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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/06/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12280/2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA presso il difensore avv. DORI SARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI Controparte_1 C.F._2 PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA BELLARIA 2/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. RIGHETTI PAOLO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“In via principale: a) disporre l'affidamento condiviso di in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale con mandato al S Sociale di monitoraggio e supporto a favore di e di Per_1 sostegno alla genitorialità in parziale continuità con il mandato già conferito con Ordinanza in data 10.03.2024 per i prossimi due anni;
- con l'impegno peri genitori di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano e relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
- ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
ciascun genitore favorirà buoni e SInificativi rapporti con l'altro genitore e con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
pagina 1 di 9 - ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita della IG, ivi compresi il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la loro salute psicofisica e la loro vita sociale. b) disporre che sia collocata presso il padre e che sarà libera di organizzare la sua Per_1 frequentazione con la madre in base alle sue eSIenze. Salvo di versi accordi tra e la madre in Per_1 base alle eSIenze della minore per scuola ed attività sportive, quest'ultima trascorrerà con la madre fine settimana alternati e durante la settimana un pomeriggio con un pernottamento nella settimana in cui la IG starà con lei nel fine settimana e due giorni consecutivi nell'altra settimana;
- per le Festività, i genitori alterneranno, di anno in anno, la Viglia e Natale, Capodanno e Primo dell'anno così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i figli dandone reciproca comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno unitamente ai figli, le vacanze natalizie, pasquali, estive, nonché riguardo agli eventuali viaggi che vorranno fare con i figli durante i fine settimana indicando il luogo della vacanza con preavviso di almeno due giorni. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con i figli. c) disporre che la SInora non appena avrà un'occupazione corrisponderà un assegno di Pt_1 mantenimento di 100,00 euro verso le figlie nonché l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie per le stesse.”
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. disporre l'affidamento esclusivo della IG minore nata il [...], al padre, Persona_2 il quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la IG, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e ottenimento di documenti validi per l'espatrio, disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
2. disporre il collocamento prevalente di presso il padre, confermando l'assegnazione al Per_1 medesimo della casa familiare;
3. disporre che la madre, in accordo con il padre e nel rispetto delle eSIenze e dei desideri della minore, possa vedere e tenere con sé liberamente, tendenzialmente a fine settimana alternati, Per_1 con possibilità ma non obbligo di pernottamento e con la possibilità di prevedere periodi di vacanza con la madre;
4. disporre il collocamento della IG – maggiorenne, con handicap grave e non autosufficiente Per_3 economicamente – presso il padre, rimanendo libera di frequentare la madre nel rispetto dei suoi desideri e delle sue necessità, osservando le eventuali indicazioni che i sanitari curanti riterranno di disporre;
5. disporre l'attribuzione dell'assegno unico per in via esclusiva ed integrale al padre;
Per_1
6. porre a carico della madre, dalla data della domanda, l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 100,00 per ciascuna IG al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo, in considerazione dell'attuale mancata occupazione;
in ipotesi di attivazione di un contratto di lavoro o nuova occupazione, detto importo tornerà alla somma stabilita in precedenza con la sentenza di separazione, ovvero a € 200,00 mensili per ciascuna IG;
detto importo in ogni caso è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
7. porre a carico della madre il 30% delle spese straordinarie debitamente documentate che il padre sosterrà nell'interesse delle figlie, come da protocollo del Tribunale di Bologna 2017, da ritenersi conosciuto dalle parti;
pagina 2 di 9
8. disporre che la documentazione fiscale sia intestata alla prole e l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, co. 2°, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine di trenta giorni, essendo tenuto – in difetto – al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o delle figlie per la difficoltà di reperire il soggetto. Per mero scrupolo difensivo si reitera la domanda di ammissione dei mezzi di prova come indicati nella memoria ex art. 473 bis n. 17, 2° co., c.p.c. del 15/01/2024 e le relative contestazioni di quelli avversari, tutto come in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26-09-2023 domandava all'intestato Tribunale la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in data 2-10-2011 con Controparte_1 disporsi l'affido condiviso a entrambi i genitori della IG , maggiorenne, ma affetta da handicap Per_3 grave e della IG minore nata nel 2010, con collocamento di queste ultime presso la madre. Per_1
Chiedeva, altresì, la fissazione di un calendario di frequentazione padre-figlie con previsione di un pomeriggio alla settimana con pernottamento oppure due giorni consecutivi, a seconda del fine settimana di competenza del genitore. In relazione al contributo al mantenimento ordinario delle figlie, chiedeva la corresponsione, da parte del padre, di 400 euro mensili per ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie, oltre alla gestione in capo alla madre della pensione di invalidità percepita dalla IG . Esponeva la ricorrente che quest'ultima - affetta da una grave sindrome neuropsichiatrica, Per_3 caratterizzata da disturbi anche con caratteri di autolesionismo - era stata presa in carico dai presidi di neuropsichiatria fin da piccola e, successivamente, aveva subito numerosi ricoveri. Le era stato, pertanto, riconosciuto un grado di invalidità pari all'80% con grave compromissione delle sue condizioni psico-fisiche. Con la sentenza di separazione in data 8-9-2020, veniva pronunciato l'addebito nei confronti della ricorrente e disposto l'affido condiviso delle due figlie (all'epoca ancora entrambe minori) a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale;
nonché un calendario di frequentazione della madre a week end alternati, senza pernottamenti per . Veniva, altresì, fissato un contributo al mantenimento per le figlie a carico Per_3 della madre pari a 200 euro complessivi, oltre al 30% delle spese straordinarie. Nel periodo successivo alla separazione, la SI.ra lamentava, tuttavia, che il diritto di visita Pt_1 non fosse mai stato realmente rispettato e che il SI. avesse sempre ostacolato i rapporti fra CP_1 lei e le figlie.
Si costituiva contestando quanto dedotto dalla ricorrente e asserendo che la SI.ra Controparte_1
si fosse sempre disinteressata delle figlie, non ottemperando al calendario di visita né ai Pt_1 doveri di mantenimento delle minori, tanto che il resistente aveva promosso un pignoramento presso terzi per recuperare le somme dovute. Inoltre, evidenziava che la aveva subito una condanna Pt_1 in sede penale nel 2017 per il reato di abuso dei mezzi correzione e disciplina in danno della IG
, avuta nel corso del primo matrimonio, nonché di Quest'ultima, Persona_4 Persona_5 dimessa da una struttura nel novembre 2023 avrebbe, poi, manifestato di voler rientrare a casa del padre.
Chiedeva, dunque, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, disporsi il collocamento prevalente di presso il padre e un contributo al mantenimento ordinario per IG da porre in capo alla madre Per_3 pari a 200 euro mensili, oltre al 30 % delle spese straordinarie;
in relazione alla minore Per_1 domandava l'affido condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso il padre, oltre a un pagina 3 di 9 contributo al mantenimento pari a 200 euro mensili e al 30 % delle spese straordinarie in capo alla madre. Si rimetteva a giustizia in relazione al diritto di visita della SI.ra . Pt_1
All'udienza di comparizione del 25-01-2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e, con sentenza parziale n. 777/2024 in pari data veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti. In sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 in data 10-3-2024, veniva disposto l'affido c.d. super esclusivo della minore al padre, con collocamento prevalente presso Per_1 quest'ultimo e assegnazione della ex casa familiare sita a Bologna in via dei Lamponi n. 7; veniva altresì prevista una frequentazione della madre da parte di a fine settimana alternati con Per_1 possibilità, ma non obbligo, di pernotto. In relazione a maggiorenne e affetta da handicap grave, veniva disposto il Persona_5 collocamento prevalente presso il padre con frequentazione libera della madre, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei sanitari curanti. Veniva, altresì, disposta la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per tre anni, con mandato di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali e un profilo di personalità dei genitori. In relazione al contributo economico, veniva posto a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere 100 euro mensili per ciascuna IG, oltre al 30% delle spese Pt_1 straordinarie. L'assegno unico veniva attribuito integralmente al padre, in ragione del disposto affido esclusivo. Acquisite le relazioni del competente Servizio Sociale e fatte precisare le conclusioni, in data 29-4- 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In primo luogo, si conferma il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal resistente, superflue alla luce degli elementi acquisiti in corso di causa. Va, poi, dato atto che per effetto della sentenza parziale n. 777/2024 in data 25-01-2024, il vincolo matrimoniale fra le parti è sciolto, con conseguente modifica definitiva del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza. Con riferimento alle residue domande svolte dalle parti aventi ad oggetto il regime di affido, collocamento e mantenimento delle figlie e si osserva quanto segue. Per_3 Per_1
La SI.ra , dopo la fine della convivenza matrimoniale con il resistente nel 2016, lasciava la Pt_1 casa coniugale sita a Bologna in via dei Lamponi n. 7 e si trasferiva a vivere in via Toscana n. 62 con il proprio compagno, da quest'ultima relazione nasceva in data 3-10-2017 il figlio Persona_6
. Per_7
Attualmente, e vivono presso il padre. Con riferimento a , si dà atto che Per_1 Persona_5 Per_3 la ragazza, divenuta maggiorenne in data 17-09-2023, è fin da piccola affetta da patologie psichiatriche. In data 8-4-2021 l' le riconosceva un'invalidità con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le CP_2 funzioni proprie della sua età, con attribuzione di indennità di frequenza. Con decorrenza dal 17-09- 2023 l' accertava, poi, un'invalidità lavorativa permanente pari al 100%, con diagnosi di grave CP_2 disturbo di personalità non altrimenti specificato, con episodio psicotico, disturbo della condotta alimentare e disabilità intellettiva di grado lieve, con obbligo di revisione nel novembre 2025 (così come emerge dal verbale di accertamento dell'invalidità civile in data 7-1-2024).
, dunque, al momento risulta portatrice di handicap in condizioni di gravità. Sul punto, l'art. 473 Per_3 bis.9 c.p.c. sancisce che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni relative ai figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 2670/2023 ha statuito che l'interpretazione delle disposizioni in tema di figli maggiorenni portatori di handicap grave, va elaborata sistematicamente in relazione ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili ed in generale delle persone prive pagina 4 di 9 in tutto o in parte di autonomia, sancendo che “non può essere revocata in dubbio peraltro la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave;
occorre infatti porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche eSIenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione”.
Ancora, la citata pronuncia prosegue statuendo che “permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile. Tale intervento, come sostenuto dalla dottrina e affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia a sostegno dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio disabile maggiorenne, sia, quanto ai doveri di cura ed al diritto di visita, anche dalla giurisprudenza di merito, risponde alla sempre più avvertita eSIenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi. In tale sistema emerge uno "statuto del portatore di handicap", come soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno e che, alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 30 Cost., comma 2, si sviluppa in uno "statuto della famiglia del portatore di handicap" il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. "diritto di visita" del genitore non collocatario non solo come un diritto.” Viene, dunque, in rilievo la continuità della presenza del disabile nella casa destinata al nucleo familiare e la creazione di un sistema protettivo nei confronti dei maggiorenni portatori di handicap, al fine di configurare il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica sia equiparabile a quella di un minore.
Ciò posto, ha effettuato svariati accessi al Pronto Soccorso e a reparti ospedalieri psichiatrici per Per_3 condotte autolesionistiche e disturbi alimentari;
è stata ricoverata anche presso la residenza Gruber, struttura specializzata per la cura dei disturbi dell'alimentazione, nel 2023 per bulimia nervosa. Una volta raggiunta la maggiore età, è stata presa in carico dal , presso il quale è Parte_2 stato dato avvio ad un progetto personalizzato. Una volta dimessa dalla struttura Gruber in data 07-11-2023, ha voluto fare rientro alla casa paterna, insieme alla sorella rifiutando di recarsi presso l'abitazione della madre;
successivamente, a Per_1 causa di un'altra crisi, ha subito anche un ulteriore ricovero presso l'Ospedale Sant'Orsola. Il SI. ha precisato che si occupa di , anche con l'aiuto della propria madre e della CP_1 Per_3 propria attuale compagna e ha domandato che la IG venga collocata presso di sé, con libertà di frequentazione della madre. Quanto al rapporto fra e la ricorrente, va evidenziato che già nel Per_3 corso del giudizio di separazione erano emersi dei profili di criticità, tanto che si era concluso per l'assenza di pernottamenti di presso la SI.ra . Per_3 Pt_1 Nell'ambito della relazione sul profilo di personalità condotto sulla ricorrente, quest'ultima ha riportato che le figlie, dopo essersi trasferite inizialmente con la madre dopo la separazione dei genitori, hanno, poi, deciso di rientrare presso la casa paterna e la SI.ra ha consentito loro di rimanere libere Pt_1 nelle modalità di visita. Successivamente, gli incontri si sono svolti con bassa frequenza in ragione dello scarso interesse delle figlie nei suoi confronti. Va rilevato, altresì, che la SI.ra è stata condannata in primo grado dal Tribunale penale di Pt_1 Bologna con sentenza n. 3950/2017 del 21-09-2017 per il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina ai danni della primogenita e di . Peraltro, dal referto della visita effettuata da Per_4 Per_3
presso il reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale Sant'Orsola in data 5-06-2023, è emerso che Per_3
pagina 5 di 9 l'atteggiamento materno circa il ricovero di presso la residenza Gruber, avesse procurato ansia Per_3 ulteriore alla IG. In generale, emerge, dunque, un rapporto fra e la madre caratterizzato da elementi di criticità e Per_3 da pressioni avvertite dalla ragazza derivanti dal contegno materno. Alla luce del complesso degli elementi rappresentati, appare opportuno che resti collocata in via Per_3 prevalente presso il padre e che frequenti liberamente la madre, osservando le eventuali indicazioni dei sanitari che l'hanno in cura.
Per quanto concerne la minore mentre la ricorrente ha domandato l'affido condiviso della Per_1 IG, il SI. ha modificato la propria domanda, chiedendo disporsi l'affido c.d. super CP_1 esclusivo, con collocamento della minore presso di sé. In linea generale, sul punto va tenuto presente che “il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).” (Cass.; 11-10-2024, n. 26517). La minore attualmente frequenta il primo anno del Liceo delle Scienze Umane “Enrico Mattei” a San Lazzaro di Savena. Come già evidenziato, non è contestato dalla SI.ra che i rapporti con entrambe le figlie siano Pt_1 stati caratterizzati da un certo grado di criticità. Dalle relazioni trasmesse dal Servizio Sociale è, poi, emerso che sentita sul punto, abbia riferito di aver voluto ridurre progressivamente, dopo la Per_1 separazione fra i genitori, gli incontri con la madre e che, in generale, il clima presso l'abitazione materna non fosse sereno. Nell'abitazione del padre è assistita oltre che dal genitore, anche dalla nonna paterna, che risulta essere un punto di riferimento per la minore e la accompagna anche presso le strutture ove la ragazza pratica attività sportiva. ha riferito di avere un ottimo rapporto con il Per_1 padre e di sentirsi sicura in sua presenza. Dalle valutazioni espresse dal Servizio Sociale è emerso che il desiderio di sarebbe quello di proseguire la sua vita presso l'abitazione paterna, poiché il Per_1 SI. rappresenta la figura genitoriale di riferimento e si occupa di tutte le necessità della CP_1 minore.
Alla luce del complesso degli elementi emersi, l'affido esclusivo al padre risulta essere la forma maggiormente tutelante per Il padre potrà assumere anche le decisioni di maggior interesse per Per_1 la IG, quali quelle in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e ottenimento di tutti i documenti validi per l'espatrio, disbrigo di tutte le pratiche amministrative. La minore andrà conseguentemente collocata presso il padre, nei confronti del quale andrà confermata anche l'assegnazione della casa coniugale. vedrà la madre, in accordo con il padre e nel rispetto Per_1 delle eSIenze e dei desideri della minore, tendenzialmente a fine settimana alternati, con possibilità, ma non obbligo, di pernottamento e con la possibilità di prevedere periodi di vacanza con la madre. All'affido esclusivo consegue l'attribuzione dell'assegno unico per integralmente in capo al Per_1 padre.
Con riferimento alle questioni economiche, la ricorrente ha offerto una somma pari a 100 euro mensili per il mantenimento ordinario delle figlie non appena reperirà un'occupazione, nonché la contribuzione alle spese straordinarie;
mentre il resistente ha domandato una contribuzione da parte della madre pari a 100 euro mensili per ciascuna IG, in considerazione dell'attuale mancata occupazione della SI.ra
, oltre al 30% delle spese straordinarie. Pt_1
pagina 6 di 9 Il SI. è dipendente presso l'impresa individuale del padre. Nell'anno di imposta 2020 ha CP_1 percepito un reddito medio mensile pari a pari a 1.742 euro. Nell'anno 2021 e 2022, risulta una media mensile di retribuzione pari a circa 1.400 euro mensili;
nel 2021 risultano, inoltre, erogati 13.800 euro derivanti da piano pensionistico assicurativo per la IG . Per_3 Nell'anno 2023 ha percepito circa 2.255 euro medi mensili (comprensivi di redditi da lavoro e di locazione di alcuni immobili). Il SI. non sostiene spese di alloggio, poiché vive nell'abitazione concessagli in comodato CP_1 gratuito dai genitori sita in via dei Lamponi n. 7 a Bologna. Per quanto concerne la pensione di invalidità della IG , il resistente ha percepito fino al mese Per_3 di giugno 2023 una somma pari a 324 euro mensili circa (70% di invalidità); mentre nell'anno 2024 ha percepito 5.213,98 euro di arretrati e dal mese di maggio l'assegno è aumentato a 735,05 euro CP_2 mensili in ragione della riconosciuta invalidità pari al 100% della IG. L'importo percepito a titolo di assegno unico, sempre nell'arco del 2024, ammonta, invece a 3.668,04 euro. L'assegno, infatti, è stato erogato al 50% al SI. e alla SI.ra fino al 31-05-2024 per una somma pari a circa CP_1 Pt_1
100 euro ciascuno;
mentre dal mese di maggio 2024 è integralmente versato al resistente (415,80 euro e da giugno 404,40 euro mensili). La ricorrente ha lavorato come assistente odontoiatrica presso alcuni studi dentistici, cessando le collaborazioni alla fine del 2023; non è dato sapere se il rapporto di lavoro sia cessato per volontà della stessa o meno. Poiché la documentazione depositata risulta incompleta, la ricostruzione della sua posizione reddituale deve basarsi sull'estratto contributivo allegato. Da tale documento emerge CP_2 che per gli anni 2022, 2023 e 2024 ella risulta aver percepito nel complesso rispettivamente 11.401 euro, 16.366,45 euro e 13.044,55 euro. Ha percepito il 50% dell'assegno unico fino a maggio del 2024 (pari a circa 100 euro). Ella risulta essere ancora residente presso l'abitazione di via Toscana n. 62 a Bologna, di cui al contratto di locazione cointestato con il compagno con canone mensile pari a 600 Persona_6 euro (doc. 21). Dalle relazioni dei Servizi Sociali in data 12-01-2024 emerge che nel mese di novembre 2023 la SI.ra ha denunciato condotte di maltrattamento da parte del convivente Pt_1 Per_6 ed è stata, pertanto, collocata presso un contesto protetto. A seguito di decreto di
[...] allontanamento dalla residenza emesso nei confronti di la SI.ra è, tuttavia, rientrata Per_6 Pt_1 presso l'abitazione. In considerazione della situazione economica complessiva delle parti sopra esposta, nonché del fatto che la SI.ra , sebbene non sia attualmente occupata, ha una capacità reddituale, poiché ha Pt_1 svolto per anni la professione di assistente alla poltrona, appare congruo che la ricorrente versi al padre collocatario una somma mensile pari a 200 euro per la minore e pari a 100 euro per , Per_1 Per_3 anche in ragione del fatto che il resistente percepisce anche la pensione di invalidità della IG pari a 735 euro mensili. Le spese straordinarie andranno poste in capo alla madre in misura del 30% con riferimento a entrambe le figlie.
In merito alla spettanza dell'assegno unico, l'art. 6, comma 4, D. lgs. 230/2021 stabilisce che
“l'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_2 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.” L'assegno unico continuerà, dunque, ad essere percepito nella misura del 100% dal SI. CP_1
Il Servizio Sociale vigilerà sul nucleo familiare per un periodo di due anni, monitorando l'effettivo andamento degli incontri fra e la madre e le condizioni di salute e l'andamento scolastico della Per_1 minore, effettuando colloqui periodici con e con i genitori;
se ravviserà la sussistenza di Per_1 condizioni adeguate, potrà indirizzare i genitori a iniziative volte a migliorare la comunicazione fra gli stessi, nonché adottare interventi di sostegno per se ne ravvisi la necessità. Per_1 pagina 7 di 9 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi per tutte le fasi di giudizio, tranne che per la fase istruttoria per la quale ci si attiene ai valori minimi, essendo consistita solo nell'acquisizione di documenti e relazioni del Servizio Sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1 - dispone l'affidamento esclusivo della minore nata il [...] al padre;
egli Persona_2 potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la IG, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e ottenimento di documenti di identità, anche validi per l'espatrio, disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - dispone il collocamento prevalente di presso il padre, confermando l'assegnazione al Per_1 resistente della casa familiare;
3 - dato atto che nata il [...] è diventata maggiorenne ed è affetta da handicap Persona_5 in situazione di gravità, dispone che sia collocata in via prevalente presso il padre;
4 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
5 - dispone che la madre possa vedere e tenere con sé liberamente, tendenzialmente a fine Per_1 settimana alternati, con possibilità, ma non obbligo, di pernotto e la possibilità di trascorrere periodi di vacanza con la madre;
il calendario sarà costante oggetto di monitoraggio del Servizio che potrà modificarlo adeguandolo alla miglior tutela della minore;
la madre vedrà inoltre liberamente, Per_3 osservando, al riguardo, eventuali indicazioni che i sanitari curanti riterranno di disporre;
6 - dispone la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per un periodo di anni due col seguente mandato: il Servizio monitorerà l'effettivo andamento degli incontri fra e la madre e le Per_1 condizioni di salute e l'andamento scolastico della minore, effettuando colloqui periodici con e Per_1 con i genitori;
se ravviserà la sussistenza di condizioni adeguate, potrà indirizzare i genitori a iniziative volte a migliorare la comunicazione fra gli stessi, nonché adottare interventi di sostegno per se Per_1 ne ravvisi la necessità;
7 - dalla data della domanda pone a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari a 200 euro mensili per e 100 euro mensili per al padre collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che Per_1 Per_3 le verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone le spese straordinarie per le figlie nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
pagina 8 di 9 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8 - all'affido esclusivo consegue l'attribuzione dell'assegno unico per integralmente in capo al Per_1 padre;
9 - condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 6.713 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella Camera di conSIlio del 5-06-2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12280/2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA presso il difensore avv. DORI SARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI Controparte_1 C.F._2 PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA BELLARIA 2/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. RIGHETTI PAOLO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“In via principale: a) disporre l'affidamento condiviso di in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale con mandato al S Sociale di monitoraggio e supporto a favore di e di Per_1 sostegno alla genitorialità in parziale continuità con il mandato già conferito con Ordinanza in data 10.03.2024 per i prossimi due anni;
- con l'impegno peri genitori di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano e relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
- ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
ciascun genitore favorirà buoni e SInificativi rapporti con l'altro genitore e con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
pagina 1 di 9 - ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita della IG, ivi compresi il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la loro salute psicofisica e la loro vita sociale. b) disporre che sia collocata presso il padre e che sarà libera di organizzare la sua Per_1 frequentazione con la madre in base alle sue eSIenze. Salvo di versi accordi tra e la madre in Per_1 base alle eSIenze della minore per scuola ed attività sportive, quest'ultima trascorrerà con la madre fine settimana alternati e durante la settimana un pomeriggio con un pernottamento nella settimana in cui la IG starà con lei nel fine settimana e due giorni consecutivi nell'altra settimana;
- per le Festività, i genitori alterneranno, di anno in anno, la Viglia e Natale, Capodanno e Primo dell'anno così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i figli dandone reciproca comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno unitamente ai figli, le vacanze natalizie, pasquali, estive, nonché riguardo agli eventuali viaggi che vorranno fare con i figli durante i fine settimana indicando il luogo della vacanza con preavviso di almeno due giorni. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con i figli. c) disporre che la SInora non appena avrà un'occupazione corrisponderà un assegno di Pt_1 mantenimento di 100,00 euro verso le figlie nonché l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie per le stesse.”
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. disporre l'affidamento esclusivo della IG minore nata il [...], al padre, Persona_2 il quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la IG, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e ottenimento di documenti validi per l'espatrio, disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
2. disporre il collocamento prevalente di presso il padre, confermando l'assegnazione al Per_1 medesimo della casa familiare;
3. disporre che la madre, in accordo con il padre e nel rispetto delle eSIenze e dei desideri della minore, possa vedere e tenere con sé liberamente, tendenzialmente a fine settimana alternati, Per_1 con possibilità ma non obbligo di pernottamento e con la possibilità di prevedere periodi di vacanza con la madre;
4. disporre il collocamento della IG – maggiorenne, con handicap grave e non autosufficiente Per_3 economicamente – presso il padre, rimanendo libera di frequentare la madre nel rispetto dei suoi desideri e delle sue necessità, osservando le eventuali indicazioni che i sanitari curanti riterranno di disporre;
5. disporre l'attribuzione dell'assegno unico per in via esclusiva ed integrale al padre;
Per_1
6. porre a carico della madre, dalla data della domanda, l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 100,00 per ciascuna IG al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo, in considerazione dell'attuale mancata occupazione;
in ipotesi di attivazione di un contratto di lavoro o nuova occupazione, detto importo tornerà alla somma stabilita in precedenza con la sentenza di separazione, ovvero a € 200,00 mensili per ciascuna IG;
detto importo in ogni caso è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
7. porre a carico della madre il 30% delle spese straordinarie debitamente documentate che il padre sosterrà nell'interesse delle figlie, come da protocollo del Tribunale di Bologna 2017, da ritenersi conosciuto dalle parti;
pagina 2 di 9
8. disporre che la documentazione fiscale sia intestata alla prole e l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, co. 2°, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine di trenta giorni, essendo tenuto – in difetto – al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o delle figlie per la difficoltà di reperire il soggetto. Per mero scrupolo difensivo si reitera la domanda di ammissione dei mezzi di prova come indicati nella memoria ex art. 473 bis n. 17, 2° co., c.p.c. del 15/01/2024 e le relative contestazioni di quelli avversari, tutto come in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26-09-2023 domandava all'intestato Tribunale la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in data 2-10-2011 con Controparte_1 disporsi l'affido condiviso a entrambi i genitori della IG , maggiorenne, ma affetta da handicap Per_3 grave e della IG minore nata nel 2010, con collocamento di queste ultime presso la madre. Per_1
Chiedeva, altresì, la fissazione di un calendario di frequentazione padre-figlie con previsione di un pomeriggio alla settimana con pernottamento oppure due giorni consecutivi, a seconda del fine settimana di competenza del genitore. In relazione al contributo al mantenimento ordinario delle figlie, chiedeva la corresponsione, da parte del padre, di 400 euro mensili per ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie, oltre alla gestione in capo alla madre della pensione di invalidità percepita dalla IG . Esponeva la ricorrente che quest'ultima - affetta da una grave sindrome neuropsichiatrica, Per_3 caratterizzata da disturbi anche con caratteri di autolesionismo - era stata presa in carico dai presidi di neuropsichiatria fin da piccola e, successivamente, aveva subito numerosi ricoveri. Le era stato, pertanto, riconosciuto un grado di invalidità pari all'80% con grave compromissione delle sue condizioni psico-fisiche. Con la sentenza di separazione in data 8-9-2020, veniva pronunciato l'addebito nei confronti della ricorrente e disposto l'affido condiviso delle due figlie (all'epoca ancora entrambe minori) a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale;
nonché un calendario di frequentazione della madre a week end alternati, senza pernottamenti per . Veniva, altresì, fissato un contributo al mantenimento per le figlie a carico Per_3 della madre pari a 200 euro complessivi, oltre al 30% delle spese straordinarie. Nel periodo successivo alla separazione, la SI.ra lamentava, tuttavia, che il diritto di visita Pt_1 non fosse mai stato realmente rispettato e che il SI. avesse sempre ostacolato i rapporti fra CP_1 lei e le figlie.
Si costituiva contestando quanto dedotto dalla ricorrente e asserendo che la SI.ra Controparte_1
si fosse sempre disinteressata delle figlie, non ottemperando al calendario di visita né ai Pt_1 doveri di mantenimento delle minori, tanto che il resistente aveva promosso un pignoramento presso terzi per recuperare le somme dovute. Inoltre, evidenziava che la aveva subito una condanna Pt_1 in sede penale nel 2017 per il reato di abuso dei mezzi correzione e disciplina in danno della IG
, avuta nel corso del primo matrimonio, nonché di Quest'ultima, Persona_4 Persona_5 dimessa da una struttura nel novembre 2023 avrebbe, poi, manifestato di voler rientrare a casa del padre.
Chiedeva, dunque, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, disporsi il collocamento prevalente di presso il padre e un contributo al mantenimento ordinario per IG da porre in capo alla madre Per_3 pari a 200 euro mensili, oltre al 30 % delle spese straordinarie;
in relazione alla minore Per_1 domandava l'affido condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso il padre, oltre a un pagina 3 di 9 contributo al mantenimento pari a 200 euro mensili e al 30 % delle spese straordinarie in capo alla madre. Si rimetteva a giustizia in relazione al diritto di visita della SI.ra . Pt_1
All'udienza di comparizione del 25-01-2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e, con sentenza parziale n. 777/2024 in pari data veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti. In sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 in data 10-3-2024, veniva disposto l'affido c.d. super esclusivo della minore al padre, con collocamento prevalente presso Per_1 quest'ultimo e assegnazione della ex casa familiare sita a Bologna in via dei Lamponi n. 7; veniva altresì prevista una frequentazione della madre da parte di a fine settimana alternati con Per_1 possibilità, ma non obbligo, di pernotto. In relazione a maggiorenne e affetta da handicap grave, veniva disposto il Persona_5 collocamento prevalente presso il padre con frequentazione libera della madre, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei sanitari curanti. Veniva, altresì, disposta la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per tre anni, con mandato di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali e un profilo di personalità dei genitori. In relazione al contributo economico, veniva posto a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere 100 euro mensili per ciascuna IG, oltre al 30% delle spese Pt_1 straordinarie. L'assegno unico veniva attribuito integralmente al padre, in ragione del disposto affido esclusivo. Acquisite le relazioni del competente Servizio Sociale e fatte precisare le conclusioni, in data 29-4- 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In primo luogo, si conferma il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal resistente, superflue alla luce degli elementi acquisiti in corso di causa. Va, poi, dato atto che per effetto della sentenza parziale n. 777/2024 in data 25-01-2024, il vincolo matrimoniale fra le parti è sciolto, con conseguente modifica definitiva del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza. Con riferimento alle residue domande svolte dalle parti aventi ad oggetto il regime di affido, collocamento e mantenimento delle figlie e si osserva quanto segue. Per_3 Per_1
La SI.ra , dopo la fine della convivenza matrimoniale con il resistente nel 2016, lasciava la Pt_1 casa coniugale sita a Bologna in via dei Lamponi n. 7 e si trasferiva a vivere in via Toscana n. 62 con il proprio compagno, da quest'ultima relazione nasceva in data 3-10-2017 il figlio Persona_6
. Per_7
Attualmente, e vivono presso il padre. Con riferimento a , si dà atto che Per_1 Persona_5 Per_3 la ragazza, divenuta maggiorenne in data 17-09-2023, è fin da piccola affetta da patologie psichiatriche. In data 8-4-2021 l' le riconosceva un'invalidità con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le CP_2 funzioni proprie della sua età, con attribuzione di indennità di frequenza. Con decorrenza dal 17-09- 2023 l' accertava, poi, un'invalidità lavorativa permanente pari al 100%, con diagnosi di grave CP_2 disturbo di personalità non altrimenti specificato, con episodio psicotico, disturbo della condotta alimentare e disabilità intellettiva di grado lieve, con obbligo di revisione nel novembre 2025 (così come emerge dal verbale di accertamento dell'invalidità civile in data 7-1-2024).
, dunque, al momento risulta portatrice di handicap in condizioni di gravità. Sul punto, l'art. 473 Per_3 bis.9 c.p.c. sancisce che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni relative ai figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 2670/2023 ha statuito che l'interpretazione delle disposizioni in tema di figli maggiorenni portatori di handicap grave, va elaborata sistematicamente in relazione ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili ed in generale delle persone prive pagina 4 di 9 in tutto o in parte di autonomia, sancendo che “non può essere revocata in dubbio peraltro la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave;
occorre infatti porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche eSIenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione”.
Ancora, la citata pronuncia prosegue statuendo che “permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile. Tale intervento, come sostenuto dalla dottrina e affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia a sostegno dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio disabile maggiorenne, sia, quanto ai doveri di cura ed al diritto di visita, anche dalla giurisprudenza di merito, risponde alla sempre più avvertita eSIenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi. In tale sistema emerge uno "statuto del portatore di handicap", come soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno e che, alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 30 Cost., comma 2, si sviluppa in uno "statuto della famiglia del portatore di handicap" il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. "diritto di visita" del genitore non collocatario non solo come un diritto.” Viene, dunque, in rilievo la continuità della presenza del disabile nella casa destinata al nucleo familiare e la creazione di un sistema protettivo nei confronti dei maggiorenni portatori di handicap, al fine di configurare il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica sia equiparabile a quella di un minore.
Ciò posto, ha effettuato svariati accessi al Pronto Soccorso e a reparti ospedalieri psichiatrici per Per_3 condotte autolesionistiche e disturbi alimentari;
è stata ricoverata anche presso la residenza Gruber, struttura specializzata per la cura dei disturbi dell'alimentazione, nel 2023 per bulimia nervosa. Una volta raggiunta la maggiore età, è stata presa in carico dal , presso il quale è Parte_2 stato dato avvio ad un progetto personalizzato. Una volta dimessa dalla struttura Gruber in data 07-11-2023, ha voluto fare rientro alla casa paterna, insieme alla sorella rifiutando di recarsi presso l'abitazione della madre;
successivamente, a Per_1 causa di un'altra crisi, ha subito anche un ulteriore ricovero presso l'Ospedale Sant'Orsola. Il SI. ha precisato che si occupa di , anche con l'aiuto della propria madre e della CP_1 Per_3 propria attuale compagna e ha domandato che la IG venga collocata presso di sé, con libertà di frequentazione della madre. Quanto al rapporto fra e la ricorrente, va evidenziato che già nel Per_3 corso del giudizio di separazione erano emersi dei profili di criticità, tanto che si era concluso per l'assenza di pernottamenti di presso la SI.ra . Per_3 Pt_1 Nell'ambito della relazione sul profilo di personalità condotto sulla ricorrente, quest'ultima ha riportato che le figlie, dopo essersi trasferite inizialmente con la madre dopo la separazione dei genitori, hanno, poi, deciso di rientrare presso la casa paterna e la SI.ra ha consentito loro di rimanere libere Pt_1 nelle modalità di visita. Successivamente, gli incontri si sono svolti con bassa frequenza in ragione dello scarso interesse delle figlie nei suoi confronti. Va rilevato, altresì, che la SI.ra è stata condannata in primo grado dal Tribunale penale di Pt_1 Bologna con sentenza n. 3950/2017 del 21-09-2017 per il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina ai danni della primogenita e di . Peraltro, dal referto della visita effettuata da Per_4 Per_3
presso il reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale Sant'Orsola in data 5-06-2023, è emerso che Per_3
pagina 5 di 9 l'atteggiamento materno circa il ricovero di presso la residenza Gruber, avesse procurato ansia Per_3 ulteriore alla IG. In generale, emerge, dunque, un rapporto fra e la madre caratterizzato da elementi di criticità e Per_3 da pressioni avvertite dalla ragazza derivanti dal contegno materno. Alla luce del complesso degli elementi rappresentati, appare opportuno che resti collocata in via Per_3 prevalente presso il padre e che frequenti liberamente la madre, osservando le eventuali indicazioni dei sanitari che l'hanno in cura.
Per quanto concerne la minore mentre la ricorrente ha domandato l'affido condiviso della Per_1 IG, il SI. ha modificato la propria domanda, chiedendo disporsi l'affido c.d. super CP_1 esclusivo, con collocamento della minore presso di sé. In linea generale, sul punto va tenuto presente che “il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).” (Cass.; 11-10-2024, n. 26517). La minore attualmente frequenta il primo anno del Liceo delle Scienze Umane “Enrico Mattei” a San Lazzaro di Savena. Come già evidenziato, non è contestato dalla SI.ra che i rapporti con entrambe le figlie siano Pt_1 stati caratterizzati da un certo grado di criticità. Dalle relazioni trasmesse dal Servizio Sociale è, poi, emerso che sentita sul punto, abbia riferito di aver voluto ridurre progressivamente, dopo la Per_1 separazione fra i genitori, gli incontri con la madre e che, in generale, il clima presso l'abitazione materna non fosse sereno. Nell'abitazione del padre è assistita oltre che dal genitore, anche dalla nonna paterna, che risulta essere un punto di riferimento per la minore e la accompagna anche presso le strutture ove la ragazza pratica attività sportiva. ha riferito di avere un ottimo rapporto con il Per_1 padre e di sentirsi sicura in sua presenza. Dalle valutazioni espresse dal Servizio Sociale è emerso che il desiderio di sarebbe quello di proseguire la sua vita presso l'abitazione paterna, poiché il Per_1 SI. rappresenta la figura genitoriale di riferimento e si occupa di tutte le necessità della CP_1 minore.
Alla luce del complesso degli elementi emersi, l'affido esclusivo al padre risulta essere la forma maggiormente tutelante per Il padre potrà assumere anche le decisioni di maggior interesse per Per_1 la IG, quali quelle in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e ottenimento di tutti i documenti validi per l'espatrio, disbrigo di tutte le pratiche amministrative. La minore andrà conseguentemente collocata presso il padre, nei confronti del quale andrà confermata anche l'assegnazione della casa coniugale. vedrà la madre, in accordo con il padre e nel rispetto Per_1 delle eSIenze e dei desideri della minore, tendenzialmente a fine settimana alternati, con possibilità, ma non obbligo, di pernottamento e con la possibilità di prevedere periodi di vacanza con la madre. All'affido esclusivo consegue l'attribuzione dell'assegno unico per integralmente in capo al Per_1 padre.
Con riferimento alle questioni economiche, la ricorrente ha offerto una somma pari a 100 euro mensili per il mantenimento ordinario delle figlie non appena reperirà un'occupazione, nonché la contribuzione alle spese straordinarie;
mentre il resistente ha domandato una contribuzione da parte della madre pari a 100 euro mensili per ciascuna IG, in considerazione dell'attuale mancata occupazione della SI.ra
, oltre al 30% delle spese straordinarie. Pt_1
pagina 6 di 9 Il SI. è dipendente presso l'impresa individuale del padre. Nell'anno di imposta 2020 ha CP_1 percepito un reddito medio mensile pari a pari a 1.742 euro. Nell'anno 2021 e 2022, risulta una media mensile di retribuzione pari a circa 1.400 euro mensili;
nel 2021 risultano, inoltre, erogati 13.800 euro derivanti da piano pensionistico assicurativo per la IG . Per_3 Nell'anno 2023 ha percepito circa 2.255 euro medi mensili (comprensivi di redditi da lavoro e di locazione di alcuni immobili). Il SI. non sostiene spese di alloggio, poiché vive nell'abitazione concessagli in comodato CP_1 gratuito dai genitori sita in via dei Lamponi n. 7 a Bologna. Per quanto concerne la pensione di invalidità della IG , il resistente ha percepito fino al mese Per_3 di giugno 2023 una somma pari a 324 euro mensili circa (70% di invalidità); mentre nell'anno 2024 ha percepito 5.213,98 euro di arretrati e dal mese di maggio l'assegno è aumentato a 735,05 euro CP_2 mensili in ragione della riconosciuta invalidità pari al 100% della IG. L'importo percepito a titolo di assegno unico, sempre nell'arco del 2024, ammonta, invece a 3.668,04 euro. L'assegno, infatti, è stato erogato al 50% al SI. e alla SI.ra fino al 31-05-2024 per una somma pari a circa CP_1 Pt_1
100 euro ciascuno;
mentre dal mese di maggio 2024 è integralmente versato al resistente (415,80 euro e da giugno 404,40 euro mensili). La ricorrente ha lavorato come assistente odontoiatrica presso alcuni studi dentistici, cessando le collaborazioni alla fine del 2023; non è dato sapere se il rapporto di lavoro sia cessato per volontà della stessa o meno. Poiché la documentazione depositata risulta incompleta, la ricostruzione della sua posizione reddituale deve basarsi sull'estratto contributivo allegato. Da tale documento emerge CP_2 che per gli anni 2022, 2023 e 2024 ella risulta aver percepito nel complesso rispettivamente 11.401 euro, 16.366,45 euro e 13.044,55 euro. Ha percepito il 50% dell'assegno unico fino a maggio del 2024 (pari a circa 100 euro). Ella risulta essere ancora residente presso l'abitazione di via Toscana n. 62 a Bologna, di cui al contratto di locazione cointestato con il compagno con canone mensile pari a 600 Persona_6 euro (doc. 21). Dalle relazioni dei Servizi Sociali in data 12-01-2024 emerge che nel mese di novembre 2023 la SI.ra ha denunciato condotte di maltrattamento da parte del convivente Pt_1 Per_6 ed è stata, pertanto, collocata presso un contesto protetto. A seguito di decreto di
[...] allontanamento dalla residenza emesso nei confronti di la SI.ra è, tuttavia, rientrata Per_6 Pt_1 presso l'abitazione. In considerazione della situazione economica complessiva delle parti sopra esposta, nonché del fatto che la SI.ra , sebbene non sia attualmente occupata, ha una capacità reddituale, poiché ha Pt_1 svolto per anni la professione di assistente alla poltrona, appare congruo che la ricorrente versi al padre collocatario una somma mensile pari a 200 euro per la minore e pari a 100 euro per , Per_1 Per_3 anche in ragione del fatto che il resistente percepisce anche la pensione di invalidità della IG pari a 735 euro mensili. Le spese straordinarie andranno poste in capo alla madre in misura del 30% con riferimento a entrambe le figlie.
In merito alla spettanza dell'assegno unico, l'art. 6, comma 4, D. lgs. 230/2021 stabilisce che
“l'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_2 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.” L'assegno unico continuerà, dunque, ad essere percepito nella misura del 100% dal SI. CP_1
Il Servizio Sociale vigilerà sul nucleo familiare per un periodo di due anni, monitorando l'effettivo andamento degli incontri fra e la madre e le condizioni di salute e l'andamento scolastico della Per_1 minore, effettuando colloqui periodici con e con i genitori;
se ravviserà la sussistenza di Per_1 condizioni adeguate, potrà indirizzare i genitori a iniziative volte a migliorare la comunicazione fra gli stessi, nonché adottare interventi di sostegno per se ne ravvisi la necessità. Per_1 pagina 7 di 9 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi per tutte le fasi di giudizio, tranne che per la fase istruttoria per la quale ci si attiene ai valori minimi, essendo consistita solo nell'acquisizione di documenti e relazioni del Servizio Sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1 - dispone l'affidamento esclusivo della minore nata il [...] al padre;
egli Persona_2 potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la IG, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e ottenimento di documenti di identità, anche validi per l'espatrio, disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - dispone il collocamento prevalente di presso il padre, confermando l'assegnazione al Per_1 resistente della casa familiare;
3 - dato atto che nata il [...] è diventata maggiorenne ed è affetta da handicap Persona_5 in situazione di gravità, dispone che sia collocata in via prevalente presso il padre;
4 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
5 - dispone che la madre possa vedere e tenere con sé liberamente, tendenzialmente a fine Per_1 settimana alternati, con possibilità, ma non obbligo, di pernotto e la possibilità di trascorrere periodi di vacanza con la madre;
il calendario sarà costante oggetto di monitoraggio del Servizio che potrà modificarlo adeguandolo alla miglior tutela della minore;
la madre vedrà inoltre liberamente, Per_3 osservando, al riguardo, eventuali indicazioni che i sanitari curanti riterranno di disporre;
6 - dispone la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per un periodo di anni due col seguente mandato: il Servizio monitorerà l'effettivo andamento degli incontri fra e la madre e le Per_1 condizioni di salute e l'andamento scolastico della minore, effettuando colloqui periodici con e Per_1 con i genitori;
se ravviserà la sussistenza di condizioni adeguate, potrà indirizzare i genitori a iniziative volte a migliorare la comunicazione fra gli stessi, nonché adottare interventi di sostegno per se Per_1 ne ravvisi la necessità;
7 - dalla data della domanda pone a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari a 200 euro mensili per e 100 euro mensili per al padre collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che Per_1 Per_3 le verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone le spese straordinarie per le figlie nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
pagina 8 di 9 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8 - all'affido esclusivo consegue l'attribuzione dell'assegno unico per integralmente in capo al Per_1 padre;
9 - condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 6.713 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella Camera di conSIlio del 5-06-2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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