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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2056/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2056/2018 R.G. vertente tra
P.I.: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carmelo Miceli;
appellante
e
(CF: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Cozza;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 969/2018 del Tribunale di TO, pubblicata il 26.07.2018, avente ad oggetto adempimento contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) Riformare in toto la sentenza impugnata, per le motivazioni esposte, e per l'effetto accertare che alcun indennizzo è dovuto con riferimento alla copertura “locali in locazione” ossia per il rischio locativo oggetto della polizza, conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione
1 della somma ad esso corrisposta dalla compagnia appellante e pari a complessivi €.
41.531,48 oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo. 2) con Vittoria di spese, competenze ed onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti conclusioni 1)In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi del
d.lgs del 22.06.2012 n.83; 2) Nel merito: rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza n. 969/2018 emessa dal Tribunale di TO;
3) Confermare in toto la sentenza impugnata, per l'effetto rigettare la richiesta formulata dall'appellante di restituzione della somma di € 41.531,18 oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo corrisposta al sig. In ogni caso, condannare parte appellante alle CP_1 spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di TO la Controparte_2 esponendo di avere stipulato in data 07.12.2011 con la compagnia assicurativa polizza n. 2177/54945481 contro incendio relativa a locali adibiti ad esercizio commerciale in forza di contratto di locazione stipulato con il proprietario dell'immobile; che in data 02.06.2012 subiva un grave incendio all'attività commerciale per il quale avanzava richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa, che si rifiutava di provvedere al pagamento, asserendo che la polizza incendio sottoscritta dal sig. copriva il rischio locativo (in relazione ai locali CP_1 detenuti in affitto) per la sola responsabilità civile attribuibile al conduttore ex artt.
1588 e 1589 c.c. e non in caso di incendio doloso, quale era quello di specie. L'attore chiedeva, quindi, che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla compagnia assicurativa per CP_3 violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., dovendo inoltre le condizioni contrattuali predisposte dalla compagnia assicurativa essere interpretate secondo i criteri ermeneutici di cui all'art. 1370 c.c., dichiarando il diritto dell'attore ad essere risarcito per tutti i danni subiti, da quantificarsi in euro 46.522,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia con conseguente condanna della compagnia assicurativa convenuta, in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
2 Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto. Parte_1
In particolare, la convenuta evidenziava la conformità ai canoni comportamentali di buona fede del proprio operato in ragione della clausola 1.3 delle condizioni allegate alla Polizza, in forza della quale, giusta il richiamo all'art. 1588 c.c., risultava esplicitata l'esclusione della fattispecie di evento in controversia (atto doloso di un terzo) dall'oggetto del rischio assicurato.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 969/2018 il Tribunale di
TO così provvedeva: “Condanna al pagamento in Controparte_2 favore di a titolo di risarcimento danni, della somma di € 35.000,00 CP_1 oltre interessi al tasso di legge dalla data di presentazione della domanda giudiziale fino al soddisfo;
Condanna a rifondere al sig. Controparte_2 CP_1 le spese di lite che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%
[...] delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (pari ad € 545,00)”.
Segnatamente, il giudice di prime cure riteneva che l'intenzione delle parti nella stipulazione della polizza assicurativa fosse quella di assicurare l'attività commerciale dell'attore dalla generica verificazione dei rischi indicati dall'art 1.1. delle condizioni di assicurazione (rubricato “rischi assicurati”), tra cui era incluso, alla lett. A), l'evento “incendio”. Tale interpretazione del contratto, ad avviso del giudicante, era confortata, oltre che dalla generica indicazione dell'incendio tra i rischi assicurati e dall'ampia definizione fornita dello stesso evento, dall'art. 1.2.
(rubricato “rischi esclusi”) specificamente incluso nella sottosezione “incendio”, ove gli unici rischi esclusi attenevano ad eventi eccezionali quali i danni: a) “causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione”
b) “causati da esplosione […] o radiazione” c) […] d) “subiti da merci in refrigerazione” e) “causati da terremoto, eruzione vulcanica…” f) […] g) […] h)
“causati con dolo dell'assicurato o del contraente”.
Secondo il Tribunale una interpretazione sistematica del contratto di assicurazione in esame portava a ritenere senz'altro che le parti avessero inteso - escludendo la copertura ai soli eventi speciali sopra indicati - estendere l'assicurazione anche agli atti dolosi di terzi (esclusi quelli discendenti da atti di guerra e di terrorismo), posto che, altrimenti, l'esclusione a detti eventi speciali sarebbe stata richiamata nell'articolo a tale scopo redatto, come invece era avvenuto per i soli atti dolosi dello stesso contraente (lett h).
3 Quanto alla prospettazione della convenuta secondo cui l'evento occorso nella specie doveva ritenersi escluso dalla copertura assicurativa alla luce della clausola contenuta all'art 1.3. (secondo la citata clausola, rubricata “Locali in Locazione”, “la
Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588,
1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti
e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dal Settore INCENDIO, ai locali dell'attività dichiarata tenuti in locazione dall' ”)e tramite il Parte_3 richiamo ivi contenuto all'art. 1588 c.c., che sancisce una presunzione di colpa a carico del conduttore salvo che non provi il deterioramento della cosa locata per causa a lui non imputabile, il Tribunale evidenziava il carattere ambiguo della clausola in questione, sulla base dei seguenti elementi: la collocazione sistematica della norma che, ancorché, secondo l'interpretazione della Compagnia Assicuratrice, fosse finalizzata ad escludere la copertura assicurativa in ipotesi di incendio doloso ad opera di terzi, non risultava collocata nella clausola specificamente rubricata
“rischi esclusi” ma risultava, di contro, oggetto di un autonomo articolo il cui titolo
“Locali in Locazione” non era affatto esplicativo dell'oggetto della pattuizione de qua;
la formulazione “in positivo” adottata (“La Compagnia […] risponde […] dei danni diretti e materiali cagionati da incendio”) appariva tecnicamente scorretta a fronte dell'intento negoziale della Compagnia di escludere ulteriori profili di rischio dalla copertura assicurativa;
infine, il richiamo agli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., senza alcuna esplicazione del loro contenuto, rendeva il corpo dell'articolo non intellegibile per un contraente non dotato, alla luce della professione di commerciante, di cognizioni ad alto tasso di tecnicismo giuridico. Il Tribunale riteneva, pertanto, che, trattandosi di clausola ambigua, si imponeva, giusta l'art. 1370 c.c., una interpretazione e una lettura a sfavore del predisponente.
Il giudice di prime cure osservava quindi che “sia la formulazione ambigua del contratto, per come sopra indicato, sia il successivo rifiuto all'indennizzabilità dell'assicurato a fronte dell'evento occorso, fondato su una lettura strumentale della clausola 1.3., rendono evidente la violazione della clausola comportamentale di buona fede e correttezza tanto nella fase di formazione che nella fase di esecuzione, comprensiva dell'attività lato sensu di assistenza dell'assicurato nell'interpretazione delle clausole contrattuali. La violazione del suddetto principio di buona fede e correttezza, anche alla luce dei principi pure di recente affermati dalla Suprema Corte, costituisce di per sé inadempimento, con conseguente obbligo
4 di risarcire il danno derivato, consistente nell'esborso effettuato senza aver potuto godere del pagamento dell'assicuratore e su cui il contraente poteva legittimamente confidare”.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.09.2018, la denunciando la violazione e falsa applicazione degli Parte_1 artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., nonché l'inesatta e/o errata valutazione della clausola avente ad oggetto il rischio locativo e/o la responsabilità dell'assicurato- conduttore. Rilevava l'appellante che la clausola 1.3. delle Condizioni Generali di
Assicurazione, rubricata “Locali in Locazione” [“La Compagnia, nei casi di responsabilità dell' a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Parte_3
Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dal , ai locali dell'attività Parte_4 dichiarata tenuti in locazione dall' ”] non era una clausola di esclusione Parte_3 del rischio, come erroneamente sostenuto dal Tribunale, bensì una clausola di delimitazione e definizione dell'oggetto della garanzia;
che l'oggetto della copertura non era il “fabbricato” in sé, ma il “rischio locativo”, ovvero la responsabilità civile che per legge può gravare sul conduttore per i danni arrecati all'immobile locato;
che non era dato comprendere dove risiedesse l'ambiguità; che la polizza stessa, alla
Parte B, specificava in modo inequivocabile che la garanzia per i “LOCALI” era la
“GARANZIA DI RESPONSABILITÀ LOCALI IN LOCAZIONE” e l'assicurato, imprenditore commerciale, non poteva non comprendere di non aver assicurato il fabbricato di proprietà altrui, ma solo il proprio rischio di essere chiamato a risponderne nei confronti del locatore;
che essendo il senso letterale delle parole chiaro e preciso, era precluso il ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, come l'interpretazione *contra stipulatorem* (art. 1370 c.c.); che neppure era dato ravvisare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede atteso che l'assicurato non era proprietario dei locali e gli stessi erano condotti in locazione, sicchè corretta risultava la richiesta copertura del conduttore dal solo rischio da responsabilità per i danni da incendio o da altro evento causati ai locali di proprietà del locatore;
che il se avesse voluto assicurare il fabbricato in sé, avrebbe dovuto stipulare una CP_1 polizza “per conto di chi spetta”, pagando un premio certamente superiore ai soli €
28,86 corrisposti per la garanzia di responsabilità. Chiedeva, quindi, che in riforma totale della sentenza impugnata venisse accertato e dichiarato che alcun indennizzo era dovuto dalla con riferimento alla copertura “locali in Parte_1
5 locazione” ossia per il rischio locativo oggetto della polizza, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione della somma di €41.531,48, corrisposta da essa appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 28.01.2019 si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 09.04.2019, la Corte fissava l'udienza del 09.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante censura l'illogicità della pronuncia per erronea interpretazione delle clausole contrattuali e per violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c..
L'esame dei motivi di appello rende indispensabile una preventiva disamina del contenuto delle clausole di cui alla polizza in questione (cfr. polizza prodotta sub doc. n. 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Il contratto consiste in una "Polizza Multirischi dell'attività commerciale ", come indicato sul frontespizio della polizza denominata “Parte B” sottoscritta dal CP_1
Quanto all'oggetto della copertura assicurativa, in detta polizza nella sezione
INCENDIO per la voce LOCALI viene riportato il cod. 2 GARANZIA DI
RESPONSABILITA' “LOCALI IN LOCAZIONE”, e non il cod. 1 DI PROPRIETA' O
ASSICURATI PER CONTO.
La clausola 1.3. delle condizioni generali di assicurazione rubricata “Locali in
Locazione” recita testualmente: “La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da
6 incendio o da altro evento garantito dal Settore INCENDIO, ai locali dell'attività dichiarata tenuti in locazione dall' ”. Parte_3
Ritiene il collegio che, seguendo una logica e coerente interpretazione delle clausole di cui si discute, sia chiara la volontà delle parti contraenti di voler assicurare, quanto ai danni ai locali, il per l'ipotesi in cui ricorresse una sua CP_1 responsabilità quale conduttore e non il fabbricato in sé di cui lo stesso non era proprietario. In tale ultimo caso, infatti, il avrebbe dovuto assicurare i CP_1 locali/fabbricato per conto altrui o di chi spetta (ossia del Locatore), con indicazione del cod. 1.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la clausola 1.3. non
è una clausola di esclusione del rischio e dunque limitativa della responsabilità dell'assicuratore, bensì una clausola che attiene all'oggetto del contratto in quanto riguarda il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa;
essa delimita, descrive e specifica il rischio garantito e i precisi termini dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, come peraltro dimostra il fatto che nella polizza sottoscritta dal si indica quale oggetto della garanzia INCENDIO per i LOCALI la GARANZIA CP_1
DI RESPONSABILITA' “LOCALI IN LOCAZIONE”.
La clausola 1.3., nello stabilire che nell'ipotesi di locali tenuti in locazione dall'assicurato la compagnia risponde “nei casi di responsabilità dell' a Parte_3 termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile”, è intesa non a circoscrivere la responsabilità dell'assicuratore, ma a delimitare l'oggetto del contratto, che non è il “fabbricato” in sé, ma il “rischio locativo”, ovverosia la responsabilità civile che ai sensi dell'art. 1588 c.c. grava sul conduttore nell'ipotesi di perdita e deterioramento della cosa, anche se derivanti da incendio, ove non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. In altri termini la garanzia opera solo “nei casi di responsabilità dell' ”. Parte_3
Né vale a connotare la clausola in termini di oscurità il mero richiamo agli articoli
1588, 1589 e 1611 c.c. essendo onere del firmatario del contratto leggere le norme in esso richiamate, norme che, peraltro, nella specie il avrebbe dovuto CP_1 conoscere in quanto disciplinanti la responsabilità del conduttore nei confronti del locatore.
In definitiva, l'interpretazione ritraibile dall'applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e 1363 c.c. è chiara ed univoca, sicchè è escluso il ricorso al sussidiario criterio ermeneutico contra proferentem.
7 L'assicurato, imprenditore commerciale, non poteva non comprendere di aver assicurato non il fabbricato di proprietà altrui, ma solo il proprio rischio di essere chiamato a rispondere dei danni nei confronti del locatore.
L'interpretazione sin qui sostenuta è oltretutto confortata dalle seguenti ulteriori considerazioni.
Come è noto, l'interesse, generalmente qualificato come la relazione di carattere economico che lega il bene, oggetto dell'assicurazione, all'assicurato, rappresenta un elemento della causa del contratto di assicurazione. Più specificamente, esso rappresenta elemento indefettibile dell'assicurazione contro i danni, in quanto la sua sussistenza evita l'ingiustificato arricchimento che conseguirebbe al pagamento di un'indennità a favore di un soggetto che non abbia risentito alcun danno, arricchimento che andrebbe a violare il principio indennitario, il quale informa l'intera disciplina dell'assicurazione contro i danni.
La più rilevante conferma dell'importanza dell'elemento dell'interesse nell'assicurazione contro i danni si trae dalla previsione contenuta nell'art. 1904 c.c., secondo cui il contratto è nullo se chi lo stipula non ha un interesse al risarcimento del danno.
Conformemente a quanto sinora detto, da un lato, nelle ipotesi in cui si realizza una dissociazione tra proprietario della cosa e contraente, a quest'ultimo soggetto non viene riconosciuta la titolarità di un interesse ai sensi dell'art. 1904 c.c., proprio per il fatto di non esserne proprietario, e l'operazione contrattuale posta in essere in questi casi, è, piuttosto, quella del contratto per conto, di cui all'art. 1891 c.c.; dall'altro si tende ad escludere che, per quanto attiene all'assicurazioni per i danni ad un bene, in linea di principio, possa ammettersi un interesse del locatario all'assicurazione del rischio del perimento del bene, inteso proprio come cespite patrimoniale, in quanto tale danno ed il relativo rischio sono esclusivamente del proprietario o di altro titolare di diritto reale, quali titolari di una posizione giuridicamente qualificata, salva l'ipotesi in cui il rischio e il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario- locatore all'utilizzatore-conduttore, sicchè l'assicurazione di questo rischio - a quest'ultimo trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilità - ne comporta l'insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito.
8 Nella specie non risulta la stipulazione per conto di chi spetta né vi è prova, attesa la mancanza in atti del contratto di locazione, che il rischio sia stato trasferito convenzionalmente al conduttore.
Aderendo quindi all'interpretazione fatta propria dal giudice di prime cure, la mancanza di interesse giuridico da parte del contraente determinerebbe, a CP_1 mente dell'art. 1904 c.c., la nullità del contratto di assicurazione, che rimarrebbe privo di causa. E allora, non potendosi ritenere che le parti abbiano voluto concludere un contratto sine causa, la loro volontà va senz'altro interpretata nel senso di assicurare il “rischio locativo”, unico evento rispetto al quale sussiste l'interesse del nei termini anzidetti. CP_1
2.2. Chiarito che la polizza copre la responsabilità del conduttore, deve escludersi nel caso concreto la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia.
Nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (da ultimo Cass. n. 27089/2024).
Orbene, dagli atti del procedimento penale, ed in particolare dalla relazione dei
Carabinieri intervenuti unitamente ai Vigili del Fuoco, emerge in modo incontrovertibile che l'incendio fu appiccato dolosamente da terzi, i quali si introdussero nei locali dopo aver forzato la serranda e utilizzarono liquido infiammabile contenuto in una tanica rinvenuta sul posto e posta sotto sequestro.
Trattandosi di incendio doloso, il conduttore va esente da ogni responsabilità, non potendogli essere imputato l'evento dannoso. Da tanto consegue l'inoperatività della polizza assicurativa.
Le censure formulate dall'appellante vanno pertanto accolte con conseguente rigetto della domanda proposta dal il quale va condannato alla restituzione CP_1 della somma di €41.531,48 versata dalla compagnia appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
9 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente CP_1
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano
[...] come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 citazione notificata il 28.09.2018, nei confronti di avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di TO n. 969/2018 pubblicata in data 26.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
b) condanna a restituire alla la complessiva CP_1 Parte_1 somma di €41.531,48 percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, con l'aggiunta degli interessi legali dal giorno del pagamento sino al soddisfo;
c) condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2056/2018 R.G. vertente tra
P.I.: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carmelo Miceli;
appellante
e
(CF: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Cozza;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 969/2018 del Tribunale di TO, pubblicata il 26.07.2018, avente ad oggetto adempimento contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) Riformare in toto la sentenza impugnata, per le motivazioni esposte, e per l'effetto accertare che alcun indennizzo è dovuto con riferimento alla copertura “locali in locazione” ossia per il rischio locativo oggetto della polizza, conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione
1 della somma ad esso corrisposta dalla compagnia appellante e pari a complessivi €.
41.531,48 oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo. 2) con Vittoria di spese, competenze ed onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti conclusioni 1)In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi del
d.lgs del 22.06.2012 n.83; 2) Nel merito: rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza n. 969/2018 emessa dal Tribunale di TO;
3) Confermare in toto la sentenza impugnata, per l'effetto rigettare la richiesta formulata dall'appellante di restituzione della somma di € 41.531,18 oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo corrisposta al sig. In ogni caso, condannare parte appellante alle CP_1 spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_1 giudizio innanzi al Tribunale di TO la Controparte_2 esponendo di avere stipulato in data 07.12.2011 con la compagnia assicurativa polizza n. 2177/54945481 contro incendio relativa a locali adibiti ad esercizio commerciale in forza di contratto di locazione stipulato con il proprietario dell'immobile; che in data 02.06.2012 subiva un grave incendio all'attività commerciale per il quale avanzava richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa, che si rifiutava di provvedere al pagamento, asserendo che la polizza incendio sottoscritta dal sig. copriva il rischio locativo (in relazione ai locali CP_1 detenuti in affitto) per la sola responsabilità civile attribuibile al conduttore ex artt.
1588 e 1589 c.c. e non in caso di incendio doloso, quale era quello di specie. L'attore chiedeva, quindi, che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla compagnia assicurativa per CP_3 violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., dovendo inoltre le condizioni contrattuali predisposte dalla compagnia assicurativa essere interpretate secondo i criteri ermeneutici di cui all'art. 1370 c.c., dichiarando il diritto dell'attore ad essere risarcito per tutti i danni subiti, da quantificarsi in euro 46.522,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia con conseguente condanna della compagnia assicurativa convenuta, in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
2 Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto. Parte_1
In particolare, la convenuta evidenziava la conformità ai canoni comportamentali di buona fede del proprio operato in ragione della clausola 1.3 delle condizioni allegate alla Polizza, in forza della quale, giusta il richiamo all'art. 1588 c.c., risultava esplicitata l'esclusione della fattispecie di evento in controversia (atto doloso di un terzo) dall'oggetto del rischio assicurato.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 969/2018 il Tribunale di
TO così provvedeva: “Condanna al pagamento in Controparte_2 favore di a titolo di risarcimento danni, della somma di € 35.000,00 CP_1 oltre interessi al tasso di legge dalla data di presentazione della domanda giudiziale fino al soddisfo;
Condanna a rifondere al sig. Controparte_2 CP_1 le spese di lite che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%
[...] delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (pari ad € 545,00)”.
Segnatamente, il giudice di prime cure riteneva che l'intenzione delle parti nella stipulazione della polizza assicurativa fosse quella di assicurare l'attività commerciale dell'attore dalla generica verificazione dei rischi indicati dall'art 1.1. delle condizioni di assicurazione (rubricato “rischi assicurati”), tra cui era incluso, alla lett. A), l'evento “incendio”. Tale interpretazione del contratto, ad avviso del giudicante, era confortata, oltre che dalla generica indicazione dell'incendio tra i rischi assicurati e dall'ampia definizione fornita dello stesso evento, dall'art. 1.2.
(rubricato “rischi esclusi”) specificamente incluso nella sottosezione “incendio”, ove gli unici rischi esclusi attenevano ad eventi eccezionali quali i danni: a) “causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione”
b) “causati da esplosione […] o radiazione” c) […] d) “subiti da merci in refrigerazione” e) “causati da terremoto, eruzione vulcanica…” f) […] g) […] h)
“causati con dolo dell'assicurato o del contraente”.
Secondo il Tribunale una interpretazione sistematica del contratto di assicurazione in esame portava a ritenere senz'altro che le parti avessero inteso - escludendo la copertura ai soli eventi speciali sopra indicati - estendere l'assicurazione anche agli atti dolosi di terzi (esclusi quelli discendenti da atti di guerra e di terrorismo), posto che, altrimenti, l'esclusione a detti eventi speciali sarebbe stata richiamata nell'articolo a tale scopo redatto, come invece era avvenuto per i soli atti dolosi dello stesso contraente (lett h).
3 Quanto alla prospettazione della convenuta secondo cui l'evento occorso nella specie doveva ritenersi escluso dalla copertura assicurativa alla luce della clausola contenuta all'art 1.3. (secondo la citata clausola, rubricata “Locali in Locazione”, “la
Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588,
1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti
e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dal Settore INCENDIO, ai locali dell'attività dichiarata tenuti in locazione dall' ”)e tramite il Parte_3 richiamo ivi contenuto all'art. 1588 c.c., che sancisce una presunzione di colpa a carico del conduttore salvo che non provi il deterioramento della cosa locata per causa a lui non imputabile, il Tribunale evidenziava il carattere ambiguo della clausola in questione, sulla base dei seguenti elementi: la collocazione sistematica della norma che, ancorché, secondo l'interpretazione della Compagnia Assicuratrice, fosse finalizzata ad escludere la copertura assicurativa in ipotesi di incendio doloso ad opera di terzi, non risultava collocata nella clausola specificamente rubricata
“rischi esclusi” ma risultava, di contro, oggetto di un autonomo articolo il cui titolo
“Locali in Locazione” non era affatto esplicativo dell'oggetto della pattuizione de qua;
la formulazione “in positivo” adottata (“La Compagnia […] risponde […] dei danni diretti e materiali cagionati da incendio”) appariva tecnicamente scorretta a fronte dell'intento negoziale della Compagnia di escludere ulteriori profili di rischio dalla copertura assicurativa;
infine, il richiamo agli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., senza alcuna esplicazione del loro contenuto, rendeva il corpo dell'articolo non intellegibile per un contraente non dotato, alla luce della professione di commerciante, di cognizioni ad alto tasso di tecnicismo giuridico. Il Tribunale riteneva, pertanto, che, trattandosi di clausola ambigua, si imponeva, giusta l'art. 1370 c.c., una interpretazione e una lettura a sfavore del predisponente.
Il giudice di prime cure osservava quindi che “sia la formulazione ambigua del contratto, per come sopra indicato, sia il successivo rifiuto all'indennizzabilità dell'assicurato a fronte dell'evento occorso, fondato su una lettura strumentale della clausola 1.3., rendono evidente la violazione della clausola comportamentale di buona fede e correttezza tanto nella fase di formazione che nella fase di esecuzione, comprensiva dell'attività lato sensu di assistenza dell'assicurato nell'interpretazione delle clausole contrattuali. La violazione del suddetto principio di buona fede e correttezza, anche alla luce dei principi pure di recente affermati dalla Suprema Corte, costituisce di per sé inadempimento, con conseguente obbligo
4 di risarcire il danno derivato, consistente nell'esborso effettuato senza aver potuto godere del pagamento dell'assicuratore e su cui il contraente poteva legittimamente confidare”.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.09.2018, la denunciando la violazione e falsa applicazione degli Parte_1 artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., nonché l'inesatta e/o errata valutazione della clausola avente ad oggetto il rischio locativo e/o la responsabilità dell'assicurato- conduttore. Rilevava l'appellante che la clausola 1.3. delle Condizioni Generali di
Assicurazione, rubricata “Locali in Locazione” [“La Compagnia, nei casi di responsabilità dell' a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Parte_3
Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dal , ai locali dell'attività Parte_4 dichiarata tenuti in locazione dall' ”] non era una clausola di esclusione Parte_3 del rischio, come erroneamente sostenuto dal Tribunale, bensì una clausola di delimitazione e definizione dell'oggetto della garanzia;
che l'oggetto della copertura non era il “fabbricato” in sé, ma il “rischio locativo”, ovvero la responsabilità civile che per legge può gravare sul conduttore per i danni arrecati all'immobile locato;
che non era dato comprendere dove risiedesse l'ambiguità; che la polizza stessa, alla
Parte B, specificava in modo inequivocabile che la garanzia per i “LOCALI” era la
“GARANZIA DI RESPONSABILITÀ LOCALI IN LOCAZIONE” e l'assicurato, imprenditore commerciale, non poteva non comprendere di non aver assicurato il fabbricato di proprietà altrui, ma solo il proprio rischio di essere chiamato a risponderne nei confronti del locatore;
che essendo il senso letterale delle parole chiaro e preciso, era precluso il ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, come l'interpretazione *contra stipulatorem* (art. 1370 c.c.); che neppure era dato ravvisare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede atteso che l'assicurato non era proprietario dei locali e gli stessi erano condotti in locazione, sicchè corretta risultava la richiesta copertura del conduttore dal solo rischio da responsabilità per i danni da incendio o da altro evento causati ai locali di proprietà del locatore;
che il se avesse voluto assicurare il fabbricato in sé, avrebbe dovuto stipulare una CP_1 polizza “per conto di chi spetta”, pagando un premio certamente superiore ai soli €
28,86 corrisposti per la garanzia di responsabilità. Chiedeva, quindi, che in riforma totale della sentenza impugnata venisse accertato e dichiarato che alcun indennizzo era dovuto dalla con riferimento alla copertura “locali in Parte_1
5 locazione” ossia per il rischio locativo oggetto della polizza, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione della somma di €41.531,48, corrisposta da essa appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 28.01.2019 si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 09.04.2019, la Corte fissava l'udienza del 09.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante censura l'illogicità della pronuncia per erronea interpretazione delle clausole contrattuali e per violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c..
L'esame dei motivi di appello rende indispensabile una preventiva disamina del contenuto delle clausole di cui alla polizza in questione (cfr. polizza prodotta sub doc. n. 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Il contratto consiste in una "Polizza Multirischi dell'attività commerciale ", come indicato sul frontespizio della polizza denominata “Parte B” sottoscritta dal CP_1
Quanto all'oggetto della copertura assicurativa, in detta polizza nella sezione
INCENDIO per la voce LOCALI viene riportato il cod. 2 GARANZIA DI
RESPONSABILITA' “LOCALI IN LOCAZIONE”, e non il cod. 1 DI PROPRIETA' O
ASSICURATI PER CONTO.
La clausola 1.3. delle condizioni generali di assicurazione rubricata “Locali in
Locazione” recita testualmente: “La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da
6 incendio o da altro evento garantito dal Settore INCENDIO, ai locali dell'attività dichiarata tenuti in locazione dall' ”. Parte_3
Ritiene il collegio che, seguendo una logica e coerente interpretazione delle clausole di cui si discute, sia chiara la volontà delle parti contraenti di voler assicurare, quanto ai danni ai locali, il per l'ipotesi in cui ricorresse una sua CP_1 responsabilità quale conduttore e non il fabbricato in sé di cui lo stesso non era proprietario. In tale ultimo caso, infatti, il avrebbe dovuto assicurare i CP_1 locali/fabbricato per conto altrui o di chi spetta (ossia del Locatore), con indicazione del cod. 1.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la clausola 1.3. non
è una clausola di esclusione del rischio e dunque limitativa della responsabilità dell'assicuratore, bensì una clausola che attiene all'oggetto del contratto in quanto riguarda il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa;
essa delimita, descrive e specifica il rischio garantito e i precisi termini dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, come peraltro dimostra il fatto che nella polizza sottoscritta dal si indica quale oggetto della garanzia INCENDIO per i LOCALI la GARANZIA CP_1
DI RESPONSABILITA' “LOCALI IN LOCAZIONE”.
La clausola 1.3., nello stabilire che nell'ipotesi di locali tenuti in locazione dall'assicurato la compagnia risponde “nei casi di responsabilità dell' a Parte_3 termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile”, è intesa non a circoscrivere la responsabilità dell'assicuratore, ma a delimitare l'oggetto del contratto, che non è il “fabbricato” in sé, ma il “rischio locativo”, ovverosia la responsabilità civile che ai sensi dell'art. 1588 c.c. grava sul conduttore nell'ipotesi di perdita e deterioramento della cosa, anche se derivanti da incendio, ove non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. In altri termini la garanzia opera solo “nei casi di responsabilità dell' ”. Parte_3
Né vale a connotare la clausola in termini di oscurità il mero richiamo agli articoli
1588, 1589 e 1611 c.c. essendo onere del firmatario del contratto leggere le norme in esso richiamate, norme che, peraltro, nella specie il avrebbe dovuto CP_1 conoscere in quanto disciplinanti la responsabilità del conduttore nei confronti del locatore.
In definitiva, l'interpretazione ritraibile dall'applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e 1363 c.c. è chiara ed univoca, sicchè è escluso il ricorso al sussidiario criterio ermeneutico contra proferentem.
7 L'assicurato, imprenditore commerciale, non poteva non comprendere di aver assicurato non il fabbricato di proprietà altrui, ma solo il proprio rischio di essere chiamato a rispondere dei danni nei confronti del locatore.
L'interpretazione sin qui sostenuta è oltretutto confortata dalle seguenti ulteriori considerazioni.
Come è noto, l'interesse, generalmente qualificato come la relazione di carattere economico che lega il bene, oggetto dell'assicurazione, all'assicurato, rappresenta un elemento della causa del contratto di assicurazione. Più specificamente, esso rappresenta elemento indefettibile dell'assicurazione contro i danni, in quanto la sua sussistenza evita l'ingiustificato arricchimento che conseguirebbe al pagamento di un'indennità a favore di un soggetto che non abbia risentito alcun danno, arricchimento che andrebbe a violare il principio indennitario, il quale informa l'intera disciplina dell'assicurazione contro i danni.
La più rilevante conferma dell'importanza dell'elemento dell'interesse nell'assicurazione contro i danni si trae dalla previsione contenuta nell'art. 1904 c.c., secondo cui il contratto è nullo se chi lo stipula non ha un interesse al risarcimento del danno.
Conformemente a quanto sinora detto, da un lato, nelle ipotesi in cui si realizza una dissociazione tra proprietario della cosa e contraente, a quest'ultimo soggetto non viene riconosciuta la titolarità di un interesse ai sensi dell'art. 1904 c.c., proprio per il fatto di non esserne proprietario, e l'operazione contrattuale posta in essere in questi casi, è, piuttosto, quella del contratto per conto, di cui all'art. 1891 c.c.; dall'altro si tende ad escludere che, per quanto attiene all'assicurazioni per i danni ad un bene, in linea di principio, possa ammettersi un interesse del locatario all'assicurazione del rischio del perimento del bene, inteso proprio come cespite patrimoniale, in quanto tale danno ed il relativo rischio sono esclusivamente del proprietario o di altro titolare di diritto reale, quali titolari di una posizione giuridicamente qualificata, salva l'ipotesi in cui il rischio e il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario- locatore all'utilizzatore-conduttore, sicchè l'assicurazione di questo rischio - a quest'ultimo trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilità - ne comporta l'insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito.
8 Nella specie non risulta la stipulazione per conto di chi spetta né vi è prova, attesa la mancanza in atti del contratto di locazione, che il rischio sia stato trasferito convenzionalmente al conduttore.
Aderendo quindi all'interpretazione fatta propria dal giudice di prime cure, la mancanza di interesse giuridico da parte del contraente determinerebbe, a CP_1 mente dell'art. 1904 c.c., la nullità del contratto di assicurazione, che rimarrebbe privo di causa. E allora, non potendosi ritenere che le parti abbiano voluto concludere un contratto sine causa, la loro volontà va senz'altro interpretata nel senso di assicurare il “rischio locativo”, unico evento rispetto al quale sussiste l'interesse del nei termini anzidetti. CP_1
2.2. Chiarito che la polizza copre la responsabilità del conduttore, deve escludersi nel caso concreto la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia.
Nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (da ultimo Cass. n. 27089/2024).
Orbene, dagli atti del procedimento penale, ed in particolare dalla relazione dei
Carabinieri intervenuti unitamente ai Vigili del Fuoco, emerge in modo incontrovertibile che l'incendio fu appiccato dolosamente da terzi, i quali si introdussero nei locali dopo aver forzato la serranda e utilizzarono liquido infiammabile contenuto in una tanica rinvenuta sul posto e posta sotto sequestro.
Trattandosi di incendio doloso, il conduttore va esente da ogni responsabilità, non potendogli essere imputato l'evento dannoso. Da tanto consegue l'inoperatività della polizza assicurativa.
Le censure formulate dall'appellante vanno pertanto accolte con conseguente rigetto della domanda proposta dal il quale va condannato alla restituzione CP_1 della somma di €41.531,48 versata dalla compagnia appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
9 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente CP_1
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano
[...] come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1 citazione notificata il 28.09.2018, nei confronti di avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di TO n. 969/2018 pubblicata in data 26.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
b) condanna a restituire alla la complessiva CP_1 Parte_1 somma di €41.531,48 percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, con l'aggiunta degli interessi legali dal giorno del pagamento sino al soddisfo;
c) condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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