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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/11/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1045/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. AL Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11 22016 TREMEZZINA ITALIA con l'Avv. DI MATTEO ELISABETTA
e
CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 4 22016 TREMEZZINA ITALIA con l'Avv. BIANCHI VERA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LENNO, in data 15.10.2005 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lenno - anno 2005, atto n. 4, parte II, serie A) e si sono separati con sentenza n. 975/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Como
con i seguenti figli Per_1
- , nato il [...] Parte_2
- , nato il [...] Parte_3
- , nato il [...] Parte_4 FATTO
I coniugi sopra indicati hanno richiesto al Tribunale pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3, lettera b) L. 898/1970, come modificato dalla Legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tremezzina
(Lenno) in data 15.10.2005 tra e , trascritto negli Atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Lenno - anno 2005, atto n. 4, parte 2, Serie A) – e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Tremezzina – Lenno – di procedere all'annotazione della Sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 03.11.2000, n. 396 e s.m.i.;
2. affidare i figli minori, , ed AL (nati il 29.9.2010) in via condivisa ad entrambi i Pt_2 Pt_3 genitori (i quali pertanto eserciteranno autonomamente la responsabilità genitoriale solo in relazione agli atti di ordinaria amministrazione), con collocamento paritetico secondo quanto previsto al punto 3 e mantenimento diretto dei tre figli da parte di ciascun genitore, fatta salva la ripartizione al 50% delle spese secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Como;
3. disporre i seguenti tempi di permanenza dei minori presso i genitori, come da “Calendario delle visite dei minori” di cui alla Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta nel giudizio di separazione giudiziale (R.G. n.
5567/2018 dalla Dott.ssa Marta Montanelli di Cantù (CO), che viene qui di seguito riprodotto, con particolare riferimento al “Periodo ordinario” (pagg. 146/147 CTU), ai “Periodi di vacanza scolastica
15 giugno-15 settembre” (pagg. 147/148 CTU), alle Festività natalizie e pasquali (pagg. 148/149 CTU))
e specificatamente :
Periodo ordinario
1° e 3° settimana
LUNEDI' MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA mattina M M P P M M P pomeriggio M M P P M M P sera M M P P M M P notte M M P P M M P
2° e 4° settimana
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA mattina P P M M P P M pomeriggio P P M M P P M sera P P M M P P M notte P P M M P P M
Periodi di vacanza scolastica (15 giugno-15 settembre)
• Mamma e papà entro il 30 maggio di ogni anno, vaglieranno e concorderanno le eventuali iniziative organizzate dalla scuola, dalla parrocchia, dalle società sportive, oltre che vacanze studio, vacanze con parenti, vacanze con amici. • È prevista, una volta all'anno, al di fuori delle vacanze scolastiche già regolamentate, per tutti e tre i figli, una vacanza lunga con papà per una decina di giorni, che non andranno a sovrapporsi alla settimana in cui la madre non lavora.
• Altrettanto può essere richiesto dalla madre.
• Il genitore che fa richiesta di tale periodo di vacanza, lo comunicherà all'altro almeno con due settimane di preavviso e si preoccuperà di avvisare gli insegnanti per farsi indicare gli esercizi che dovrà far svolgere ai ragazzi per evitare che perdano il meno possibile rispetto la programmazione didattica della classe di appartenenza.
• I genitori hanno la possibilità di trascorrere fino a sette giorni di vacanza (con la libertà di viaggiare o di rimanere nel proprio contesto abitativo) senza portare con sé i figli, che staranno con l'altro genitore, che li gestirà come meglio crede e in completa autonomia.
La comunicazione del periodo di vacanza dovrà essere formalizzata per scritto (via e-mail) entro il 30 di maggio pena la perdita di tale opportunità
Festività Natalizie: 15 giorni
Trattandosi di un periodo in cui entrambi i genitori lavorano si seguirà il calendario ordinario.
Per quanto concerne la giornata di festa natalizia i genitori alterneranno un anno madre cena della vigilia
(24 sera) e padre pranzo natalizio e l'anno seguente: padre cena della vigilia (24 sera) e madre pranzo natalizio.
Il genitore che ha con sé i figli ha l'onere di accompagnarli, al termine del periodo di propria spettanza dall'altro genitore.
Festività Pasquali: 7 giorni.
Alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e i rimanenti giorni a metà; oppure i primi tre giorni con uno e i successivi tre con l'altro; oppure tutto il periodo con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
4. disporre che i genitori suddivideranno al 50% l'assegno unico per i figli;
5. i coniugi dichiarano di disporre di redditi propri e di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
6. spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno depositato istanza congiunta per la sostituzione dell'udienza del 31.10.2025 con il deposito di note scritte, sottoscritta dalle parti e dai difensori per l'autenticazione delle firme, con la quale le parti hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
I Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare in sede di separazione hanno riportato una positiva evoluzione della situazione familiare: Dalla presente osservazione emerge un contesto familiare complessivamente equilibrato, caratterizzato da un ambiente educativo sano, una rete sociale positiva e un'attenta supervisione genitoriale. La coppia genitoriale mostra capacità di resilienza, responsabilità e volontà di garantire ai minori stabilità e benessere. (cfr. relazione del 23.10.2025).
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo e di quanto riportato dai Servizi Sociali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
in data 15.10.2005, in LENNO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] CP_1 del Comune di Lenno - anno 2005, atto n. 4, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENNO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. AL Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11 22016 TREMEZZINA ITALIA con l'Avv. DI MATTEO ELISABETTA
e
CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 4 22016 TREMEZZINA ITALIA con l'Avv. BIANCHI VERA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LENNO, in data 15.10.2005 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lenno - anno 2005, atto n. 4, parte II, serie A) e si sono separati con sentenza n. 975/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Como
con i seguenti figli Per_1
- , nato il [...] Parte_2
- , nato il [...] Parte_3
- , nato il [...] Parte_4 FATTO
I coniugi sopra indicati hanno richiesto al Tribunale pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3, lettera b) L. 898/1970, come modificato dalla Legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tremezzina
(Lenno) in data 15.10.2005 tra e , trascritto negli Atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Lenno - anno 2005, atto n. 4, parte 2, Serie A) – e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Tremezzina – Lenno – di procedere all'annotazione della Sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 03.11.2000, n. 396 e s.m.i.;
2. affidare i figli minori, , ed AL (nati il 29.9.2010) in via condivisa ad entrambi i Pt_2 Pt_3 genitori (i quali pertanto eserciteranno autonomamente la responsabilità genitoriale solo in relazione agli atti di ordinaria amministrazione), con collocamento paritetico secondo quanto previsto al punto 3 e mantenimento diretto dei tre figli da parte di ciascun genitore, fatta salva la ripartizione al 50% delle spese secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Como;
3. disporre i seguenti tempi di permanenza dei minori presso i genitori, come da “Calendario delle visite dei minori” di cui alla Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta nel giudizio di separazione giudiziale (R.G. n.
5567/2018 dalla Dott.ssa Marta Montanelli di Cantù (CO), che viene qui di seguito riprodotto, con particolare riferimento al “Periodo ordinario” (pagg. 146/147 CTU), ai “Periodi di vacanza scolastica
15 giugno-15 settembre” (pagg. 147/148 CTU), alle Festività natalizie e pasquali (pagg. 148/149 CTU))
e specificatamente :
Periodo ordinario
1° e 3° settimana
LUNEDI' MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA mattina M M P P M M P pomeriggio M M P P M M P sera M M P P M M P notte M M P P M M P
2° e 4° settimana
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA mattina P P M M P P M pomeriggio P P M M P P M sera P P M M P P M notte P P M M P P M
Periodi di vacanza scolastica (15 giugno-15 settembre)
• Mamma e papà entro il 30 maggio di ogni anno, vaglieranno e concorderanno le eventuali iniziative organizzate dalla scuola, dalla parrocchia, dalle società sportive, oltre che vacanze studio, vacanze con parenti, vacanze con amici. • È prevista, una volta all'anno, al di fuori delle vacanze scolastiche già regolamentate, per tutti e tre i figli, una vacanza lunga con papà per una decina di giorni, che non andranno a sovrapporsi alla settimana in cui la madre non lavora.
• Altrettanto può essere richiesto dalla madre.
• Il genitore che fa richiesta di tale periodo di vacanza, lo comunicherà all'altro almeno con due settimane di preavviso e si preoccuperà di avvisare gli insegnanti per farsi indicare gli esercizi che dovrà far svolgere ai ragazzi per evitare che perdano il meno possibile rispetto la programmazione didattica della classe di appartenenza.
• I genitori hanno la possibilità di trascorrere fino a sette giorni di vacanza (con la libertà di viaggiare o di rimanere nel proprio contesto abitativo) senza portare con sé i figli, che staranno con l'altro genitore, che li gestirà come meglio crede e in completa autonomia.
La comunicazione del periodo di vacanza dovrà essere formalizzata per scritto (via e-mail) entro il 30 di maggio pena la perdita di tale opportunità
Festività Natalizie: 15 giorni
Trattandosi di un periodo in cui entrambi i genitori lavorano si seguirà il calendario ordinario.
Per quanto concerne la giornata di festa natalizia i genitori alterneranno un anno madre cena della vigilia
(24 sera) e padre pranzo natalizio e l'anno seguente: padre cena della vigilia (24 sera) e madre pranzo natalizio.
Il genitore che ha con sé i figli ha l'onere di accompagnarli, al termine del periodo di propria spettanza dall'altro genitore.
Festività Pasquali: 7 giorni.
Alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e i rimanenti giorni a metà; oppure i primi tre giorni con uno e i successivi tre con l'altro; oppure tutto il periodo con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
4. disporre che i genitori suddivideranno al 50% l'assegno unico per i figli;
5. i coniugi dichiarano di disporre di redditi propri e di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
6. spese di lite integralmente compensate.
Le parti hanno depositato istanza congiunta per la sostituzione dell'udienza del 31.10.2025 con il deposito di note scritte, sottoscritta dalle parti e dai difensori per l'autenticazione delle firme, con la quale le parti hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
I Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare in sede di separazione hanno riportato una positiva evoluzione della situazione familiare: Dalla presente osservazione emerge un contesto familiare complessivamente equilibrato, caratterizzato da un ambiente educativo sano, una rete sociale positiva e un'attenta supervisione genitoriale. La coppia genitoriale mostra capacità di resilienza, responsabilità e volontà di garantire ai minori stabilità e benessere. (cfr. relazione del 23.10.2025).
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo e di quanto riportato dai Servizi Sociali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
in data 15.10.2005, in LENNO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] CP_1 del Comune di Lenno - anno 2005, atto n. 4, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENNO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao