CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
UO MI, RE
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 175/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Campania Sezione Staccata Di Salerno - Largo San Tommaso D'Aquino N.3
84123 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2255/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 774/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce dall'invito al pagamento n. 774/2023 notificato alla Resistente_1
per il presunto omesso versamento del contributo unificato relativo alla proposizione di motivi aggiunti nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Campania – Sezione di Salerno (R.G. n. 818/2023).
Il giudizio originario riguardava l'impugnazione di provvedimenti dell'Società_1
“Società_2” che avevano disposto l'esclusione della Cooperativa da una gara per l'affidamento del servizio “Centro Polifunzionale per diversamente abili”.
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno (I grado), con sentenza n. 2255/2024 del 24 maggio 2024, ha accolto il ricorso della Cooperativa, annullando l'invito al pagamento sul presupposto che i motivi aggiunti non avessero determinato un ampliamento considerevole dell'oggetto del giudizio amministrativo.
L'Ufficio propone appello deducendo che, con i motivi aggiunti, la parte ha impugnato un nuovo provvedimento di esclusione del 27/06/2023, adottato dopo l'annullamento in autotutela del primo provvedimento (5/05/2023), con nuova motivazione e distinta istruttoria. Tale impugnazione configura una
“domanda nuova” ai sensi dell'art. 13, co.
6-bis, D.P.R. 115/2002, che equipara ai ricorsi principali anche i motivi aggiunti che introducono nuove domande e, in concreto, il secondo provvedimento di esclusione è frutto di una nuova valutazione e ha autonoma efficacia lesiva, sicché i motivi aggiunti hanno ampliato l'oggetto del giudizio, generando un nuovo presupposto impositivo.
Si è costituita la Cooperativa Resistente_1 deducendo che i motivi aggiunti non hanno introdotto una nuova domanda, ma si sono limitati a censurare ulteriori atti strettamente connessi alla vicenda già oggetto del ricorso originario. La nota del 27/06/2023 (prot. n. 0004077) non è un nuovo provvedimento di esclusione, bensì una richiesta istruttoria di integrazione documentale, priva di autonoma lesività. L'unico motivo aggiunto ripropone censure già presenti nel ricorso principale (difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità), senza ampliare il thema decidendum. Inoltre, la gara si è conclusa con l'aggiudicazione alla Cooperativa (determina n. 181 del 13/07/2023), con conseguente rinuncia al ricorso e dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del T.A.R. (sentenza n. 190/2023), senza ulteriori attività complesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La giurisprudenza (Cass., sez. trib., sent. n. 25729/2022 e successive) e la Corte di Giustizia UE (sent.
C-61/14) hanno chiarito che il contributo è dovuto solo quando i motivi aggiunti determinano un ampliamento del petitum e della causa petendi, ossia quando si impugnano atti autonomamente lesivi.
Sicché sono soggetti a contributo, salvo che sussista una connessione di tipo pregiudiziale/dipendenza rispetto al ricorso originario. Se manca tale connessione, si verifica un ampliamento sostanziale dell'oggetto del giudizio, configurando una “domanda nuova” ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.
Non sempre, quindi, l'introduzione di motivi aggiunti comporta un secondo contributo: ciò avviene solo se vi è un effettivo ampliamento dell'oggetto della controversia. E sotto tale profilo, si considerano criteri rilevanti l'identità dei vizi, la sequenza procedimentale e la dipendenza logica tra i provvedimenti impugnati (Cass. n. 5969/2025). Ed in questi termini, la forma dei motivi (propri o impropri) è irrilevante: ciò che conta è l'effettiva incidenza sostanziale sul contenuto della controversia.
Ciò considerato, in concreto, i motivi aggiunti, da un canto, si sono limitatati ad una più ampia argomentazione a sostegno della medesima originaria prospettazione, dall'altro hanno effettivamente fatto riferimento ad atti nuovi rispetto a quelli indicati nel ricorso originario, ma comunque riferiti alla stessa procedura di appalto (poi conclusasi con l'aggiudicazione della Resistente_1) e privi di valenza provvedimentale, risolvendosi, in ultima analisi, in una richiesta istruttoria.
Tanto dà conto del non ampliamento dell'oggetto del giudizio se non con riferimento ad atti in rapporto di dipendenza rispetto a quello originario.
L'appello deve essere rigettato, ma la particolarità della questione affrontata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
UO MI, RE
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 175/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Campania Sezione Staccata Di Salerno - Largo San Tommaso D'Aquino N.3
84123 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2255/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 774/2023 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce dall'invito al pagamento n. 774/2023 notificato alla Resistente_1
per il presunto omesso versamento del contributo unificato relativo alla proposizione di motivi aggiunti nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Campania – Sezione di Salerno (R.G. n. 818/2023).
Il giudizio originario riguardava l'impugnazione di provvedimenti dell'Società_1
“Società_2” che avevano disposto l'esclusione della Cooperativa da una gara per l'affidamento del servizio “Centro Polifunzionale per diversamente abili”.
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno (I grado), con sentenza n. 2255/2024 del 24 maggio 2024, ha accolto il ricorso della Cooperativa, annullando l'invito al pagamento sul presupposto che i motivi aggiunti non avessero determinato un ampliamento considerevole dell'oggetto del giudizio amministrativo.
L'Ufficio propone appello deducendo che, con i motivi aggiunti, la parte ha impugnato un nuovo provvedimento di esclusione del 27/06/2023, adottato dopo l'annullamento in autotutela del primo provvedimento (5/05/2023), con nuova motivazione e distinta istruttoria. Tale impugnazione configura una
“domanda nuova” ai sensi dell'art. 13, co.
6-bis, D.P.R. 115/2002, che equipara ai ricorsi principali anche i motivi aggiunti che introducono nuove domande e, in concreto, il secondo provvedimento di esclusione è frutto di una nuova valutazione e ha autonoma efficacia lesiva, sicché i motivi aggiunti hanno ampliato l'oggetto del giudizio, generando un nuovo presupposto impositivo.
Si è costituita la Cooperativa Resistente_1 deducendo che i motivi aggiunti non hanno introdotto una nuova domanda, ma si sono limitati a censurare ulteriori atti strettamente connessi alla vicenda già oggetto del ricorso originario. La nota del 27/06/2023 (prot. n. 0004077) non è un nuovo provvedimento di esclusione, bensì una richiesta istruttoria di integrazione documentale, priva di autonoma lesività. L'unico motivo aggiunto ripropone censure già presenti nel ricorso principale (difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità), senza ampliare il thema decidendum. Inoltre, la gara si è conclusa con l'aggiudicazione alla Cooperativa (determina n. 181 del 13/07/2023), con conseguente rinuncia al ricorso e dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del T.A.R. (sentenza n. 190/2023), senza ulteriori attività complesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La giurisprudenza (Cass., sez. trib., sent. n. 25729/2022 e successive) e la Corte di Giustizia UE (sent.
C-61/14) hanno chiarito che il contributo è dovuto solo quando i motivi aggiunti determinano un ampliamento del petitum e della causa petendi, ossia quando si impugnano atti autonomamente lesivi.
Sicché sono soggetti a contributo, salvo che sussista una connessione di tipo pregiudiziale/dipendenza rispetto al ricorso originario. Se manca tale connessione, si verifica un ampliamento sostanziale dell'oggetto del giudizio, configurando una “domanda nuova” ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.
Non sempre, quindi, l'introduzione di motivi aggiunti comporta un secondo contributo: ciò avviene solo se vi è un effettivo ampliamento dell'oggetto della controversia. E sotto tale profilo, si considerano criteri rilevanti l'identità dei vizi, la sequenza procedimentale e la dipendenza logica tra i provvedimenti impugnati (Cass. n. 5969/2025). Ed in questi termini, la forma dei motivi (propri o impropri) è irrilevante: ciò che conta è l'effettiva incidenza sostanziale sul contenuto della controversia.
Ciò considerato, in concreto, i motivi aggiunti, da un canto, si sono limitatati ad una più ampia argomentazione a sostegno della medesima originaria prospettazione, dall'altro hanno effettivamente fatto riferimento ad atti nuovi rispetto a quelli indicati nel ricorso originario, ma comunque riferiti alla stessa procedura di appalto (poi conclusasi con l'aggiudicazione della Resistente_1) e privi di valenza provvedimentale, risolvendosi, in ultima analisi, in una richiesta istruttoria.
Tanto dà conto del non ampliamento dell'oggetto del giudizio se non con riferimento ad atti in rapporto di dipendenza rispetto a quello originario.
L'appello deve essere rigettato, ma la particolarità della questione affrontata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.