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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 8479/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8479/2016
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (CF: Parte_1 Parte_2
) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. AGOSTINI FLAVIO E DALL'AVV. CANALICCHIO C.F._1
CATALDO
APPELLANTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (CF: Controparte_1
) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LEOTTA ROSARIO P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. 175/2016 del 17.3.2016
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
14.3.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 469/2014 il Giudice di Pace di Acireale ha condannato la ditta “ Parte_1
” al pagamento in favore della della complessiva somma di € 1.815,00 oltre
[...] Parte_3 spese e competenze del procedimento monitorio, per il mancato pagamento della fattura n. 55 del
28.8.2013, relativa a prestazioni pubblicitarie fornite dalla società appellata.
Il Giudice di Pace di Acireale, con sentenza n. 175/16 del 17/03/2016 ha rigettato l'opposizione proposta da “ ” condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, Parte_1
pari a € 600,00 oltre IVA e CPA.
L'opponente ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, deducendo l'erroneità della decisione, per non essere stata provata nel giudizio di primo grado la conferma dell'ordine e l'esecuzione della prestazione da parte della società appellata. In particolare, l'appellante eccepisce l'erronea interpretazione delle norme sull'onere della prova, in quanto nell'ordine del 21.6.2013 era indicata la dicitura “attendere conferma”; l'erronea interpretazione dei fatti di causa, avendo il
DP ritenuto incontestata l'effettiva esecuzione della prestazione, mentre l'opponente ha contestato l'esecuzione a pag. 5 della comparsa conclusionale;
in subordine, parte appellante ha chiesto di ritenere non dovuto il corrispettivo, essendo indicato nell'ordine del 21.6.2013 la dicitura “articolo omaggio”.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza con revoca del decreto ingiuntivo, e condanna alle spese di lite.
Si è costituita la ditta eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e CP_1
nel merito chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto l'ordine del 21.6.2013 è stato confermato dalla appellante, ed il contratto si è perfezionato;
inoltre, a fronte della eccezione della mancata produzione della rivista in originale, al fine di dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione, è stata allegata la rivista con la pubblicazione;
in ultimo, si contesta la gratuità della prestazione, invocata dall'appellante ina via subordinata.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
14 marzo 2022, trattata ai sensi dell'art. 221 co. 4 del d.l. 34/2020, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte appellante ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa.
La società appellata ha insistito nelle proprie richieste, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione.
____ Con l'appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Appare preliminare, la considerazione che la posizione dell'opposto in sede di decreto ingiuntivo equivale a quella dell'attore in senso sostanziale, su cui ricade l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa.
La decisione appellata è contestata nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'opposta società. Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto provata la commessa ed incontestata l'esecuzione della prestazione.
L'appellante, in primo luogo, eccepisce che l'ordine non sarebbe stato confermato, in ragione della dicitura apposta sull'ordine stesso “attendere conferma”. L'eccezione non è fondata, in quanto parte opposta ha fornito – già in primo grado – la prova della conferma dell'ordine, avendo allegato, oltre alla fattura ed alla commissione, copia del periodico del periodo agosto-settembre
2013 in cui è inserita la pubblicità, con la relativa pubblicazione (allegati al ricorso per decreto ingiuntivo). Inoltre, come si evince dal fascicolo di parte del precedente grado di giudizio, la CP_1
ha allegato email del 29.7.2013 con la quale l'appellante ha inviato i materiali da pubblicare,
[...]
confermando in tal modo la commissione. Al riguardo, nella comparsa depositata in sede di udienza di conclusioni innanzi al DP di Acireale, l'opponente eccepisce che la foto sono state trasmesse in un momento precedente rispetto alla data indicata, e per la pubblicazione relativa al precedente ordine (di cui alla fatt. n. 39/13). Diversamente da quanto opinato, la email con le foto allegate riporta la data del 29.7.2013, e non risulta sia stata disconosciuta la provenienza dalla ditta opponente.
Ne consegue che è infondata l'eccezione di erronea interpretazione delle norme in materia di onere probatorio, avendo l'appellata provato la conclusione del contratto.
____
Con riferimento al secondo motivo di appello, risulta provata – e, per come ritenuto dal DP, incontestata – l'esecuzione della prestazione, essendo stata prodotta, nel fascicolo del monitorio, copia delle riviste e delle pubblicazioni cui si riferiscono le fatture nn. 39 e 55 del 2013.
Deduce parte appellante, in riferimento alla pubblicità sul periodico di agosto-settembre 2013
(fatt. n. 55/13), che “nonostante la contestazione della conformità della copia all'originale e la mancata produzione di questo, il Giudice di prime cure ha ritenuto eseguita la prestazione” (cfr. memoria di replica).
Il motivo di impugnazione è destituito di fondamento.
Dagli atti di causa del giudizio di primo grado non risulta, infatti, la contestazione della assenza di conformità della produzione (fotocopie) all'originale – originale che è stato, invece, allegato in sede di appello – ma, piuttosto, con le note conclusive dell'8.2.2016, prodotte in sede di decisione innanzi al DP (e sulla cui ammissibilità il primo giudice non si è pronunciato), deduce la ditta opponente che il periodico del bimestre agosto-settembre, sul quale è avvenuta la pubblicazione, non sarebbe stato prodotto in giudizio. Circostanza che, invero, è smentita della produzione del fascicolo di parte di primo grado e degli allegati del procedimento monitorio, tra i quali risulta - per come già esposto - il periodico indicato come “copia della pubblicazione”; sebbene la rivista non sia stata integralmente allegata nel giudizio di primo grado, in assenza di formale contestazione circa la conformità dello stralcio allegato all'originale della rivista, è corretta la decisione che su tale elemento probatorio si è fondata.
Diversamente, la contestazione circa la conformità all'ordinale, espressamente sollevata solo con l'atto di appello, ha indotto parte appellata alla produzione in sede di comparsa dell'originale della rivista (sul disconoscimento della conformità in grado di appello cfr. Cass. n. 9921 del 28/07/2000
“Qualora nel giudizio di primo grado la conformità all'originale della copia versata in atti di una scrittura privata non sia stata disconosciuta, è inammissibile nel giudizio di appello, la richiesta di esibizione dell'originale, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità richiesto dal combinato disposto degli artt. 210 e 345 cod.proc.civ.”).
____
In ultimo, la ditta appellante ha chiesto, in via subordinata, ritenere non dovuto il corrispettivo in quanto trattasi di “articolo omaggio”, così indicato nell'ordine.
A prescindere dalla valutazione sulla assenza di prova della gratuità della prestazione, in cui onere ricade sulla parte che la deduce, tale profilo appare inammissibile in sede di appello, non articolandosi quale specifico motivo di impugnazione della decisione del primo giudice.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
8479/2016 R.G., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
rigetta l'appello proposto da “ ” avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Acireale n. 175/16;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.
Viene dato atto che trova applicazione la sanzione posta dall'art. 13 co. 1 quater TU Spese
Giustizia che prevede il pagamento in favore della di un importo pari al Controparte_2
contributo unificato.
Catania il 10/02/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8479/2016
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (CF: Parte_1 Parte_2
) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. AGOSTINI FLAVIO E DALL'AVV. CANALICCHIO C.F._1
CATALDO
APPELLANTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (CF: Controparte_1
) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LEOTTA ROSARIO P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. 175/2016 del 17.3.2016
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
14.3.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 469/2014 il Giudice di Pace di Acireale ha condannato la ditta “ Parte_1
” al pagamento in favore della della complessiva somma di € 1.815,00 oltre
[...] Parte_3 spese e competenze del procedimento monitorio, per il mancato pagamento della fattura n. 55 del
28.8.2013, relativa a prestazioni pubblicitarie fornite dalla società appellata.
Il Giudice di Pace di Acireale, con sentenza n. 175/16 del 17/03/2016 ha rigettato l'opposizione proposta da “ ” condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, Parte_1
pari a € 600,00 oltre IVA e CPA.
L'opponente ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, deducendo l'erroneità della decisione, per non essere stata provata nel giudizio di primo grado la conferma dell'ordine e l'esecuzione della prestazione da parte della società appellata. In particolare, l'appellante eccepisce l'erronea interpretazione delle norme sull'onere della prova, in quanto nell'ordine del 21.6.2013 era indicata la dicitura “attendere conferma”; l'erronea interpretazione dei fatti di causa, avendo il
DP ritenuto incontestata l'effettiva esecuzione della prestazione, mentre l'opponente ha contestato l'esecuzione a pag. 5 della comparsa conclusionale;
in subordine, parte appellante ha chiesto di ritenere non dovuto il corrispettivo, essendo indicato nell'ordine del 21.6.2013 la dicitura “articolo omaggio”.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza con revoca del decreto ingiuntivo, e condanna alle spese di lite.
Si è costituita la ditta eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e CP_1
nel merito chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto l'ordine del 21.6.2013 è stato confermato dalla appellante, ed il contratto si è perfezionato;
inoltre, a fronte della eccezione della mancata produzione della rivista in originale, al fine di dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione, è stata allegata la rivista con la pubblicazione;
in ultimo, si contesta la gratuità della prestazione, invocata dall'appellante ina via subordinata.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
14 marzo 2022, trattata ai sensi dell'art. 221 co. 4 del d.l. 34/2020, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte appellante ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa.
La società appellata ha insistito nelle proprie richieste, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione.
____ Con l'appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Appare preliminare, la considerazione che la posizione dell'opposto in sede di decreto ingiuntivo equivale a quella dell'attore in senso sostanziale, su cui ricade l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa.
La decisione appellata è contestata nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'opposta società. Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto provata la commessa ed incontestata l'esecuzione della prestazione.
L'appellante, in primo luogo, eccepisce che l'ordine non sarebbe stato confermato, in ragione della dicitura apposta sull'ordine stesso “attendere conferma”. L'eccezione non è fondata, in quanto parte opposta ha fornito – già in primo grado – la prova della conferma dell'ordine, avendo allegato, oltre alla fattura ed alla commissione, copia del periodico del periodo agosto-settembre
2013 in cui è inserita la pubblicità, con la relativa pubblicazione (allegati al ricorso per decreto ingiuntivo). Inoltre, come si evince dal fascicolo di parte del precedente grado di giudizio, la CP_1
ha allegato email del 29.7.2013 con la quale l'appellante ha inviato i materiali da pubblicare,
[...]
confermando in tal modo la commissione. Al riguardo, nella comparsa depositata in sede di udienza di conclusioni innanzi al DP di Acireale, l'opponente eccepisce che la foto sono state trasmesse in un momento precedente rispetto alla data indicata, e per la pubblicazione relativa al precedente ordine (di cui alla fatt. n. 39/13). Diversamente da quanto opinato, la email con le foto allegate riporta la data del 29.7.2013, e non risulta sia stata disconosciuta la provenienza dalla ditta opponente.
Ne consegue che è infondata l'eccezione di erronea interpretazione delle norme in materia di onere probatorio, avendo l'appellata provato la conclusione del contratto.
____
Con riferimento al secondo motivo di appello, risulta provata – e, per come ritenuto dal DP, incontestata – l'esecuzione della prestazione, essendo stata prodotta, nel fascicolo del monitorio, copia delle riviste e delle pubblicazioni cui si riferiscono le fatture nn. 39 e 55 del 2013.
Deduce parte appellante, in riferimento alla pubblicità sul periodico di agosto-settembre 2013
(fatt. n. 55/13), che “nonostante la contestazione della conformità della copia all'originale e la mancata produzione di questo, il Giudice di prime cure ha ritenuto eseguita la prestazione” (cfr. memoria di replica).
Il motivo di impugnazione è destituito di fondamento.
Dagli atti di causa del giudizio di primo grado non risulta, infatti, la contestazione della assenza di conformità della produzione (fotocopie) all'originale – originale che è stato, invece, allegato in sede di appello – ma, piuttosto, con le note conclusive dell'8.2.2016, prodotte in sede di decisione innanzi al DP (e sulla cui ammissibilità il primo giudice non si è pronunciato), deduce la ditta opponente che il periodico del bimestre agosto-settembre, sul quale è avvenuta la pubblicazione, non sarebbe stato prodotto in giudizio. Circostanza che, invero, è smentita della produzione del fascicolo di parte di primo grado e degli allegati del procedimento monitorio, tra i quali risulta - per come già esposto - il periodico indicato come “copia della pubblicazione”; sebbene la rivista non sia stata integralmente allegata nel giudizio di primo grado, in assenza di formale contestazione circa la conformità dello stralcio allegato all'originale della rivista, è corretta la decisione che su tale elemento probatorio si è fondata.
Diversamente, la contestazione circa la conformità all'ordinale, espressamente sollevata solo con l'atto di appello, ha indotto parte appellata alla produzione in sede di comparsa dell'originale della rivista (sul disconoscimento della conformità in grado di appello cfr. Cass. n. 9921 del 28/07/2000
“Qualora nel giudizio di primo grado la conformità all'originale della copia versata in atti di una scrittura privata non sia stata disconosciuta, è inammissibile nel giudizio di appello, la richiesta di esibizione dell'originale, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità richiesto dal combinato disposto degli artt. 210 e 345 cod.proc.civ.”).
____
In ultimo, la ditta appellante ha chiesto, in via subordinata, ritenere non dovuto il corrispettivo in quanto trattasi di “articolo omaggio”, così indicato nell'ordine.
A prescindere dalla valutazione sulla assenza di prova della gratuità della prestazione, in cui onere ricade sulla parte che la deduce, tale profilo appare inammissibile in sede di appello, non articolandosi quale specifico motivo di impugnazione della decisione del primo giudice.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
8479/2016 R.G., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
rigetta l'appello proposto da “ ” avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Acireale n. 175/16;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.
Viene dato atto che trova applicazione la sanzione posta dall'art. 13 co. 1 quater TU Spese
Giustizia che prevede il pagamento in favore della di un importo pari al Controparte_2
contributo unificato.
Catania il 10/02/2025.
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