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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1063/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
COPPA DARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2940/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 12
e pubblicata il 13/01/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500844-2021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500853 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti depositati il 3-5 maggio 2022 Resistente_1 e Resistente_2 ricorrevano rispettivamente avverso gli avvisi di accertamento n. TYX01L500844-2021 e n. TYX01L500853-2021 con i quali l'Ufficio finanziario, in relazione all'atto dia cessione di quote del capitale sociale della Società
“Società_1 s.r.l. alla Società_2 S.P.A. nel quale si evidenziava che il corrispettivo pattuito non aveva generato plusvalenze tassabili dovendosi aggiungere al valore nominale di cessione delle quote la quota parte dei versamenti effettuati dai soci vincolati ed imputati al conto “futuro aumento capitale sociale”, aveva, invece, riconosciuto, quali anticipazioni, solo i versamenti effettuati dai soci, nel corso degli anni dal
2010 al 2014 e, quindi, determinato plusvalenze tassabili, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega;
violazione dell'art. 7 della L. 212/2000; carenza del presupposto impositivo;
conseguente inapplicabilità delle sanzioni irrogate).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in entrambi i separati giudizi depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza dei ricorsi chiedendone il rigetto.
Riuniti i due procedimenti, con sentenza del 16 dicembre 2022 n. 91/12/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva i ricorsi, annullava gli atti impugnati e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali rilevando che l'Ufficio non aveva tenuto conto di tutta la documentazione depositata e della circostanza che i ricorrenti non avevano potuto esercitare il proprio onere probatorio ai fini di documentare le somme riferite a periodi coperti dalla prescrizione e/o anche dalla decadenza vigente in materia che non potevano tradursi in un danno indotto ai contribuenti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza rilevando che risultava acclarato che i contribuenti non avevano prodotto la documentazione per gli anni
2007/2009 idonea a giustificare i versamenti relativi alle anticipazioni in conto futuro aumento capitali e non avevano, quindi, adempiuto l'onere di provare l'insussistenza della plusvalenza laddove l'art. 22 D.P.R.
600/1973 (che, al comma 3, dispone che "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 c.c. o da altre leggi tributarie..." costituisce norma speciale che prevale sulla previsione del termine decennale di cui all'art. 2220 c.c.
Resistente_1 e Resistente_2 si costituivano in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevavano l'infondatezza del gravame e ne chiedevano il rigetto, riproponendo, nel contempo, i motivi di ricorso sui quali il primo giudice non si era pronunziato perché assorbiti nella decisione.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato. Ed invero, costituiva onere dei contribuenti, a fronte del prezzo di cessione delle quote sociali, dimostrare che, come dichiarato nell'atto registrato, la plusvalenza non si era realizzata per effetto delle somme versate per anticipazioni in conto futuro aumento di capitale.
Ciò a mezzo delle scritture contabili ovvero anche con altri elementi di prova operando, comunque, al di là del limite decennale di cui all'art. 2220 c.c., un generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti.
Si vuole dire, in altre parole, che non può invocarsi, ai fini di sottrarsi all'assolvimento dell'onere probatorio,
l'insussistenza dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili o di altri documenti bancari oltre il termine di dieci anni di cui al citato art. 2220 c.c., poiché, finché è possibile l'accertamento dell'Ufficio e, quindi, eventualmente anche oltre la scadenza del termine decennale, è inevitabile ritenere che il contribuente debba conservare la documentazione contabile necessaria per supportare i versamenti per anticipazioni in conto futuro aumento di capitale in forza dei quali viene, poi, attestata, in sede di cessione delle quote sociali,
l'insussistenza della plusvalenza.
Nel caso in esame, tale documentazione, come contestato con gli avvisi di accertamento, è stata fornita soltanto parzialmente mancando, in particolare, la possibilità di riscontro bancario e di tracciabilità dei versamenti per gli anni 2007/2009.
Ne consegue la legittimità degli accertamenti che non risulta scalfita neppure dagli altri motivi di ricorso sui quali il primo giudice non si è pronunziato perché assorbiti nella decisione e che sono stati riproposti dagli appellati.
Quanto al difetto di motivazione degli atti, l'insussistenza appare assolutamente palese proprio dal ricorso proposto nel quale vengono ben sviscerate le ragioni sulle quali si fondano gli atti medesimi.
La legittimità delle sanzioni consegue alla legittimità dell'accertamento riconosciuta in questa sede.
Pertanto, in accoglimento del gravame, deve riformarsi la sentenza impugnata confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Avuto riguardo all'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici nella materia ed alle ragioni della presente pronuncia, si ritiene di dovere compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 e Resistente_2 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 91/12/23 resa in data 16 dicembre 2023, in riforma di questa, dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e compensate interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
COPPA DARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2940/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 12
e pubblicata il 13/01/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500844-2021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L500853 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti depositati il 3-5 maggio 2022 Resistente_1 e Resistente_2 ricorrevano rispettivamente avverso gli avvisi di accertamento n. TYX01L500844-2021 e n. TYX01L500853-2021 con i quali l'Ufficio finanziario, in relazione all'atto dia cessione di quote del capitale sociale della Società
“Società_1 s.r.l. alla Società_2 S.P.A. nel quale si evidenziava che il corrispettivo pattuito non aveva generato plusvalenze tassabili dovendosi aggiungere al valore nominale di cessione delle quote la quota parte dei versamenti effettuati dai soci vincolati ed imputati al conto “futuro aumento capitale sociale”, aveva, invece, riconosciuto, quali anticipazioni, solo i versamenti effettuati dai soci, nel corso degli anni dal
2010 al 2014 e, quindi, determinato plusvalenze tassabili, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (difetto di sottoscrizione e/o carenza di delega;
violazione dell'art. 7 della L. 212/2000; carenza del presupposto impositivo;
conseguente inapplicabilità delle sanzioni irrogate).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in entrambi i separati giudizi depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza dei ricorsi chiedendone il rigetto.
Riuniti i due procedimenti, con sentenza del 16 dicembre 2022 n. 91/12/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva i ricorsi, annullava gli atti impugnati e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali rilevando che l'Ufficio non aveva tenuto conto di tutta la documentazione depositata e della circostanza che i ricorrenti non avevano potuto esercitare il proprio onere probatorio ai fini di documentare le somme riferite a periodi coperti dalla prescrizione e/o anche dalla decadenza vigente in materia che non potevano tradursi in un danno indotto ai contribuenti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza rilevando che risultava acclarato che i contribuenti non avevano prodotto la documentazione per gli anni
2007/2009 idonea a giustificare i versamenti relativi alle anticipazioni in conto futuro aumento capitali e non avevano, quindi, adempiuto l'onere di provare l'insussistenza della plusvalenza laddove l'art. 22 D.P.R.
600/1973 (che, al comma 3, dispone che "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 c.c. o da altre leggi tributarie..." costituisce norma speciale che prevale sulla previsione del termine decennale di cui all'art. 2220 c.c.
Resistente_1 e Resistente_2 si costituivano in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevavano l'infondatezza del gravame e ne chiedevano il rigetto, riproponendo, nel contempo, i motivi di ricorso sui quali il primo giudice non si era pronunziato perché assorbiti nella decisione.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato. Ed invero, costituiva onere dei contribuenti, a fronte del prezzo di cessione delle quote sociali, dimostrare che, come dichiarato nell'atto registrato, la plusvalenza non si era realizzata per effetto delle somme versate per anticipazioni in conto futuro aumento di capitale.
Ciò a mezzo delle scritture contabili ovvero anche con altri elementi di prova operando, comunque, al di là del limite decennale di cui all'art. 2220 c.c., un generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti.
Si vuole dire, in altre parole, che non può invocarsi, ai fini di sottrarsi all'assolvimento dell'onere probatorio,
l'insussistenza dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili o di altri documenti bancari oltre il termine di dieci anni di cui al citato art. 2220 c.c., poiché, finché è possibile l'accertamento dell'Ufficio e, quindi, eventualmente anche oltre la scadenza del termine decennale, è inevitabile ritenere che il contribuente debba conservare la documentazione contabile necessaria per supportare i versamenti per anticipazioni in conto futuro aumento di capitale in forza dei quali viene, poi, attestata, in sede di cessione delle quote sociali,
l'insussistenza della plusvalenza.
Nel caso in esame, tale documentazione, come contestato con gli avvisi di accertamento, è stata fornita soltanto parzialmente mancando, in particolare, la possibilità di riscontro bancario e di tracciabilità dei versamenti per gli anni 2007/2009.
Ne consegue la legittimità degli accertamenti che non risulta scalfita neppure dagli altri motivi di ricorso sui quali il primo giudice non si è pronunziato perché assorbiti nella decisione e che sono stati riproposti dagli appellati.
Quanto al difetto di motivazione degli atti, l'insussistenza appare assolutamente palese proprio dal ricorso proposto nel quale vengono ben sviscerate le ragioni sulle quali si fondano gli atti medesimi.
La legittimità delle sanzioni consegue alla legittimità dell'accertamento riconosciuta in questa sede.
Pertanto, in accoglimento del gravame, deve riformarsi la sentenza impugnata confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Avuto riguardo all'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici nella materia ed alle ragioni della presente pronuncia, si ritiene di dovere compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 e Resistente_2 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 91/12/23 resa in data 16 dicembre 2023, in riforma di questa, dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e compensate interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente