TAR Milano, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 1873
TAR
Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
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TAR
Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del potere valutativo nella procedura di chiamata

    Il Tribunale ritiene che il procedimento di valutazione sia articolato in più fasi e che diversi organi abbiano ruoli non sovrapponibili nella valutazione del candidato, funzionale alla verifica delle competenze e del profilo scientifico, in linea con l'autonomia universitaria e l'art. 24, comma 5, L. 240/2010.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'iter procedimentale e delle valutazioni assunte dal Collegio Docenti e Comitato Esecutivo

    Il Tribunale conferma che il procedimento prevede una pre-valutazione a cura del Dipartimento, una fase di tenure gestita dal Collegio dei Docenti e una fase conclusiva del Comitato Esecutivo, delineando un procedimento di scelta approvato nell'ambito dell'autonomia universitaria.

  • Accolto
    Illegittimità delle determinazioni del Collegio Docenti e Comitato Esecutivo per difetto di motivazione e istruttoria

    Il Tribunale annulla gli atti impugnati applicando il principio del 'one shot temperato', ritenendo che l'Università, dopo due precedenti annullamenti giurisdizionali, abbia esaurito la sua facoltà di riesercitare la discrezionalità in modo sfavorevole al ricorrente senza introdurre motivazioni nuove e sostanzialmente immuni dalle censure precedenti. La valutazione negativa ripeterebbe le stesse argomentazioni generiche già giudicate insufficienti.

  • Rigettato
    Illegittima composizione del CAP per carenza di competenza tecnica e incompatibilità

    Il Tribunale rigetta queste censure, ritenendo che le cause di incompatibilità debbano essere tassativamente dimostrate e non possano essere estese analogicamente. La composizione del CAP, sebbene anonima, è ritenuta idonea a valutare gli atti istruttori, e le presunte incompatibilità non sono state provate.

  • Rigettato
    Illegittima valutazione del CAP

    Questa censura è implicitamente assorbita dalla decisione sul 'one shot temperato' e sulla illegittimità delle valutazioni successive del Collegio Docenti e Comitato Esecutivo, che si sono basate sul parere del CAP.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle lettere dei referee

    Questa censura è implicitamente assorbita dalla decisione sul 'one shot temperato' e sulla illegittimità delle valutazioni successive del Collegio Docenti e Comitato Esecutivo, che hanno ripetuto le stesse argomentazioni, inclusa la prevalenza di giudizi negativi dei referee.

  • Accolto
    Diritto alla nomina a professore associato

    Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e accerta il diritto del ricorrente ad essere nominato professore associato, ordinando all'Università di provvedere agli atti consequenziali entro 60 giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 1873
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1873
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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