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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/07/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1141/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1141/2024 R.G., avente ad oggetto: somministrazione, promossa da:
Parte_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Lo Piccolo, elettivamente domiciliato in Pt_1 nella via Nino Bixio n.
34, giusta procura in atti;
Opponente
Nei confronti di P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, nella
Piazza 5 Dicembre n. 1, giusta procura in atti;
Opposta IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 proponeva opposizione Con atto di citazione, notificato il 22.04.2024, il avverso il decreto ingiuntivo n. 248/2024 (RG n. 616/2024), emesso dal Tribunale di Ragusa in data
13.03.2024, in cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 113.900,28, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di n. 51 fatture per somministrazione di energia elettrica e gas naturale, effettuata da Enel Energia S.p.a.; tale credito era stato poi ceduto all'odierna opposta. A sostegno della spiegata opposizione, la parte opponente eccepiva, anzitutto, l'invalidità e l'inefficacia della cessione di credito, nonché
l'inopponibilità della stessa nei suoi confronti, affermando che non risultava sussistente la preventiva adesione alla cessione, quale condizione necessaria, da parte dell'opponente, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la carenza di prova e l'insussistenza del credito, e adducendo che le semplici fatture non fornivano prova alcuna del credito, né alcuna prova era traibile dall'annotazione di esse nei libri contabili, ancorché con attestazione notarile, essendo, peraltro, oggetto di contestazione il rapporto sottostante. Eccepiva ulteriormente il l'incongruità ed erroneità del credito, in quanto n. 48 fatture Parte_1
non risultavano prodotte nel cassetto fiscale elettronico dello SDI dell'Ente, per cui non erano dovute perché da considerarsi non emesse secondo la normativa;
ulteriormente, l'importo delle restanti tre fatture risultava errato e dubbio, in quanto le stesse conteggiavano consumi stimati, in parte non corrispondenti a quelli reali. La parte opponente contestava poi l'illegittimo frazionamento del credito operato dalla parte opposta, poiché la stessa aveva esperito varie procedure monitorie nei confronti del aggravando la posizione del debitore. Parte_1
Asseriva inoltre l'opponente la non debenza degli interessi moratori, poiché il quantum risultava generico e privo di supporto probatorio;
contestava inoltre le ulteriori richieste di pagamento degli interessi anatocistici, nonché di importi a titolo di risarcimento del danno. Concludeva eccependo l'illegittimità dell'applicazione del regime di salvaguardia. Per le superiori motivazioni il [...]
Parte_1 chiedeva: ritenersi e dichiararsi nullo, invalido e inefficace il decreto ingiuntivo opposto, nonché gli atti di cessione;
ritenersi e dichiararsi la carenza dei presupposti previsti per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo la richiesta di pagamento della somma erronea, ingiusta ed illegittima oltre che non provata;
in via gradata, ritenersi e dichiararsi che il Parte_1 era legittimato ad opporre alla controparte le eccezioni e le contestazioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dei cedenti, e che non erano dovute le maggiorazioni e gli interessi moratori, nonché dichiararsi l'illegittimità di ogni altra richiesta di interessi e pagamenti, con vittoria di spese e compensi.
Controparte_1 laCon comparsa di costituzione e risposta del 13.03.2024 si costituiva la quale affermava innanzitutto sulla cessione di credito e sulla notifica che le fatture azionate riguardavano fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia e di gas naturale in regime di ultima istanza;
ulteriormente asseriva che, nel caso di specie, non trovava applicazione la normativa richiedente l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta. Affermava poi la parte opposta, sulla prova del credito e sul mancato reperimento delle fatture, che le stesse risultavano regolarmente trasmesse, come provato dalla documentazione allegata, generata dal Sistema di Interscambio, adducendo, inoltre, circa l'effettiva erogazione della fornitura, che controparte non contestava la sussistenza del rapporto, e di conseguenza la fatturazione doveva ritenersi pienamente valida e corretta. Sull'asserita fatturazione dubbia ed errata l'opposta eccepiva che essa risultava legittima sia in presenza di lettura reale che di lettura di stima, in quanto i contatori erano perfettamente funzionanti. Concludeva la parte opposta, sul frazionamento del credito, affermando che la controparte non provvedeva ad indicare quale aggravamento della sua posizione sarebbe dipeso dall'eventuale parcellizzazione, e le conseguenze di un illegittimo frazionamento non avrebbero comportato, comunque, l'esclusione del pagamento delle fatture per le forniture eseguite. Per i superiori motivi la Controparte_1 chiedeva dichiararsi infondata l'opposizione, e condannarsi al pagamento di euro 113.900,28, oltre ad interessi di cui al decreto il Parte_1
ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 01.04.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre anzitutto precisare che, nel caso di specie, non può ritenersi necessaria l'adesione dell'Ente opponente alla cessione dei crediti. Invero, relativamente alla disciplina della cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione va osservato che le disposizioni di cui agli art. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 non si applicano indiscriminatamente a tutte le cessioni di crediti, ma riguardano solo i crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ragion per cui l'Ente locale non può ritenersi appartenente a tale categoria.
Sul punto, giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse" (Cass. Ord. n. 32788/2019, in questo senso anche Cass. 996/2021; Cass. 22315/2020; Cass.
30658/2017; Cass. 2760/2015; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 13 febbraio 2023 n.
1565; Trib. Verbania, 24 gennaio 2023 n. 21; Trib. Palermo, sez. 3, 21 novembre 2023 n. 5222;
Trib. Como, sez. 2, 12 settembre 2023 n. 972, Trib. Benevento, sez. 2, 8 novembre 2022).
Ulteriormente non è possibile ritenere necessaria l'adesione dell'Ente opponente alla cessione dei crediti, dal momento che i suddetti crediti ceduti attengono a rapporti già esauriti, in mancanza di prova contraria fornita dalla parte opponente che i rapporti di fornitura siano a tutt'oggi in corso.
"Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 c.c.,
è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della p.a., sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla p.a. le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenute dopo la conclusione del rapporto contrattuale" (Cass.n. 13261/2000; Cass.n.
268/2006).
Alla luce di quanto dedotto, quindi, nel caso di specie non può considerarsi necessaria l'adesione alla cessione del credito.del Parte_1
Relativamente all'asserita insussistenza del credito e alla carenza di prova deve affermarsi in via preliminare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione NNdella posizione processuale delle parti, per cui l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, e, in conseguenza di ciò, l'onere probatorio circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione grava sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nel caso de quo, la parte opposta ha dimostrato, anzitutto, l'efficacia della cessione producendo due atti di cessione di crediti riferiti alle fatture azionate, in particolare l'atto di cessione 226.436 del
21.12.2016, tra Enel Energia s.p.a. e Controparte_1 debitamente notificato mediante raccomandata in data 12.01.2017, con ricevuta di notifica prodotta in atti, e l'atto di cessione 11241 del 26.06.2023, tra le medesime parti, notificato a mezzo raccomandata il 03.08.2023, con ricevuta di notifica prodotta in atti.
Sulla base di ciò nessun profilo di illegittimità si rinviene nei summenzionati atti di cessione.
Per quanto attiene alla presunta insussistenza di prova del credito deve sottolinearsi che, nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti che la fornitura di energia elettrica e di gas sia avvenuta in regime di salvaguardia e di ultima istanza, circostanza, questa, ulteriormente provata dall'indicazione di tale regime nelle bollette prodotte in atti.
Sul punto, secondo giurisprudenza di merito "Se l'erogazione dell'energia elettrica o del gas avviene in "regime di salvaguardia", il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal
D.L. 18 giugno 2007 n. 73 ("Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione di mercati dell'energia"), convertito in l. 3 agosto 2007 n. 125, con cui il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti (per lo più clienti privati non domestici o pubbliche amministrazioni) che, per qualsivoglia ragione (soprattutto pregresse morosità, cessazione improvvisa dell'attività del fornitore), fossero privi di fornitore ovvero non avessero ancora esercitato il diritto di sceglierne uno sul mercato libero e non possano restare senza energia elettrica. Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra fornitore individuato per un determinato territorio dall'Acquirente Unico ed il cliente finale del servizio di salvaguardia non ha, quindi, fonte convenzionale, bensì legale, derivando dalle previsioni di legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di un contratto;
le relative condizioni economiche sono stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e secondo le modalità di calcolo fissate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico" (Trib. di Ragusa n. 483/2025).
"Il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero.
Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento.
Trattasi quindi di fonte legale del rapporto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della
Parte_2 (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, "
sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “...quando un
Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico "fornitore di ultima istanza" (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara...Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di
Alessandria, n.607/2023).
Sulla base di ciò, è possibile dichiararsi che, ai fini della validità dei rapporti di somministrazione instaurati in regime di salvaguardia, quale quello intercorrente tra il Parte_1 ed Enel
Energia s.p.a., non è richiesto un contratto scritto.
Inoltre va osservato che, nel caso di specie, le fatture/bollette costituiscono prova del credito nel caso di somministrazione mediante un contatore poiché, secondo giurisprudenza di legittimità, "Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c." (Cass. Ord. n. 13605/2019).
Relativamente alle contestazioni avanzate dalla parte opponente sul quantum di n. 3 fatture, considerato dalla stessa errato e dubbio perché conteggiato su consumi stimati, va precisato che
"Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore,
la rilevazione degli stessi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, è onere del somministrante di provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, fosse perfettamente funzionante, spettando, invece, al fruitore del servizio provare che l'eccessività dei consumi è dipesa da fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei. consumi" (cfr. Cass. n.
23699/2016, e ancora Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 13605/2019; Cass. n. 297/2020; Cass. n.
28984/2023).
Ebbene, la parte opponente non ha fornito alcuna prova circa la presunta alterazione delle letture del contatore causata dalla sussistenza di fattori esterni o malfunzionamenti, e le generiche contestazioni dalla stessa avanzate non sono idonee ad imputare alla parte opposta l'onere della prova relativamente alla corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e quello riportato in bolletta, nonché alla corretta contabilizzazione degli importi.
Sulla base di ciò il contatore deve considerarsi correttamente funzionante, e le rilevazioni effettuate devono intendersi prive di incongruità.
Parte_1 vaIn ordine al presunto illegittimo frazionamento del credito sostenuto dal sottolineato che, nel caso de quo, l'Ente non ha fornito alcun elemento diretto a comprovare il presunto aggravamento della posizione debitoria derivante dal frazionamento del credito.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di frazionamento del credito, è ammissibile la proposizione di azioni separate per prestazioni professionali svolte in forza di distinti incarichi, se risulta un interesse processuale del creditore alla separazione dei giudizi, accertato dal giudice di merito. Non si configura abuso del processo in caso di proposizione di separati ricorsi monitori, se ciascun ricorso riguarda una pluralità di cause con connotazioni omogenee o connesse e la trattazione unitaria risulterebbe particolarmente difficoltosa per l'ammontare dei documenti da esaminare" (Cass. Ord. n. 7355/2025).
Relativamente agli interessi, va osservato che, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, "Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"; gli interessi anatocistici sugli interessi moratori risultano dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v.
Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04).
Parte_1Pertanto, ricorrendo nel caso di specie le menzionate circostanze, il deve essere condannato a corrispondere, in favore della parte opposta, gli interessi moratori che devono calcolarsi, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.231/2002, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture e sino alla data della decisione, oltre a quelli successivi maturati e maturandi sino al pagamento, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002.
Infine, deve condannarsi la parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma richiesta a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, modificato dal D.lgs. n. 192/2012, il quale dispone che
"Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenutiper il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione in esame va rigettata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato nella sua interezza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n. 1141/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 248/24 (RG
n. 616/2024), emesso in data 13.03.2024 da questo Tribunale, e, per l'effetto, conferma il decreto citato;
- condanna l'opponente Parte_1 alla rifusione in favore della Controparte_1 delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 24.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1141/2024 R.G., avente ad oggetto: somministrazione, promossa da:
Parte_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Lo Piccolo, elettivamente domiciliato in Pt_1 nella via Nino Bixio n.
34, giusta procura in atti;
Opponente
Nei confronti di P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, nella
Piazza 5 Dicembre n. 1, giusta procura in atti;
Opposta IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 proponeva opposizione Con atto di citazione, notificato il 22.04.2024, il avverso il decreto ingiuntivo n. 248/2024 (RG n. 616/2024), emesso dal Tribunale di Ragusa in data
13.03.2024, in cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 113.900,28, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di n. 51 fatture per somministrazione di energia elettrica e gas naturale, effettuata da Enel Energia S.p.a.; tale credito era stato poi ceduto all'odierna opposta. A sostegno della spiegata opposizione, la parte opponente eccepiva, anzitutto, l'invalidità e l'inefficacia della cessione di credito, nonché
l'inopponibilità della stessa nei suoi confronti, affermando che non risultava sussistente la preventiva adesione alla cessione, quale condizione necessaria, da parte dell'opponente, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la carenza di prova e l'insussistenza del credito, e adducendo che le semplici fatture non fornivano prova alcuna del credito, né alcuna prova era traibile dall'annotazione di esse nei libri contabili, ancorché con attestazione notarile, essendo, peraltro, oggetto di contestazione il rapporto sottostante. Eccepiva ulteriormente il l'incongruità ed erroneità del credito, in quanto n. 48 fatture Parte_1
non risultavano prodotte nel cassetto fiscale elettronico dello SDI dell'Ente, per cui non erano dovute perché da considerarsi non emesse secondo la normativa;
ulteriormente, l'importo delle restanti tre fatture risultava errato e dubbio, in quanto le stesse conteggiavano consumi stimati, in parte non corrispondenti a quelli reali. La parte opponente contestava poi l'illegittimo frazionamento del credito operato dalla parte opposta, poiché la stessa aveva esperito varie procedure monitorie nei confronti del aggravando la posizione del debitore. Parte_1
Asseriva inoltre l'opponente la non debenza degli interessi moratori, poiché il quantum risultava generico e privo di supporto probatorio;
contestava inoltre le ulteriori richieste di pagamento degli interessi anatocistici, nonché di importi a titolo di risarcimento del danno. Concludeva eccependo l'illegittimità dell'applicazione del regime di salvaguardia. Per le superiori motivazioni il [...]
Parte_1 chiedeva: ritenersi e dichiararsi nullo, invalido e inefficace il decreto ingiuntivo opposto, nonché gli atti di cessione;
ritenersi e dichiararsi la carenza dei presupposti previsti per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo la richiesta di pagamento della somma erronea, ingiusta ed illegittima oltre che non provata;
in via gradata, ritenersi e dichiararsi che il Parte_1 era legittimato ad opporre alla controparte le eccezioni e le contestazioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dei cedenti, e che non erano dovute le maggiorazioni e gli interessi moratori, nonché dichiararsi l'illegittimità di ogni altra richiesta di interessi e pagamenti, con vittoria di spese e compensi.
Controparte_1 laCon comparsa di costituzione e risposta del 13.03.2024 si costituiva la quale affermava innanzitutto sulla cessione di credito e sulla notifica che le fatture azionate riguardavano fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia e di gas naturale in regime di ultima istanza;
ulteriormente asseriva che, nel caso di specie, non trovava applicazione la normativa richiedente l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta. Affermava poi la parte opposta, sulla prova del credito e sul mancato reperimento delle fatture, che le stesse risultavano regolarmente trasmesse, come provato dalla documentazione allegata, generata dal Sistema di Interscambio, adducendo, inoltre, circa l'effettiva erogazione della fornitura, che controparte non contestava la sussistenza del rapporto, e di conseguenza la fatturazione doveva ritenersi pienamente valida e corretta. Sull'asserita fatturazione dubbia ed errata l'opposta eccepiva che essa risultava legittima sia in presenza di lettura reale che di lettura di stima, in quanto i contatori erano perfettamente funzionanti. Concludeva la parte opposta, sul frazionamento del credito, affermando che la controparte non provvedeva ad indicare quale aggravamento della sua posizione sarebbe dipeso dall'eventuale parcellizzazione, e le conseguenze di un illegittimo frazionamento non avrebbero comportato, comunque, l'esclusione del pagamento delle fatture per le forniture eseguite. Per i superiori motivi la Controparte_1 chiedeva dichiararsi infondata l'opposizione, e condannarsi al pagamento di euro 113.900,28, oltre ad interessi di cui al decreto il Parte_1
ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 01.04.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre anzitutto precisare che, nel caso di specie, non può ritenersi necessaria l'adesione dell'Ente opponente alla cessione dei crediti. Invero, relativamente alla disciplina della cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione va osservato che le disposizioni di cui agli art. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 non si applicano indiscriminatamente a tutte le cessioni di crediti, ma riguardano solo i crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ragion per cui l'Ente locale non può ritenersi appartenente a tale categoria.
Sul punto, giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse" (Cass. Ord. n. 32788/2019, in questo senso anche Cass. 996/2021; Cass. 22315/2020; Cass.
30658/2017; Cass. 2760/2015; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 13 febbraio 2023 n.
1565; Trib. Verbania, 24 gennaio 2023 n. 21; Trib. Palermo, sez. 3, 21 novembre 2023 n. 5222;
Trib. Como, sez. 2, 12 settembre 2023 n. 972, Trib. Benevento, sez. 2, 8 novembre 2022).
Ulteriormente non è possibile ritenere necessaria l'adesione dell'Ente opponente alla cessione dei crediti, dal momento che i suddetti crediti ceduti attengono a rapporti già esauriti, in mancanza di prova contraria fornita dalla parte opponente che i rapporti di fornitura siano a tutt'oggi in corso.
"Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 c.c.,
è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della p.a., sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla p.a. le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenute dopo la conclusione del rapporto contrattuale" (Cass.n. 13261/2000; Cass.n.
268/2006).
Alla luce di quanto dedotto, quindi, nel caso di specie non può considerarsi necessaria l'adesione alla cessione del credito.del Parte_1
Relativamente all'asserita insussistenza del credito e alla carenza di prova deve affermarsi in via preliminare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione NNdella posizione processuale delle parti, per cui l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, e, in conseguenza di ciò, l'onere probatorio circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione grava sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nel caso de quo, la parte opposta ha dimostrato, anzitutto, l'efficacia della cessione producendo due atti di cessione di crediti riferiti alle fatture azionate, in particolare l'atto di cessione 226.436 del
21.12.2016, tra Enel Energia s.p.a. e Controparte_1 debitamente notificato mediante raccomandata in data 12.01.2017, con ricevuta di notifica prodotta in atti, e l'atto di cessione 11241 del 26.06.2023, tra le medesime parti, notificato a mezzo raccomandata il 03.08.2023, con ricevuta di notifica prodotta in atti.
Sulla base di ciò nessun profilo di illegittimità si rinviene nei summenzionati atti di cessione.
Per quanto attiene alla presunta insussistenza di prova del credito deve sottolinearsi che, nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti che la fornitura di energia elettrica e di gas sia avvenuta in regime di salvaguardia e di ultima istanza, circostanza, questa, ulteriormente provata dall'indicazione di tale regime nelle bollette prodotte in atti.
Sul punto, secondo giurisprudenza di merito "Se l'erogazione dell'energia elettrica o del gas avviene in "regime di salvaguardia", il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal
D.L. 18 giugno 2007 n. 73 ("Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione di mercati dell'energia"), convertito in l. 3 agosto 2007 n. 125, con cui il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti (per lo più clienti privati non domestici o pubbliche amministrazioni) che, per qualsivoglia ragione (soprattutto pregresse morosità, cessazione improvvisa dell'attività del fornitore), fossero privi di fornitore ovvero non avessero ancora esercitato il diritto di sceglierne uno sul mercato libero e non possano restare senza energia elettrica. Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra fornitore individuato per un determinato territorio dall'Acquirente Unico ed il cliente finale del servizio di salvaguardia non ha, quindi, fonte convenzionale, bensì legale, derivando dalle previsioni di legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di un contratto;
le relative condizioni economiche sono stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e secondo le modalità di calcolo fissate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico" (Trib. di Ragusa n. 483/2025).
"Il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero.
Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento.
Trattasi quindi di fonte legale del rapporto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della
Parte_2 (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Tribunale di Bologna, "
sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “...quando un
Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico "fornitore di ultima istanza" (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara...Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di
Alessandria, n.607/2023).
Sulla base di ciò, è possibile dichiararsi che, ai fini della validità dei rapporti di somministrazione instaurati in regime di salvaguardia, quale quello intercorrente tra il Parte_1 ed Enel
Energia s.p.a., non è richiesto un contratto scritto.
Inoltre va osservato che, nel caso di specie, le fatture/bollette costituiscono prova del credito nel caso di somministrazione mediante un contatore poiché, secondo giurisprudenza di legittimità, "Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c." (Cass. Ord. n. 13605/2019).
Relativamente alle contestazioni avanzate dalla parte opponente sul quantum di n. 3 fatture, considerato dalla stessa errato e dubbio perché conteggiato su consumi stimati, va precisato che
"Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore,
la rilevazione degli stessi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, è onere del somministrante di provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, fosse perfettamente funzionante, spettando, invece, al fruitore del servizio provare che l'eccessività dei consumi è dipesa da fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei. consumi" (cfr. Cass. n.
23699/2016, e ancora Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 13605/2019; Cass. n. 297/2020; Cass. n.
28984/2023).
Ebbene, la parte opponente non ha fornito alcuna prova circa la presunta alterazione delle letture del contatore causata dalla sussistenza di fattori esterni o malfunzionamenti, e le generiche contestazioni dalla stessa avanzate non sono idonee ad imputare alla parte opposta l'onere della prova relativamente alla corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e quello riportato in bolletta, nonché alla corretta contabilizzazione degli importi.
Sulla base di ciò il contatore deve considerarsi correttamente funzionante, e le rilevazioni effettuate devono intendersi prive di incongruità.
Parte_1 vaIn ordine al presunto illegittimo frazionamento del credito sostenuto dal sottolineato che, nel caso de quo, l'Ente non ha fornito alcun elemento diretto a comprovare il presunto aggravamento della posizione debitoria derivante dal frazionamento del credito.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di frazionamento del credito, è ammissibile la proposizione di azioni separate per prestazioni professionali svolte in forza di distinti incarichi, se risulta un interesse processuale del creditore alla separazione dei giudizi, accertato dal giudice di merito. Non si configura abuso del processo in caso di proposizione di separati ricorsi monitori, se ciascun ricorso riguarda una pluralità di cause con connotazioni omogenee o connesse e la trattazione unitaria risulterebbe particolarmente difficoltosa per l'ammontare dei documenti da esaminare" (Cass. Ord. n. 7355/2025).
Relativamente agli interessi, va osservato che, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, "Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"; gli interessi anatocistici sugli interessi moratori risultano dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v.
Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04).
Parte_1Pertanto, ricorrendo nel caso di specie le menzionate circostanze, il deve essere condannato a corrispondere, in favore della parte opposta, gli interessi moratori che devono calcolarsi, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.231/2002, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture e sino alla data della decisione, oltre a quelli successivi maturati e maturandi sino al pagamento, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002.
Infine, deve condannarsi la parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma richiesta a titolo di indennizzo ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, modificato dal D.lgs. n. 192/2012, il quale dispone che
"Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenutiper il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione in esame va rigettata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato nella sua interezza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n. 1141/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 248/24 (RG
n. 616/2024), emesso in data 13.03.2024 da questo Tribunale, e, per l'effetto, conferma il decreto citato;
- condanna l'opponente Parte_1 alla rifusione in favore della Controparte_1 delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 24.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo