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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3491/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24/1T/001021/000/R002 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'avviso di liquidazione n. 24/1T/001021/000/
R002 relativo all'imposta di registro, per complessivi euro 1.253,00, notificato il 17/05/2024.
L'Ufficio aveva disconosciuto il credito d'imposta “prima casa” di cui all'art. 7 L. 448/1998, sul presupposto della mancata produzione delle fatture IVA del 1995 relative al primo acquisto agevolato.
Il ricorrente osservava che:
– l'atto notarile del 13/12/1995 certificava espressamente l'assoggettamento ad IVA agevolata;
– la fatturazione del 1995, se mai esistita, ricade in un periodo ampiamente superiore a ogni obbligo legale di conservazione documentale;
– gli stessi notai intervenuti nei successivi atti (19/12/2023 e 09/01/2024) hanno attestato in modo formale sia la spettanza dell'IVA agevolata, sia la corretta quantificazione dell'imposta originariamente versata;
– non esiste alcuna norma che imponga al contribuente la conservazione ultratrentennale di fatture IVA ai fini del credito d'imposta prima casa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto stante la carenza documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla prova dell'IVA versata nel 1995
La disciplina del credito d'imposta (art. 7 L. 448/1998) richiede l'indicazione nell'atto dei dati necessari per la determinazione del beneficio, ma non esige affatto la conservazione o produzione di documenti fiscalmente non più obbligatori.
Gli obblighi di conservazione delle fatture IVA – come pacificamente noto – non possono superare 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. e dell'art. 39 DPR 633/1972.
Il primo acquisto risale invece al 1995, cioè a 29 anni prima dell'avviso di liquidazione.
Pretendere oggi la produzione materiale di fatture anteriori di tre decenni integra una richiesta sproporzionata, contraria ai principi generali di cui agli artt. 1 e 10 dello Statuto del Contribuente.
2. Sufficienza della prova fornita dagli atti notarili
Gli atti notarili, pubblici ufficiali, attestano:
– che l'acquisto del 13/12/1995 era espressamente soggetto ad IVA;
– che l'IVA dovuta fu versata in misura agevolata del 4%;
– che l'importo dell'imposta fu ricalcolato correttamente dal notaio rogante nell'atto del 09/01/2024 (IVA
€ 4.420,87, credito spettante € 1.989,00).
Le circolari dell'Agenzia (circolare 19/E/2001) richiamate dall'Ufficio non possono introdurre un onere probatorio eccessiamente difficoltoso che prevalgae sul principio secondo cui l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.).
3. Illegittimità dell'avviso impugnato
Poiché: – la spettanza dell'IVA agevolata del 1995 è provata documentalmente dagli atti notarili;
– l'Ufficio ha richiesto documenti che non è obbligatorio conservare oltre i termini legali;
– il contribuente ha riacquistato entro l'anno e possiede tutti i requisiti soggettivi e oggettivi;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
accoglie il ricorso;
annulla l'avviso di liquidazione n. 24/1T/001021/000/R002 del 17/05/2024; e comepnsa le spese.
Palermo, 10.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3491/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24/1T/001021/000/R002 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'avviso di liquidazione n. 24/1T/001021/000/
R002 relativo all'imposta di registro, per complessivi euro 1.253,00, notificato il 17/05/2024.
L'Ufficio aveva disconosciuto il credito d'imposta “prima casa” di cui all'art. 7 L. 448/1998, sul presupposto della mancata produzione delle fatture IVA del 1995 relative al primo acquisto agevolato.
Il ricorrente osservava che:
– l'atto notarile del 13/12/1995 certificava espressamente l'assoggettamento ad IVA agevolata;
– la fatturazione del 1995, se mai esistita, ricade in un periodo ampiamente superiore a ogni obbligo legale di conservazione documentale;
– gli stessi notai intervenuti nei successivi atti (19/12/2023 e 09/01/2024) hanno attestato in modo formale sia la spettanza dell'IVA agevolata, sia la corretta quantificazione dell'imposta originariamente versata;
– non esiste alcuna norma che imponga al contribuente la conservazione ultratrentennale di fatture IVA ai fini del credito d'imposta prima casa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto stante la carenza documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla prova dell'IVA versata nel 1995
La disciplina del credito d'imposta (art. 7 L. 448/1998) richiede l'indicazione nell'atto dei dati necessari per la determinazione del beneficio, ma non esige affatto la conservazione o produzione di documenti fiscalmente non più obbligatori.
Gli obblighi di conservazione delle fatture IVA – come pacificamente noto – non possono superare 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. e dell'art. 39 DPR 633/1972.
Il primo acquisto risale invece al 1995, cioè a 29 anni prima dell'avviso di liquidazione.
Pretendere oggi la produzione materiale di fatture anteriori di tre decenni integra una richiesta sproporzionata, contraria ai principi generali di cui agli artt. 1 e 10 dello Statuto del Contribuente.
2. Sufficienza della prova fornita dagli atti notarili
Gli atti notarili, pubblici ufficiali, attestano:
– che l'acquisto del 13/12/1995 era espressamente soggetto ad IVA;
– che l'IVA dovuta fu versata in misura agevolata del 4%;
– che l'importo dell'imposta fu ricalcolato correttamente dal notaio rogante nell'atto del 09/01/2024 (IVA
€ 4.420,87, credito spettante € 1.989,00).
Le circolari dell'Agenzia (circolare 19/E/2001) richiamate dall'Ufficio non possono introdurre un onere probatorio eccessiamente difficoltoso che prevalgae sul principio secondo cui l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.).
3. Illegittimità dell'avviso impugnato
Poiché: – la spettanza dell'IVA agevolata del 1995 è provata documentalmente dagli atti notarili;
– l'Ufficio ha richiesto documenti che non è obbligatorio conservare oltre i termini legali;
– il contribuente ha riacquistato entro l'anno e possiede tutti i requisiti soggettivi e oggettivi;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
accoglie il ricorso;
annulla l'avviso di liquidazione n. 24/1T/001021/000/R002 del 17/05/2024; e comepnsa le spese.
Palermo, 10.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO