Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 9/04/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 5408/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. ANNUNZIATA COPPOLA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/10/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “demenza senile di grado severo con deficit della memoria e dell'orientamento temporo-spaziale da vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con parkinsonismo vascolare con ipertono plastico e troclea” e ha concluso per l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Con integrazione peritale depositata in data 10/01/2025, il dott. riconosceva la Persona_1 ricorrente in possesso dei requisiti sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1/08/2024.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione.
In conclusione, la domanda va accolta con riconoscimento in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n.18/1980 dal 1/08/2024. Le spese sono compensate stante il riconoscimento da epoca successiva allo stesso giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'1-08-
2024;
- compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 9/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Fucci