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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 5087/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mancuso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, P.zza
Castelnuovo n. 42, giusta procura in atti
- opponente -
C O N T R O
A Controparte_1
FAVORE in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e
Giammaria Francesco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Biagio
Riccardo Marotta sito in Palermo, via Tintoretto n. 4, giusta procura in atti.
E
(già Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Eliana D'Aura ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 33, giusta procura in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 17 gennaio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la domanda relativa alla cartella di pagamento n.
29620190007829450000.
❖ Dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento n°
29620100030903828000 e n° 29620170027721275000 e per l'effetto le annulla.
❖ Annulla la cartella esattoriale n 29620180036462955000 dichiarando prescritto il credito richiesto a titolo di sanzioni per l'anno 2016 e contestualmente condanna il a pagare alla la residua somma dovuta a titolo di Pt_1 CP_1 contributo soggettivo, integrativo e di maternità per l'anno 2017 (ammontante ad euro 3.753,32) al netto degli oneri di riscossione e di notifica.
❖ Annulla la cartella esattoriale n 29620190043134169000 e contestualmente condanna a pagare alla la somma dovuta a titolo Parte_1 CP_1
di contributo soggettivo, integrativo e di maternità per l'anno 2018 e sanzioni per l'anno 2017 (ammontante ad euro 3.729,47) al netto degli oneri di riscossione e di notifica.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.4.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239005909730/000, notificata via pec in data 14 marzo 2023, limitatamente a cinque cartelle esattoriali (nn. 29620100030903828000, 29620170027721275000,
29620180036462955000, 29620190007829450000 e 29620190043134169000) per il complessivo importo di euro 17.835,53 lamentando l'omessa/irregolare notifica al ricorrente dei suddetti atti prodromici e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_5
he contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
[...]
evidenziando che:
2 1. l'opposizione era tardiva;
2. non era stata sollevata alcuna contestazione nel merito in ordine alla debenza delle somme richieste;
3. i crediti erano stati iscritti tempestivamente a ruolo e affidati all'ente riscossore;
4. le somme portate nella cartella esattoriale n. 29620190007829450000 (€
1.345,45) non riguardavano crediti pecuniari della CP_1
5. le somme dovute dal erano state oggetto di diffide idonee ad Pt_1
interrompere il termine prescrizionale.
In ogni caso.
- nei confronti del chiedeva “la condanna dell'opponente Pt_1
all'adempimento dell'obbligo contributivo” risultante dovuto;
- nei confronti di proponeva domanda riconvenzionale trasversale nel CP_6
caso in cui l'impossibilità di riscuotere il proprio credito contributivo nei confronti del fosse dovuta a negligenza/omissione dell'ente Pt_1
riscossore, unico soggetto responsabile della procedura esattoriale (e, quindi, dell'eventuale annullamento totale e/o parziale del credito della e del CP_1
relativo danno da quest'ultima subito), con conseguenziale condanna di CP_6
al pagamento risultante eventualmente prescritto.
Si costituiva pure in giudizio, che chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo CP_6
la correttezza del proprio operato e contestando, in particolare, l'eccezione di prescrizione dei contributi da versare all'ente previdenziale avendo parte ricorrente presentato istanza di rateizzazione del 15 marzo 2023 (accolta) e dovendosi, peraltro, computare anche il periodo di sospensione disposta dalla legislazione emergenziale
COVID-19.
La causa, istruita solo documentalmente, assunta in riserva all' udienza del 17 gennaio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Verificata la tempestività dell'opposizione, trattandosi di opposizione in funzione recuperatoria ex art 615 cpc (eccependosi l'omessa notifica degli atti presupposti), va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
3 del giudice tributario con riferimento alla cartella n. 29620190007829450000 (avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 1.345,45 quale quota da versare al
Consiglio dell' giacché parte opponente, pur avendo in note Parte_2
conclusive preso atto delle difese svolte dalla previdenza sul punto, non ha CP_1 formalmente rinunciato all'azione sia pure limitatamente a detta cartella.
Pertanto, poiché le controversie relative a cartelle esattoriali per contributi professionali ricadono nella giurisdizione del giudice tributario in quanto il contributo annuale per l'iscrizione all'albo professionale ha natura tributaria, la relativa controversia deve essere devoluta al giudice tributario con conseguente difetto di giurisdizione di questo giudice.
Sempre in via preliminare va rigettata la domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla nei confronti di atteso che la stessa si appalesa CP_1 CP_6
inammissibile in giudizi (come l'opposizione a decreto ingiuntivo - analogo per struttura a un giudizio di opposizione a avviso di addebito/cartella esattoriale o di opposizione all'esecuzione) in cui la parte convenuta assume veste sostanziale di attore e non può proporre domanda riconvenzionale allargando l'oggetto del giudizio
(la responsabilità contrattuale dell'ente riscossore a seguito di vizi di notifica imputabili a quest'ultimo) rispetto all'oggetto dell'atto opposto.
Per quanto riguarda il merito, il ricorso va accolto solo parzialmente.
Prima di procedere alla disamina dei singoli atti impugnati nel giudizio de quo va precisato che, nella fattispecie in esame, si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria
Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
4 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio
2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Ciò premesso, considerato che il nessuna doglianza ha sollevato in Pt_1
ordine all'an e al quantum della pretesa creditoria (limitandosi a contestare l'omessa/irregolare notifica delle cartelle e, comunque, l'intervenuta prescrizione) va ribadito che era onere degli enti opposti dimostrare sia la ritualità della notifica delle cartelle de quibus sia d'aver compiuto atti interruttivi del suddetto termine quinquennale.
Orbene, emerge per tabulas (cfr. intimazione di pagamento n.
29620239005909730000) che:
1) La cartella n. 29620100030903828000 (della complessiva di € 3.655,56) riguarda il contributo soggettivo dell'anno 2009 ed è stata notificata ritualmente il 29 luglio
2010, a mani della madre convivente (risultando Parte_3
5 irrilevante la lettera di diffida spedita per posta dalla con racc. AR n. CP_1
607866576944 del 10 aprile 2010 in quanto antecedente).
L'ente riscossore deduce, inoltre, che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620189007029560000 che risulta notificata mediante deposito telematico nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere S.c.p.a. con spedizione della raccomandata informativa recapitata il 4.2.2019; tuttavia, non essendo stata depositata la suddetta intimazione non è possibile per questo giudice verificare che la stessa contenesse anche la cartella n. 29620100030903828000.
Ne consegue che, al momento della notifica (14 marzo 2023) dell'intimazione di pagamento opposta n. 29620239005909730000 il credito era già irrimediabilmente prescritto, a nulla rilevando l'istanza di rateizzazione indicata da in quanto presentata (15 marzo 2023) in data successiva a detta notifica ed CP_6
essendo la prescrizione contributiva irrinunciabile.
2) Della cartella esattoriale n. 29620170027721275000 asseritamente notificata in data 22.9.2019 (recante la somma complessiva di € 5.783,68 per contributi 2016 e sanzioni e conguagli in eccedenza 2015) l'ente riscossore non ha fornito alcuna prova della sua regolare notifica non potendo supplire a tale deficienza probatoria la produzione del documento denominato “certificato istruttoria” contenente il riepilogo dei dati relativi a tutte le cartelle e intimazioni notificate al ricorrente.
E neppure può attribuirsi valore probatorio, quale atto interruttivo della prescrizione, alla diffida indicata dalla (Prot. n. 114834/16 del Controparte_1
27.10.2016) della quale è stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata P AR n. 81467178443-8 spedita 3.11.2016 e ricevuta il 17.11.2016 postale (cfr. all. n. 8), mancando qualsiasi riferimento identificativo che consenta di ricondurre tale ricevuta alla missiva. Pertanto, anche tale credito risulta prescritto alla data del
14.3.2023 a nulla rilevando l'istanza di rateizzazione indicata da del 15 CP_6
marzo 2023, in quanto la prescrizione dei contributi è irrinunciabile perché materia sottratta alla disponibilità delle parti.
3) Anche delle cartelle esattoriali n. 29620180036462955000 (dell'importo di euro
4.050,89, asseritamente notificata il 23.7.2018) e n. 29620190043134169000
6 (dell'importo di euro 3.959,17 asseritamente notificata il 23.9.2019) l'ente riscossore non ha fornito alcuna prova della loro notifica, limitandosi a produrre il certificato di istruttoria che, in quanto mero atto riepilogativo interno, non ha alcuna valenza probatoria a tal fine.
Né le diffide indicate dalla come atti interruttivi (cfr. all. n° 9 - Prot. n. CP_1
103260/17 del 05/09/2017 - e n°10 - Prot. n. 149157/18 del 06/09/2018-) possono essere valutate da questo giudice come idonei atti interruttivi giacché
(analogamente a quanto sopra detto per l'allegato n° 8) manca qualsiasi riferimento identificativo che consenta di ricondurre le ricevute depositate alle missive.
Pertanto, anche le superiori cartelle andranno annullate.
Tuttavia, computando il periodo di sospensione della prescrizione disposto dalla legislazione emergenziale COVID-19 risulta prescritto solo il credito portato nella cartella n. 29620180036462955000 relativo alle sanzioni e interessi richiesti dalla per l'anno 2016. Parte_5
Invece per le residue somme, avendo comunque la formulato CP_1
espressamente, sia pure in parte narrativa della propria memoria di costituzione, domanda di accertamento del credito risultante dovuto, queste dovranno essere versate dal all'ente previdenziale in quanto, afferendo a contributi e Pt_1
sanzioni del 2017 e a contributi del 2018, calcolando il periodo di sospensione di
311 giorni, alla data del 14 marzo 2023 nessuna prescrizione era ancora maturata.
Pertanto, sulla scorta dei dati emergenti dall'intimazione opposta, il Pt_1
dovrà pagare alla al netto degli oneri di riscossione e di notifica, con CP_1
riferimento
- alla cartella esattoriale n° 29620180036462955000, la residua somma di euro
3.753,32 (a titolo di contributo soggettivo, integrativo e di maternità per l'anno 2017);
- alla cartella esattoriale n° 29620180036462955000 la somma di euro
3.729,47 (a titolo di contributo soggettivo, integrativo e di maternità per l'anno 2018 e sanzioni per l'anno 2017).
7 In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, alla luce della copiosa documentazione attentamente esaminata, la domanda va accolta solo parzialmente.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della particolarità della questione, sussistono gravi motivi pe compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 17 gennaio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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