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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/10/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per divorzio divenuto a domanda congiunta pendente sub R.G. n. 3852/2022 tra:
, con l'avv. proc. dom. dott. BIASETTI DAVID, Parte_1
giusta procura in atti;
e
, con l'avv. proc. dom. dott. OBOJES MANUELA, CP_1
giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui alle condizioni concordi di cui alle note di udienza depositate telematicamente il 15.9.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dispone che il divorzio pronunciato con sentenza del Tribunale di Bolzano n.
1125/2023 dd. 7.12.2023, depositata il 13.12.2023, sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nelle note di udienza sopra indicate – che costituiscono parte integrante della presente sentenza – di cui pertanto si prende atto:
1) ai sensi dell'art. 337sexies cc, la casa familiare sita in Appiano
s.S.d.V. (BZ) – frazione Frangarto, in Via Sepp Kerschbaumer n. 6, viene assegnata con tutto l'arredo, alla sig.ra che continuerà CP_1
ad abitarci assieme ai figli minori, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli;
2) Il figlio ancora minorenne (nato il Persona_1
30.08.2008 a Bolzano) rimane affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, con la propria residenza anagrafica presso la stessa;
3) Il figlio avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
salvo diverso desiderio di circa la tempistica e l'intensità degli incontri col padre, lo Per_1
stesso compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici e con le esigenze abitative del padre trascorrerà con questo in linea di principio, previa informazione tra i genitori:
a) fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alla domenica sino alle ore 21:00, con pernottamento qualora il padre disponga di idonea abitazione;
b) un pomeriggio a settimana fino alle ore 21;
c) le metà delle ferie scolastiche, oltre a due-tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive inclusi i pernottamenti;
d) giorni festivi e ponti alternati.
Il signor verrà a prendere nel cortile dello stabile di Parte_1 Per_1
via Kerschbaumer n. 6 in Appiano ed ivi lo ricondurrà al termine della visita
4) il sig. contribuirà al mantenimento dei figli, Parte_1
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio, così complessivamente € 1.000,00 (mille/00) mensili, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra , importo CP_1 soggetto a rivalutazione monetaria annuale a decorrere dal mese di luglio 2025 in relazione agli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano.
5) Le spese straordinarie per i figli vanno a carico del padre per
60% e a carico della madre per 40% come da protocollo vigente presso questo Tribunale, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno dei figli.
6) Eventuali assegni familiari / assegno unico ed eventuali altri contribuzioni pubbliche per i figli andranno alla madre. Le detrazioni e agevolazioni fiscali vengono fatte valere per metà da ciascun genitore.
7) Il sig. è tenuto a versare alla sig.ra Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, un CP_1
assegno divorzile mensile nella misura di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale a decorrere dal mese di luglio 2025 in relazione agli indici Astat, per un arco temporale massimo d fino alla data di maturazione del diritto, da parte della sig.ra , alla pensione di vecchiaia secondo la Legge CP_1
italiana;
8) Spese di lite compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori ai benefici di cui all'art. 13 L.P.
9) spese del CTU come da liquidazione del Giudice.
Bolzano, lì 23/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Magdalena Costa - Giudice ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per divorzio divenuto a domanda congiunta pendente sub R.G. n. 3852/2022 tra:
, con l'avv. proc. dom. dott. BIASETTI DAVID, Parte_1
giusta procura in atti;
e
, con l'avv. proc. dom. dott. OBOJES MANUELA, CP_1
giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui alle condizioni concordi di cui alle note di udienza depositate telematicamente il 15.9.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dispone che il divorzio pronunciato con sentenza del Tribunale di Bolzano n.
1125/2023 dd. 7.12.2023, depositata il 13.12.2023, sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nelle note di udienza sopra indicate – che costituiscono parte integrante della presente sentenza – di cui pertanto si prende atto:
1) ai sensi dell'art. 337sexies cc, la casa familiare sita in Appiano
s.S.d.V. (BZ) – frazione Frangarto, in Via Sepp Kerschbaumer n. 6, viene assegnata con tutto l'arredo, alla sig.ra che continuerà CP_1
ad abitarci assieme ai figli minori, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli;
2) Il figlio ancora minorenne (nato il Persona_1
30.08.2008 a Bolzano) rimane affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre, con la propria residenza anagrafica presso la stessa;
3) Il figlio avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
salvo diverso desiderio di circa la tempistica e l'intensità degli incontri col padre, lo Per_1
stesso compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici e con le esigenze abitative del padre trascorrerà con questo in linea di principio, previa informazione tra i genitori:
a) fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alla domenica sino alle ore 21:00, con pernottamento qualora il padre disponga di idonea abitazione;
b) un pomeriggio a settimana fino alle ore 21;
c) le metà delle ferie scolastiche, oltre a due-tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive inclusi i pernottamenti;
d) giorni festivi e ponti alternati.
Il signor verrà a prendere nel cortile dello stabile di Parte_1 Per_1
via Kerschbaumer n. 6 in Appiano ed ivi lo ricondurrà al termine della visita
4) il sig. contribuirà al mantenimento dei figli, Parte_1
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio, così complessivamente € 1.000,00 (mille/00) mensili, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra , importo CP_1 soggetto a rivalutazione monetaria annuale a decorrere dal mese di luglio 2025 in relazione agli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano.
5) Le spese straordinarie per i figli vanno a carico del padre per
60% e a carico della madre per 40% come da protocollo vigente presso questo Tribunale, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno dei figli.
6) Eventuali assegni familiari / assegno unico ed eventuali altri contribuzioni pubbliche per i figli andranno alla madre. Le detrazioni e agevolazioni fiscali vengono fatte valere per metà da ciascun genitore.
7) Il sig. è tenuto a versare alla sig.ra Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, un CP_1
assegno divorzile mensile nella misura di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale a decorrere dal mese di luglio 2025 in relazione agli indici Astat, per un arco temporale massimo d fino alla data di maturazione del diritto, da parte della sig.ra , alla pensione di vecchiaia secondo la Legge CP_1
italiana;
8) Spese di lite compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori ai benefici di cui all'art. 13 L.P.
9) spese del CTU come da liquidazione del Giudice.
Bolzano, lì 23/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo