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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA AP, all'esito dell'udienza del 05/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3480 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RI TR RE e OM D'CO
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2025, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità e dell'assegno di invalidità civile (artt. 12-13 L. n. 118/71), nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato
Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa quale Parte_2
C.T.U. nominata nella pregressa fase di nella parte in cui era stato accertato, in capo CP_2 ad essa istante, un complessivo grado di invalidità pari al 94%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.10.2023), con esclusione delle condizioni sanitarie utili per la concessione dei residui benefici. A sostegno del ricorso deduceva – in estrema sintesi – il sopravvenuto aggravamento del proprio quadro clinico, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Nel merito accertare e dichiarare che l'istante, sig. è affetto da un complesso Parte_1 patologico tale da poter essere riconosciuto soggetto invalido civile al 100% (pensione di invalidità civile), nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(27.10.2023) o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. 2) In subordine che venga riconosciuto invalido civile nella misura pari o superiore al 74%
(assegno di invalidità civile), sempre dalla data della domanda amministrativa (27.10.2023),
(come già accertato in sede di Atp nella misura del 94%); 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento unitamente a quelle del giudizio per atp iscritto al n. rg.
5636/2024, dinanzi a Codesto Tribunale, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori”. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 5.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione, alla luce della documentazione sanitaria di formazione successiva acclusa al ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione ed utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della
2 novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019).
2.3. Più in dettaglio, la dott.ssa quale C.T.U. officiata nel procedimento per A.T.P.O. Pt_2 iscritto al n. 5636/2024 R.G.L., dopo aver scrutinato la nuova documentazione versata in atti, ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione a quanto documentato, tenuto conto dei riferimenti tabellari previsti dal D.M.
05.02.1992, è possibile porre in essere una valutazione complessiva del grado di invalidità del sig. , mediante applicazione del calcolo proporzionale riduzionistico in Parte_1 analogia alle singole invalidità di seguito riportate: - Sindrome coronarica cronica, già sottoposta ad angioplastica percutanea con impianto di stent medicato, aritmia extra sistolica ventricolare (in analogia al codice 6443) – 80%; - Obesità (7105) – 40%; - Ipertrofia prostatica benigna (in analogia al codice ICD9-600) – 10%. - Depressione maggiore ricorrente in trattamento farmacologico (in analogia al codice 2210) – 50% In relazione a quanto sopra, può motivatamente ritenersi che le patologie cui il Sig. risulta Parte_1 affetta determina un invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale dell'95% Come espressamente previsto nel paragrafo “Modalità d'uso” del
Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, è introdotta la possibilità di variazioni in più o in meno il valore indicativo, non superiori a cinque punti di percentuale, in base alla sussistenza o meno di incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto. Tale quadro consente, nel caso specifico, di raggiungere una percentuale di invalidità del 100%. A seguito delle ripercussioni cliniche indotte dal suddetto quadro plurimorboso e sulla scorta della documentazione presa in visione, è possibile rispondere con parere motivato al quesito posto dalla S.V. Ill.ma in sede di incarico. Il quadro obiettivato consente di affermare che il
Sig. presenta una percentuale di invalidità pari al 100%, determinandosi Parte_1 le condizioni che danno luogo al riconoscimento della pensione di inabilità civile. In definitiva quindi, lo si ritiene in possesso dei requisiti medico-legali previsti per il beneficio della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data dei nuovi certificati
(22/11/2024)” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 21.9.2025).
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
3 2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/71, a decorrere dal 22.11.2024, e fermo restando il riconoscimento (non contestato) del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n.
17787/2020). CP_
3. Le spese processuali relative alla fase di A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari, Avv.ti RI TR
RE e OM D'CO.
Si precisa che, ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto dell'effettiva durata della prestazione (compresa tra il 27.10.2023 ed il 22.11.2024, quale data di insorgenza del requisito sotteso all'erogazione della pensione d'inabilità), sicchè lo scaglione di riferimento è quello fino ad euro 5.200,00.
Le spese del presente giudizio di merito vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario relativo alla pensione d'inabilità in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA AP, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3480/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dal 27.10.2023, e del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), a decorrere dal 22.11.2024;
b) rigetta ogni altra domanda;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate in euro 423,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti RI TR RE e
OM D'CO;
d) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
CP_ e) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/11/2025
Il Giudice
VA AP
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA AP, all'esito dell'udienza del 05/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3480 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RI TR RE e OM D'CO
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2025, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità e dell'assegno di invalidità civile (artt. 12-13 L. n. 118/71), nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato
Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa quale Parte_2
C.T.U. nominata nella pregressa fase di nella parte in cui era stato accertato, in capo CP_2 ad essa istante, un complessivo grado di invalidità pari al 94%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.10.2023), con esclusione delle condizioni sanitarie utili per la concessione dei residui benefici. A sostegno del ricorso deduceva – in estrema sintesi – il sopravvenuto aggravamento del proprio quadro clinico, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Nel merito accertare e dichiarare che l'istante, sig. è affetto da un complesso Parte_1 patologico tale da poter essere riconosciuto soggetto invalido civile al 100% (pensione di invalidità civile), nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(27.10.2023) o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. 2) In subordine che venga riconosciuto invalido civile nella misura pari o superiore al 74%
(assegno di invalidità civile), sempre dalla data della domanda amministrativa (27.10.2023),
(come già accertato in sede di Atp nella misura del 94%); 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento unitamente a quelle del giudizio per atp iscritto al n. rg.
5636/2024, dinanzi a Codesto Tribunale, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori”. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 5.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione, alla luce della documentazione sanitaria di formazione successiva acclusa al ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione ed utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della
2 novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019).
2.3. Più in dettaglio, la dott.ssa quale C.T.U. officiata nel procedimento per A.T.P.O. Pt_2 iscritto al n. 5636/2024 R.G.L., dopo aver scrutinato la nuova documentazione versata in atti, ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione a quanto documentato, tenuto conto dei riferimenti tabellari previsti dal D.M.
05.02.1992, è possibile porre in essere una valutazione complessiva del grado di invalidità del sig. , mediante applicazione del calcolo proporzionale riduzionistico in Parte_1 analogia alle singole invalidità di seguito riportate: - Sindrome coronarica cronica, già sottoposta ad angioplastica percutanea con impianto di stent medicato, aritmia extra sistolica ventricolare (in analogia al codice 6443) – 80%; - Obesità (7105) – 40%; - Ipertrofia prostatica benigna (in analogia al codice ICD9-600) – 10%. - Depressione maggiore ricorrente in trattamento farmacologico (in analogia al codice 2210) – 50% In relazione a quanto sopra, può motivatamente ritenersi che le patologie cui il Sig. risulta Parte_1 affetta determina un invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale dell'95% Come espressamente previsto nel paragrafo “Modalità d'uso” del
Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, è introdotta la possibilità di variazioni in più o in meno il valore indicativo, non superiori a cinque punti di percentuale, in base alla sussistenza o meno di incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto. Tale quadro consente, nel caso specifico, di raggiungere una percentuale di invalidità del 100%. A seguito delle ripercussioni cliniche indotte dal suddetto quadro plurimorboso e sulla scorta della documentazione presa in visione, è possibile rispondere con parere motivato al quesito posto dalla S.V. Ill.ma in sede di incarico. Il quadro obiettivato consente di affermare che il
Sig. presenta una percentuale di invalidità pari al 100%, determinandosi Parte_1 le condizioni che danno luogo al riconoscimento della pensione di inabilità civile. In definitiva quindi, lo si ritiene in possesso dei requisiti medico-legali previsti per il beneficio della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data dei nuovi certificati
(22/11/2024)” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 21.9.2025).
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
3 2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/71, a decorrere dal 22.11.2024, e fermo restando il riconoscimento (non contestato) del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n.
17787/2020). CP_
3. Le spese processuali relative alla fase di A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari, Avv.ti RI TR
RE e OM D'CO.
Si precisa che, ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto dell'effettiva durata della prestazione (compresa tra il 27.10.2023 ed il 22.11.2024, quale data di insorgenza del requisito sotteso all'erogazione della pensione d'inabilità), sicchè lo scaglione di riferimento è quello fino ad euro 5.200,00.
Le spese del presente giudizio di merito vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario relativo alla pensione d'inabilità in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA AP, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3480/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dal 27.10.2023, e del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), a decorrere dal 22.11.2024;
b) rigetta ogni altra domanda;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate in euro 423,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti RI TR RE e
OM D'CO;
d) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
CP_ e) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/11/2025
Il Giudice
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