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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00791/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 332/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra sentiti i difensori come in atti;
-ritenuto, ad un sommario esame, che in disparte la verifica delle questioni in rito da approfondire nella sede di merito, le argomentazioni dell’appellante, anche in ordine in ordine al rilievo su cui fortemente insiste riguardo alla valorizzazione della espiazione della pena, anziché della condanna a pena detentiva dallo stesso subìta, ai fini della corretta applicazione dell’art. 3, lettera d), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, meritino anch’esse approfondimento nella più opportuna sede di merito.
- che allo stato trova pertanto conferma il decreto monocratico n. 445 del 2025;
- che le spese del grado cautelare possono restare compensate, in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale respinge l’appello cautelare.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.