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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO BI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4831/2021 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 P.IVA_2 [...]
(cf ), per mezzo della Parte_2 P.IVA_3 procuratrice - (c.f. ) Parte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. SALTALAMACCHIA SERGIO
PARTE CONVENUTA
E contro
(c.f. , in persona del Ministro in Controparte_2 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari
PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Come in atti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
evidenzia che con atto di transazione del 25.10.2023 che si allega alle presenti note, le parti hanno raggiunto un accordo bonario circa la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n.
836/2021, alle seguenti condizioni:
1. € 74.065,05 al netto delle penali che la si è impegnata a versare a Parte_1 favore della nella qualità in atti;
Parte_3
2. Compensazione integrale delle spese di lite;
3. Rinuncia a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione al credito portato nel predetto provvedimento monitorio.
L'opposta, in ossequio all'accordo sottoscritto, ha corrisposto l'importo pattuito a favore dell'opponente e, pertanto, si chiede dichiararsi la cessata materia del contendere
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato propone Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 836/2021, emesso nei confronti della in data 11 maggio 2021 dal Tribunale di Cagliari, Controparte_1 nel procedimento iscritto al n. 3225/2021, con il quale, su istanza della ricorrente
è stato intimato di pagare alla ricorrente, la somma di euro 81.392,25, oltre interessi di mora e le spese in favore del procuratore antistatario;
rileva che la si era resa cessionaria, nonché mandataria all'incasso, dei crediti CP_1 vantati nei confronti della da Ippocrate Cooperativa Sociale, società Parte_1 che svolte servizio di accoglienza straordinaria e temporanea in favore di migranti prezzo porzione compendio demaniale ex scuola di polizia penitenziaria di Monastir.
Eccepisce in via pregiudiziale e assorbente la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso nei suoi confronti e non nei confronti del , del quale la Controparte_2
è mera articolazione;
Parte_1 eccepisce, sempre in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda e finanche la pagina 2 di 4 sua nullità, stante la totale indeterminatezza dei criteri di computo di quanto asseritamente dovuto.
In via subordinata rileva la infondatezza della domanda contestando la esistenza di alcun titolo corrispondente ad un credito liquido, certo ed esigibile, azionabile in sede monitoria.
Contesta, nel merito, le pretese avverse.
Nel giudizio così incardinato si costituisce quale procuratrice Parte_3 speciale della società quest'ultima cessionaria dei crediti di Parte_2 CP_1 contestando le eccezioni di controparte ed insistendo per la reiezione della opposizione avanzata.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto;
disposta, altresì, la chiamata del terzo;
preso atto della costituzione Controparte_2 di quest'ultimo, che rileva come la sua chiamata non può sanare la eccezione connessa alla richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva, ed insta, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti, e, in subordine, per l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla
. Parte_1
Seguivano alcuni rinvii per la conciliazione.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
4.12.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
Nelle note depositate, le parti davano atto della intervenuta transazione della lite, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
***
A seguito della transazione di data 25.10.2023, prodotta solo in occasione delle udienza di rimessione in decisione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo bonario circa pagina 3 di 4 la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n. 836/2021, con pagamento da parte della in favore di nella qualità in atti. Parte_1 Parte_3
La società ha dato atto di aver ricevuto l'importo pattuito.
Pertanto deve pronunciarsi cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento di una somma che, seppur inferiore rispetto all'importo azionato nel decreto, è risultata satisfattiva di ogni debenza.
Venendo meno, per adempimento, il decreto ingiuntivo, viene meno, anche la necessità di statuire sulla odierna opposizione.
Le spese rimangono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la i cessazione della materia del contendere per avvenuto accordo transattivo intercorso fra le parti.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MO BI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO BI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4831/2021 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 P.IVA_2 [...]
(cf ), per mezzo della Parte_2 P.IVA_3 procuratrice - (c.f. ) Parte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. SALTALAMACCHIA SERGIO
PARTE CONVENUTA
E contro
(c.f. , in persona del Ministro in Controparte_2 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari
PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Come in atti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
evidenzia che con atto di transazione del 25.10.2023 che si allega alle presenti note, le parti hanno raggiunto un accordo bonario circa la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n.
836/2021, alle seguenti condizioni:
1. € 74.065,05 al netto delle penali che la si è impegnata a versare a Parte_1 favore della nella qualità in atti;
Parte_3
2. Compensazione integrale delle spese di lite;
3. Rinuncia a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione al credito portato nel predetto provvedimento monitorio.
L'opposta, in ossequio all'accordo sottoscritto, ha corrisposto l'importo pattuito a favore dell'opponente e, pertanto, si chiede dichiararsi la cessata materia del contendere
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato propone Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 836/2021, emesso nei confronti della in data 11 maggio 2021 dal Tribunale di Cagliari, Controparte_1 nel procedimento iscritto al n. 3225/2021, con il quale, su istanza della ricorrente
è stato intimato di pagare alla ricorrente, la somma di euro 81.392,25, oltre interessi di mora e le spese in favore del procuratore antistatario;
rileva che la si era resa cessionaria, nonché mandataria all'incasso, dei crediti CP_1 vantati nei confronti della da Ippocrate Cooperativa Sociale, società Parte_1 che svolte servizio di accoglienza straordinaria e temporanea in favore di migranti prezzo porzione compendio demaniale ex scuola di polizia penitenziaria di Monastir.
Eccepisce in via pregiudiziale e assorbente la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso nei suoi confronti e non nei confronti del , del quale la Controparte_2
è mera articolazione;
Parte_1 eccepisce, sempre in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda e finanche la pagina 2 di 4 sua nullità, stante la totale indeterminatezza dei criteri di computo di quanto asseritamente dovuto.
In via subordinata rileva la infondatezza della domanda contestando la esistenza di alcun titolo corrispondente ad un credito liquido, certo ed esigibile, azionabile in sede monitoria.
Contesta, nel merito, le pretese avverse.
Nel giudizio così incardinato si costituisce quale procuratrice Parte_3 speciale della società quest'ultima cessionaria dei crediti di Parte_2 CP_1 contestando le eccezioni di controparte ed insistendo per la reiezione della opposizione avanzata.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto;
disposta, altresì, la chiamata del terzo;
preso atto della costituzione Controparte_2 di quest'ultimo, che rileva come la sua chiamata non può sanare la eccezione connessa alla richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva, ed insta, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti, e, in subordine, per l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla
. Parte_1
Seguivano alcuni rinvii per la conciliazione.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
4.12.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
Nelle note depositate, le parti davano atto della intervenuta transazione della lite, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
***
A seguito della transazione di data 25.10.2023, prodotta solo in occasione delle udienza di rimessione in decisione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo bonario circa pagina 3 di 4 la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n. 836/2021, con pagamento da parte della in favore di nella qualità in atti. Parte_1 Parte_3
La società ha dato atto di aver ricevuto l'importo pattuito.
Pertanto deve pronunciarsi cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento di una somma che, seppur inferiore rispetto all'importo azionato nel decreto, è risultata satisfattiva di ogni debenza.
Venendo meno, per adempimento, il decreto ingiuntivo, viene meno, anche la necessità di statuire sulla odierna opposizione.
Le spese rimangono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara la i cessazione della materia del contendere per avvenuto accordo transattivo intercorso fra le parti.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MO BI
pagina 4 di 4