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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2233/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2233/2024 R.G. promossa con atto di citazione e vertente tra (già ) società in qualità di impresa Parte_1 Parte_2 territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 CP_1
D. lgs 209/2005, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Meoni del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Guidoni in Venezia-Mestre, P.le Cialdini n. 2;
-appellante- contro
Controparte_2
-appellato contumace- e
, Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicolò Bonifacio del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, P.le Cialdini n. 2;
-appellata/appellante incidentale- avente ad oggetto: lesione personale;
appello avverso la sentenza n. 156/2024 del Giudice di Pace di Venezia;
conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 16.01.2025; per le seguenti ragioni della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione d'appello , in qualità di impresa territorialmente designata al Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada Regione Veneto ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, ha proposto appello avverso la sentenza n. 156/2024 del Giudice di Pace di Venezia che l'aveva condannata al pagamento a favore dell'attrice della somma pari ad € 10.649,38 oltre Controparte_3 interessi a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in relazione al sinistro
[... d.d. 12.11.2016 per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista di proprietà di (convenuto contumace) risultato privo di copertura assicurativa, chiedendone l'integrale CP_2 riforma in ragione di un unico motivo d'appello. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello avversario e proponendo a sua volta appello incidentale al fine di veder condannati la Compagnia assicuratrice appellante e l' al risarcimento del danno come accertato nel giudizio CP_2 di primo grado maggiorato della rivalutazione monetaria e con applicazione degli interessi compensativi dalla data del sinistro al saldo e moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo oltre pagina1 di 3 all'ulteriore danno patrimoniale di € 99,14 (pari all'ammontare della spesa persa per il volo aereo acquistato ma non effettuato a causa del sinistro) oltre ad interessi legali sino alla domanda e moratori ex art. 1284 co. 4 c.c.. L'appellato è rimasto contumace come nel primo grado di giudizio. CP_2
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti. Fatte precisare le conclusioni e concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. la causa passa ora in decisione. Con un unico motivo d'appello la Compagnia assicuratrice ha lamentato che il Giudice di Pace di Venezia avrebbe errato nell'accertare la dinamica del sinistro, con conseguente affermazione di responsabilità in via esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo di proprietà dell' CP_2 privo di copertura assicurativa, solamente sulla scorta della sottoscrizione del modulo C.A.I da parte di entrambe le parti coinvolte nel sinistro: il riconoscimento di responsabilità, proveniente dal suddetto modulo, non potrebbe costituire prova verso il Fondo di Garanzia atteso che il riconoscimento di responsabilità di una parte verso l'altra, la cosiddetta “confessione di colpa”, rappresenterebbe solo una presunzione iuris tantum a carico del danneggiato, non già di un terzo. Ancora, la Compagnia assicuratrice ha lamentato l'errore interpretativo dell'esito della prova orale del Giudice di Pace, laddove questi, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, avrebbe basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni del teste , carrozziere asseritamente autore Testimone_1 delle riparazioni sull'auto della danneggiata, pur se questi era sopraggiunto sul luogo del sinistro per recuperare l'auto danneggiata solo dopo l'urto tra le auto. Infine, l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretare l'art. 143 co. 2 Cod. Ass., non potendo il “non assicurato” inviare la denuncia congiunta di sinistro al Fondo di Garanzia Vittime della Strada in quanto non si tratta del suo assicuratore. Il motivo d'appello è infondato e non merita accoglimento. Contrariamente a quanto addotto dall'appellante, il convincimento del Giudice di Pace in punto di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell' per aver CP_2 tamponato il veicolo della si è fondato, oltre che sul modulo CAI a doppia firma (doc. 2) - CP_3 generante solo una presunzione juris tantum, superabile con qualsiasi mezzo di prova (anche presuntivo)-, sulla tipologia di danni riportati dalle vetture all'esito del sinistro, sulle risultanze della
“scatola nera” del veicolo danneggiato -che ha registrato le forze espresse all'auto con direzione di spinta e punto di collisione- (doc. 3), sull'ingiustificata mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, oltre che sulle dichiarazioni testimoniali e stragiudiziali (con particolare riferimento al teste quale, titolare del carroattrezzi sopraggiunto sul Testimone_2 luogo del sinistro per il recupero dell'auto dell'appellata, ha descritto la posizione dei veicoli all'esito della collisione in quanto impossibilitati a muoversi in regione delle ruote danneggiate, e i relativi danni- e al teste quale ha confermato il tamponamento della vettura della Testimone_3 da parte del veicolo di proprietà del convenuto contumace con conseguenti danni alla parte CP_3 posteriore-) e sull'accertamento medico legale dell'ausiliario (il quale ha sostenuto la compatibilità causale tra le lesioni patite dall'attrice e la tipologia di sinistro). Il predetto convincimento non si è potuto formare, per contro, su alcun mezzo di prova (nemmeno presuntivo) offerto dalla Compagnia assicuratrice, la quale ha omesso di provare, e financo di descrivere, una diversa dinamica del sinistro. Risulta per contro fondato l'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata CP_3
Invero, contrariamente a quanto disposto dal Giudice di prime cure, dev'essere essere in primo luogo riconosciuta a favore della la spesa di € 99,14 (doc. 5) sostenuta per l'acquisto del CP_3
pagina2 di 3 biglietto per il volo che avrebbe dovuto prendere il giorno sinistro e che, invece, non ha preso in ragione della necessità di recarsi al Pronto Soccorso. Il quantum risarcitorio dev'essere dunque rideterminato in
€ 10.748,52. Inoltre, a favore dell'appellante incidentale devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi, al saggio di interesse legale, maturati sul quantum risarcitorio sopra liquidato all'attualità dalla data del sinistro alla domanda sull'intero capitale rivalutato anno per anno, essi rappresentando la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta. Va, infatti, dato seguito al principio secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, "il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore" - o almeno, "si comporta" come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - "poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore" (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata stante la specifica domanda della parte. A fronte del riconoscimento nella sentenza gravata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo, non sono invece dovuti gli interessi ex art 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo a favore della in quanto dalla medesima non specificamente richiesti in atto di citazione. CP_3
Le spese del giudizio si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto da in persona del l.r.p.t.; Parte_1
-Accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Controparte_3
156/2024 del Giudice di Pace di Venezia:
-Dichiara tenuti in solido e condannati e al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_4 di € 10.748,52 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in parte motiva;
Controparte_3
-Dichiara tenuti in solido e condannati e alla rifusione delle spese Parte_1 Controparte_4 di lite del presente grado di giudizio a favore di che liquida in € 159 per esborsi e in € Controparte_3
3.397 per compenso di avvocato, oltre a spese al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Venezia il 18.07.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2233/2024 R.G. promossa con atto di citazione e vertente tra (già ) società in qualità di impresa Parte_1 Parte_2 territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 CP_1
D. lgs 209/2005, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Meoni del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Guidoni in Venezia-Mestre, P.le Cialdini n. 2;
-appellante- contro
Controparte_2
-appellato contumace- e
, Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicolò Bonifacio del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, P.le Cialdini n. 2;
-appellata/appellante incidentale- avente ad oggetto: lesione personale;
appello avverso la sentenza n. 156/2024 del Giudice di Pace di Venezia;
conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 16.01.2025; per le seguenti ragioni della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione d'appello , in qualità di impresa territorialmente designata al Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada Regione Veneto ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005, ha proposto appello avverso la sentenza n. 156/2024 del Giudice di Pace di Venezia che l'aveva condannata al pagamento a favore dell'attrice della somma pari ad € 10.649,38 oltre Controparte_3 interessi a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in relazione al sinistro
[... d.d. 12.11.2016 per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista di proprietà di (convenuto contumace) risultato privo di copertura assicurativa, chiedendone l'integrale CP_2 riforma in ragione di un unico motivo d'appello. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello avversario e proponendo a sua volta appello incidentale al fine di veder condannati la Compagnia assicuratrice appellante e l' al risarcimento del danno come accertato nel giudizio CP_2 di primo grado maggiorato della rivalutazione monetaria e con applicazione degli interessi compensativi dalla data del sinistro al saldo e moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo oltre pagina1 di 3 all'ulteriore danno patrimoniale di € 99,14 (pari all'ammontare della spesa persa per il volo aereo acquistato ma non effettuato a causa del sinistro) oltre ad interessi legali sino alla domanda e moratori ex art. 1284 co. 4 c.c.. L'appellato è rimasto contumace come nel primo grado di giudizio. CP_2
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti. Fatte precisare le conclusioni e concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. la causa passa ora in decisione. Con un unico motivo d'appello la Compagnia assicuratrice ha lamentato che il Giudice di Pace di Venezia avrebbe errato nell'accertare la dinamica del sinistro, con conseguente affermazione di responsabilità in via esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo di proprietà dell' CP_2 privo di copertura assicurativa, solamente sulla scorta della sottoscrizione del modulo C.A.I da parte di entrambe le parti coinvolte nel sinistro: il riconoscimento di responsabilità, proveniente dal suddetto modulo, non potrebbe costituire prova verso il Fondo di Garanzia atteso che il riconoscimento di responsabilità di una parte verso l'altra, la cosiddetta “confessione di colpa”, rappresenterebbe solo una presunzione iuris tantum a carico del danneggiato, non già di un terzo. Ancora, la Compagnia assicuratrice ha lamentato l'errore interpretativo dell'esito della prova orale del Giudice di Pace, laddove questi, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, avrebbe basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni del teste , carrozziere asseritamente autore Testimone_1 delle riparazioni sull'auto della danneggiata, pur se questi era sopraggiunto sul luogo del sinistro per recuperare l'auto danneggiata solo dopo l'urto tra le auto. Infine, l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretare l'art. 143 co. 2 Cod. Ass., non potendo il “non assicurato” inviare la denuncia congiunta di sinistro al Fondo di Garanzia Vittime della Strada in quanto non si tratta del suo assicuratore. Il motivo d'appello è infondato e non merita accoglimento. Contrariamente a quanto addotto dall'appellante, il convincimento del Giudice di Pace in punto di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell' per aver CP_2 tamponato il veicolo della si è fondato, oltre che sul modulo CAI a doppia firma (doc. 2) - CP_3 generante solo una presunzione juris tantum, superabile con qualsiasi mezzo di prova (anche presuntivo)-, sulla tipologia di danni riportati dalle vetture all'esito del sinistro, sulle risultanze della
“scatola nera” del veicolo danneggiato -che ha registrato le forze espresse all'auto con direzione di spinta e punto di collisione- (doc. 3), sull'ingiustificata mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, oltre che sulle dichiarazioni testimoniali e stragiudiziali (con particolare riferimento al teste quale, titolare del carroattrezzi sopraggiunto sul Testimone_2 luogo del sinistro per il recupero dell'auto dell'appellata, ha descritto la posizione dei veicoli all'esito della collisione in quanto impossibilitati a muoversi in regione delle ruote danneggiate, e i relativi danni- e al teste quale ha confermato il tamponamento della vettura della Testimone_3 da parte del veicolo di proprietà del convenuto contumace con conseguenti danni alla parte CP_3 posteriore-) e sull'accertamento medico legale dell'ausiliario (il quale ha sostenuto la compatibilità causale tra le lesioni patite dall'attrice e la tipologia di sinistro). Il predetto convincimento non si è potuto formare, per contro, su alcun mezzo di prova (nemmeno presuntivo) offerto dalla Compagnia assicuratrice, la quale ha omesso di provare, e financo di descrivere, una diversa dinamica del sinistro. Risulta per contro fondato l'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata CP_3
Invero, contrariamente a quanto disposto dal Giudice di prime cure, dev'essere essere in primo luogo riconosciuta a favore della la spesa di € 99,14 (doc. 5) sostenuta per l'acquisto del CP_3
pagina2 di 3 biglietto per il volo che avrebbe dovuto prendere il giorno sinistro e che, invece, non ha preso in ragione della necessità di recarsi al Pronto Soccorso. Il quantum risarcitorio dev'essere dunque rideterminato in
€ 10.748,52. Inoltre, a favore dell'appellante incidentale devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi, al saggio di interesse legale, maturati sul quantum risarcitorio sopra liquidato all'attualità dalla data del sinistro alla domanda sull'intero capitale rivalutato anno per anno, essi rappresentando la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta. Va, infatti, dato seguito al principio secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, "il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore" - o almeno, "si comporta" come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - "poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore" (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata stante la specifica domanda della parte. A fronte del riconoscimento nella sentenza gravata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo, non sono invece dovuti gli interessi ex art 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo a favore della in quanto dalla medesima non specificamente richiesti in atto di citazione. CP_3
Le spese del giudizio si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto da in persona del l.r.p.t.; Parte_1
-Accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Controparte_3
156/2024 del Giudice di Pace di Venezia:
-Dichiara tenuti in solido e condannati e al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_4 di € 10.748,52 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in parte motiva;
Controparte_3
-Dichiara tenuti in solido e condannati e alla rifusione delle spese Parte_1 Controparte_4 di lite del presente grado di giudizio a favore di che liquida in € 159 per esborsi e in € Controparte_3
3.397 per compenso di avvocato, oltre a spese al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Venezia il 18.07.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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