Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1989, n. 75
Articolo 2
- Legge 11 febbraio 1989, n. 75
Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1989, n. 75
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5 marzo 1989
5 marzo 1989