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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 1047/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Soris S.p.a. - 09000640012
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 615/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 30/04/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 820/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio appellante così conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
• In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 per i motivi esposti in narrativa.
• In via principale nel merito: in totale accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 615/2025 della CGT di Primo Grado di Torino e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare perché infondato in fatto e in diritto il ricorso introduttivo proposto Resistente_1dal Sig. .
• In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Il contribuente appellato così conclude:
“chiede che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado Voglia
- respingere l'avversa istanza di sospensione per mancanza di prova e dei presupposti;
- respingere l'appello confermando la sentenza di I grado ed ogni statuizione relativa.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti anche per il grado di appello”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
1. Con apposito ricorso, Resistente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, un avviso di intimazione (per complessivi € 2.630,89, oltre interessi e spese) avente ad oggetto, tra l'altro, somme pretese a titolo di pagamento di tasse automobilistiche riferite agli anni compresi tra il 2011 ed il 2015. A sostegno dell'impugnazione, il contribuente deduceva anzitutto il fatto che l'intimazione di pagamento era priva di altri elementi identificativi ed anche delle date della presunta notifica degli addebiti da parte della Regione Piemonte, impedendo così di capire se tali addebiti fossero stati notificati al ricorrente nel rispetto dei tempi di decadenza. In ogni caso, il contribuente eccepiva la maturazione del termine triennale di prescrizione di quei crediti, a norma dell'art. 5 del D.L. 953/82. Chiedeva, quindi, dichiararsi la prescrizione dei documenti indicati e relativi a tasse automobilistiche e motocicli per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio la SORIS S.p.a., evidenziando anzitutto il fatto che il ricorso introduttivo non era stato notificato anche alla Regione Piemonte, in violazione del nuovo art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/92. Chiedeva, pertanto, che il giudicante, qualora non ritenesse necessario disporre l'inammissibilità del ricorso avversario per la ragione di cui sopra, disponesse quantomeno l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Regione Piemonte o, comunque, in subordine, autorizzasse la resistente a chiamare in causa tale ente impositore. In merito alla prescrizione, poi, evidenziava l'avvenuta rituale notificazione al contribuente di tre ingiunzioni di pagamento che avevano fatto seguito alla notifica degli avvisi di accertamento della Regione Piemonte e, quindi, non si era verificata alcuna fattispecie estintiva dei crediti. Precisava, altresì, l'applicabilità del termine prescrizionale di cinque anni, a norma dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 20/2002. A detta della SORIS S.p.a., infatti, la legittimità di quella previsione legislativa in materia di tassa automobilistica era stata espressamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10492 del 2016. Inoltre, aggiungeva che, nel caso di specie, occorreva pure considerare la sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 68 del D.L.18/2020. Infine, sottolineava che l'esistenza di due atti interruttivi della prescrizione, intervenuti prima dell'atto opposto in questa sede, rendeva tardiva l'eccezione di estinzione del credito riferita al periodo precedente.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, dopo avere ricordato che l'oggetto del giudizio riguardava il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche, affermava l'applicabilità del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82 e, conseguentemente, accoglieva il ricorso del contribuente e condannava la SORIS S.p.a. al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 500,00, oltre oneri accessori.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la SORIS S.p.a., censurando la sentenza appellata, in primo luogo laddove aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza, avanzata in via preliminare dall'Ufficio, relativamente all'inammissibilità del ricorso avversario a causa della mancata notifica del medesimo anche alla Regione Piemonte. Nel merito, l'appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, il termine di prescrizione triennale, pur a fronte del disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 20/2002, che prevedeva un termine di cinque anni. In ogni caso, evidenziava che, alla luce del fatto che erano stati notificati, rispettivamente in data 6.3.2019 ed in data 21.9.2022, due avvisi di intimazione aventi ad oggetto i medesimi crediti, si doveva ritenere tardiva l'eccezione di prescrizione riferita al periodo precedente a quelle date. Insisteva, altresì, per l'applicazione della sospensione del termine di prescrizione derivante dal disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020. L'appellante avanzava, infine, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, evidenziando, oltre al fumus boni iuris della propria pretesa, anche l'esistenza del periculum in mora, derivante dal fatto che il pagamento, da parte della SORIS S.p.a., dell'importo liquidato a titolo di spese processuali, avrebbe determinato un danno economico la cui ripetizione sarebbe stata oltremodo incerta e difficoltosa.
5. In data 12.12.2025, il contribuente si costituiva in giudizio, avanti a questa Corte, facendo anzitutto presente l'infondatezza del primo motivo di impugnazione avanzato dalla controparte, rilevando che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva censure relative a vizi di notificazione degli atti presupposti emessi da un soggetto diverso dalla SORIS S.p.a., non trascurando di ricordare che l'art. 14, comma 6-bis, L. 546/92, non prevede alcuna sanzione. Nel merito, ricordava che la tassa automobilistica era un tributo erariale e, quindi, la potestà di disciplinarne gli aspetti fondamentali era di competenza statale. Ribadiva, pertanto, l'applicabilità del termine di prescrizione triennale. Sotto altro profilo, negava l'applicabilità del termine di sospensione, previsto dalla normativa emergenziale COVID, ad una disciplina di carattere sostanziale come la prescrizione. Resistente_1Con riferimento all'istanza cautelare avanzata dalla controparte, il eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della stessa poiché dichiaratamente fondata sull'art. 47 del D.Lgs. 546/92 che non prevedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. In ogni caso, sottolineava l'insistenza di qualsivoglia periculum in mora per la SORIS S.p.a., derivante dalla necessità di pagare la modesta somma di € 500,00 (oltre oneri accessori) evidenziando che non poteva certo ritenersi irreparabile un danno di quel tipo.
6. All'udienza odierna, questa Corte invitava le parti a prendere posizione in merito alla possibilità dell'emissione di una sentenza ex art. 47-ter D. Lgs. 564/92 e, non essendo stata sollevata alcuna opposizione, pronunciava la presente sentenza, dando pronta comunicazione alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, è anzitutto opportuno precisare che l'oggetto del presente processo è costituito dall'impugnazione dell'avviso di intimazione n. AVI2024000207217 (per complessivi € 3.079,36), pacificamente notificato al contribuente in data 30.9.2024 (come riconosciuto dal Resistente_1 a p. 1 del ricorso introduttivo), nella sola parte in cui si riferisce alla richiesta di pagare le somme portate da tre degli atti prodromici ivi indicati (recanti rispettivamente il n. 073348S119040053037 per € 545,49, il n. 073348S116000027251 per € 1.494,87 ed il n. 073348S118020028432 per € 61,21) e, cioè, gli importi pretesi per tasse automobilistiche relative agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
2. Alla luce delle premesse di cui sopra, occorre anzitutto osservare che le tasse automobilistiche relative agli anni 2011, 2012 e 2013, per complessivi € 1.494,87 (comprensivi di interessi, sanzioni ed altri oneri), erano già state fatte oggetto di un'ingiunzione di pagamento (la n. S116000027251) notificata al contribuente a mezzo posta in data 16.11.2017 (come risulta dal doc. 4 prodotto dall'Ufficio in primo grado). Analogamente, le tasse automobilistiche relative all'anno 2014, per complessivi € 61,21 (comprensivi di interessi, sanzioni ed altri oneri) erano già state fatte oggetto di un'ingiunzione di pagamento (la n. S118020028432) notificata al contribuente a mezzo posta, per compiuta giacenza, in data 21.9.2018 (come risulta dal doc. 5 prodotto dall'Ufficio in primo grado). Infine, pure le tasse automobilistiche relative all'anno 2015, per complessivi € 545,49 (comprensivi di interessi, sanzioni ed altri oneri) erano già state fatte oggetto di un'ingiunzione di pagamento (la n. S119040053037) notificata al contribuente a mezzo posta in data 9.8.2019 (come risulta dal doc. 6 prodotto dall'Ufficio in primo grado).
3. Inoltre, tutte le somme oggetto del presente processo sono state successivamente fatte oggetto di altri due atti impositivi e cioè:
- l'avviso di intimazione AVI2019000015915, notificato dalla SORIS S.p.a. al contribuente a mezzo posta, con ritiro del plico presso l'Ufficio Postale, in data 6.3.2019 (cfr. doc. 7 prodotto dall'Ufficio in primo grado)
- l'avviso di intimazione AVI2022000060656 notificato dalla SORIS S.p.a. al contribuente a mezzo posta, per compiuta giacenza, in data 7.10.2022 (cfr. doc. 8 prodotto dall'Ufficio in primo grado).
4. E' assolutamente pacifico che nessuno degli atti di cui sopra è mai stato impugnato dal contribuente, che, peraltro, non ha mai neppure contestato l'intervenuta notifica degli avvisi di intimazione da ultimo richiamati, ancorché gli stessi fossero stati tempestivamente prodotti in giudizio già in primo grado.
5. Orbene, le doglianze del Resistente_1 riferite all'estinzione dei crediti, in epoca precedente alla notifica di quegli atti, dovevano essere fatte valere nei confronti di tali provvedimenti impositivi. E' infatti, doveroso ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che:
“Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo……è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v. Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l' intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l' illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024). In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che "sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).” (così, assai recentemente, si è espressa Cass. 13.2.2025 n. 3733).
6. Questa conclusione vale ancorché si tratti di altre intimazioni di pagamento. Infatti, la recentissima pronuncia Cass. 21.7.2025 n. 20476 ha ribadito quanto già sostenuto dall'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui “l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale”, dando espressamente continuità a quanto affermato anche da Cass. 6436/2025 secondo cui: “Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024), dunque rientrante nell'elenco tassativo suddetto, come emerge anche da Cass n. 3005/2020”. Alla luce dell'inquadramento dell'intimazione ad adempiere tra gli atti necessariamente impugnabili, in modo del tutto condivisibile, la già citata sentenza della Suprema Corte (Cass. 20476/2025) ha quindi concluso nel senso che: “Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2004, n. 22108, e precedenti ivi citati).”. E' stato, pertanto, definitivamente fissato il principio di diritto secondo cui: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.”.
7. Conseguentemente, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, la mancata tempestiva impugnazione degli atti impositivi prodromici, nonché degli avvisi di intimazione notificati precedentemente a quello per cui è causa, rende inammissibile qualsivoglia eccezione riferita ai crediti portati dai medesimi, ivi compresa quella inerente alla già maturata decadenza della pretesa impositiva o alla prescrizione dei crediti. Pertanto, nel caso di specie, qualsiasi eccezione di prescrizione del credito eventualmente maturata in data anteriore al 7.10.2022 (data di perfezionamento della notifica dell'avviso di intimazione AVI2022000060656, intervenuto da ultimo) è certamente inammissibile nel presente processo. Infatti, sul punto, non si può fare a meno di notare che pure l'intervenuta prescrizione rappresentava una situazione che lo stesso contribuente assumeva essersi già maturata in quel momento e, quindi, la doglianza ad essa relativa consisteva in un'eccezione in senso stretto o proprio (cfr. Cass. 19.1.2007 n. 1194), che avrebbe dovuto essere sollevata avverso quegli atti impositivi, risultando invece ormai preclusa in questa sede.
8. Resta da verificare la fondatezza dell'eccezione sollevata dal contribuente con riguardo alla prescrizione dei diritti azionati che, a suo dire, sarebbe maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi sopra ricordati, che, come già detto, hanno provveduto a cristallizzare i crediti, ma ovviamente non possono avere alcun effetto in merito all'eventuale prescrizione maturata nel periodo successivo. Tuttavia, sul punto, è sufficiente evidenziare che l'atto impositivo impugnato in via principale in questa sede è stato notificato (il 30.9.2024) a neppure due anni di distanza dall'ultimo avviso di intimazione di cui si è parlato. Pertanto, deve escludersi la maturazione di qualsivoglia termine prescrizionale (anche di quello triennale, invocato dalla contribuente).
9. Peraltro, in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie, non si può fare a meno di richiamare la sicura applicabilità al caso in esame del disposto dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale del Piemonte 5.8.2002, n. 20, completamente ignorato dalla sentenza di primo grado, a norma del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.”. La Suprema Corte, a proposito della validità di tale disposizione, ha infatti, avuto modo di precisare che essa “nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è stata rimessa per un nuovo esame alla Consulta” (cfr. Cass. 20.5.2016 n. 10492). 10. L'acclarata cristallizzazione del credito tributario (e quindi l'irrilevanza di eventuali vizi di notificazione degli atti di accertamento originari), in un momento in cui era già iniziata la fase di riscossione ad opera della SORIS S.p.a., rende, infine, superfluo esaminare l'eccezione sollevata dalla difesa dell'Ufficio in merito alla necessità di integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Ente impositore Regione Piemonte.
11. Conseguentemente, la decisione di primo grado deve essere integralmente riformata, procedendo a rigettare in toto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di intimazione impugnato.
12. La totale soccombenza del Resistente_1 impone, infine, la sua condanna a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo, con la precisazione che la liquidazione delle spese riferite al grado di appello è comprensiva anche della fase cautelare. Le spese liquidate in favore della SORIS S.p.a. devono essere altresì distratte in favore del difensore della parte appellante, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso del contribuente avverso l'avviso di intimazione impugnato;
condanna il contribuente a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, e, quanto al presente grado (compresa la fase cautelare), in complessivi € 800,00, oltre accessori, con distrazione delle spese liquidate alla SORIS S.p.a. in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario. Torino, 16.12.2025.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 1047/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Soris S.p.a. - 09000640012
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 615/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 30/04/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2024000207217 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 820/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio appellante così conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
• In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 per i motivi esposti in narrativa.
• In via principale nel merito: in totale accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 615/2025 della CGT di Primo Grado di Torino e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare perché infondato in fatto e in diritto il ricorso introduttivo proposto Resistente_1dal Sig. .
• In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Il contribuente appellato così conclude:
“chiede che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado Voglia
- respingere l'avversa istanza di sospensione per mancanza di prova e dei presupposti;
- respingere l'appello confermando la sentenza di I grado ed ogni statuizione relativa.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti anche per il grado di appello”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
1. Con apposito ricorso, Resistente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, un avviso di intimazione (per complessivi € 2.630,89, oltre interessi e spese) avente ad oggetto, tra l'altro, somme pretese a titolo di pagamento di tasse automobilistiche riferite agli anni compresi tra il 2011 ed il 2015. A sostegno dell'impugnazione, il contribuente deduceva anzitutto il fatto che l'intimazione di pagamento era priva di altri elementi identificativi ed anche delle date della presunta notifica degli addebiti da parte della Regione Piemonte, impedendo così di capire se tali addebiti fossero stati notificati al ricorrente nel rispetto dei tempi di decadenza. In ogni caso, il contribuente eccepiva la maturazione del termine triennale di prescrizione di quei crediti, a norma dell'art. 5 del D.L. 953/82. Chiedeva, quindi, dichiararsi la prescrizione dei documenti indicati e relativi a tasse automobilistiche e motocicli per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio la SORIS S.p.a., evidenziando anzitutto il fatto che il ricorso introduttivo non era stato notificato anche alla Regione Piemonte, in violazione del nuovo art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/92. Chiedeva, pertanto, che il giudicante, qualora non ritenesse necessario disporre l'inammissibilità del ricorso avversario per la ragione di cui sopra, disponesse quantomeno l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Regione Piemonte o, comunque, in subordine, autorizzasse la resistente a chiamare in causa tale ente impositore. In merito alla prescrizione, poi, evidenziava l'avvenuta rituale notificazione al contribuente di tre ingiunzioni di pagamento che avevano fatto seguito alla notifica degli avvisi di accertamento della Regione Piemonte e, quindi, non si era verificata alcuna fattispecie estintiva dei crediti. Precisava, altresì, l'applicabilità del termine prescrizionale di cinque anni, a norma dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 20/2002. A detta della SORIS S.p.a., infatti, la legittimità di quella previsione legislativa in materia di tassa automobilistica era stata espressamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10492 del 2016. Inoltre, aggiungeva che, nel caso di specie, occorreva pure considerare la sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 68 del D.L.18/2020. Infine, sottolineava che l'esistenza di due atti interruttivi della prescrizione, intervenuti prima dell'atto opposto in questa sede, rendeva tardiva l'eccezione di estinzione del credito riferita al periodo precedente.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, dopo avere ricordato che l'oggetto del giudizio riguardava il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche, affermava l'applicabilità del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82 e, conseguentemente, accoglieva il ricorso del contribuente e condannava la SORIS S.p.a. al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 500,00, oltre oneri accessori.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la SORIS S.p.a., censurando la sentenza appellata, in primo luogo laddove aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza, avanzata in via preliminare dall'Ufficio, relativamente all'inammissibilità del ricorso avversario a causa della mancata notifica del medesimo anche alla Regione Piemonte. Nel merito, l'appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, il termine di prescrizione triennale, pur a fronte del disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 20/2002, che prevedeva un termine di cinque anni. In ogni caso, evidenziava che, alla luce del fatto che erano stati notificati, rispettivamente in data 6.3.2019 ed in data 21.9.2022, due avvisi di intimazione aventi ad oggetto i medesimi crediti, si doveva ritenere tardiva l'eccezione di prescrizione riferita al periodo precedente a quelle date. Insisteva, altresì, per l'applicazione della sospensione del termine di prescrizione derivante dal disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020. L'appellante avanzava, infine, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, evidenziando, oltre al fumus boni iuris della propria pretesa, anche l'esistenza del periculum in mora, derivante dal fatto che il pagamento, da parte della SORIS S.p.a., dell'importo liquidato a titolo di spese processuali, avrebbe determinato un danno economico la cui ripetizione sarebbe stata oltremodo incerta e difficoltosa.
5. In data 12.12.2025, il contribuente si costituiva in giudizio, avanti a questa Corte, facendo anzitutto presente l'infondatezza del primo motivo di impugnazione avanzato dalla controparte, rilevando che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva censure relative a vizi di notificazione degli atti presupposti emessi da un soggetto diverso dalla SORIS S.p.a., non trascurando di ricordare che l'art. 14, comma 6-bis, L. 546/92, non prevede alcuna sanzione. Nel merito, ricordava che la tassa automobilistica era un tributo erariale e, quindi, la potestà di disciplinarne gli aspetti fondamentali era di competenza statale. Ribadiva, pertanto, l'applicabilità del termine di prescrizione triennale. Sotto altro profilo, negava l'applicabilità del termine di sospensione, previsto dalla normativa emergenziale COVID, ad una disciplina di carattere sostanziale come la prescrizione. Resistente_1Con riferimento all'istanza cautelare avanzata dalla controparte, il eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della stessa poiché dichiaratamente fondata sull'art. 47 del D.Lgs. 546/92 che non prevedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. In ogni caso, sottolineava l'insistenza di qualsivoglia periculum in mora per la SORIS S.p.a., derivante dalla necessità di pagare la modesta somma di € 500,00 (oltre oneri accessori) evidenziando che non poteva certo ritenersi irreparabile un danno di quel tipo.
6. All'udienza odierna, questa Corte invitava le parti a prendere posizione in merito alla possibilità dell'emissione di una sentenza ex art. 47-ter D. Lgs. 564/92 e, non essendo stata sollevata alcuna opposizione, pronunciava la presente sentenza, dando pronta comunicazione alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, è anzitutto opportuno precisare che l'oggetto del presente processo è costituito dall'impugnazione dell'avviso di intimazione n. AVI2024000207217 (per complessivi € 3.079,36), pacificamente notificato al contribuente in data 30.9.2024 (come riconosciuto dal Resistente_1 a p. 1 del ricorso introduttivo), nella sola parte in cui si riferisce alla richiesta di pagare le somme portate da tre degli atti prodromici ivi indicati (recanti rispettivamente il n. 073348S119040053037 per € 545,49, il n. 073348S116000027251 per € 1.494,87 ed il n. 073348S118020028432 per € 61,21) e, cioè, gli importi pretesi per tasse automobilistiche relative agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
2. Alla luce delle premesse di cui sopra, occorre anzitutto osservare che le tasse automobilistiche relative agli anni 2011, 2012 e 2013, per complessivi € 1.494,87 (comprensivi di interessi, sanzioni ed altri oneri), erano già state fatte oggetto di un'ingiunzione di pagamento (la n. S116000027251) notificata al contribuente a mezzo posta in data 16.11.2017 (come risulta dal doc. 4 prodotto dall'Ufficio in primo grado). Analogamente, le tasse automobilistiche relative all'anno 2014, per complessivi € 61,21 (comprensivi di interessi, sanzioni ed altri oneri) erano già state fatte oggetto di un'ingiunzione di pagamento (la n. S118020028432) notificata al contribuente a mezzo posta, per compiuta giacenza, in data 21.9.2018 (come risulta dal doc. 5 prodotto dall'Ufficio in primo grado). Infine, pure le tasse automobilistiche relative all'anno 2015, per complessivi € 545,49 (comprensivi di interessi, sanzioni ed altri oneri) erano già state fatte oggetto di un'ingiunzione di pagamento (la n. S119040053037) notificata al contribuente a mezzo posta in data 9.8.2019 (come risulta dal doc. 6 prodotto dall'Ufficio in primo grado).
3. Inoltre, tutte le somme oggetto del presente processo sono state successivamente fatte oggetto di altri due atti impositivi e cioè:
- l'avviso di intimazione AVI2019000015915, notificato dalla SORIS S.p.a. al contribuente a mezzo posta, con ritiro del plico presso l'Ufficio Postale, in data 6.3.2019 (cfr. doc. 7 prodotto dall'Ufficio in primo grado)
- l'avviso di intimazione AVI2022000060656 notificato dalla SORIS S.p.a. al contribuente a mezzo posta, per compiuta giacenza, in data 7.10.2022 (cfr. doc. 8 prodotto dall'Ufficio in primo grado).
4. E' assolutamente pacifico che nessuno degli atti di cui sopra è mai stato impugnato dal contribuente, che, peraltro, non ha mai neppure contestato l'intervenuta notifica degli avvisi di intimazione da ultimo richiamati, ancorché gli stessi fossero stati tempestivamente prodotti in giudizio già in primo grado.
5. Orbene, le doglianze del Resistente_1 riferite all'estinzione dei crediti, in epoca precedente alla notifica di quegli atti, dovevano essere fatte valere nei confronti di tali provvedimenti impositivi. E' infatti, doveroso ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che:
“Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo……è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v. Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l' intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l' illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024). In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che "sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).” (così, assai recentemente, si è espressa Cass. 13.2.2025 n. 3733).
6. Questa conclusione vale ancorché si tratti di altre intimazioni di pagamento. Infatti, la recentissima pronuncia Cass. 21.7.2025 n. 20476 ha ribadito quanto già sostenuto dall'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui “l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale”, dando espressamente continuità a quanto affermato anche da Cass. 6436/2025 secondo cui: “Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024), dunque rientrante nell'elenco tassativo suddetto, come emerge anche da Cass n. 3005/2020”. Alla luce dell'inquadramento dell'intimazione ad adempiere tra gli atti necessariamente impugnabili, in modo del tutto condivisibile, la già citata sentenza della Suprema Corte (Cass. 20476/2025) ha quindi concluso nel senso che: “Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2004, n. 22108, e precedenti ivi citati).”. E' stato, pertanto, definitivamente fissato il principio di diritto secondo cui: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.”.
7. Conseguentemente, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, la mancata tempestiva impugnazione degli atti impositivi prodromici, nonché degli avvisi di intimazione notificati precedentemente a quello per cui è causa, rende inammissibile qualsivoglia eccezione riferita ai crediti portati dai medesimi, ivi compresa quella inerente alla già maturata decadenza della pretesa impositiva o alla prescrizione dei crediti. Pertanto, nel caso di specie, qualsiasi eccezione di prescrizione del credito eventualmente maturata in data anteriore al 7.10.2022 (data di perfezionamento della notifica dell'avviso di intimazione AVI2022000060656, intervenuto da ultimo) è certamente inammissibile nel presente processo. Infatti, sul punto, non si può fare a meno di notare che pure l'intervenuta prescrizione rappresentava una situazione che lo stesso contribuente assumeva essersi già maturata in quel momento e, quindi, la doglianza ad essa relativa consisteva in un'eccezione in senso stretto o proprio (cfr. Cass. 19.1.2007 n. 1194), che avrebbe dovuto essere sollevata avverso quegli atti impositivi, risultando invece ormai preclusa in questa sede.
8. Resta da verificare la fondatezza dell'eccezione sollevata dal contribuente con riguardo alla prescrizione dei diritti azionati che, a suo dire, sarebbe maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi sopra ricordati, che, come già detto, hanno provveduto a cristallizzare i crediti, ma ovviamente non possono avere alcun effetto in merito all'eventuale prescrizione maturata nel periodo successivo. Tuttavia, sul punto, è sufficiente evidenziare che l'atto impositivo impugnato in via principale in questa sede è stato notificato (il 30.9.2024) a neppure due anni di distanza dall'ultimo avviso di intimazione di cui si è parlato. Pertanto, deve escludersi la maturazione di qualsivoglia termine prescrizionale (anche di quello triennale, invocato dalla contribuente).
9. Peraltro, in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie, non si può fare a meno di richiamare la sicura applicabilità al caso in esame del disposto dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale del Piemonte 5.8.2002, n. 20, completamente ignorato dalla sentenza di primo grado, a norma del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.”. La Suprema Corte, a proposito della validità di tale disposizione, ha infatti, avuto modo di precisare che essa “nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è stata rimessa per un nuovo esame alla Consulta” (cfr. Cass. 20.5.2016 n. 10492). 10. L'acclarata cristallizzazione del credito tributario (e quindi l'irrilevanza di eventuali vizi di notificazione degli atti di accertamento originari), in un momento in cui era già iniziata la fase di riscossione ad opera della SORIS S.p.a., rende, infine, superfluo esaminare l'eccezione sollevata dalla difesa dell'Ufficio in merito alla necessità di integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Ente impositore Regione Piemonte.
11. Conseguentemente, la decisione di primo grado deve essere integralmente riformata, procedendo a rigettare in toto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di intimazione impugnato.
12. La totale soccombenza del Resistente_1 impone, infine, la sua condanna a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo, con la precisazione che la liquidazione delle spese riferite al grado di appello è comprensiva anche della fase cautelare. Le spese liquidate in favore della SORIS S.p.a. devono essere altresì distratte in favore del difensore della parte appellante, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso del contribuente avverso l'avviso di intimazione impugnato;
condanna il contribuente a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, e, quanto al presente grado (compresa la fase cautelare), in complessivi € 800,00, oltre accessori, con distrazione delle spese liquidate alla SORIS S.p.a. in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario. Torino, 16.12.2025.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu