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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2024/12768
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 12768/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 12768/2024 promossa da:
e , con il patrocinio degli avv.ti OLAF ODDENINO Parte_1 Parte_2
e IVANA D'ANGELO, elettivamente domiciliati in Via dei Laghi n. 3/2, 10056 Oulx (TO) presso il primo difensore
PARTI ATTRICI
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DOMENICO CELI, elettivamente domiciliata in Via Monte Asolone n. 8, 10141 Torino presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Nel merito ed in via principale: per le ragioni tutte esposte in narrativa e sulla scorta delle produzioni documentali, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, Controparte_2 alla restituzione, ai sensi dell'art. 2041 c.c. ed in forza dell'azione generale di arricchimento, dell'indebito arricchimento in favore degli attori nella misura di € 55.000,00, (corrispondente alla caparra confirmatoria in allora corrisposta), maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria quantomeno dal 2017 alla restituzione effettiva, nonché la refusione delle spese della fase stragiudiziale, come da deconto che si allega.
In via istruttoria: (omissis)
- Con il favore dei diritti ed onorari e delle spese di lite tutte, occorse ed occorrende, compreso il
15% forfetario, oltre IVA e CPA come per legge” Parte convenuta
“In via preliminare di merito,
- Accertare e dichiarare, per le ragioni formulate al capo IIa) di narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto dei Sigg.ri e a ripetere ex art. 2041 c.c. dalla convenuta Parte_1 Parte_2 la somma di € 55.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria in data Controparte_1
21/4/2007;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni formulate al capo IIb) di narrativa, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem conseguente
l'intervenuto giudicato sostanziale ex art.2909 c.c., della sentenza n.6210/2017 del 20/12/2017
(R.G.n.5201/2014), emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa Manuela
Masino;
Nel merito,
- Respingere le domande attoree, per le causali ed i motivi tutti esposti in comparsa, siccome infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale,
- Accertata per i motivi e le ragioni tutte esposte in comparsa costitutiva:
a) l'inadempienza contrattuale delle parti attrici per come definitivamente delibata dall'intestato
Tribunale (R.G. n.5201/2014 Tribunale di Torino, Sez. VI, Giudice dott.ssa Manuela Massino);
b) l'ineseguibilità del contratto preliminare sottoscritto il 21/4/2007 per fatto e colpa esclusiva dei
Sigg.ri e , per come definitivamente delibata dall'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, nonché per effetto della loro perdurante e successiva inerzia a conferma di un comportamento espressivo di rinuncia ai diritti derivanti dal contratto medesimo e della correlata assoluta carenza di interesse all'affare non avendone più nessuna utilità economica, dare atto, in ragione di ciò e, per l'effetto, dichiarare, che ha legittimamente Controparte_1 trattenuto - come è legittimata tutt'ora – a ritenere la somma di € 55.000,00 ricevuta il 21/4/2007 dai
Sigg.ri e a titolo di caparra confirmatoria. Parte_1 Parte_2
Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario ed accessori fiscali e previdenziali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinnanzi a questo Tribunale (già asserendo Controparte_1 Controparte_3 come tra le parti sia stato stipulato in data 21.04.2007 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito nel comune di Bardonecchia. Il corrispettivo pattuito nel preliminare ammontava ad € 355.000,00, di cui € 55.000,00 venivano corrisposti a titolo di caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del contratto. Le parti convenivano che l'immobile dovesse essere ristrutturato, con lavori a carico della parte venditrice, e che quindi fosse necessario un permesso a costruire e a cambio di destinazione da parte del comune di Bardonecchia.
A seguito di plurimi dinieghi dell'ente comunale, le parti si accordavano in modo tale che l'acquirente procedesse a modificare gli elaborati progettuali secondo le direttive del Successivamente CP_4 le parti entravano in lite promossa di fronte al Tribunale di Torino, conclusasi con la pubblicazione della sentenza n. 6210/2017, passata poi in giudicato.
La parte convenuta, omettendo ogni forma di comunicazione alle attuali parti attrici, vendeva a terzi gli immobili oggetto di preliminare.
All'esito di tali circostanze, le parti attrici, con PEC del 17.05.2024 diffidavano controparte alla restituzione della caparra confirmatoria in forza dell'art. 6 del contratto sottoscritto. La diffida veniva disattesa da . CP_1
Parti attrici agiscono per la restituzione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 55.000,00 pari alla caparra confirmatoria versata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In data 05.11.2024 si costituiva in giudizio esponendo come gli odierni attori, Controparte_1 avendo disponibilità dell'immobile di cui sopra, senza alcuna autorizzazione amministrativa facevano sopraelevare il tetto del fabbricato, circostanza che ha portato il Comune di Bardonecchia ad emanare, in data 25.10.2007, ordinanza di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi.
La stessa parte ha sottolineato inoltre come i pareri negativi emanati dall'ente comunale in ordine ai lavori di ristrutturazione fossero dipesi da circostanze imputabili solamente agli attori, per aver gli stessi predisposto progetti non conformi alla normativa vigente.
Parte convenuta resiste in giudizio: eccependo in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione e per violazione del ne bis in idem;
nel merito, contestando la carenza dei presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; infine, in via riconvenzionale, domandando l'accertamento della legittimità alla ritenzione della caparra.
In merito alla prima eccezione preliminare, parte convenuta sostiene che la stessa deve essere accolta in quanto l'attuale giudizio è stato instaurato oltre il termine di prescrizione decennale atteso che le somme azionate erano state versate dagli acquirenti in data 21.04.2007 in occasione della stipula del contratto preliminare. L'eccezione è infondata.
La disciplina applicabile al caso di specie si sostanzia nel combinato disposto degli artt. 2943 comma
1 c.c. e 2945 commi 1 e 2 c.c. per cui, dato che il primo giudizio instauratosi tra le parti è stato introdotto nel 2014, quindi prima dello spirare del termine decennale, la prescrizione risultava essersi interrotta in tale occasione. Con la definizione dello stesso giudizio mediante sentenza n. 6210 del
20.12.2017, il termine di prescrizione decorreva ex novo dal passaggio in giudicato della medesima.
Per tali ragioni, il diritto azionato dalle parti attrici non può essere considerato come prescritto.
Sempre in via preliminare, parte convenuta eccepisce la violazione del principio “ne bis in idem” per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 6210/2017 avente ad oggetto la medesima somma di cui al presente giudizio originatasi dal medesimo titolo costitutivo, cioè il contratto preliminare del
21.04.2007. L'eccezione è infondata.
Nel momento in cui una sentenza passa in giudicato, sulla medesima si forma sia il giudicato
“formale” che il giudicato “sostanziale”.
In merito al giudicato formale, lo stesso è disciplinato dall'art. 324 c.p.c. per cui “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395”.
Il giudicato sostanziale è, invece, contemplato dall'art. 2909 c.c. in forza del quale “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. E in merito a quest'ultimo, la Suprema Corte ha statuito che “L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (Cass. n. 32545/2024 e, nello stesso senso, Cass n. 13169/2025).
Nel primo giudizio instauratosi tra le parti, gli acquirenti promissari chiedevano la risoluzione del contratto preliminare e, per l'effetto, la restituzione delle somme versate a titolo di caparra.
Nell'odierna causa, per converso, le stesse somme sono richieste ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Difettando, quindi, l'identità tra la “causa petendi” della prima domanda e quella della seconda domanda, non risulta essersi integrata violazione del “ne bis in idem”.
In aggiunta, ammesso che “l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti
(giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito)” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 26242/2014), nel caso di specie sono state allegate circostanze fattuali nuove (di seguito esposte) che non ricadono nel regime di giudicato e che, quindi, devono essere prese in considerazione in tale sede. Per tali ragioni, anche questa eccezione preliminare deve essere rigettata.
Nel merito, parti attrici domandano la restituzione della caparra ai sensi dell'art. 2041 c.c.
considerato che
, come accertato dalla sentenza n. 6210/2017, il contratto preliminare è ineseguibile, che non vi è diritto di parte convenuta alla ritenzione della caparra e che, allo stato attuale, gli immobili oggetto di preliminare sono stati venduti da a terzi. La domanda deve essere accolta. CP_1
Nel primo giudizio, gli attori domandavano la risoluzione del preliminare e la restituzione della caparra ai sensi dell'art. 6 del contratto in forza del quale “Qualora per motivi non dipendenti dalle parti non si potesse raggiungere l'ottenimento dei regolari Permessi di Costruire, la presente scrittura risulterebbe nulla, fermo restando la restituzione della caparra confirmatoria dalla “Parte
Promittente Venditrice” senza alcuna pretesa di interessi o danni dalla “Parte Promissoria
Acquirente”. Per converso, (ora ) chiedeva l'accertamento Controparte_3 CP_1 dell'esercizio del diritto di recesso e della legittimità alla ritenzione della caparra.
La sentenza definitiva del giudizio respingeva la domanda degli acquirenti asserendo che “la promissaria acquirente non può infatti che attribuire alla propria condotta il mancato ottenimento dei permessi a costruire, mentre nulla può essere imputato a parte convenuta, la quale ha provveduto
a presentare le richieste ai competenti organi amministrativi, sulla base delle scelte progettuali attoree”; inoltre, rigettava anche le domande di parte convenuta “poiché la società chiede
l'accertamento del proprio diritto a ritenere la caparra in funzione di un recesso che allega aver esercitato, ma di cui non vi è prova” (doc. 1 ricorrenti).
In ordine al contratto, come allegato dalle parti, si è invece asserito che lo stesso versasse in una condizione di obiettiva ineseguibilità.
Tra i presupposti dell'art. 2041 c.c. vi è la mancanza di una causa idonea a giustificare la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro. Nel caso di specie, l'assenza di “iusta causa” risulta essersi integrata con il passaggio in giudicato della sentenza n. 6210/2017, con la quale si è accertato che la parte convenuta non era, e non è tutt'ora, legittimata a trattenere le somme percepite a titolo di caparra confirmatoria, atteso il mancato raggiungimento della prova dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c.
La portata dirimente di tale accertamento non trova preclusioni o limiti nel semplice riscontro dei profili di responsabilità contrattuale imputabili agli acquirenti come sopra richiamati. Difatti, l'azione ex art. 2041 c.c., inserita nel codice in un Titolo diverso da quello dei tipici rimedi contrattuali, è legittimamente esperibile dalle parti attrici al fine di far valere il proprio diritto di credito sorto in forza delle statuizioni fattuali e giuridiche contenute nella sentenza n. 6210/2017 e divenute incontrovertibili per l'effetto del passaggio in giudicato della medesima pronuncia.
L'accoglimento della domanda degli acquirenti promissari trova altresì ragione giuridica nell'osservanza del regime di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2042 c.c. Sul punto, le Sezioni Unite hanno accolto la tesi di una sussidiarietà da valutarsi “in astratto” e non
“in concreto” declarando il principio di diritto per cui “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023).
Nel caso di specie, tale requisito è stato debitamente ottemperato in quanto nei confronti delle parti acquirenti promissarie non è intervenuta alcuna decadenza e/o prescrizione (come sopra affermato), né l'azione dalle medesime promossa si fonda su un titolo contrattuale nullo, atteso che non vi è prova che il preliminare del 21.04.2007 si sia posto in contrasto a norme imperative o di ordine pubblico.
Dubbi potrebbero sorgere in relazione alla circostanza che nel primo giudizio instauratosi tra le parti le domande di risoluzione e di restituzione esperite dagli stessi acquirenti siano state rigettate per mancato raggiungimento della prova del pregiudizio subito. In tal caso, l'azione qui promossa dovrebbe essere rigettata per violazione dell'art. 2042 c.c.
In realtà, tale violazione non può essere sostenuta poiché la prova dell'effettivo pregiudizio subito in relazione all'ingiustificato arricchimento della controparte è stata raggiunta proprio con il passaggio in giudicato della sentenza n. 6210/2017, che ha cristallizzato l'illegittimità di a CP_5 trattenere la caparra, consentendo agli acquirenti di fondare il proprio diritto di credito non sulla base del titolo contrattuale, ma sulla stessa pronuncia giudiziaria.
Il credito così azionato trova quindi tutela nella disciplina applicabile ai rapporti obbligatori di natura non contrattuale, la quale si sostanzia nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ovvero nel risarcimento per fatto illecito ex artt. 2043 e ss. c.c.
Stante l'evidente inesistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c., e poiché la Suprema Corte ha ammesso l'esperibilità dell'azione ex art. 2033 c.c. in caso di sopravvenuta caducazione di un vincolo contrattuale originariamente esistente (Cass. 32696/2024, Cass. n. 20383/2016), situazione non ravvisabile nel caso in esame, si deve concludere che l'azione promossa dalle parti attrici ha compiutamente rispettato il dettato normativo di cui all'art. 2042 c.c.
Si deve, inoltre, rilevare che la parte convenuta, nel dicembre 2023, ha provveduto alla vendita in favore di terzi degli immobili oggetto di preliminare senza esercitare alcun diritto di recesso o fornire comunicazione agli acquirenti promissari. E tale circostanza, oltre a integrare potenzialmente una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento, preclude la possibilità di addivenire alla stipula del contratto definitivo tra le stesse parti odierne.
Per le ragioni esposte, essendosi configurata in capo alla convenuta una locupletazione in assenza di una idonea causa giustificatrice, si deve condannare alla restituzione di € 55.000,00 in CP_5 favore dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Non potrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria atteso che le somme da liquidarsi in favore dei ricorrenti danno luogo a un debito di valuta e non di valore e, di conseguenza, era onere degli stessi provare il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.
Le domande di parte convenuta non possono essere esaminate in tale sede atteso che sulle stesse, come più volte detto, vi è autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In esse vengono altresì liquidate le spese sostenute per attività stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna a restituire in favore delle parti attrici, ai sensi dell'art. 2041 c.c., Controparte_1
l'import di € 55.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare alle parti attrici, in solido tra loro, le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 10.454,00 (di cui € 2.552,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale), comprensive anche delle spese sostenute per attività stragiudiziale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 20.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 12768/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 12768/2024 promossa da:
e , con il patrocinio degli avv.ti OLAF ODDENINO Parte_1 Parte_2
e IVANA D'ANGELO, elettivamente domiciliati in Via dei Laghi n. 3/2, 10056 Oulx (TO) presso il primo difensore
PARTI ATTRICI
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DOMENICO CELI, elettivamente domiciliata in Via Monte Asolone n. 8, 10141 Torino presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Nel merito ed in via principale: per le ragioni tutte esposte in narrativa e sulla scorta delle produzioni documentali, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, Controparte_2 alla restituzione, ai sensi dell'art. 2041 c.c. ed in forza dell'azione generale di arricchimento, dell'indebito arricchimento in favore degli attori nella misura di € 55.000,00, (corrispondente alla caparra confirmatoria in allora corrisposta), maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria quantomeno dal 2017 alla restituzione effettiva, nonché la refusione delle spese della fase stragiudiziale, come da deconto che si allega.
In via istruttoria: (omissis)
- Con il favore dei diritti ed onorari e delle spese di lite tutte, occorse ed occorrende, compreso il
15% forfetario, oltre IVA e CPA come per legge” Parte convenuta
“In via preliminare di merito,
- Accertare e dichiarare, per le ragioni formulate al capo IIa) di narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto dei Sigg.ri e a ripetere ex art. 2041 c.c. dalla convenuta Parte_1 Parte_2 la somma di € 55.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria in data Controparte_1
21/4/2007;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni formulate al capo IIb) di narrativa, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem conseguente
l'intervenuto giudicato sostanziale ex art.2909 c.c., della sentenza n.6210/2017 del 20/12/2017
(R.G.n.5201/2014), emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa Manuela
Masino;
Nel merito,
- Respingere le domande attoree, per le causali ed i motivi tutti esposti in comparsa, siccome infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale,
- Accertata per i motivi e le ragioni tutte esposte in comparsa costitutiva:
a) l'inadempienza contrattuale delle parti attrici per come definitivamente delibata dall'intestato
Tribunale (R.G. n.5201/2014 Tribunale di Torino, Sez. VI, Giudice dott.ssa Manuela Massino);
b) l'ineseguibilità del contratto preliminare sottoscritto il 21/4/2007 per fatto e colpa esclusiva dei
Sigg.ri e , per come definitivamente delibata dall'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, nonché per effetto della loro perdurante e successiva inerzia a conferma di un comportamento espressivo di rinuncia ai diritti derivanti dal contratto medesimo e della correlata assoluta carenza di interesse all'affare non avendone più nessuna utilità economica, dare atto, in ragione di ciò e, per l'effetto, dichiarare, che ha legittimamente Controparte_1 trattenuto - come è legittimata tutt'ora – a ritenere la somma di € 55.000,00 ricevuta il 21/4/2007 dai
Sigg.ri e a titolo di caparra confirmatoria. Parte_1 Parte_2
Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario ed accessori fiscali e previdenziali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinnanzi a questo Tribunale (già asserendo Controparte_1 Controparte_3 come tra le parti sia stato stipulato in data 21.04.2007 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito nel comune di Bardonecchia. Il corrispettivo pattuito nel preliminare ammontava ad € 355.000,00, di cui € 55.000,00 venivano corrisposti a titolo di caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del contratto. Le parti convenivano che l'immobile dovesse essere ristrutturato, con lavori a carico della parte venditrice, e che quindi fosse necessario un permesso a costruire e a cambio di destinazione da parte del comune di Bardonecchia.
A seguito di plurimi dinieghi dell'ente comunale, le parti si accordavano in modo tale che l'acquirente procedesse a modificare gli elaborati progettuali secondo le direttive del Successivamente CP_4 le parti entravano in lite promossa di fronte al Tribunale di Torino, conclusasi con la pubblicazione della sentenza n. 6210/2017, passata poi in giudicato.
La parte convenuta, omettendo ogni forma di comunicazione alle attuali parti attrici, vendeva a terzi gli immobili oggetto di preliminare.
All'esito di tali circostanze, le parti attrici, con PEC del 17.05.2024 diffidavano controparte alla restituzione della caparra confirmatoria in forza dell'art. 6 del contratto sottoscritto. La diffida veniva disattesa da . CP_1
Parti attrici agiscono per la restituzione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 55.000,00 pari alla caparra confirmatoria versata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In data 05.11.2024 si costituiva in giudizio esponendo come gli odierni attori, Controparte_1 avendo disponibilità dell'immobile di cui sopra, senza alcuna autorizzazione amministrativa facevano sopraelevare il tetto del fabbricato, circostanza che ha portato il Comune di Bardonecchia ad emanare, in data 25.10.2007, ordinanza di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi.
La stessa parte ha sottolineato inoltre come i pareri negativi emanati dall'ente comunale in ordine ai lavori di ristrutturazione fossero dipesi da circostanze imputabili solamente agli attori, per aver gli stessi predisposto progetti non conformi alla normativa vigente.
Parte convenuta resiste in giudizio: eccependo in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione e per violazione del ne bis in idem;
nel merito, contestando la carenza dei presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; infine, in via riconvenzionale, domandando l'accertamento della legittimità alla ritenzione della caparra.
In merito alla prima eccezione preliminare, parte convenuta sostiene che la stessa deve essere accolta in quanto l'attuale giudizio è stato instaurato oltre il termine di prescrizione decennale atteso che le somme azionate erano state versate dagli acquirenti in data 21.04.2007 in occasione della stipula del contratto preliminare. L'eccezione è infondata.
La disciplina applicabile al caso di specie si sostanzia nel combinato disposto degli artt. 2943 comma
1 c.c. e 2945 commi 1 e 2 c.c. per cui, dato che il primo giudizio instauratosi tra le parti è stato introdotto nel 2014, quindi prima dello spirare del termine decennale, la prescrizione risultava essersi interrotta in tale occasione. Con la definizione dello stesso giudizio mediante sentenza n. 6210 del
20.12.2017, il termine di prescrizione decorreva ex novo dal passaggio in giudicato della medesima.
Per tali ragioni, il diritto azionato dalle parti attrici non può essere considerato come prescritto.
Sempre in via preliminare, parte convenuta eccepisce la violazione del principio “ne bis in idem” per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 6210/2017 avente ad oggetto la medesima somma di cui al presente giudizio originatasi dal medesimo titolo costitutivo, cioè il contratto preliminare del
21.04.2007. L'eccezione è infondata.
Nel momento in cui una sentenza passa in giudicato, sulla medesima si forma sia il giudicato
“formale” che il giudicato “sostanziale”.
In merito al giudicato formale, lo stesso è disciplinato dall'art. 324 c.p.c. per cui “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395”.
Il giudicato sostanziale è, invece, contemplato dall'art. 2909 c.c. in forza del quale “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. E in merito a quest'ultimo, la Suprema Corte ha statuito che “L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (Cass. n. 32545/2024 e, nello stesso senso, Cass n. 13169/2025).
Nel primo giudizio instauratosi tra le parti, gli acquirenti promissari chiedevano la risoluzione del contratto preliminare e, per l'effetto, la restituzione delle somme versate a titolo di caparra.
Nell'odierna causa, per converso, le stesse somme sono richieste ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Difettando, quindi, l'identità tra la “causa petendi” della prima domanda e quella della seconda domanda, non risulta essersi integrata violazione del “ne bis in idem”.
In aggiunta, ammesso che “l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti
(giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito)” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 26242/2014), nel caso di specie sono state allegate circostanze fattuali nuove (di seguito esposte) che non ricadono nel regime di giudicato e che, quindi, devono essere prese in considerazione in tale sede. Per tali ragioni, anche questa eccezione preliminare deve essere rigettata.
Nel merito, parti attrici domandano la restituzione della caparra ai sensi dell'art. 2041 c.c.
considerato che
, come accertato dalla sentenza n. 6210/2017, il contratto preliminare è ineseguibile, che non vi è diritto di parte convenuta alla ritenzione della caparra e che, allo stato attuale, gli immobili oggetto di preliminare sono stati venduti da a terzi. La domanda deve essere accolta. CP_1
Nel primo giudizio, gli attori domandavano la risoluzione del preliminare e la restituzione della caparra ai sensi dell'art. 6 del contratto in forza del quale “Qualora per motivi non dipendenti dalle parti non si potesse raggiungere l'ottenimento dei regolari Permessi di Costruire, la presente scrittura risulterebbe nulla, fermo restando la restituzione della caparra confirmatoria dalla “Parte
Promittente Venditrice” senza alcuna pretesa di interessi o danni dalla “Parte Promissoria
Acquirente”. Per converso, (ora ) chiedeva l'accertamento Controparte_3 CP_1 dell'esercizio del diritto di recesso e della legittimità alla ritenzione della caparra.
La sentenza definitiva del giudizio respingeva la domanda degli acquirenti asserendo che “la promissaria acquirente non può infatti che attribuire alla propria condotta il mancato ottenimento dei permessi a costruire, mentre nulla può essere imputato a parte convenuta, la quale ha provveduto
a presentare le richieste ai competenti organi amministrativi, sulla base delle scelte progettuali attoree”; inoltre, rigettava anche le domande di parte convenuta “poiché la società chiede
l'accertamento del proprio diritto a ritenere la caparra in funzione di un recesso che allega aver esercitato, ma di cui non vi è prova” (doc. 1 ricorrenti).
In ordine al contratto, come allegato dalle parti, si è invece asserito che lo stesso versasse in una condizione di obiettiva ineseguibilità.
Tra i presupposti dell'art. 2041 c.c. vi è la mancanza di una causa idonea a giustificare la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro. Nel caso di specie, l'assenza di “iusta causa” risulta essersi integrata con il passaggio in giudicato della sentenza n. 6210/2017, con la quale si è accertato che la parte convenuta non era, e non è tutt'ora, legittimata a trattenere le somme percepite a titolo di caparra confirmatoria, atteso il mancato raggiungimento della prova dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c.
La portata dirimente di tale accertamento non trova preclusioni o limiti nel semplice riscontro dei profili di responsabilità contrattuale imputabili agli acquirenti come sopra richiamati. Difatti, l'azione ex art. 2041 c.c., inserita nel codice in un Titolo diverso da quello dei tipici rimedi contrattuali, è legittimamente esperibile dalle parti attrici al fine di far valere il proprio diritto di credito sorto in forza delle statuizioni fattuali e giuridiche contenute nella sentenza n. 6210/2017 e divenute incontrovertibili per l'effetto del passaggio in giudicato della medesima pronuncia.
L'accoglimento della domanda degli acquirenti promissari trova altresì ragione giuridica nell'osservanza del regime di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2042 c.c. Sul punto, le Sezioni Unite hanno accolto la tesi di una sussidiarietà da valutarsi “in astratto” e non
“in concreto” declarando il principio di diritto per cui “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023).
Nel caso di specie, tale requisito è stato debitamente ottemperato in quanto nei confronti delle parti acquirenti promissarie non è intervenuta alcuna decadenza e/o prescrizione (come sopra affermato), né l'azione dalle medesime promossa si fonda su un titolo contrattuale nullo, atteso che non vi è prova che il preliminare del 21.04.2007 si sia posto in contrasto a norme imperative o di ordine pubblico.
Dubbi potrebbero sorgere in relazione alla circostanza che nel primo giudizio instauratosi tra le parti le domande di risoluzione e di restituzione esperite dagli stessi acquirenti siano state rigettate per mancato raggiungimento della prova del pregiudizio subito. In tal caso, l'azione qui promossa dovrebbe essere rigettata per violazione dell'art. 2042 c.c.
In realtà, tale violazione non può essere sostenuta poiché la prova dell'effettivo pregiudizio subito in relazione all'ingiustificato arricchimento della controparte è stata raggiunta proprio con il passaggio in giudicato della sentenza n. 6210/2017, che ha cristallizzato l'illegittimità di a CP_5 trattenere la caparra, consentendo agli acquirenti di fondare il proprio diritto di credito non sulla base del titolo contrattuale, ma sulla stessa pronuncia giudiziaria.
Il credito così azionato trova quindi tutela nella disciplina applicabile ai rapporti obbligatori di natura non contrattuale, la quale si sostanzia nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ovvero nel risarcimento per fatto illecito ex artt. 2043 e ss. c.c.
Stante l'evidente inesistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c., e poiché la Suprema Corte ha ammesso l'esperibilità dell'azione ex art. 2033 c.c. in caso di sopravvenuta caducazione di un vincolo contrattuale originariamente esistente (Cass. 32696/2024, Cass. n. 20383/2016), situazione non ravvisabile nel caso in esame, si deve concludere che l'azione promossa dalle parti attrici ha compiutamente rispettato il dettato normativo di cui all'art. 2042 c.c.
Si deve, inoltre, rilevare che la parte convenuta, nel dicembre 2023, ha provveduto alla vendita in favore di terzi degli immobili oggetto di preliminare senza esercitare alcun diritto di recesso o fornire comunicazione agli acquirenti promissari. E tale circostanza, oltre a integrare potenzialmente una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento, preclude la possibilità di addivenire alla stipula del contratto definitivo tra le stesse parti odierne.
Per le ragioni esposte, essendosi configurata in capo alla convenuta una locupletazione in assenza di una idonea causa giustificatrice, si deve condannare alla restituzione di € 55.000,00 in CP_5 favore dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Non potrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria atteso che le somme da liquidarsi in favore dei ricorrenti danno luogo a un debito di valuta e non di valore e, di conseguenza, era onere degli stessi provare il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.
Le domande di parte convenuta non possono essere esaminate in tale sede atteso che sulle stesse, come più volte detto, vi è autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In esse vengono altresì liquidate le spese sostenute per attività stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna a restituire in favore delle parti attrici, ai sensi dell'art. 2041 c.c., Controparte_1
l'import di € 55.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare alle parti attrici, in solido tra loro, le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 10.454,00 (di cui € 2.552,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, € 4.253,00 per fase decisionale), comprensive anche delle spese sostenute per attività stragiudiziale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 20.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna