scritte in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, ha previsto l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, carte da utilizzare per l'acquisto di materiale comunque utile all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, con la precisazione che la somma di cui alla Carta non costituiva retribuzione accessoria né reddito imponibile. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 della medesima legge è stato adottato il D.P.C.M. 23.09.2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1,prevede: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il tema qui controverso è costituito dall'equiparabilità, ai fini in esame, del personale educativo al personale docente e nell'ambito di siffatta indagine non può omettersi di considerare che un'equiparazione sul piano funzionale è operata dall'art. 395 D. Lgs. n. 297 del 1994, laddove, nel qualificare la "funzione docente", è esplicitato: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". II C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018, art. 25, ha incluso il personale educativo nell'area professionale del personale docente, prevedendo: “Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti 5
e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". L'articolo 127 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola disciplina il profilo professionale del personale educativo, disponendo che esso è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive. L'art. 128 dispone:" L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento". A norma dell'art. 129 “Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa". Orbene, dalle previsioni sopra riportate sembra emergere che il personale educativo, sia pur espletando funzioni differenti da quelle didattiche e di istruzione proprie del personale docente, di tali funzioni, sotto il profilo della formazione e istruzione degli allievi, partecipi i contenuti, tanto da esser stato esplicitato, cfr. il citato art. 127, che nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi e il personale educativo è collocato all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano interpretativo, decisivo è il comma 2 dell'art. 127 cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetta il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Contrariamente a quanto ritenuto nell'appellata sentenza, che pur ha evidenziato le relative differenze, non sembra potersi affermare che il personale educativo, a differenza del personale docente, non sia sottoposto ad un obbligo formativo, atteso che il richiamato art. 129 prevede la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. Ne consegue che se sul personale docente che sul personale educativo grava un obbligo formativo, non è dato cogliere la ratio che possa determinare ad affermare che in favore del personale docente sia configurabile un sostegno economico datoriale, mentre esso debba essere escluso per il personale educativo, dovendosi parimenti considerare che il comma 2 dell'art. 398 D. Lgs. 297/1994 dispone che al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. In esito alle considerazioni di cui sopra, deve addivenirsi alla conclusione che il bonus economico denominato Carta del docente debba essere riconosciuto anche al personale 6
educativo. In tal senso è l'insegnamento più recente del giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. (Cass. civ. sez. lav., 31/10/2022, n. 32104). Tale approdo interpretativo è confermato da pronunce ancor più recenti: “La c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti”. (Cass. civ. sez. lav., 29/10/2024, n. 27872). Nella motivazione della sentenza ora riportata in massima, la Suprema Corte, ribadendo che tale beneficio deve essere attribuito al personale docente inteso in senso lato, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico disposta dall'art. 398 del D. Lgs. n. 297 del 1994, ha raffrontato siffatta conclusione con la difforme soluzione interpretativa, richiamata nell'appellata sentenza, offerta dal giudice amministrativo: “Le considerazioni di cui sopra rispondono anche alla difforme giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenze n. 1772 del 21 febbraio 2023 e n. 4332 del 24 giugno 2019) che nega la c.d. carta docente agli educatori, considerato che tale giurisprudenza non si confronta con il chiaro disposto della contrattazione collettiva nazionale, norma primaria in tema di pubblico impiego privatizzato. D'altronde, proprio la natura di beneficio della c.d. carta del docente giustifica il suo riconoscimento in favore degli educatori, in quanto lo stesso Consiglio di Stato, ad esempio con sentenze n. 6992 dell'8 agosto 2022, n. 5176 del 24 agosto 2020, ha chiarito che l'inserimento contrattuale degli educatori nell'area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico (poiché le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall'uno all'altro)”. Conformemente è stato affermato: “La carta del docente è attribuibile al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lg. n. 297/1994, rubricato funzione docente” (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2024, n. 9984) e “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2024, n. 9895). Per tutti i motivi esposti, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento, con riforma dell'impugnata sentenza. Per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 di , tramite carta elettronica, dell'importo di € 500,00 per ciascuno degli Parte_1 7
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre agli importi nelle more successivamente maturati ed oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. I contrasti interpretativi registratisi nella materia oggetto del presente giudizio, già evidenziati dal Tribunale e che hanno trovato soluzione e si sono consolidati nelle citate pronunce della Suprema Corte emesse nell'anno 2024, determinano, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., a disporre la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del avverso la sentenza n. 872/2022 emessa dal Tribunale di Locri, CP_3 pubblicata il 18/10/2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento in favore di , tramite carta Controparte_1 Parte_1 elettronica, dell'importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre agli importi nelle more successivamente maturati ed oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. 2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 42/2023 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF , presso il cui C.F._2 studio, in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliato – fax 1782212045 PEC Email_1 appellante CONTRO
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 25.11.2020 innanzi al Tribunale di Locri, Parte_1 esponeva di prestare servizio di ruolo a tempo indeterminato, sin dal 01.09.1993, alle dipendenze del , con la qualifica di docente e profilo di Educatore Controparte_1 (classe di concorso PPPP) nei convitti e negli istituti educativi, con sede di titolarità presso il Convitto Annesso all'IPSSA di Locri (RC). L'art. 1, co. 121 L. 13 luglio 2015 aveva introdotto il bonus economico denominato “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo l'acquisto di una carta dell'importo annuo di
€ 500,00, da utilizzare per l'acquisto di beni, strumenti, iscrizione a corsi utili all'aggiornamento professionale, ecc. Dall'anno scolastico 2015/2016, al personale docente del era Controparte_1 stato riconosciuto detto bonus e, in sede di prima applicazione, detta carta era stata erogata anche al personale educativo;
come provato dalle buste paga allegate, esso ricorrente era stato inquadrato nella qualifica di docente, pur essendo utilizzato nel profilo di educatore. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, i dipendenti con qualifica di Educatore erano stati esclusi dall'erogazione della Carta. Poiché sussisteva la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, compresa la formazione professionale, doveva ritenersi che l'art. 1, commi 121 e ss. L. 107/2015 e il D.P.C.M. 23.09.2015, avessero individuato i destinatari della carta elettronica del docente comprendo anche il personale educativo a tempo indeterminato dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria, 2
circostanza confermata dall'erogazione del bonus in parola, in favore del ricorrente, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Costituitosi, il eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto ed CP_1 evidenziando che la carta elettronica docente non attribuiva un incremento stipendiale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 872/2022, pubblicata il 18/10/2022, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Affermava che l'assunto del ricorrente, a tenore del quale l'interpretazione offerta dal
, volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale CP_1 docente, risultava in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emergeva una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria, era infondata. Infatti, la carta del docente non aveva natura retributiva, essendo volta ad assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di autoformazione imposto. Essa era stata prevista proprio in ragione della diversa posizione, in ordine agli obblighi formativi, rivestita dai docenti, quale emergeva dalla normativa di settore, che non rendeva iniqua la differenziazione, apparendo coerente con la ratio dell'incremento economico. Al fine di comprendere la specificazione, riferita alla sola figura del docente contenuta nell'art. 1, co. 121, l. 107/2015, richiamava la normativa primaria e la normativa contrattuale che distingueva l'area professionale docente dalla funzione docente (cfr. Cass. 30875/2017. Considerando l'art. 395 d. lgs. 297/1994, con riferimento alla funzione docente, gli artt. 25 e 26 del CCNL di categoria e l'art. 127 CCNL si evinceva che il personale docente e il personale educativo, pur appartenendo alla medesima “area professionale docente”, si differenziavano con riferimento alla funzione e al profilo professionale nonché per il contenuto delle rispettive attività principali (l'insegnamento per i docenti e la partecipazione al processo formativo/educativo per gli educatori). Non era sovrapponibile l'attività di formazione prevista per le due categorie, atteso che, con riferimento al personale docente, il CCNL prevedeva il diritto degli insegnanti di partecipare ad iniziative di formazione, da esercitare di norma al di fuori dall'orario di insegnamento e con esonero dal servizio per 5 giorni all'anno (art. 64), mentre, con riferimento al personale educativo, il medesimo CCNL, all'art. 129 si limitava a riconoscere la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. L'art. 1 l. 107/2015, comma 124 - che prevedeva che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 3
permanente e strutturale” - doveva essere valorizzato ai fini dell'interpretazione della disposizione contenuta nel comma 121 della medesima norma, atteso che la Carta elettronica era stata introdotta contestualmente al nuovo carattere obbligatorio, permanente e strutturale dell'obbligo della formazione in servizio quale adempimento connesso alla sola funzione docente. Tale previsione, inserita nel medesimo articolo, spiegava l'utilizzo - non casuale - del termine “docenti” nell'ambito del predetto comma 121, che coerentemente con il successivo comma 124 circoscriveva la platea dei destinatari del nuovo strumento formativo. Ne discendeva che il termine “docenti” andava inteso in senso letterale e non poteva essere estensivamente interpretato, in quanto soltanto il personale titolare della funzione di docente, alla luce del regime formativo contestualmente introdotto, doveva assolvere all'obbligo di formazione continua, anche mediante lo strumento della carta del docente, appositamente istituito. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4332/2019, aveva rimarcato che il riconoscimento, al solo corpo docente e non al personale educativo, del diritto alla carta si giustificava con una lettura onnicomprensiva, in combinato con l'obbligo formativo, sancito dalla medesima l. n. 107/2015, all'art. 1 comma 124, a carico del solo personale docente. Il ricorso andava, dunque, rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Pt_1 Era erronea la sentenza nella parte in cui l'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 era stato circoscritto l'ambito di applicazione al solo personale docente, in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore, dalla disciplina contrattuale e financo dall'inquadramento contabile, da cui emergeva una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria. La circostanza che fossero stati distinti i due ruoli del personale docente ed educativo non assumeva senso contrario all'equiparazione, laddove si fosse considerato che era stato specificato espressamente che si applicavano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza era stato recepito anche nelle fonti pattizie: art. 38, co. 2 del C.C.N.L. Comparto Scuola 1994 – 1997, art. 25 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006 – 2009. Dall'esame delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emergeva che, sebbene il personale educativo svolgesse una funzione, quella appunto educativa, che si differenziava rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione, purtuttavia il personale educativo partecipava comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori ed era collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente. Appariva indiscutibile la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvedeva alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. Né poteva giustificarsi una irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali erano soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprendeva perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio. 4
Ciò era provato dall'avvenuta erogazione del bonus per l'anno scolastico 2015/2016 e dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, cfr. Cass. 31.10.2022 n. 32104. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi …, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. condannare, infine, l'appellato , in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t. alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto legale antistatario”.
Non si costituiva il , del quale con ordinanza del 09.07.2023 Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 09.10.2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. l'appellante depositava note scritte in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, ha previsto l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, carte da utilizzare per l'acquisto di materiale comunque utile all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, con la precisazione che la somma di cui alla Carta non costituiva retribuzione accessoria né reddito imponibile. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 della medesima legge è stato adottato il D.P.C.M. 23.09.2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1,prevede: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il tema qui controverso è costituito dall'equiparabilità, ai fini in esame, del personale educativo al personale docente e nell'ambito di siffatta indagine non può omettersi di considerare che un'equiparazione sul piano funzionale è operata dall'art. 395 D. Lgs. n. 297 del 1994, laddove, nel qualificare la "funzione docente", è esplicitato: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". II C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018, art. 25, ha incluso il personale educativo nell'area professionale del personale docente, prevedendo: “Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti 5
e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". L'articolo 127 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola disciplina il profilo professionale del personale educativo, disponendo che esso è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive. L'art. 128 dispone:" L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento". A norma dell'art. 129 “Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa". Orbene, dalle previsioni sopra riportate sembra emergere che il personale educativo, sia pur espletando funzioni differenti da quelle didattiche e di istruzione proprie del personale docente, di tali funzioni, sotto il profilo della formazione e istruzione degli allievi, partecipi i contenuti, tanto da esser stato esplicitato, cfr. il citato art. 127, che nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi e il personale educativo è collocato all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano interpretativo, decisivo è il comma 2 dell'art. 127 cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetta il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Contrariamente a quanto ritenuto nell'appellata sentenza, che pur ha evidenziato le relative differenze, non sembra potersi affermare che il personale educativo, a differenza del personale docente, non sia sottoposto ad un obbligo formativo, atteso che il richiamato art. 129 prevede la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. Ne consegue che se sul personale docente che sul personale educativo grava un obbligo formativo, non è dato cogliere la ratio che possa determinare ad affermare che in favore del personale docente sia configurabile un sostegno economico datoriale, mentre esso debba essere escluso per il personale educativo, dovendosi parimenti considerare che il comma 2 dell'art. 398 D. Lgs. 297/1994 dispone che al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. In esito alle considerazioni di cui sopra, deve addivenirsi alla conclusione che il bonus economico denominato Carta del docente debba essere riconosciuto anche al personale 6
educativo. In tal senso è l'insegnamento più recente del giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. (Cass. civ. sez. lav., 31/10/2022, n. 32104). Tale approdo interpretativo è confermato da pronunce ancor più recenti: “La c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti”. (Cass. civ. sez. lav., 29/10/2024, n. 27872). Nella motivazione della sentenza ora riportata in massima, la Suprema Corte, ribadendo che tale beneficio deve essere attribuito al personale docente inteso in senso lato, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico disposta dall'art. 398 del D. Lgs. n. 297 del 1994, ha raffrontato siffatta conclusione con la difforme soluzione interpretativa, richiamata nell'appellata sentenza, offerta dal giudice amministrativo: “Le considerazioni di cui sopra rispondono anche alla difforme giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenze n. 1772 del 21 febbraio 2023 e n. 4332 del 24 giugno 2019) che nega la c.d. carta docente agli educatori, considerato che tale giurisprudenza non si confronta con il chiaro disposto della contrattazione collettiva nazionale, norma primaria in tema di pubblico impiego privatizzato. D'altronde, proprio la natura di beneficio della c.d. carta del docente giustifica il suo riconoscimento in favore degli educatori, in quanto lo stesso Consiglio di Stato, ad esempio con sentenze n. 6992 dell'8 agosto 2022, n. 5176 del 24 agosto 2020, ha chiarito che l'inserimento contrattuale degli educatori nell'area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico (poiché le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall'uno all'altro)”. Conformemente è stato affermato: “La carta del docente è attribuibile al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lg. n. 297/1994, rubricato funzione docente” (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2024, n. 9984) e “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2024, n. 9895). Per tutti i motivi esposti, l'appello è fondato e deve trovare accoglimento, con riforma dell'impugnata sentenza. Per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 di , tramite carta elettronica, dell'importo di € 500,00 per ciascuno degli Parte_1 7
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre agli importi nelle more successivamente maturati ed oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. I contrasti interpretativi registratisi nella materia oggetto del presente giudizio, già evidenziati dal Tribunale e che hanno trovato soluzione e si sono consolidati nelle citate pronunce della Suprema Corte emesse nell'anno 2024, determinano, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., a disporre la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del avverso la sentenza n. 872/2022 emessa dal Tribunale di Locri, CP_3 pubblicata il 18/10/2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento in favore di , tramite carta Controparte_1 Parte_1 elettronica, dell'importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre agli importi nelle more successivamente maturati ed oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. 2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti