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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori: Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2187/2024
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
nato l'[...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Dapino giusta procura in atti,
RICORRENTE
nei confronti di: nata il [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Leuzzi giusta procura in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente: il ricorrente, letta l'Ordinanza 05 febbraio 2025, richiamate integralmente e ribadite come qui ritrascritte le istanze istruttorie formulate dall'esponente in Ricorso, e ciò in particolare per pagina 1 di 7 l'eventualità di riforma della Ordinanza stessa in sede decisionale (anche a fronte delle Conclusioni ex adverso rassegnande e relative memorie difensive conclusive) chiede pronunciarsi la separazione dei coniugi e la definizione della presente causa alle seguenti Condizioni: in conformità con quanto stabilito da Codesto Tribunale con Ordinanza 5 febbraio 2025 affidare ad entrambi i genitori i figli
ed con residenza e domicilio prevalente degli stessi presso la madre;
con Per_1 Persona_2 assegnazione alla stessa della casa ex coniugale;
in conformità con quanto stabilito da Codesto
Tribunale con Ordinanza 5 febbraio 2025 ovvero, previo accordo con i figli stessi, abbia attuazione tendenziale il regime di visita recepito in ordinanza e già indicato nel Piano Genitoriale proposto in allegato al ricorso introduttivo (richiamato nelle Conclusioni del ricorso stesso); prevedendo inoltre per le feste natalizie e pasquali, diritto di visita per metà del periodo festivo con rotazione dei periodi anno per anno;
festività intermedie e ponti alternati, con rotazione annuale. in conformità con quanto stabilito da Codesto Tribunale con Ordinanza 5 febbraio 2025 porre a carico del padre, contributo di mantenimento dei minori pari a complessivi euro 750,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Spese straordinarie da ripartirsi tra le parti giusto Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017 nella misura percentuale del 70% ovvero in quella veriore ritenuta di giustizia;
con esclusione (occorrendo, previa istruttoria per l'eventualità in premessa di riforma dell'Ordinanza in sede decisionale anche a fronte delle Conclusioni ex adverso rassegnande e relative memorie difensive conclusive ) ovvero in subordine riduzione alla cifra di €. 150,00 mensile, annualmente rivalutato secondo valori Istat del contributo di mantenimento posto in Ordinanza a carico del ricorrente e favore della coniuge .
Col favore anche solo parziale delle spese di lite, stante la rilevata (in Ordinanza) infondatezza (e, si ribadisce, temerarietà) delle avversarie richieste di contributo di mantenimento in relazione alla rispettiva non giustificata quantificazione.
per parte resistente: In memoria ex art. 473 bis 17 2° comma del 23.01.2025, l'esponente ha dedotto capi di prova per la cui ammissione si insta. Peraltro, avendo contestato, per le ragioni di cui in atti, la non conformità della dichiarazione dei redditi di parte avversa rispetto alla realtà si è chiesto a che l'On.le giudicante disponga i dovuti accertamenti a mezzo Polizia Tributaria al fine di accertare l'origine e la provenienza delle somme in contanti di cui ha sempre goduto e utilizzato l'ing. si reitera, Pt_1 dunque, tale richiesta. CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE “Contrariis rejectis, previa ammissione dei capi di prova dedotti, previo espletamento a mezzo di Polizia Tributaria, degli accertamenti richiesti finalizzati ad accertare la reale capacità reddituale di parte avversa, piaccia all'On.le giudicante:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima all'ing. Pt_1 Pt_
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che continuerà ad occuparla unitamente ai figli;
3. Confermarsi il provvedimento in forza del quale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità nel provvedimento stesso dettagliate;
4. Dichiarare tenuto e condannare il signor a versare un assegno di mantenimento per i figli Pt_1 di Euro 600,00 mensili ciascuno e così per un totale di Euro 1.200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre ad Euro 1.000,00 mensili per concorso nel mantenimento della signora Pt_
ovvero quegli altri diversi importi dall'On.le giudicante determinandi a seguito dell'espletamento dell'attività di Polizia Tributaria sopra richiesta. Il tutto, con rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 7
5. Disporsi che il ricorrente concorrerà, nelle spese straordinarie e nelle utenze della casa coniugale, nella misura dell'80%;
6. Assegno unico, ricorrendone i presupposti, a favore della conchiudente.
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essersi sposato con in data 2.7.2005; essere, da detta unione, nati i Parte_2 Per_ figli , in data 30.8.2007, ed , in data 24.6.2010; essere la convivenza divenuta Per_1 intollerabile a far data dal 2023 a causa dei comportamenti molesti della che intratteneva una Pt_2 stabile relazione extraconiugale, abbandonava l'intentato percorso terapeutico di coppia;
essere ingegnere socio della G.EN. s.r.l. ed aver percepito, negli anni 2020/2023, redditi per circa euro
32.000,00 netti annui, ovvero pari a circa 3000,00 mensili, lavorando invece la con CP_1 percezione di redditi pari ad euro 700,00 mensili;
chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del suo diritto di visita, nonché con posizione, a suo carico, di assegno di mantenimento dei minori pari ad euro 700,00 mensili complessivi. si costituiva in giudizio concordando con la richiesta di separazione ma Parte_2 riservandosi di chiederne l'addebito al marito per avere questi intessuto nel tempo una stabile relazione extraconiugale, seguita dall'abbandono della casa familiare e dall'inizio della convivenza con la nuova compagna, concordando poi in punto affido condiviso dei minori, loro collocazione presso la madre e regolamentazione diritto di visita del padre, chiedendo infine – attesa la rilevata disponibilità economica del marito siccome ampiamente maggiore di quella dichiarata ed attestandosi il proprio reddito sulla somma di circa 800/850 euro mensili– condannarsi il predetto al versamento della somma mensile di euro 1200,00 per il mantenimento dei minori, oltre all'80% concorso spese straordinarie, ed euro 1.000,00 per il mantenimento di essa moglie.
Seguiva il deposito delle memorie ex art 473 bis.17 c.p.c..
Sentite le parti in udienza, il GD emetteva ordinanza ex art 473 bis.22 c.p.c. (con la quale, autorizzati i coniugi a vivere separati, si disponeva in punto affido e collocazione dei minori nel senso indicato dalle parti e si stabiliva in euro 750,00 mensili oltre 80% concorso spese straordinarie il contributo di mantenimento dei minori a carico del padre altresì disponendosi contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 350,00 mensili), indi la causa era rimessa in decisione con concessione dei termini per memorie conclusive ex art 473 bis.28 c.p.c..
***
Preliminarmente si richiama e si conferma la ordinanza istruttoria 5.2.2025 in atti (anche in punto istruttorio e mancata audizione dei minori in ragione della esistenza di accordo delle parti in punto condizioni di affido, accordo recepito in questa sede, e dunque in applicazione dell'art. 473bis.4 u.c. c.p.c.).
pagina 3 di 7 E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta. Deve poi rilevarsi la inammissibilità della domanda di addebito della separazione siccome formulata dalla solo in sede di precisazione delle conclusioni (sul punto, pacifico in giurisprudenza, si veda Pt_2
Cass. 25618/2007, così massimata: Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice
"emendatio libelli" consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza che non è configurabile la "reconventio reconventionis").
2. Sulle richieste di affido e collocazione dei figli minori, nonché sul diritto di visita del genitore non collocatario e sulla assegnazione della casa familiare
Ritiene il Collegio di recepire pienamente in questa sede le conclusioni sostanzialmente concordi delle parti da intendersi congrue, non contrarie all'ordine pubblico e pienamente tutelanti gli interessi dei minori anche in punto rispetto del principio di bigenitorialità. Ed infatti: l'affido condiviso costituisce principio cardine dell'ordinamento che può essere derogato soltanto laddove uno dei due genitori risulti avere comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore (onde l'affido anche a detto genitore sia contrario all'interesse del minore, art. 337 quater c.c.), nel caso di specie, non essendo state evidenziate ragioni di pregiudizio a carico dei minori per effetto dell'affidamento condiviso, il principio non può che essere confermato;
la collocazione presso la madre deve poi ritenersi del tutto congrua e rispettosa delle esigenze di stabilità. Adde, in applicazione dell'art 337 sexies c.p.c. la assegnazione alla madre della casa familiare. Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto della età dei minori, si stabilisce altresì, anche qui stante l'accordo, che i minori staranno col padre a weekend alterni (da venerdì dopo scuola a domenica sera nel periodo scolastico, con possibilità di prolungamento ove concordato nei periodi di ferie) nonché, durante la settimana, una o due sere, con rientro presso la madre per la notte;
durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive;
durante le feste natalizie e pasquali, per metà del periodo festivo con rotazione dei periodi anno per anno;
festività intermedie e ponti alternati, con rotazione annuale, sempre fatti salvi diversi accordi e comunque nel rispetto della volontà e degli impegni minori (l'uno prossimo al compimento di 18 anni e l'altra prossima al compimento di 15 anni di età).
3. Quanto al contributo di mantenimento dei figli minori
Stante la collocazione prevalente dei minori presso la madre sussiste l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un contributo al mantenimento degli stessi ai sensi dell'art. 337 ter c.c.. Emerge dagli atti che la resistente gode di un reddito prossimo ad euro 850,00 mensili (cfr. dichiarazioni fiscali in atti e allegazioni, non contestate, di parte resistente) e vive nella casa coniugale di proprietà del marito.
pagina 4 di 7 Il ricorrente risulta invece titolare di redditi da lavoro effettivamente prossimi ad euro 3000,00 mensili per XIII mensilità (cfr. dichiarazioni dei redditi per le annualità 2022 e 2023 alla luce della quale peraltro si evince un reddito netto mensile pari ad euro 3200,00 circa). Come già rilevato sono poi del tutto generiche le allegazioni della controparte circa il godimento di altre somme di denaro non dichiarate.
Le parti sono poi onerate da spese condominiali e di ordinaria amministrazione da ritenersi assolutamente paragonabili. Considerata la evidente disparità reddituale, valutate altresì le presumibili esigenze dei minori, si stima dunque equo stabilire in euro 900,00 mensili il contributo di mantenimento dei minori da porsi a carico del padre, e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre concorso spese straordinarie, giusto Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017 in ragione dell'70%. Il godimento dell'Assegno Unico avverrà in favore delle parti in ragione del 50% ciascuna.
4. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge.
Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
Si è precisato che A norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie non vi sono allegazioni in punto tenore di vita, che deve comunque ritenersi tale da garantire una esistenza dignitosa, onde, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la durata quasi ventennale del matrimonio, considerate altresì le presumibili difficoltà della donna di quasi Pt_2 cinquant'anni, di implementare il proprio reddito, valutato il solo profilo assistenziale (non potendosi pagina 5 di 7 valorizzare né quello compensativo né quello perequativo stante la mancanza di allegazioni sul punto), ritiene equo il Collegio porre a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 200,00 oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese.
Attesa la reciproca soccombenza si dispone la compensazione tra le parti del 50% delle spese di lite - liquidate complessivamente come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite, della semplicità della stessa e delle attività effettivamente svolte – e la posizione del restante 50% a carico della parte ricorrente prevalentemente soccombente.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale delle parti, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza, Per_ dispone l'affido condiviso dei minori nato il [...] e nata il [...], Per_1 colloca i minori presso la madre, assegna alla madre la casa familiare, stabilisce che i minori staranno col padre a weekend alterni (da venerdì dopo la scuola alla domenica sera nel periodo scolastico, con possibilità di prolungamento ove concordato nei periodi di ferie) nonché, durante la settimana, una o due sere, con rientro presso la madre per la notte;
durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive;
durante le feste natalizie e pasquali, per metà del periodo festivo con rotazione dei periodi anno per anno;
durante le festività intermedie e i ponti con modalità alternate, e con rotazione annuale, sempre fatti salvi diversi accordi e comunque nel rispetto della volontà e degli impegni dei minori, pone a carico del padre contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 900,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, ed oltre 70% concorso spese straordinarie giusto Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, con decorrenza dalla data della domanda, dispone che l'Assegno Unico INPS sia goduto dalle parti in ragione del 50% ciascuna, pone a carico del marito ricorrente contributo di mantenimento della moglie resistente pari ad euro
200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla moglie resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della dispone la compensazione tra le parti del 50% delle spese di lite – liquidate complessivamente in euro
3809,00 per compensi oltre euro 98,00 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e
CPA - e pone il restante 50% a carico di parte ricorrente ed a favore di parte resistente.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
pagina 6 di 7 il Giudice relatore il Presidente Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori: Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2187/2024
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
nato l'[...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Dapino giusta procura in atti,
RICORRENTE
nei confronti di: nata il [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Leuzzi giusta procura in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente: il ricorrente, letta l'Ordinanza 05 febbraio 2025, richiamate integralmente e ribadite come qui ritrascritte le istanze istruttorie formulate dall'esponente in Ricorso, e ciò in particolare per pagina 1 di 7 l'eventualità di riforma della Ordinanza stessa in sede decisionale (anche a fronte delle Conclusioni ex adverso rassegnande e relative memorie difensive conclusive) chiede pronunciarsi la separazione dei coniugi e la definizione della presente causa alle seguenti Condizioni: in conformità con quanto stabilito da Codesto Tribunale con Ordinanza 5 febbraio 2025 affidare ad entrambi i genitori i figli
ed con residenza e domicilio prevalente degli stessi presso la madre;
con Per_1 Persona_2 assegnazione alla stessa della casa ex coniugale;
in conformità con quanto stabilito da Codesto
Tribunale con Ordinanza 5 febbraio 2025 ovvero, previo accordo con i figli stessi, abbia attuazione tendenziale il regime di visita recepito in ordinanza e già indicato nel Piano Genitoriale proposto in allegato al ricorso introduttivo (richiamato nelle Conclusioni del ricorso stesso); prevedendo inoltre per le feste natalizie e pasquali, diritto di visita per metà del periodo festivo con rotazione dei periodi anno per anno;
festività intermedie e ponti alternati, con rotazione annuale. in conformità con quanto stabilito da Codesto Tribunale con Ordinanza 5 febbraio 2025 porre a carico del padre, contributo di mantenimento dei minori pari a complessivi euro 750,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Spese straordinarie da ripartirsi tra le parti giusto Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017 nella misura percentuale del 70% ovvero in quella veriore ritenuta di giustizia;
con esclusione (occorrendo, previa istruttoria per l'eventualità in premessa di riforma dell'Ordinanza in sede decisionale anche a fronte delle Conclusioni ex adverso rassegnande e relative memorie difensive conclusive ) ovvero in subordine riduzione alla cifra di €. 150,00 mensile, annualmente rivalutato secondo valori Istat del contributo di mantenimento posto in Ordinanza a carico del ricorrente e favore della coniuge .
Col favore anche solo parziale delle spese di lite, stante la rilevata (in Ordinanza) infondatezza (e, si ribadisce, temerarietà) delle avversarie richieste di contributo di mantenimento in relazione alla rispettiva non giustificata quantificazione.
per parte resistente: In memoria ex art. 473 bis 17 2° comma del 23.01.2025, l'esponente ha dedotto capi di prova per la cui ammissione si insta. Peraltro, avendo contestato, per le ragioni di cui in atti, la non conformità della dichiarazione dei redditi di parte avversa rispetto alla realtà si è chiesto a che l'On.le giudicante disponga i dovuti accertamenti a mezzo Polizia Tributaria al fine di accertare l'origine e la provenienza delle somme in contanti di cui ha sempre goduto e utilizzato l'ing. si reitera, Pt_1 dunque, tale richiesta. CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE “Contrariis rejectis, previa ammissione dei capi di prova dedotti, previo espletamento a mezzo di Polizia Tributaria, degli accertamenti richiesti finalizzati ad accertare la reale capacità reddituale di parte avversa, piaccia all'On.le giudicante:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima all'ing. Pt_1 Pt_
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora che continuerà ad occuparla unitamente ai figli;
3. Confermarsi il provvedimento in forza del quale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità nel provvedimento stesso dettagliate;
4. Dichiarare tenuto e condannare il signor a versare un assegno di mantenimento per i figli Pt_1 di Euro 600,00 mensili ciascuno e così per un totale di Euro 1.200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre ad Euro 1.000,00 mensili per concorso nel mantenimento della signora Pt_
ovvero quegli altri diversi importi dall'On.le giudicante determinandi a seguito dell'espletamento dell'attività di Polizia Tributaria sopra richiesta. Il tutto, con rivalutazione monetaria.
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5. Disporsi che il ricorrente concorrerà, nelle spese straordinarie e nelle utenze della casa coniugale, nella misura dell'80%;
6. Assegno unico, ricorrendone i presupposti, a favore della conchiudente.
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essersi sposato con in data 2.7.2005; essere, da detta unione, nati i Parte_2 Per_ figli , in data 30.8.2007, ed , in data 24.6.2010; essere la convivenza divenuta Per_1 intollerabile a far data dal 2023 a causa dei comportamenti molesti della che intratteneva una Pt_2 stabile relazione extraconiugale, abbandonava l'intentato percorso terapeutico di coppia;
essere ingegnere socio della G.EN. s.r.l. ed aver percepito, negli anni 2020/2023, redditi per circa euro
32.000,00 netti annui, ovvero pari a circa 3000,00 mensili, lavorando invece la con CP_1 percezione di redditi pari ad euro 700,00 mensili;
chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del suo diritto di visita, nonché con posizione, a suo carico, di assegno di mantenimento dei minori pari ad euro 700,00 mensili complessivi. si costituiva in giudizio concordando con la richiesta di separazione ma Parte_2 riservandosi di chiederne l'addebito al marito per avere questi intessuto nel tempo una stabile relazione extraconiugale, seguita dall'abbandono della casa familiare e dall'inizio della convivenza con la nuova compagna, concordando poi in punto affido condiviso dei minori, loro collocazione presso la madre e regolamentazione diritto di visita del padre, chiedendo infine – attesa la rilevata disponibilità economica del marito siccome ampiamente maggiore di quella dichiarata ed attestandosi il proprio reddito sulla somma di circa 800/850 euro mensili– condannarsi il predetto al versamento della somma mensile di euro 1200,00 per il mantenimento dei minori, oltre all'80% concorso spese straordinarie, ed euro 1.000,00 per il mantenimento di essa moglie.
Seguiva il deposito delle memorie ex art 473 bis.17 c.p.c..
Sentite le parti in udienza, il GD emetteva ordinanza ex art 473 bis.22 c.p.c. (con la quale, autorizzati i coniugi a vivere separati, si disponeva in punto affido e collocazione dei minori nel senso indicato dalle parti e si stabiliva in euro 750,00 mensili oltre 80% concorso spese straordinarie il contributo di mantenimento dei minori a carico del padre altresì disponendosi contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 350,00 mensili), indi la causa era rimessa in decisione con concessione dei termini per memorie conclusive ex art 473 bis.28 c.p.c..
***
Preliminarmente si richiama e si conferma la ordinanza istruttoria 5.2.2025 in atti (anche in punto istruttorio e mancata audizione dei minori in ragione della esistenza di accordo delle parti in punto condizioni di affido, accordo recepito in questa sede, e dunque in applicazione dell'art. 473bis.4 u.c. c.p.c.).
pagina 3 di 7 E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta. Deve poi rilevarsi la inammissibilità della domanda di addebito della separazione siccome formulata dalla solo in sede di precisazione delle conclusioni (sul punto, pacifico in giurisprudenza, si veda Pt_2
Cass. 25618/2007, così massimata: Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice
"emendatio libelli" consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza che non è configurabile la "reconventio reconventionis").
2. Sulle richieste di affido e collocazione dei figli minori, nonché sul diritto di visita del genitore non collocatario e sulla assegnazione della casa familiare
Ritiene il Collegio di recepire pienamente in questa sede le conclusioni sostanzialmente concordi delle parti da intendersi congrue, non contrarie all'ordine pubblico e pienamente tutelanti gli interessi dei minori anche in punto rispetto del principio di bigenitorialità. Ed infatti: l'affido condiviso costituisce principio cardine dell'ordinamento che può essere derogato soltanto laddove uno dei due genitori risulti avere comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore (onde l'affido anche a detto genitore sia contrario all'interesse del minore, art. 337 quater c.c.), nel caso di specie, non essendo state evidenziate ragioni di pregiudizio a carico dei minori per effetto dell'affidamento condiviso, il principio non può che essere confermato;
la collocazione presso la madre deve poi ritenersi del tutto congrua e rispettosa delle esigenze di stabilità. Adde, in applicazione dell'art 337 sexies c.p.c. la assegnazione alla madre della casa familiare. Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto della età dei minori, si stabilisce altresì, anche qui stante l'accordo, che i minori staranno col padre a weekend alterni (da venerdì dopo scuola a domenica sera nel periodo scolastico, con possibilità di prolungamento ove concordato nei periodi di ferie) nonché, durante la settimana, una o due sere, con rientro presso la madre per la notte;
durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive;
durante le feste natalizie e pasquali, per metà del periodo festivo con rotazione dei periodi anno per anno;
festività intermedie e ponti alternati, con rotazione annuale, sempre fatti salvi diversi accordi e comunque nel rispetto della volontà e degli impegni minori (l'uno prossimo al compimento di 18 anni e l'altra prossima al compimento di 15 anni di età).
3. Quanto al contributo di mantenimento dei figli minori
Stante la collocazione prevalente dei minori presso la madre sussiste l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un contributo al mantenimento degli stessi ai sensi dell'art. 337 ter c.c.. Emerge dagli atti che la resistente gode di un reddito prossimo ad euro 850,00 mensili (cfr. dichiarazioni fiscali in atti e allegazioni, non contestate, di parte resistente) e vive nella casa coniugale di proprietà del marito.
pagina 4 di 7 Il ricorrente risulta invece titolare di redditi da lavoro effettivamente prossimi ad euro 3000,00 mensili per XIII mensilità (cfr. dichiarazioni dei redditi per le annualità 2022 e 2023 alla luce della quale peraltro si evince un reddito netto mensile pari ad euro 3200,00 circa). Come già rilevato sono poi del tutto generiche le allegazioni della controparte circa il godimento di altre somme di denaro non dichiarate.
Le parti sono poi onerate da spese condominiali e di ordinaria amministrazione da ritenersi assolutamente paragonabili. Considerata la evidente disparità reddituale, valutate altresì le presumibili esigenze dei minori, si stima dunque equo stabilire in euro 900,00 mensili il contributo di mantenimento dei minori da porsi a carico del padre, e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre concorso spese straordinarie, giusto Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017 in ragione dell'70%. Il godimento dell'Assegno Unico avverrà in favore delle parti in ragione del 50% ciascuna.
4. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge.
Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
Si è precisato che A norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie non vi sono allegazioni in punto tenore di vita, che deve comunque ritenersi tale da garantire una esistenza dignitosa, onde, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la durata quasi ventennale del matrimonio, considerate altresì le presumibili difficoltà della donna di quasi Pt_2 cinquant'anni, di implementare il proprio reddito, valutato il solo profilo assistenziale (non potendosi pagina 5 di 7 valorizzare né quello compensativo né quello perequativo stante la mancanza di allegazioni sul punto), ritiene equo il Collegio porre a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 200,00 oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese.
Attesa la reciproca soccombenza si dispone la compensazione tra le parti del 50% delle spese di lite - liquidate complessivamente come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite, della semplicità della stessa e delle attività effettivamente svolte – e la posizione del restante 50% a carico della parte ricorrente prevalentemente soccombente.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale delle parti, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza, Per_ dispone l'affido condiviso dei minori nato il [...] e nata il [...], Per_1 colloca i minori presso la madre, assegna alla madre la casa familiare, stabilisce che i minori staranno col padre a weekend alterni (da venerdì dopo la scuola alla domenica sera nel periodo scolastico, con possibilità di prolungamento ove concordato nei periodi di ferie) nonché, durante la settimana, una o due sere, con rientro presso la madre per la notte;
durante le ferie estive, per tre settimane anche non consecutive;
durante le feste natalizie e pasquali, per metà del periodo festivo con rotazione dei periodi anno per anno;
durante le festività intermedie e i ponti con modalità alternate, e con rotazione annuale, sempre fatti salvi diversi accordi e comunque nel rispetto della volontà e degli impegni dei minori, pone a carico del padre contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 900,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, ed oltre 70% concorso spese straordinarie giusto Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, con decorrenza dalla data della domanda, dispone che l'Assegno Unico INPS sia goduto dalle parti in ragione del 50% ciascuna, pone a carico del marito ricorrente contributo di mantenimento della moglie resistente pari ad euro
200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla moglie resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della dispone la compensazione tra le parti del 50% delle spese di lite – liquidate complessivamente in euro
3809,00 per compensi oltre euro 98,00 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e
CPA - e pone il restante 50% a carico di parte ricorrente ed a favore di parte resistente.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
pagina 6 di 7 il Giudice relatore il Presidente Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status.