Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01873/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2025, proposto da
ZO TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe La Rosa, Gianluigi Delle Cave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Commerciale Luigi Bocconi, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale del Comitato Esecutivo Università Bocconi del 28 febbraio 2025 - i cui estremi sono stati comunicati dall’Amministrazione via PEC in data 05 marzo 2025 e il cui contenuto è stato acquisito in data 03 aprile 2025 in seguito a istanza di accesso agli atti - con cui è stato deliberato di non procedere alla nomina del dott. TI a professore associato;
- del verbale del Collegio dei docenti del 18 febbraio 2025, conosciuto solo in data 03 aprile 2025 in seguito a istanza di accesso agli atti, nonché di tutti gli atti ivi richiamati inclusi i dossier e il parere pro veritate richiesto all’uopo dal Collegio de quo;
- del parere dell’organo consultivo Committee for Appointments and Promotions-CAP del 30 gennaio 2025, nonché del report del Dean for Faculty del 07 gennaio 2025 e comunque di tutte le singole relazioni, anonime e non, rese dai componenti del CAP e allo stesso materialmente allegate, oltre al relativo dossier, tutti conosciuti in data 03 aprile 2025 a seguito di accesso agli atti;
- nei limiti di cui alle articolate censure, del Faculty Management Policy del luglio 2014 e del relativo aggiornamento/integrazione di cui all’allegato 8 del Collegio dei Docenti del 14.07.2016 e ss. mm.ii., nonché del International Benchmarking on Faculty Appointments and Promotions del 14.07.2016; dello Statuto dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, del Regolamento generale di Ateneo, emanato con d.r. 19 luglio 2016, n. 82, del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento degli Assistant Professor, emanato con d.r. 10 giugno 2011, n. 128, del verbale del Consiglio di Dipartimento degli Studi Giuridici del 21 aprile 2016 e delle ivi approvate linee guida, recanti criteri per la selezione e promozione della faculty nonché delle Linee Guida Hiring, Tenure & Promotion dell’Università Bocconi;
- nonché, ove occorrer possa e nei limiti delle articolate censure, delle note di convocazione del Collegio dei docenti del 07.02.2025 e del 04.02.2025, conosciute in seguito all’istanza di accesso agli atti supra; della e-mail di nomina dei commissari del CAP datata 22.10.2024, fornita dall’Università in forma anonima, nonché della e-mail del 10.12.2024 di sollecito ai suddetti commissari a fornire la valutazione sul ricorrente e comunque delle e-mail di convocazione del CAP medesimo datate 24.01.2025, 20.01.2025, 07.11.2024, 31.10.2024, 24.10.2024, 23.10.2024, conosciute in seguito all’istanza di accesso agli atti supra; dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 27.06.2024 e del 03.02.2025, conosciuti in seguito all’istanza di accesso agli atti supra; degli atti di nomina e individuazione dei referee, nonché delle lettere dagli stessi rese nell’ambito del procedimento di valutazione, siccome utilizzate a fondamento dei gravati atti;
per la condanna ex artt. 30 e 34, lett. c) ed e) c.p.a.
dell’Amministrazione resistente ad adottare tutte le misure idonee che tutelino la situazione giuridica dedotta in giudizio, anche procedendo direttamente alla chiamata del ricorrente nel ruolo dei professori associati, non residuando alcun margine di discrezionalità in capo ai competenti organi dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, ovvero, in subordine, condannando l’Amministrazione a disporre la chiamata mediante riesercizio di potere, con susseguente retrodatazione degli effetti giuridici ed economici della chiamata a professore associato al mese di luglio 2019, sussistendone tutti i presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Commerciale Luigi Bocconi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa NA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Il ricorrente, in possesso dal 2015 dell’abilitazione scientifica nazionale come professore universitario di II fascia per il settore concorsuale IUS/01 Diritto Privato, ha impugnato, con il presente ricorso, gli atti del procedimento concluso con la sua mancata chiamata nel ruolo di professore associato presso l’Università Bocconi, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.
Il procedimento oggetto della presente impugnazione è l’ultimo “tassello” di un complesso contenzioso, relativo al procedimento di chiamata (c.d. tenure ), di cui si riportano le fasi principali e rilevanti, ai fini dell’esame dei motivi di ricorso.
Alla scadenza del contratto di ricercatore a tempo determinato, cioè il 31 agosto 2019, con deliberazione del 20 marzo 2019 il Consiglio di Dipartimento (di seguito anche solo il “Dipartimento”), ha stabilito di non avviare alcuna procedura di valutazione, ai sensi dell’art.24, lett. b), della legge n. 240 del 2010, ritenendo che il quorum deliberativo si fosse determinato in senso negativo.
Il provvedimento veniva impugnato con un primo ricorso (n. 1056/2019), in pendenza del quale, il Consiglio di Dipartimento ha adottato - a seguito dell’ordinanza cautelare n. 726 del 14 giugno 2019 - una nuova deliberazione (il 14 ottobre 2019), approvando il definitivo arresto procedimentale.
La deliberazione veniva annullata con la sentenza del TAR Milano n. 248/2021, con il conseguente “ obbligo per tale organo di pronunciarsi nuovamente nel rispetto dei principi ” ivi puntualmente indicati.
Il Consiglio di Dipartimento, dovendo rideterminarsi, deliberava in data 24.3.2021 di “ non avviare la procedura ” di chiamata del ricorrente, in quanto non sarebbe risultata positiva la valutazione relativa alla ricerca.
Anche questa delibera veniva annullata da questo Tribunale con sentenza n. 26/2022, per un difetto di composizione dell’Hiring, Tenure & Promotion Committee.
Dopo la nuova composizione del Comitato Hiring, il Consiglio di Dipartimento, in data 29 giugno 2022 approvava la relazione di valutazione sul dott. TI, disponendo l’avvio del processo di valutazione.
Al fine della decisione sul prosieguo della proposta di promozione a professore associato, il dossier relativo al dott. TI veniva trasmesso in data 28.10.2022 al Consiglio di Dipartimento, che dopo le convocazioni il 22 novembre 2022 e il 5 dicembre 2022, deliberava di non proseguire la procedura di tenure del dott. TI.
Il ricorrente ha quindi proposto un nuovo ricorso (RG n. 177/2023), concluso con la sentenza di rigetto n. 2784/2023, annullata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4254 del 10.05.2024.
A seguito dell’annullamento della delibera del dicembre 2022, l’Università ha avviato il procedimento, le cui fasi possono essere così sintetizzate:
- il Dipartimento in data 27.06.2024 ha approvato la prosecuzione della procedura di reclutamento del ricorrente, predisponendo all’uopo il dossier per il Committee for Appointments and Promotions (“CAP”), secondo quanto previsto dal paragrafo “fase 2”, punto 05, della sezione III.3.A delle FMP (doc. 12);
- il CAP, in data 30.01.2025, ha espresso parere negativo alla chiamata del ricorrente nel ruolo dei professori associati;
- il Consiglio di Dipartimento, in data 03.02.2025, dopo aver rilevato che “ il report del CAP non [ha] introdotto elementi di giudizio e/o criteri di valutazione nuovi rispetto a quelli che il Consiglio di Stato ha [già] valutato come illegittimi nella propria sentenza ”, ha disposto all’unanimità, la promozione del dott. TI nel ruolo dei professori associati e ha trasmesso gli atti al Collegio dei Docenti per la conclusione del procedimento;
- il Collegio dei Docenti, nella seduta del 18.02.2025 ha deliberato in senso sfavorevole al reclutamento del dott. TI facendo propria la motivazione collegiale espressa dal CAP nel suo parere;
- il Comitato Esecutivo dell’Università, in data 28.02.2025 ha adottato una decisione negativa sulla procedura di assunzione, i cui esiti sono stati, dunque, comunicati al ricorrente con PEC del 05 marzo 2025.
Avverso gli atti del procedimento concluso con la delibera del Comitato Esecutivo dell’Università Bocconi del 28 febbraio 2025, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
Sull’illegittimità del potere valutativo nella procedura di chiamata laddove riconosciuto in capo al Collegio dei Docenti, al CAP e al Comitato Esecutivo
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 18 l. n. 240/2010. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. – Incompetenza relativa. - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto: secondo la prospettazione di parte ricorrente solo il Dipartimento può esprimere una valutazione sui candidati ai fini della proposta di chiamata a professore di seconda fascia, che viene condotta in funzione dei criteri specifici posti dall’Ateneo, mentre al Consiglio di Amministrazione (Comitato Esecutivo) spetta la verifica di regolarità formale e amministrativa della procedura espletata. Nel caso in esame la valutazione del Dipartimento è stata disattesa dal Collegio dei Docenti e dal Comitato Esecutivo, organi a cui non compete alcun potere di valutazione discrezionale sul profilo di merito del candidato;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 18 della l. n. 240/2010. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. – Incompetenza relativa. - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto e per irragionevolezza: viene dedotta l’illegittimità degli atti (anche regolamentari e generali), nella parte in cui è attribuita al CAP, al Collegio Docenti e al Comitato Esecutivo una specifica prerogativa valutativa nel merito del candidato.
Sull’illegittimità dell’iter procedimentale seguito e sulla illegittimità delle valutazioni assunte dal Collegio Docenti e Comitato Esecutivo.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento n. 128/2011. – Violazione degli artt. 21 e 41 dello Statuto Bocconi. – Incompetenza relativa. - Illogicità. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Irragionevolezza. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione: secondo la tesi di parte ricorrente lo Statuto dell’Università, così come il Regolamento, avrebbero dovuto essere applicati nel senso di attribuire al Collegio dei Docenti un ruolo di verifica amministrativa di quanto effettuato dagli organi coinvolti nel procedimento di tenure (in particolare, il Dipartimento) a supporto della decisione amministrativa formale del Comitato Esecutivo, ma non avevano alcun ruolo valutativo di merito ulteriore e autonomo sul profilo del candidato.
Sull’illegittimità delle determinazioni del Collegio Docenti e Comitato Esecutivo
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento n. 128/2011. – Violazione art. 41 dello Statuto Bocconi. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990. Illogicità. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Irragionevolezza. Difetto assoluto di motivazione: gli atti sono illegittimi anche nella parte in cui il Collegio dei Docenti e il Comitato Esecutivo, smentendo tutti gli atti istruttori pervenuti, hanno valutato negativamente il candidato sulla scorta di una motivazione, che si appalesa illogica, contraddittoria, parziale e incongruente;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento n. 128/2011. – Violazione degli art. 38, 41 e 45 dello Statuto Bocconi. Illogicità. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Irragionevolezza. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione, in quanto il Collegio dei Docenti e il Comitato Esecutivo hanno assunto le proprie decisioni fondandosi esclusivamente sul parere negativo del CAP, così manifestando una illegittima attività amministrativa, per illogicità oltre che per grave difetto di motivazione;
Sull’illegittima composizione del CAP per carenza di competenza tecnica
6). Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento n. 128/2011. – Violazione degli art. 38, 41 e 45 dello Statuto Bocconi. - Violazione e falsa applicazione delle FMP Bocconi. Illogicità. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Irragionevolezza. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione: il CAP, che deve esprimersi sull’attività di ricerca del candidato e la sua influenza nella comunità accademica, sull’attività di insegnamento e sul servizio istituzionale presso l’Università, era composto da soggetti non solo non esperti nella materia del candidato (cioè di diritto privato) ma nemmeno appartenenti al Dipartimento di Studi Giuridici o comunque non qualificabili tout court come giuristi;
7) Violazione dell’art. 6-bis l. 241/1990, in quanto sussisteva una situazione di incompatibilità rispetto ad alcuni componenti del CAP.
Sull’illegittima valutazione del CAP
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento n. 128/2011. – Violazione degli art. 38, 41 e 45 dello Statuto Bocconi. - Violazione e falsa applicazione delle FMP Bocconi. Illogicità. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Irragionevolezza. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione: secondo parte ricorrente il parere del CAP sarebbe illegittimo laddove compie una valutazione assolutamente disancorata dai criteri che, secondo le FMP, devono guidare la valutazione, cioè l’attività di ricerca del candidato e la sua influenza nella comunità accademica; l’attività di insegnamento; il servizio istituzionale presso l’Università.
Sull’inattendibilità delle tre lettere dei referee.
9) Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 1, l. n. 241/1990 e 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, nonché illogicità e irragionevolezza, con riferimento alla inattendibilità dei giudizi resi dai referee indipendenti nn. 1, 2 e 3: i giudizi resi dai tre referee che il CAP e il Comitato Esecutivo hanno utilizzato per fondare il proprio giudizio negativo sono, a giudizio del ricorrente, inattendibili, in quanto contraddittori.
Si è costituita in giudizio l’Università Bocconi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 558 del 28.5.2026 è stata fissata udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
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1) Come emerge dalla ricostruzione in fatti, il prof. TI impugna il nuovo provvedimento con cui l’Università Bocconi ha deliberato di non procedere alla sua nomina a professore associato, ai sensi dell’art. 24, 5° comma, L. 240/ 2010 che statuisce testualmente “ Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)”.
Come si evince dalla ricostruzione in fatto, l’Università si è pronunciata negativamente una prima volta, sulla richiesta del ricorrente, in data 20 marzo 2019 con deliberazione del Consiglio di Dipartimento e il provvedimento è stato annullato con la sentenza del TAR Milano n. 248/2021.
Quindi una seconda volta, con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 24.3.2021, è stato stabilito di “ non avviare la procedura ” di chiamata del ricorrente, in quanto non sarebbe risultata positiva la valutazione relativa alla ricerca.
A seguito dell’annullamento con sentenza di questo Tribunale n. 26/2022, per un difetto di composizione dell’Hiring, Tenure & Promotion Committee, il Comitato Hiring in nuova composizione e il Consiglio di Dipartimento, in data 29 giugno 2022, approvavano la relazione di valutazione sul dott. TI, disponendo l’avvio del processo di valutazione per tenure, ma il procedimento si concludeva negativamente in quanto il Consiglio di Dipartimento, dopo le convocazioni del 22 novembre 2022 e del 5 dicembre 2022, deliberava di non proseguire la procedura di tenure del dott. TI.
Anche questa decisione veniva annullata in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4254 del 10.05.2024, che riformava la sentenza di primo grado n. 2784/2023.
Quindi l’Università ha avviato il procedimento concluso con il provvedimento qui gravato.
2) Alla luce della ricostruzione, si può passare all’esame congiunto dei primi due motivi di ricorso, relativi alla violazione degli artt. 2 e 18 l. n. 240/2010, poiché, secondo la tesi di parte ricorrente, l’unico organo che esercita discrezionalità tecnica nella valutazione del merito del candidato può essere il Dipartimento, mentre al Consiglio di amministrazione spetterebbe solo l’approvazione della “proposta di chiamata da parte del dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. e)”.
Per tale ragione sia gli atti generali sia quelli applicativi, sarebbero illegittimi, poiché demandano a organi diversi dal Dipartimento, cioè il CAP, il Collegio Docenti e il Comitato Esecutivo, la valutazione del candidato ai fini dell’assunzione a professore associato.
Evidenzia parte ricorrente che viene violato l’art. 18 L. 240/2010, che demanda al Dipartimento la valutazione dei candidati ai fini della proposta di chiamata dei professori di seconda fascia.
Afferma inoltre che gli organi diversi dal Dipartimento (quali il CAP, il Collegio docenti o il Comitato esecutivo), non solo non sarebbero competenti in base al quadro normativo vigente, ma neppure dotati di adeguata competenza tecnica, né offrirebbero garanzie di imparzialità (secondo motivo).
Le censure non sono fondate.
Rispetto ai profili di illegittimità sollevati, è opportuno richiamare le seguenti disposizioni, rilevanti per il procedimento di chiamata in esame:
- l’art. 18, comma 1, lett. e), della l. n. 240/2010: “ 1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
lett. e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione ”;
- l’art. 24, comma 5 L. 240/2010 “ La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro ”;
- l’art. 8 del Regolamento dell’Università adottato con d.r. 10 giugno 2011, n. 128: “ La valutazione ai fini della tenure è disposta dal Dipartimento di competenza e dal Comitato Risorse Umane, cui partecipa di diritto un professore esterno in servizio presso una prestigiosa università. In caso di valutazione positiva, approvata dal Consiglio di Facoltà e dal Comitato Esecutivo e previo conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, l'Assistant Professor potrà essere promosso e inquadrato nel ruolo pubblico dei professori Associati”;
- le Linee Guida Hiring, Tenure & Promotion, in base alle quali il Comitato Hiring è costituito dal Direttore del Dipartimento, da “ uno o due professori ordinari del Dipartimento e, a rotazione, uno della materia del candidato », con « funzioni istruttorie al servizio delle decisioni del Dipartimento ».
Il procedimento, in base alle disposizioni normative e regolamentari dell’Università Bocconi, si sviluppa quindi secondo le seguenti scansioni: la pre-valutazione a cura del Dipartimento, la fase di tenure vera e propria gestita dal Collegio dei Docenti e da ultimo la fase del Comitato esecutivo, che ha il compito di approvare conclusivamente tutta la procedura.
È un procedimento di scelta delineato e approvato nell’ambito dell’autonomia dell’Università, che assegna ai diversi organi un ruolo non sovrapponibile nella valutazione del candidato, funzionale alla verifica delle competenze e del profilo scientifico.
Come già osservato da questo Tribunale, “ 8.5) Da tale quadro si ricava che, il ruolo spettante al Consiglio di Dipartimento nel procedimento di reclutamento «per chiamata», attivato dall’Università Bocconi per la copertura di un posto di professore di II fascia, ex art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, non risulta relegabile a quello di mero “collettore” (così, a pagina 12 del ricorso) degli apporti acquisiti in fase istruttoria ma richiede una valutazione dei predetti apporti che implica l’esercizio della discrezionalità tecnica propria di tale organo.
Del resto, viene in rilievo, nella fattispecie in esame, un’ipotesi eccezionale di reclutamento che deroga al principio del concorso pubblico e che, pertanto, deve essere delimitata in modo rigoroso (cfr. Cons. Stato, VI, 06-03-2019, n. 1561; id., 29-112018, n. 7155; id., 24-04-2018, n. 2500).
In tal senso, l’art. 24 comma 5, pur demandando al decreto ministeriale e al regolamento di Ateneo la disciplina di dettaglio, fissa da subito un parametro di riferimento “elevato” per la valutazione del ricercatore aspirante alla chiamata diretta come professore associato, da individuarsi negli «standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale» (cfr., sulla legittimità delle sole deroghe al principio del pubblico concorso funzionali al buon andamento dell’Amministrazione, Corte cost., Sent., 13-09-2012, n. 217).
Ebbene, alla rilevanza del predetto parametro, legittimamente declinata (così come riconosciuto dall’adito T.A.R., nella già citata sentenza n. 26 del 2022) dall’Università Bocconi nella normativa di dettaglio soprarichiamata, non può non accompagnarsi anche il potere dello stesso Ateneo di valutare discrezionalmente gli apporti acquisiti in sede istruttoria, onde stabilire la congruità del profilo scientifico del ricercatore aspirante all’inquadramento come professore, con le esigenze di ricerca dell'Ateneo (stando alla sentenza n. 26/2022, in particolare, la disciplina interna dell’Ateneo risulta «in linea con il principio di buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost.» e non in contrasto con l’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 )” (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. V, 24 novembre 2023, n. 2784, che, come evidenziato dalla difesa, non è stata riformata sul punto).
Alla finalità di una compiuta valutazione del candidato, risponde proprio la previsione regolamentare di articolare la procedura in due fasi, scelta che è stata ritenuta da questo Tribunale non contrastante con l’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010: “ La procedura preliminare è infatti comunque anch’essa, in sostanza, una procedura di valutazione nella quale vengono apprezzati i requisiti minimi che il candidato deve possedere per poter ricoprire il ruolo di professore associato all’interno dell’Ateneo. La mancanza di questi requisiti giustifica l’interruzione procedimentale, consentendo quindi di evitare l’inutile avvio di una più complessa fase successiva destinata a concludersi senz’altro negativamente.” (in tal senso Tar Lombardia, Milano, sez. III, 10 gennaio 2022, n. 26) .
Risulta quindi infondata la tesi di parte ricorrente, su cui si fondano le prime due censure, secondo cui solo il Dipartimento sarebbe competente a valutare nel merito il candidato, mentre il CAP, il Collegio dei Docenti e il Comitato Esecutivo mancherebbero di una specifica prerogativa valutativa nel merito del candidato, in quanto organi non dotati di competenza e di imparzialità.
3) Le argomentazioni sopra riportate sono sufficienti per respingere il terzo motivo, articolato avverso il contenuto delle decisioni degli organi intervenute nel procedimento: afferma parte ricorrente di essere stato valutato, sui medesimi profili e sul medesimo materiale istruttorio (report Hiring e lettere dei referees), complessivamente quattro volte, cioè dal Dipartimento, dal CAP, dal Collegio dei Docenti e dal Comitato Esecutivo.
Il Dipartimento si è limitato ad una pre-valutazione, cui è seguita la fase di tenure stricto sensu svolta dal Collegio dei Docenti e da ultimo la fase del Comitato esecutivo, che ha avuto il compito di approvare conclusivamente tutta la procedura.
4) Nella quarta censura viene dedotta l’illegittimità delle determinazioni del Collegio Docenti e del Comitato Esecutivo, per difetto di motivazione e di istruttoria.
Secondo la tesi di parte ricorrente sia il Collegio dei Docenti sia il Comitato Esecutivo hanno motivato la nuova delibera, sull’assunto che la sentenza del Consiglio di Stato “ non ha e non poteva avere alcun effetto vincolante o preclusivo nei confronti degli organi preposti a deliberare successivamente” .
Evidenzia il ricorrente l’illegittimità dei provvedimenti adottati sull’erroneo convincimento di avere discrezionalità tecnica nella valutazione del candidato sui medesimi criteri (eccellenza e internazionalità) già apprezzati nei precedenti giudizi, ritenendo altresì di “ non ricevere alcun vincolo argomentativo dalle predette valutazioni”.
4.1 Gli atti impugnati hanno concluso il terzo procedimento, ribadendo la non idoneità del Prof. TI.
Come esposto in fatto, si sono susseguiti tre procedimenti, tutti conclusi in senso negativo per il ricorrente: nel 2021 la nomina è stata preclusa dal parere negativo del Consiglio di Dipartimento sull’attività di ricerca; nel 2022 l’Università ha deliberato di non proseguire la procedura, nonostante la relazione nel report del Comitato Hiring di valutazione “ eccellente ” sotto ogni profilo e infine il procedimento ri-avviato a seguito della sentenza di annullamento, si è nuovamente concluso con la delibera del Comitato esecutivo del 28.2.2025, di rigetto della proposta di inquadramento nel ruolo dei professori associati per il Gruppo Scientifico Disciplinare 12/giur-01 diritto privato (settore scientifico – disciplinare 12/a1 diritto privato) del Dott. TI.
Quest’ultima valutazione negativa, oggetto del presente ricorso, è stata adottata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4254 del 2024, che, per quanto rileva per l’esame del presente motivo, ha statuito: “ 13. L’esame del rapporto del comitato hiring è sufficiente a connotare di illegittimità la delibera del consiglio di dipartimento che ha deciso sulla base di un non meglio precisato «bilanciamento» degli elementi istruttori acquisiti di non dare corso alla procedura di nomina a professore associato, sotto il profilo della carente motivazione e della contraddittorietà in atti, oltre che dell’errore sui presupposti. Come sopra accennato, risultano infatti platealmente smentite le pretese carenze quanto a «originalità scientifica», e a «rilievo sul piano internazionale» della complessiva produzione scientifica dell’appellante. Quanto invece all’assenza di «approfondimento», è sufficiente constatare che si tratta di un’affermazione generica e dunque priva di attitudine a selezionare l’idoneità del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.
14. L’insanabile contrasto tra il giudizio del comitato hiring e la decisione finale del consiglio di dipartimento di non dare corso alla procedura non è poi ricomposto dalle valutazioni svolte dagli incaricati del referaggio, che i cui contenuti sono partitamente sintetizzati dalla delibera dipartimentale impugnata. Come infatti deduce l’appello, la maggioranza degli stessi si è espressa a suo favore, mentre la medesima delibera non precisa in che termini dovrebbe invece attribuirsi prevalenza ai giudizi non positivi nei confronti dello stesso appellante, per cui anche sotto questo profilo sono ravvisabili i sintomi di eccesso di potere per contraddittorietà in atti e motivazione errata del provvedimento in precedenza rilevati. Al medesimo riguardo, l’assunto secondo cui una simile prevalenza dovrebbe trarsi sulla base del fatto che questi ultimi giudizi sono stati espressi dai referees indipendenti, ovvero non designati sulla base dell’elenco fornito dal candidato, non trova alcun appiglio nella lacunosa motivazione della delibera impugnata, che la sentenza di primo grado ha inammissibilmente integrato sotto questo profilo, come si sostiene nell’appello, e su cui invano l’ateneo resistente si diffonde nelle proprie difese. Deve sul punto precisarsi che una pretesa gerarchia tra incaricati del referaggio a seconda che questi siano stati nominati o meno sulla base della previa indicazione del candidato non trova alcun fondamento nella normativa interna di ateneo.
15. L’illegittimità della delibera in relazione ai medesimi indici sintomatici di eccesso di potere in precedenza esposti si palesa con ulteriore evidenza nel suo rapporto con la normativa di ateneo applicabile alla procedura di chiamata a professore associato. Come infatti deduce l’appello, l’art. 7.2 del citato regolamento concernente il reclutamento dei professori associati prevede, in relazione all’attività di ricerca del candidato, che la valutazione abbia dei «progetti di ricerca svolti» e «del numero delle pubblicazioni scientifiche prodotte»; per queste ultime richiede in particolare «un numero adeguato di pubblicazioni scientifiche in sedi di prestigio o giudicate equivalenti dall’Ateneo e positive valutazioni sull’attività didattica e di servizio agli studenti prestate nell’arco complessivo della durata contrattuale», con l’ulteriore precisazione che gli incaricati del referaggio sono tenuti a valutare «la posizione dell’Assistant Professor nella comunità scientifica di riferimento». Nella medesima direzione possono essere richiamate le parimenti menzionate linee guida hiring, che per quanto di interesse nel presente giudizio, ovvero in relazione alla produzione scientifica del candidato, imperniano la valutazione «per la posizione di professore Associato» sui seguenti criteri di valutazione: innanzitutto la «varietà dei temi affrontati», «varietà dei generi con i quali si è confrontato il candidato», con la precisazione che i contributi oggetto di valutazione «devono essere indice di studio e ricerca seria e dare prova di maturità scientifica a livello di sistema»; inoltre, la «valutazione dei contenuti», ricavati dai «giudizi espressi in sede di ASN», salvi gli ulteriori criteri che il dipartimento intenda indicare nel caso in cui i primi siano «forieri di dubbi». Le linee guida precisano inoltre che, in coerenza con la vocazione dell’ateneo, il candidato sarà valutato anche in relazione all’impatto della sua produzione scientifica sul piano internazionale; nondimeno si precisa sul punto che il «requisito» in questione «deve essere declinato in modi diversi in ragione dell’area disciplinare del candidato e della sua età e posizione accademica», e che a questo riguardo sono destinate ad essere valutate le esperienze di formazione e di ricerca svolte in istituzioni universitarie estere”.
Nel provvedimento impugnato il giudizio negativo si fonda sulle “ valutazioni negative fornite da tre dei sette referee , insieme ai giudizi sfavorevoli di tutti i membri del CAP ”, che “ indicano che la produzione scientifica e il riconoscimento internazionale del candidato non soddisfano gli standard di eccellenza richiesti dall’Ateneo per la nomina a professore associato. Inoltre, sebbene quattro referee abbiano sostenuto la promozione del candidato, i loro pareri non hanno attestato un livello di eccellenza nel merito scientifico o nella visibilità internazionale. La valutazione dell'eccellenza della ricerca da parte della Commissione “Assunzioni, Titolarità e Promozione” del Dipartimento di Studi Giuridici non è stata corroborata da un numero significativo di esperti provenienti da prestigiose università e istituti di ricerca italiani e internazionali. Questo giudizio negativo è ulteriormente rafforzato dai pareri contrari unanimi dei membri del CAP e dalla relazione del Dean for Faculty, che tiene conto di tutti i risultati e le valutazioni raccolti, compresa la prospettiva dello stesso CAP”.
Il Comitato esecutivo conclude quindi che “ sulla base degli elementi sopra menzionati, i risultati e le valutazioni effettuate durante tutto il processo portano logicamente alla conclusione che il candidato non ha raggiunto il livello di eccellenza nel merito scientifico e di riconoscimento internazionale necessario per la nomina a professore associato.
Il Comitato approva all'unanimità il suddetto “giudizio collettivo complessivo”.
La valutazione negativa non solo riprende e ripete le motivazioni già ritenute non sufficienti a sorreggere il giudizio negativo del 2022, ma non introduce ulteriori e nuovi argomentazioni, per superare i profili di illegittimità che hanno portato all’annullamento con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4254 del 2024.
Rispetto alla produzione scientifica, il Giudice d’appello ha rilevato come le voci «originalità scientifica» e «rilievo sul piano internazionale» della complessiva produzione scientifica del candidato”, fossero “platealmente smentite” e fosse affermazione generica l’assenza di approfondimento.
Anche nel caso in esame, il Comitato esecutivo utilizza le medesime formule generiche e stereotipate: “ Il Comitato ritiene che la produzione scientifica del candidato non presenti requisiti di originalità, innovazione e impatto adeguati agli standard di eccellenza dell’Università Bocconi ”, senza alcun richiamo ai criteri di valutazione del Regolamento.
Dopo il duplice annullamento giurisdizionale era ineludubile che il Comitato Esecutivo esprimesse una valutazione motivando puntualmente sull’attività di ricerca, dopo l’esame dei progetti di ricerca, nonché sulle pubblicazioni e sul contenuto delle stesse, spiegando la ragione dello scarso rilievo sul piano internazionale.
Al contrario, il Comitato ripete la scelta di seguire i giudizi negativi di tre refree rispetto ai quattro positivi, senza una puntuale giustificazione, limitandosi a richiamare il mancato raggiungimento degli “ standard di eccellenza richiesti dall’Ateneo ” e le loro valutazioni “ chiaramente critiche proprio in merito all’impatto e all’originalità della produzione scientifica del candidato”.
La conclusione del giudizio “ il candidato non ha raggiunto il livello di eccellenza nel merito scientifico e di riconoscimento internazionale necessario per la nomina a professore associato”, ripete l’iter argomentativo del giudizio precedente, con motivazione generica, senza alcuna argomentazione che rafforzi le ragioni per cui il candidato non soddisferebbe “ gli standard di eccellenza”.
E’ indubbio che, dopo l’annullamento giurisdizionale, residuava un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione per una nuova valutazione, tant’è che non è stata accolta domanda di “ condanna alla reintegrazione in forma specifica attraverso l’ordine nei confronti dell’ateneo resistente di provvedere in via diretta alla chiamata dell’odierno appellante ”, in quanto “ osta ad una simile statuizione la residua discrezionalità che va riconosciuta al consiglio di dipartimento nella procedura di chiamata del ricorrente al ruolo dei professori associati, la quale dovrà essere riesercitata senza incorrere nei profili di illegittimità accertati nel presente giudizio”.
Tuttavia, vista la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi, si imponeva all’Amministrazione, nell’ipotesi di conferma della valutazione negativa, l’obbligo di una motivazione sostanzialmente immune dalle dedotte censure, rendendosi necessarie argomentazioni nuove, differenti e ulteriori rispetto a quelle già giudicate carenti e non sufficienti nella decisione di appello.
Tutti i soggetti intervenuti nel corso del procedimento si sono “appiattiti” sulle precedenti valutazioni, omettendo di considerare l’efficacia cogente e il vincolo di tipo argomentativo derivante dalla decisione giurisdizionale, superabile solo attraverso una nuova motivazione, immune dalle dedotte censure
Ritiene quindi il Collegio che sussistano i presupposti per fare applicazione del principio, di consolidata elaborazione giurisprudenziale, del cosiddetto "one shot temperato" (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria sent. n. 2/2013), in forza del quale l'Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto avente contenuto discrezionale, può rinnovarlo una sola volta, riesaminando l'affare nella sua interezza e sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente, neppure in relazione a profili non ancora esaminati (cfr., tra le ultime, Consiglio di Stato, V, 31-12-2024, n. 10542). La delineata teorica del «one shot» temperato è innervata dal perseguimento delle istanze, di rilievo costituzionale, di certezza del diritto e di speditezza dell'azione amministrativa, nonché, di dovuta considerazione delle pronunce giurisdizionali, scongiurando il “rimpallo” della medesima vicenda provvedimentale tra giudice e P.A. (cfr., per una sintesi degli orientamenti sul tema: Cons. Stato, VI, 25-02-2019, n. 1321; id., IV, 24-06-2020, n. 4057; e, da ultimo, TAR Campania, Napoli, IV, 19-02-2024, n. 1176).
La regola pretoria in esame assolve, in ultima analisi, alla funzione di consentire al giudice investito della terza impugnazione, conseguente a due precedenti giudicati di annullamento “di merito”, di valutare la fondatezza della pretesa, essendosi appunto consumato il potere dell’Amministrazione. In altre parole, in sede di riedizione, per la seconda volta, del potere amministrativo, l’attività amministrativa da discrezionale diviene vincolata, con conseguente possibilità per il giudice di effettuare il giudizio di spettanza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Università, anche il parere depositato ha evidenziato il profilo di illegittimità di una valutazione negativa, che “dovrebbe essere particolarmente accurata e approfondita”, considerando la pregressa valutazione positiva del Consiglio di Dipartimento: nel parere si evidenzia anche “ pur dovendosi ammettere la possibilità di una valutazione negativa, adeguatamente motivata, il rischio che essa verrebbe considerata illegittima da parte di un giudice eventualmente adito sarebbe rilevante ”.
L’Università ha già esercitato il potere di valutazione, più volte, per cui dopo la decisione del Consiglio di Stato l'Amministrazione aveva già consumato la sua unica "possibilità" (il suo "one shot") di esercitare correttamente la propria discrezionalità. Come affermato dal Consiglio di Stato, " la potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7499).
I provvedimenti impugnati vanno quindi annullati e contestualmente deve essere affermato il diritto del ricorrente a essere nominato professore associato, ai sensi dell’art.24, lett. b), della legge n. 240 del 2010.
5) Anche i motivi di illegittimità della composizione della Commissione, per carenza di competenza tecnica e per incompatibilità (nn. 6 e 7), sono infondati.
Rispetto alla composizione del CAP, i cui nominativi sono anonimi, osserva il Collegio, che dal verbale (doc. n. 7 dell’Università), emerge che il Cap si sia limitato a valutare gli atti istruttori, attraverso giudizi da cui si evince la competenza giuridica.
Quanto all’obbligo di astensione del Prof. IR, perché lo stesso avrebbe “ già ripetutamente manifestato una profonda avversione al candidato ” e del Prof. MA, perché “ collegato ” con il Prof. IR, in quanto autori del manuale “Diritto privato europeo” della Giappichelli, il Collegio si limita a richiamare l’orientamento consolidato, secondo cui le norme che regolano per alcuni organi collegiali l'astensione dei membri e conseguentemente la possibilità della loro ricusazione debbono essere considerate esemplificazione di un principio generale, applicabile a tutti i collegi amministrativi, in base al quale l'interferenza attuale o potenziale di interessi privati nell'esercizio di pubbliche funzioni vizia la legittimazione del soggetto, determinando da un lato per esso l'obbligo d'astensione, dall'altro il diritto, per il destinatario dall'attività collegiale, di ricusare il membro o i membri incompatibili (Consiglio Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 18 gennaio 1983, n. 20; T.A.R. Campania Salerno, 26 novembre 1981, n. 394).
Va, peraltro, rilevato che le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., oltre che dall'art. 290 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e dagli art. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 - estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale - rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, VI Sez. 5 maggio 1998 n. 631; id., 8 aprile 2000 n. 2045; T.A.R. Lazio Sez. I 5 marzo 2002 n. 1666).
Nel caso di specie occorrerebbe, dunque, fornire la dimostrazione dell'esistenza di una causa pendente o di una " grave inimicizia " tra il ricorrente e il prof. IR, nonché tra il ricorrente e il prof. MA, causa che non è stata dimostrata.
6) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7) In conclusione il ricorso va accolto e per gli atti impugnati devono essere annullati; viene altresì accertato il diritto del ricorrente a essere nominato professore associato, ai sensi dell’art.24, lett. b), della legge n. 240 del 2010, con obbligo dell’Università di adottare gli atti conseguenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso precisato in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati, accerta il diritto del ricorrente ad essere nominato professore associato e ordina all’Università resistente di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, per la nomina del Dott. TI.
Condanna l’Università intimata al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, quantificate in € 4.000,00 (quattromila,00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA MI, Presidente
NA IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NA IN | FA MI |
IL SEGRETARIO