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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 39988/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.11.2023
da
1) Parte_1
Nato a Napoli in data 28.11.1988 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Elena Pagani presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Vlore (Albania) in data 21.02.1989 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 22.09.2014
(anno 2014, atto n. 1372, reg. 01, parte I)
Separati consensualmente con decreto di omologa n. 704/2020 pubblicato il 16.01.2020 del Tribunale di Milano con i seguenti figli:
nato a [...] l'[...] CP_1
nato a [...] il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, parte ricorrente Sig. , a parziale modifica Parte_1
delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 704/2020 pubblicato il 16.01.2020 del Tribunale di
Milano, ha chiesto a questo Tribunale di modificare il contributo a carico del padre, per il mantenimento dei figli, nella misura di 300,00 € mensili.
Parte resistente, Sig. si è costituito in giudizio con atto depositato in data 20.11.2024, Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
All'udienza del 21.02.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“In modifica della clausola sub.4 della separazione le parti concordano che il sig. potrà Pt_1
tenere con sé i figli:
-a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (orario di uscita da scuola) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
-nella giornata del mercoledì (dall'orario di uscita da scuola) sino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna anche il venerdì (dall'orario di uscita da scuola) sino al sabato mattina ore 10.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
Nel caso in cui la signora dovesse fare qualche ora extra di lavoro avviserà per tempo il padre e le parti si accorderanno circa l'accudimento dei minori.
Ferme nel resto le regolamentazioni delle vacanze Natalizie, Pasquali ed estive.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
In modifica della clausola sub. 5 della separazione le parti concordano che il sig. Pt_1
corrisponderà, con decorrenza marzo 2025, alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 dei figli minori l'importo mensile di euro 400,00= (200,00= euro per ciascun figlio) in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente.
L'assegno unico ad oggi di euro 402,00 mensili per i figli sarà percepito integralmente dalla madre. Le parti concordano in euro 14.000,00= la misura degli arretrati dovuti dal sig. alla Pt_1
coniuge relativi al contributo al mantenimento dei figli non versato sino ad oggi.
In modifica della clausola sub.6 della separazione, le parti concordano di suddividere tra loro in pari misura il costo dello sport praticato dai figli in strutture convenzionate, enti territoriali e oratori, dandosi atto che attualmente i figli praticano lo sport del calcio.
In considerazione della particolare attitudine sportiva di le parti concorderanno di volta Per_1
in volta la rispettiva proporzione di somme da investire per eventuali sport agonistici del figlio.
Ferme restando tutte le altre pattuizioni della separazione non espressamente modificate.
- Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 25.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 11.03.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 704/2020 pubblicato il 16.01.2020 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.11.2023
da
1) Parte_1
Nato a Napoli in data 28.11.1988 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Elena Pagani presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Vlore (Albania) in data 21.02.1989 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 22.09.2014
(anno 2014, atto n. 1372, reg. 01, parte I)
Separati consensualmente con decreto di omologa n. 704/2020 pubblicato il 16.01.2020 del Tribunale di Milano con i seguenti figli:
nato a [...] l'[...] CP_1
nato a [...] il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, parte ricorrente Sig. , a parziale modifica Parte_1
delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 704/2020 pubblicato il 16.01.2020 del Tribunale di
Milano, ha chiesto a questo Tribunale di modificare il contributo a carico del padre, per il mantenimento dei figli, nella misura di 300,00 € mensili.
Parte resistente, Sig. si è costituito in giudizio con atto depositato in data 20.11.2024, Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
All'udienza del 21.02.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“In modifica della clausola sub.4 della separazione le parti concordano che il sig. potrà Pt_1
tenere con sé i figli:
-a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (orario di uscita da scuola) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
-nella giornata del mercoledì (dall'orario di uscita da scuola) sino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna anche il venerdì (dall'orario di uscita da scuola) sino al sabato mattina ore 10.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
Nel caso in cui la signora dovesse fare qualche ora extra di lavoro avviserà per tempo il padre e le parti si accorderanno circa l'accudimento dei minori.
Ferme nel resto le regolamentazioni delle vacanze Natalizie, Pasquali ed estive.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
In modifica della clausola sub. 5 della separazione le parti concordano che il sig. Pt_1
corrisponderà, con decorrenza marzo 2025, alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 dei figli minori l'importo mensile di euro 400,00= (200,00= euro per ciascun figlio) in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente.
L'assegno unico ad oggi di euro 402,00 mensili per i figli sarà percepito integralmente dalla madre. Le parti concordano in euro 14.000,00= la misura degli arretrati dovuti dal sig. alla Pt_1
coniuge relativi al contributo al mantenimento dei figli non versato sino ad oggi.
In modifica della clausola sub.6 della separazione, le parti concordano di suddividere tra loro in pari misura il costo dello sport praticato dai figli in strutture convenzionate, enti territoriali e oratori, dandosi atto che attualmente i figli praticano lo sport del calcio.
In considerazione della particolare attitudine sportiva di le parti concorderanno di volta Per_1
in volta la rispettiva proporzione di somme da investire per eventuali sport agonistici del figlio.
Ferme restando tutte le altre pattuizioni della separazione non espressamente modificate.
- Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 25.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 11.03.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 704/2020 pubblicato il 16.01.2020 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato