TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott. OV NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 3876/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
, Controparte_1
alle ore 9:19 sono presenti l'avv. PURPURA RITA in sostituzione dell'avv.
DA ES per parte ricorrente nonché l'avv. MEGNA
IA AL in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. LA CORTE ANNA in sostituzione dell'avv. MANGIAPANE CP_1
GI per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
OV NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3876 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DA ES Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MANGIAPANE GI
-resistente- oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo – opposizione a cartelle conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara la prescrizione del diritto all'esazione degli avvisi d'addebito 59620180003425104000, e n.
59620180007910128000;
- rigetta per il resto il ricorso;
2 - condanna il ricorrente alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore dei resistenti , che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500000545000, notificata a mezzo posta il 24 febbraio 2025 e i presupposti avvisi di addebito n.
59620180003425104000, n. 59620180007910128000, n.
59620190003310146000, n. 59620190007639191000, n.
59620210003072756000, n. 59620220003684519000, n.
59620220007304138000, n. 59620230003882327000 e n.
59620240001709342000, deducendo per essi l'illegittimità per violazione degli artt. 50 comma 1 e 86 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonchè dell'articolo 617 c.p.c. come richiamato dall'articolo 29 comma 2 del D.lgs.
n. 46 del 1999: omessa e/o illegittima notificazione delle cartelle di pagamento e intercorsa prescrizione ex L. 335/1995, e rassegnando le seguenti conclusioni: “ in via cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, confermare e/o disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati, meglio indicati in narrativa;
nel merito, in accoglimento della presente opposizione, - in via principale, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta per i vizi procedimentali, e/o sostanziali, e/o di forma, propri degli atti presupposti;
- dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori, costituiti da interessi e sanzioni, ai sensi dell'articolo 3, c. 9, della legge 335 del 1995 nonchè dell'articolo 2948 n. 4 cod. civ.; conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente sulla base dell'atto opposto, accertando e dichiarando altresì l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dello stesso;
in via subordinata, rideterminare gli
3 importi dovuti dalla ricorrente nella misura ritenuta di Giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando variamente la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dall' circa la CP_1
carenza d'interesse ad agire della parte ricorrente sulla scorta del disposto dell'art. 3 del D.Lgs 146/2021 modificativo del DPR 602/1973, atteso che l'impugnazione non procede avverso soltanto avverso i ruoli esattoriali di cui agli avvisi d'addebito impugnati, ma anche e principalmente avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che è atto autonomamente lesivo della sfera patrimoniale del destinatario, manifestandosi così l'interesse ex art. 100 C.p.c. alla tutela giudiziale del proprio interesse.
Essendo infatti il fermo amministrativo (e la sua comunicazione preventiva) comminato sulla scorta del mancato adempimento di obbligazioni tributarie e/o sanzionatorie e/o previdenziali, non si rende possibile impugnare l'una senza impugnare contestualmente i titoli esecutivi ad esso sottesi
Parimenti va rigettata l'eccezione, formulata dal ricorrente, di violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973, non essendo il fermo amministrativo né tantomeno la comunicazione preventiva dello stesso, atto di esecuzione forzata ma di garanzia del credito (cfr. Cass. ord. del 5 dicembre 2011, n.
26052; ord. 220118/2017).
Avuto poi riguardo all'eccezione di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenze 3794/2024 e n. 3116/2025, ossia che: “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte
4 riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 - 01; Sez. 6 -
3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del
11/02/2020, Rv. 656752 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020,
Rv. 657020 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 -
01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Avendo la parte ricorrente sollevato (pur se comunque rilevabile d'ufficio) eccezione di prescrizione del credito contributivo, questa attiene al merito della pretesa, è sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e va necessariamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
Quanto al denunciato vizio di notifica dei titoli, va operata una netta distinzione tra omessa notifica e irrituale notifica.
Se la seconda ipotesi – attinente ad un vizio formale dell'atto - può integrare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c. e va proposta entro venti giorni dalla notifica, la prima attiene al merito della pretesa, giacché tendente alla dimostrazione della mancanza di un titolo esecutivo e quindi della assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza del credito e, così ad un vizio sostanziale, qualificandosi l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..
Quanto infine all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di nullità delle notifiche a mezzo PEC degli atti perché provenienti da indirizzi non istituzionali, giova riportare il dictum della Suprema Corte (n. 15710 del 12 giugno 2025), secondo il quale “(…) come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. S. Un. n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta
5 elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n.
53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
L'orientamento giurisprudenziale “antiformalistico” sembrerebbe quindi trovare un limite solo nel dato normativo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 53/1994, che detta un principio più rigido, tuttavia, riferibile solo alle notifiche eseguite da avvocati.
Dovendosi quindi rigettare anche tale eccezione.
Tanto premesso, nel merito va osservato che:
l'avviso di addebito n. 59620180003425104000, risulta notificato a mezzo
PEC il 12.7.2018;
l'avviso di addebito n. 59620180007910128000, risulta notificato a mezzo
PEC il 17.1.2019;
l'avviso di addebito n. 59620190003310146000, risulta notificato a mezzo posta il 20.9.2019;
l'avviso di addebito n. 59620190007639191000, risulta notificato a mezzo posta il 6.2.2020;
l'avviso di addebito n. 59620210003072756000, risulta notificato a mezzo posta il 17.1.2022;
l'avviso di addebito n. 59620220003684519000, risulta notificato a mezzo posta il 21.11.2022;
l'avviso di addebito n. 59620220007304138000, risulta notificato a mezzo
6 posta il 21.2.2023;
l'avviso di addebito n. 59620230003882327000 risulta notificato a mezzo posta il 23.1.2024;
l'avviso di addebito n. 59620240001709342000 risulta notificato a mezzo posta il 9.9.2024.
Tutti gli avvisi d'addebito sono stati ritualmente notificati e non opposti.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Apparendo evidente il mancato decorso del termine di prescrizione per gli avvisi d'addebito notificati entro i cinque anni precedenti la notifica del provvedimento di fermo, va valutata la possibile prescrizione degli avvisi d'addebito n. 59620180003425104000, n. 59620180007910128000, n.
59620190003310146000, n. 59620190007639191000, tenendo conto della legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da Sars-Cov2
(l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n.
104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021
(decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021,
n. 99).
Rilevando che la Suprema Corte ha chiarito l'operatività della sospensione per tutti quegli atti la cui naturale validità è stata comunque variata perché si è svolta, anche solo in parte, durante lo svolgersi dell'emergenza (cfr.
Cass. ord. 965/2025) si osserva che: per l'avviso di addebito n. 59620180003425104000, la naturale data di maturazione della prescrizione si sarebbe verificata in data 12.7.2023; 7 essendo quindi posta oltre il 31.12.2020 va quindi maggiorata di 311 giorni, si è maturata in data 18.5.2024; per l'avviso di addebito n. 59620180007910128000, la naturale data di maturazione della prescrizione si sarebbe verificata in data 17.1.2024, maggiorata anch'essa di 311 giorni, si è maturata in data 25.11.2024; per l'avviso di addebito n. 59620190003310146000, la naturale data di maturazione della prescrizione si sarebbe verificata in data 20.9.2024, maggiorata di 311 giorni si sarebbe maturata in data 6.8.2025; per l'avviso di addebito n. 59620190007639191000, la data di maturazione della prescrizione così computata si sarebbe verificata in data
15.12.2025.
Risultando così prescritto il diritto esattivo per gli avvisi d'addebito n.
59620180003425104000, e n. 59620180007910128000 e non maturata per gli altri, andando accolta l'eccezione dell'invalidità della notifica dell'atto giudiziario al portiere dello stabile senza il successivo invio della
C.A.N.
Né potendo inoltre attribuire valore interruttivo della prescrizione all'istanza di rottamazione presentata presso l' ma prodotta dall' CP_2 CP_1
e del successivo accoglimento dell'istanza, che non riporta alcuna sottoscrizione quanto all'istanza né nessun data d'invio quanto alla dichiarata accettazione.
Il ricorso va dunque parzialmente accolto, dichiarando la prescrizione del diritto esattivo degli avvisi d'addebito sopraindicati e limitando l'operatività della comunicazione preventiva di fermo ai titoli non prescritti, nulla potendo statuire oltre sull'atto impugnato, denso di crediti di natura tributaria esulanti dalla giurisdizione del Tribunale ordinario e comunque operante indipendentemente dal valore del debito causante il provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 04/12/2025
8
Il Giudice Onorario
OV NT
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott. OV NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 3876/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
, Controparte_1
alle ore 9:19 sono presenti l'avv. PURPURA RITA in sostituzione dell'avv.
DA ES per parte ricorrente nonché l'avv. MEGNA
IA AL in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. LA CORTE ANNA in sostituzione dell'avv. MANGIAPANE CP_1
GI per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
OV NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3876 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DA ES Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MANGIAPANE GI
-resistente- oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo – opposizione a cartelle conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara la prescrizione del diritto all'esazione degli avvisi d'addebito 59620180003425104000, e n.
59620180007910128000;
- rigetta per il resto il ricorso;
2 - condanna il ricorrente alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore dei resistenti , che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500000545000, notificata a mezzo posta il 24 febbraio 2025 e i presupposti avvisi di addebito n.
59620180003425104000, n. 59620180007910128000, n.
59620190003310146000, n. 59620190007639191000, n.
59620210003072756000, n. 59620220003684519000, n.
59620220007304138000, n. 59620230003882327000 e n.
59620240001709342000, deducendo per essi l'illegittimità per violazione degli artt. 50 comma 1 e 86 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonchè dell'articolo 617 c.p.c. come richiamato dall'articolo 29 comma 2 del D.lgs.
n. 46 del 1999: omessa e/o illegittima notificazione delle cartelle di pagamento e intercorsa prescrizione ex L. 335/1995, e rassegnando le seguenti conclusioni: “ in via cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, confermare e/o disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati, meglio indicati in narrativa;
nel merito, in accoglimento della presente opposizione, - in via principale, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta per i vizi procedimentali, e/o sostanziali, e/o di forma, propri degli atti presupposti;
- dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori, costituiti da interessi e sanzioni, ai sensi dell'articolo 3, c. 9, della legge 335 del 1995 nonchè dell'articolo 2948 n. 4 cod. civ.; conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente sulla base dell'atto opposto, accertando e dichiarando altresì l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dello stesso;
in via subordinata, rideterminare gli
3 importi dovuti dalla ricorrente nella misura ritenuta di Giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando variamente la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dall' circa la CP_1
carenza d'interesse ad agire della parte ricorrente sulla scorta del disposto dell'art. 3 del D.Lgs 146/2021 modificativo del DPR 602/1973, atteso che l'impugnazione non procede avverso soltanto avverso i ruoli esattoriali di cui agli avvisi d'addebito impugnati, ma anche e principalmente avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che è atto autonomamente lesivo della sfera patrimoniale del destinatario, manifestandosi così l'interesse ex art. 100 C.p.c. alla tutela giudiziale del proprio interesse.
Essendo infatti il fermo amministrativo (e la sua comunicazione preventiva) comminato sulla scorta del mancato adempimento di obbligazioni tributarie e/o sanzionatorie e/o previdenziali, non si rende possibile impugnare l'una senza impugnare contestualmente i titoli esecutivi ad esso sottesi
Parimenti va rigettata l'eccezione, formulata dal ricorrente, di violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973, non essendo il fermo amministrativo né tantomeno la comunicazione preventiva dello stesso, atto di esecuzione forzata ma di garanzia del credito (cfr. Cass. ord. del 5 dicembre 2011, n.
26052; ord. 220118/2017).
Avuto poi riguardo all'eccezione di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenze 3794/2024 e n. 3116/2025, ossia che: “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte
4 riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 - 01; Sez. 6 -
3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del
11/02/2020, Rv. 656752 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020,
Rv. 657020 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 -
01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Avendo la parte ricorrente sollevato (pur se comunque rilevabile d'ufficio) eccezione di prescrizione del credito contributivo, questa attiene al merito della pretesa, è sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e va necessariamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
Quanto al denunciato vizio di notifica dei titoli, va operata una netta distinzione tra omessa notifica e irrituale notifica.
Se la seconda ipotesi – attinente ad un vizio formale dell'atto - può integrare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c. e va proposta entro venti giorni dalla notifica, la prima attiene al merito della pretesa, giacché tendente alla dimostrazione della mancanza di un titolo esecutivo e quindi della assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza del credito e, così ad un vizio sostanziale, qualificandosi l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..
Quanto infine all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di nullità delle notifiche a mezzo PEC degli atti perché provenienti da indirizzi non istituzionali, giova riportare il dictum della Suprema Corte (n. 15710 del 12 giugno 2025), secondo il quale “(…) come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. S. Un. n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta
5 elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n.
53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
L'orientamento giurisprudenziale “antiformalistico” sembrerebbe quindi trovare un limite solo nel dato normativo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 53/1994, che detta un principio più rigido, tuttavia, riferibile solo alle notifiche eseguite da avvocati.
Dovendosi quindi rigettare anche tale eccezione.
Tanto premesso, nel merito va osservato che:
l'avviso di addebito n. 59620180003425104000, risulta notificato a mezzo
PEC il 12.7.2018;
l'avviso di addebito n. 59620180007910128000, risulta notificato a mezzo
PEC il 17.1.2019;
l'avviso di addebito n. 59620190003310146000, risulta notificato a mezzo posta il 20.9.2019;
l'avviso di addebito n. 59620190007639191000, risulta notificato a mezzo posta il 6.2.2020;
l'avviso di addebito n. 59620210003072756000, risulta notificato a mezzo posta il 17.1.2022;
l'avviso di addebito n. 59620220003684519000, risulta notificato a mezzo posta il 21.11.2022;
l'avviso di addebito n. 59620220007304138000, risulta notificato a mezzo
6 posta il 21.2.2023;
l'avviso di addebito n. 59620230003882327000 risulta notificato a mezzo posta il 23.1.2024;
l'avviso di addebito n. 59620240001709342000 risulta notificato a mezzo posta il 9.9.2024.
Tutti gli avvisi d'addebito sono stati ritualmente notificati e non opposti.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Apparendo evidente il mancato decorso del termine di prescrizione per gli avvisi d'addebito notificati entro i cinque anni precedenti la notifica del provvedimento di fermo, va valutata la possibile prescrizione degli avvisi d'addebito n. 59620180003425104000, n. 59620180007910128000, n.
59620190003310146000, n. 59620190007639191000, tenendo conto della legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da Sars-Cov2
(l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n.
104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021
(decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021,
n. 99).
Rilevando che la Suprema Corte ha chiarito l'operatività della sospensione per tutti quegli atti la cui naturale validità è stata comunque variata perché si è svolta, anche solo in parte, durante lo svolgersi dell'emergenza (cfr.
Cass. ord. 965/2025) si osserva che: per l'avviso di addebito n. 59620180003425104000, la naturale data di maturazione della prescrizione si sarebbe verificata in data 12.7.2023; 7 essendo quindi posta oltre il 31.12.2020 va quindi maggiorata di 311 giorni, si è maturata in data 18.5.2024; per l'avviso di addebito n. 59620180007910128000, la naturale data di maturazione della prescrizione si sarebbe verificata in data 17.1.2024, maggiorata anch'essa di 311 giorni, si è maturata in data 25.11.2024; per l'avviso di addebito n. 59620190003310146000, la naturale data di maturazione della prescrizione si sarebbe verificata in data 20.9.2024, maggiorata di 311 giorni si sarebbe maturata in data 6.8.2025; per l'avviso di addebito n. 59620190007639191000, la data di maturazione della prescrizione così computata si sarebbe verificata in data
15.12.2025.
Risultando così prescritto il diritto esattivo per gli avvisi d'addebito n.
59620180003425104000, e n. 59620180007910128000 e non maturata per gli altri, andando accolta l'eccezione dell'invalidità della notifica dell'atto giudiziario al portiere dello stabile senza il successivo invio della
C.A.N.
Né potendo inoltre attribuire valore interruttivo della prescrizione all'istanza di rottamazione presentata presso l' ma prodotta dall' CP_2 CP_1
e del successivo accoglimento dell'istanza, che non riporta alcuna sottoscrizione quanto all'istanza né nessun data d'invio quanto alla dichiarata accettazione.
Il ricorso va dunque parzialmente accolto, dichiarando la prescrizione del diritto esattivo degli avvisi d'addebito sopraindicati e limitando l'operatività della comunicazione preventiva di fermo ai titoli non prescritti, nulla potendo statuire oltre sull'atto impugnato, denso di crediti di natura tributaria esulanti dalla giurisdizione del Tribunale ordinario e comunque operante indipendentemente dal valore del debito causante il provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 04/12/2025
8
Il Giudice Onorario
OV NT
9