Articolo 27 della Legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 26Articolo 28
Versione
25 maggio 1975
Art. 27.

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non e' possibile il rinvio.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.
Entrata in vigore il 25 maggio 1975
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