TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5266/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, C.so Re Parte_1 C.F._1
Umberto n. 96 presso lo studio dell'Avv.to Luigi Riccio che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
-ATTORE-
Contro
, p. iva , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Torino, via L.L. Colli 20 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Alasia, che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
-CONVENUTA-
OGGETTO: Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere CTU, ove ritenuta necessaria, atta a determinare il valore commerciale della vettura Jeep Renegade tg. FP357ND e pertanto l'ammontare dell'indennizzo dovuto d ai sensi di polizza. CP_1
NEL MERITO:
pagina 1 di 11 RESPINGERE tutte le eccezioni e allegazioni in fatto e diritto della convenuta.
ACCERTARE il diritto del signor di vedersi indennizzato dalla compagnia Parte_1 convenuta , ai sensi di polizza, per il danno da furto della propria Controparte_1 autovettura Jeep Renegade, per tutte le ragioni indicate in atti e all'esito dell'istruttoria;
DICHIARARE tenuta e conseguentemente CONDANNARE la società convenuta
[...]
, in forza della polizza assicurativa indicata in atti, stipulata dal signor Controparte_1
a corrispondere a favore dello stesso, quale indennizzo assicurativo, la Parte_1 somma di euro 18.000,00 al lordo della franchigia contrattuale, o diversa somma maggiore o minore meglio accertata in corso di causa.
CONDANNARE la convenuta al pagamento della rivalutazione e degli interessi, questi ultimi al tasso legale dall'evento e sino alla domanda giudiziale e dopo tale domanda ex art. 1284, 4 comma c.c.
Con vittoria delle spese di causa per onorari, 15% spese forfettarie, esposti per euro
264,00 e oneri di legge”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni più opportuno diritto, azione, eccezione e difesa;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Nel merito, in via principale
Rigettare le pretese attoree poiché non provate in punto an debeatur per i motivi addotti sub 1) della comparsa di costituzione e risposta depositata
In subordine
Rigettare le pretese attoree poiché infondate in punto quantum per i motivi addotti sub
2) della comparsa di costituzione e risposta depositata
In ogni caso,
Con il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. sugli importi imponibili”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.02.2023 il sig. Parte_1 ha rappresentato:
. di essere proprietario della vettura Jeep Renegade tg.FP357ND e di averla assicurata con per le garanzie dirette, ivi compresa la garanzia furto CP_1 Controparte_1 totale;
. che la suddetta autovettura è stata rubata nella notte tra il 29 e il 30.09.2021, allorché la stessa si trovava parcheggiata nel cortile interno del condominio ove egli risiede, posto che nel periodo dell'occorso era solito utilizzare per gli spostamenti e per l'attività lavorativa il carro attrezzi datogli in uso dalla ditta presso cui è dipendente;
. di aver denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione Torino-Pozzo Strada ed alla e di aver rilasciato alla convenuta, su richiesta della stessa, Controparte_1 procura speciale a vendere l'autovettura in caso di ritrovamento e denuncia di perdita di possesso dell'auto;
. che con comunicazione risalente al gennaio 2022, la ha negato Controparte_1 la corresponsione dell'indennizzo, opponendo all'assicurato il fatto che, al momento del furto, l'auto risultava sottoposta a fermo amministrativo;
. che sia la reiterata richiesta di liquidazione dell'indennizzo fatta pervenire alla convenuta per il tramite del proprio legale, sia l'esperito procedimento di mediazione hanno avuto esito negativo.
Osservato che le condizioni di contratto fornite all'attore in sede di stipula non contemplavano alcuna clausola che stabilisse l'inoperatività della polizza in presenza di fermo amministrativo e rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da al fine di non adempiere all'obbligo contrattuale cui questa è Controparte_1 tenuta, il sig. ha chiesto la condanna della Compagnia al pagamento della Pt_1 somma di euro 18.000,00 a titolo di indennizzo ai sensi di polizza, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa del 26.052023 si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo l'infondatezza della pretesa attorea in quanto:
[...]
. la vettura di proprietà del sig. risultava, al momento del presunto occorso, da Pt_1 visura PRA, gravata da fermo amministrativo elevato dall'Agenzia delle Entrate in data pagina 3 di 11 28 agosto 2019 per € 27.459,99, nonché ulteriore fermo da parte di Soris Spa per €
521,21;
. detta circostanza può essere considerata alla stregua delle esimenti previste dall'art. 2742 c.c., sull'assunto per cui il fermo amministrativo andrebbe parificato al “privilegio, pegno o ipoteca” stante la medesimezza della ratio sottesa agli istituti, posto che, diversamente opinando, sarebbe sempre sufficiente il furto del mezzo per sanare il debito del proprietario dello stesso;
. il sig. ha aderito al servizio Telematic Box, sistema volto alla fornitura di servizi Pt_1 di infomobilità e, sul punto, l'art.
2.b del contratto di assicurazione RA DA dispone che l'adesione al pacchetto “telematic” è condizionata all'apposizione di “scatola
Telematica di Marca Magneti Marelli denominata T Box Sat Rac” sul mezzo assicurato;
. malgrado l'art.
9.4 del fascicolo informativo prevedesse che, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo assicurato, alla denuncia dovesse essere allegato, tra l'altro, il
“Certificato di installazione e collaudo del dispositivo T-Box”, l'odierno attore ha omesso di produrlo, circostanza, questa, che lascia intendere come il suddetto presidio non fosse stato applicato alla vettura Jeep Renegade;
. parte attrice ha omesso di provare la storicità del fatto, essendo all'uopo insufficiente la denuncia resa dall'assicurato all'autorità;
. con riferimento al quantum debeatur, la somma eventualmente liquidata in questa sede dovrà tenere conto delle condizioni generali di polizza in materia di scoperti e franchigie ed, in particolare, dell'art.
3.1 che dispone che “in caso di mancata installazione, non funzionamento del dispositivo, manomissione della scatola telematica
“T Box Sat Rac di marca lo scoperto applicato in caso di furto totale è Controparte_2 pari al 50% dell'importo indennizzabile (solo per adesione al pacchetto Telematic indicato sul modulo di Adesione).”
Ritenendo che tali circostanze integrino un inadempimento contrattuale tale da giustificare il diniego del diritto all'indennizzo, ha dunque Controparte_1 concluso chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., sono stati escussi i testi intimati sui capitoli di prova ammessi;
ritenuta la causa matura per la pagina 4 di 11 decisione, il giudice ha assegnato termine perentorio al 12.9.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del
16.092025 la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
La presente causa trae origine dalla domanda dispiegata da e volta Parte_1 ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo assicurativo previsto nelle condizioni della polizza sottoscritta con la lamentando il furto Controparte_3 del veicolo assicurato - Jeep Renegade tg.FP357ND - rubato nella notte tra il 29 e il
30.09.2021, allorché lo stesso si trovava parcheggiato nel cortile interno del condominio ove egli risiede.
Anzitutto occorre evidenziare che il primo e principale obbligo dell'assicuratore, in relazione al tipo di assicurazione in esame, è quello di pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento dannoso, il che presuppone che si sia verificato un sinistro corrispondente a quello descritto nel contratto e che tale sinistro sia causalmente dovuto ad un rischio corrispondente a quello descritto in contratto.
L'onere di provare la sussistenza di tali presupposti incombe sull'assicurato, giacché l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, ha l'onere di dimostrare ai sensi dell'art. 2697 c.c. che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa, corrispondente a quello descritto nel contratto di assicurazione e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura (cfr. Cass. n.
5123/95 e Cass. n. 4374/16, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997, Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017; Cass. n. 1558/18, nonché Cass. n. 7749/20,
Corte d'Appello di Torino n. 21 del 4.1.2019; Tribunale Torino sez. IV, 27/09/2023,
n.3690).
Nel caso di specie, , al fine di fornire la prova del proprio diritto alla Parte_1 copertura indennitaria, ha prodotto in giudizio la denuncia-querela sporta in data
30.9.2021 presso la Stazione dei Carabinieri Torino – Pozzo Strada (doc. 2 fascicolo attoreo), la denuncia della perdita del possesso del veicolo richiesta al PRA il 26.10.2021
(doc. 4), nonché la comunicazione di che ha negato l'indennizzo (doc. n. 6-9 CP_1
pagina 5 di 11 fascicolo attoreo) e le condizioni generali della polizza assicurativa ove è prevista la copertura per il furto del mezzo (doc. n. 1 bis fascicolo attoreo).
La documentazione fornita, tuttavia, non può ritenersi idonea a provare l'effettiva verificazione del furto denunciato.
Ed infatti, la mera proposizione di denuncia-querela, trattandosi di atto di unilaterale provenienza della parte (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 141/15), non riveste alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, non essendo di per sé idonea a dimostrare che il fatto sia effettivamente accaduto (cfr. Cass. Civ. sez. III, sent.
18532/2007; Cass. 8198/2013, Cass. n. 11012/13 e Cass. n. 19058/11, Tribunale Torino sez. IV, 16/04/2021, n. 1926; Corte Appello Torino sez. III, 07/12/2021, n. 1355).
Sono stati quindi escussi in giudizio i testi intimati, sui capitoli di prova orale ammessi per la parte attrice.
Tanto la moglie del sig. – in regime di separazione dei beni – sig.ra Pt_1
, quanto un vicino di casa, sig. hanno dichiarato di aver Parte_2 CP_4 visto l'attore parcheggiare l'auto all'interno del cortile condominiale dello stabile in cui risiede nel periodo di riferimento (settembre 2021) nonché di aver appreso, alcuni giorni dopo, che la stessa non era più stata ivi rinvenuta (cfr. verbale udienza 4.12.2024).
Ora, non vi sono elementi che possano far ritenere di per sé inattendibili le dichiarazioni fornite dai testi escussi, le quali sono risultate anche convergenti quanto ad alcuni aspetti secondari (come la circostanza che all'interno del cortile condominiale non fosse consentito il parcheggio delle auto e ciò nonostante alcuni condomini, tra cui l'attore, lo utilizzassero a tal fine).
Peraltro, seppur il teste abbia dichiarato avere formale residenza in un CP_4 luogo diverso (via Martiniana 14) egli ha affermato di abitare nello stabile di Via
Sestriere 33, adiacente a quello ove abita l'attore (corto Trapani 109) e, la descrizione condotta con riferimento al complesso condominiale, al cortile comune interno ed ai passi carrai/cancelli su via Sestriere (ove ha riferito aver incontrato il sig. ) e su Pt_1 via Orsiera, risulta convergente con quanto appreso dal giudice accedendo al sito google.maps, con i mezzi informatici messi a disposizione dell'ufficio.
pagina 6 di 11 In ogni caso, la Compagnia assicurativa convenuta non ha indicato né in comparsa né nelle successive scansioni difensive alcun elemento idoneo a contrastare l'attendibilità della denuncia presentata dall'attore ai Carabinieri della Stazione di Torino
– Pozzo Strada, limitandosi a sostenere l'esclusione della copertura assicurativa, sulla base della presenza del fermo amministrativo sul veicolo assicurato, nonché
l'inadempimento contrattuale dell'attore per aver mancato di installare il dispositivo di tracciamento satellitare ”Telematic Box”.
Con riferimento alla questione della valenza impeditiva, o meno, del fermo amministrativo iscritto sul veicolo, rispetto al diritto all'indennizzo azionato dall'attore, va osservato che l'art. 86 del DPR 602/73 attribuisce al concessionario la facoltà di disporre il fermo amministrativo, trascorso il termine previsto dal I comma dell'articolo 50, D.P.R.
602/73 (sessanta giorni dalla notifica della cartella), conferendo al soggetto responsabile della riscossione una potestà che si colloca nel quadro dei diritti potestativi del creditore che trovano nel diritto comune la naturale collocazione (Consiglio di Stato, nella decisione n. 4689 del 13/09/2005).
Il fermo amministrativo è dunque provvedimento preordinato alla proficuità dell'esecuzione, e va inquadrato fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore, sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, essendo atto funzionale all'espropriazione forzata nonché mezzo di realizzazione del credito.
Si tratta di rimedio che, in quanto limitativo delle facoltà e dei diritti del soggetto inciso dalla potestà impositiva, è tuttavia da ritenersi assoggettato alle procedure ed ai limiti espressamente previsti dalle disposizioni normative che lo regolano.
A tal proposito si rileva che in nessuna delle norme che disciplinano il cd. fermo amministrativo di autoveicolo, di natura fiscale, si rinvengono previsioni analoghe a quelle poste dalle previsioni codicistiche o pattizie a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del proprietario del veicolo in rapporti tra privati.
Né in ragione del principio di stretta legalità che informa la disciplina fiscale si ritiene che in assenza di siffatta espressa previsione legislativa tale estensione analogica possa essere fondatamente operata.
pagina 7 di 11 Come è stato osservato in altre pronunce di merito (Tribunale Ragusa,
11/03/2011, n. 201, conf. Tribunale Bari sez. II, 21/01/2022, (ud. 21/01/2021, dep.
21/01/2022), n.246 conf. Tribunale Torino sez. IV, 22/02/2021, (ud. 20/02/2021, dep.
22/02/2021), n.834) la mera iscrizione dell'atto di fermo amministrativo non determina di per sé la surrogazione reale della prelazione dovuta dall'assicuratore, similmente a quanto invece previsto dall'art. 2742 c.c., laddove è invero prevista anche una verifica della causa del credito ed un vaglio della causa di prelazione che assiste il credito sottostante.
In ragione della mancata previsione di atti procedimentali finalizzati a consentire all'Ente impositivo che ha iscritto il fermo amministrativo di venire ad effettiva conoscenza del credito indennitario e di poter paralizzare la liquidazione del danno in favore del proprietario - onde conseguirne in via prioritaria l'assegnazione in pagamento dell'eventuale proprio credito (con rimedio analogo alla opposizione prevista all'art. 2742
c.c.) e/o di scansioni procedimentali idonee a consentire la verifica della persistenza ed esigibilità di tale credito di natura fiscale - l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta si risolverebbe in pratica in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione (cfr. negli stessi termini Tribunale Bari sez. II, 21/01/2022, (ud.
21/01/2021, dep. 21/01/2022), n.246 conf. Tribunale Torino sez. IV, 22/02/2021, (ud.
20/02/2021, dep. 22/02/2021), n.834).
Anche per tale ragione, difetta in capo alla società convenuta, un concreto interesse ad opporsi alla liquidazione del danno.
Infine, e per ciò che concerne la presenza o meno al momento del furto, della scatola telematica “T Box Sat Rac” di marca sulla vettura, si osserva che Controparte_2
l'attore ha prodotto, unitamente alla prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., il verbale di installazione e collaudo del predetto dispositivo, rilasciato dalla con riferimento Pt_3 al veicolo Jeep Renegade tg. FP357ND in data 16.4.2018 (doc. 16) e contratto concluso dal sig. per l'accesso al servizio “Telematic Box” con la Targa Drive s.r.l. (riferito Pt_1 al contratto di leasing/finanziamento n. 5415564) con riferimento al medesimo veicolo, per la durata espressamente indicata di 36 mesi, datato 21.4.2018 (essendo peraltro pagina 8 di 11 irrilevante la circostanza che non si tratti di documentazione contrattuale sottoscritta dall'attore, il quale, con la sua produzione in giudizio, ha manifestato l'inequivoca volontà di avvalersene).
E' lo stesso attore, tuttavia, a confermare che al momento del furto verificatosi a settembre 2021, il servizio di rilevazione non fosse più attivo in quanto scaduto il
21.4.2018 (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c.).
In base alle CGA ed in particolare all'art.
3.1 del Foglio informativo è previsto che
“in caso di mancata installazione, non funzionamento del dispositivo, manomissione della scatola telematica “T Box Sat Rac di marc lo scoperto applicato in Controparte_2 caso di furto totale è pari al 50% dell'importo indennizzabile (solo per adesione al pacchetto Telematic indicato sul modulo di Adesione).”
Sul punto, poi, non può trovare accoglimento l'eccezione dell'attore, (peraltro tardivamente sollevata solo in sede di comparsa conclusionale), con riferimento alla presunta vessatorietà della clausola in oggetto che prevede la decurtazione del 50% dell'indennizzo in assenza del sistema satellitare funzionante, tenuto conto che trattasi di clausola non limitativa della responsabilità, ma delimitativa dell'oggetto del contratto in quanto non esclude ma specifica il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato (cfr. Cass. 15.05.2018 n. 11757).
In ogni caso, tanto sul frontespizio della polizza (doc. 1 bis fasc. attoreo) quanto sulla documentazione contrattuale relativa al finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto (doc. 1 fasc. attoreo), era indicata espressamente la durata della copertura assicurativa (72 mesi).
Parimenti era altresì chiaramente indicata la durata del contratto di fornitura del servizio di installazione del dispositivo satellitare (36 mesi), nel foglio allegato alla stessa documentazione contrattuale rilasciata al sig. all'atto di acquisto del veicolo Pt_1
(doc. 17 fasc. attoreo e doc. 1 pag. 5).
Ne consegue che doveva ritenersi informazione nota all'acquirente che dunque al momento della scadenza del 36 mesi (tra l'altro coincidente con la metà della durata dell'intera copertura assicurativa) avrebbe dovuto attivarsi per il relativo rinnovo, onde non incorrere nella limitazione sopra menzionata (art.
3.1. CGA).
pagina 9 di 11 Peraltro, si diceva, anche nel frontespizio del contratto di finanziamento concluso dall'attore è ben indicato il tipo di polizza contratta “Premium Cop. F/I TOP TELE Kask”
(doc. 1 fasc. attoreo), così come nel frontespizio della polizza contratta con è CP_1 chiarito il “Pacchetto Operante – Premium Telematic KAS + Premium Telematic +
Premium Telematic Kasko + Coperture danni accessorie” e sono indicate le relative coperture assicurative.
Infine, nella nota informativa pedissequamente rilasciata, al punto B.
“Informazioni sul contratto”, è indicato, in neretto, che “Per l'adesione al pacchetto
“Telematic” indicato sul Modulo di Adesione è condizione indispensabile che il veicolo sia dotato della scatola Telematica di Marca Magneti Marelli denominata “T-Box Sat Rac”
(pag. 7 doc. 1 bis fasc. attoreo).
Deve dunque certamente trovare applicazione la clausola poc'anzi citata (art. 3.1.
CGA) che prevede la decurtazione dell'indennizzo spettante all'assicurato in caso di furto del veicolo quando, come nel caso di specie, non risulti funzionante il dispositivo satellitare istallato.
Venendo quindi alla quantificazione dell'indennizzo, tenuto conto che parte convenuta non ha specificatamente contestato l'importo indicato dall'attore in €
18.000,00, corrispondente al valore commerciale dell'auto al momento del furto, come rinvenibile nella rivista specializzata RU (doc.13-14-15 fasc. attoreo), donde la non necessità di disporre CTU estimativa, l'importo dovuto dalla CP_3 [...]
all'attore ammonta a complessivi € 9.000,00. Controparte_1
Tenuto conto che “In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 10488/09 e Cass. n.
pagina 10 di 11 15868/15 e conf. Cass. 16229/2023), sulla somma capitale sopra indicata (€ 9.000,00) deve essere riconosciuta la sola rivalutazione monetaria a far data dall'evento
(30.9.2021), non essendo stata fornita la prova del maggior danno da ritardo che avrebbe potuto legittimare anche il riconoscimento degli interessi compensativi (Cass.
6351/25 conf. Cass. 4938/23), così determinandosi l'importo oggi dovuto dalla
[...]
in € 10.458,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo Parte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta.
Le stesse si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della causa (in ragione del criterio del decisum, (scaglione da 15.200,00 a 26.000,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi per le quattro fasi proporzionalmente ridotti, oltre agli esborsi documentati (CU, Marca e intimazione testi).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 10.458,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 pronuncia al saldo;
• Condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre € 277,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 12/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5266/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, C.so Re Parte_1 C.F._1
Umberto n. 96 presso lo studio dell'Avv.to Luigi Riccio che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
-ATTORE-
Contro
, p. iva , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Torino, via L.L. Colli 20 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Alasia, che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
-CONVENUTA-
OGGETTO: Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere CTU, ove ritenuta necessaria, atta a determinare il valore commerciale della vettura Jeep Renegade tg. FP357ND e pertanto l'ammontare dell'indennizzo dovuto d ai sensi di polizza. CP_1
NEL MERITO:
pagina 1 di 11 RESPINGERE tutte le eccezioni e allegazioni in fatto e diritto della convenuta.
ACCERTARE il diritto del signor di vedersi indennizzato dalla compagnia Parte_1 convenuta , ai sensi di polizza, per il danno da furto della propria Controparte_1 autovettura Jeep Renegade, per tutte le ragioni indicate in atti e all'esito dell'istruttoria;
DICHIARARE tenuta e conseguentemente CONDANNARE la società convenuta
[...]
, in forza della polizza assicurativa indicata in atti, stipulata dal signor Controparte_1
a corrispondere a favore dello stesso, quale indennizzo assicurativo, la Parte_1 somma di euro 18.000,00 al lordo della franchigia contrattuale, o diversa somma maggiore o minore meglio accertata in corso di causa.
CONDANNARE la convenuta al pagamento della rivalutazione e degli interessi, questi ultimi al tasso legale dall'evento e sino alla domanda giudiziale e dopo tale domanda ex art. 1284, 4 comma c.c.
Con vittoria delle spese di causa per onorari, 15% spese forfettarie, esposti per euro
264,00 e oneri di legge”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni più opportuno diritto, azione, eccezione e difesa;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Nel merito, in via principale
Rigettare le pretese attoree poiché non provate in punto an debeatur per i motivi addotti sub 1) della comparsa di costituzione e risposta depositata
In subordine
Rigettare le pretese attoree poiché infondate in punto quantum per i motivi addotti sub
2) della comparsa di costituzione e risposta depositata
In ogni caso,
Con il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. sugli importi imponibili”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.02.2023 il sig. Parte_1 ha rappresentato:
. di essere proprietario della vettura Jeep Renegade tg.FP357ND e di averla assicurata con per le garanzie dirette, ivi compresa la garanzia furto CP_1 Controparte_1 totale;
. che la suddetta autovettura è stata rubata nella notte tra il 29 e il 30.09.2021, allorché la stessa si trovava parcheggiata nel cortile interno del condominio ove egli risiede, posto che nel periodo dell'occorso era solito utilizzare per gli spostamenti e per l'attività lavorativa il carro attrezzi datogli in uso dalla ditta presso cui è dipendente;
. di aver denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione Torino-Pozzo Strada ed alla e di aver rilasciato alla convenuta, su richiesta della stessa, Controparte_1 procura speciale a vendere l'autovettura in caso di ritrovamento e denuncia di perdita di possesso dell'auto;
. che con comunicazione risalente al gennaio 2022, la ha negato Controparte_1 la corresponsione dell'indennizzo, opponendo all'assicurato il fatto che, al momento del furto, l'auto risultava sottoposta a fermo amministrativo;
. che sia la reiterata richiesta di liquidazione dell'indennizzo fatta pervenire alla convenuta per il tramite del proprio legale, sia l'esperito procedimento di mediazione hanno avuto esito negativo.
Osservato che le condizioni di contratto fornite all'attore in sede di stipula non contemplavano alcuna clausola che stabilisse l'inoperatività della polizza in presenza di fermo amministrativo e rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da al fine di non adempiere all'obbligo contrattuale cui questa è Controparte_1 tenuta, il sig. ha chiesto la condanna della Compagnia al pagamento della Pt_1 somma di euro 18.000,00 a titolo di indennizzo ai sensi di polizza, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa del 26.052023 si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo l'infondatezza della pretesa attorea in quanto:
[...]
. la vettura di proprietà del sig. risultava, al momento del presunto occorso, da Pt_1 visura PRA, gravata da fermo amministrativo elevato dall'Agenzia delle Entrate in data pagina 3 di 11 28 agosto 2019 per € 27.459,99, nonché ulteriore fermo da parte di Soris Spa per €
521,21;
. detta circostanza può essere considerata alla stregua delle esimenti previste dall'art. 2742 c.c., sull'assunto per cui il fermo amministrativo andrebbe parificato al “privilegio, pegno o ipoteca” stante la medesimezza della ratio sottesa agli istituti, posto che, diversamente opinando, sarebbe sempre sufficiente il furto del mezzo per sanare il debito del proprietario dello stesso;
. il sig. ha aderito al servizio Telematic Box, sistema volto alla fornitura di servizi Pt_1 di infomobilità e, sul punto, l'art.
2.b del contratto di assicurazione RA DA dispone che l'adesione al pacchetto “telematic” è condizionata all'apposizione di “scatola
Telematica di Marca Magneti Marelli denominata T Box Sat Rac” sul mezzo assicurato;
. malgrado l'art.
9.4 del fascicolo informativo prevedesse che, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo assicurato, alla denuncia dovesse essere allegato, tra l'altro, il
“Certificato di installazione e collaudo del dispositivo T-Box”, l'odierno attore ha omesso di produrlo, circostanza, questa, che lascia intendere come il suddetto presidio non fosse stato applicato alla vettura Jeep Renegade;
. parte attrice ha omesso di provare la storicità del fatto, essendo all'uopo insufficiente la denuncia resa dall'assicurato all'autorità;
. con riferimento al quantum debeatur, la somma eventualmente liquidata in questa sede dovrà tenere conto delle condizioni generali di polizza in materia di scoperti e franchigie ed, in particolare, dell'art.
3.1 che dispone che “in caso di mancata installazione, non funzionamento del dispositivo, manomissione della scatola telematica
“T Box Sat Rac di marca lo scoperto applicato in caso di furto totale è Controparte_2 pari al 50% dell'importo indennizzabile (solo per adesione al pacchetto Telematic indicato sul modulo di Adesione).”
Ritenendo che tali circostanze integrino un inadempimento contrattuale tale da giustificare il diniego del diritto all'indennizzo, ha dunque Controparte_1 concluso chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., sono stati escussi i testi intimati sui capitoli di prova ammessi;
ritenuta la causa matura per la pagina 4 di 11 decisione, il giudice ha assegnato termine perentorio al 12.9.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del
16.092025 la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
La presente causa trae origine dalla domanda dispiegata da e volta Parte_1 ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo assicurativo previsto nelle condizioni della polizza sottoscritta con la lamentando il furto Controparte_3 del veicolo assicurato - Jeep Renegade tg.FP357ND - rubato nella notte tra il 29 e il
30.09.2021, allorché lo stesso si trovava parcheggiato nel cortile interno del condominio ove egli risiede.
Anzitutto occorre evidenziare che il primo e principale obbligo dell'assicuratore, in relazione al tipo di assicurazione in esame, è quello di pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento dannoso, il che presuppone che si sia verificato un sinistro corrispondente a quello descritto nel contratto e che tale sinistro sia causalmente dovuto ad un rischio corrispondente a quello descritto in contratto.
L'onere di provare la sussistenza di tali presupposti incombe sull'assicurato, giacché l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, ha l'onere di dimostrare ai sensi dell'art. 2697 c.c. che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa, corrispondente a quello descritto nel contratto di assicurazione e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura (cfr. Cass. n.
5123/95 e Cass. n. 4374/16, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997, Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017; Cass. n. 1558/18, nonché Cass. n. 7749/20,
Corte d'Appello di Torino n. 21 del 4.1.2019; Tribunale Torino sez. IV, 27/09/2023,
n.3690).
Nel caso di specie, , al fine di fornire la prova del proprio diritto alla Parte_1 copertura indennitaria, ha prodotto in giudizio la denuncia-querela sporta in data
30.9.2021 presso la Stazione dei Carabinieri Torino – Pozzo Strada (doc. 2 fascicolo attoreo), la denuncia della perdita del possesso del veicolo richiesta al PRA il 26.10.2021
(doc. 4), nonché la comunicazione di che ha negato l'indennizzo (doc. n. 6-9 CP_1
pagina 5 di 11 fascicolo attoreo) e le condizioni generali della polizza assicurativa ove è prevista la copertura per il furto del mezzo (doc. n. 1 bis fascicolo attoreo).
La documentazione fornita, tuttavia, non può ritenersi idonea a provare l'effettiva verificazione del furto denunciato.
Ed infatti, la mera proposizione di denuncia-querela, trattandosi di atto di unilaterale provenienza della parte (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 141/15), non riveste alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, non essendo di per sé idonea a dimostrare che il fatto sia effettivamente accaduto (cfr. Cass. Civ. sez. III, sent.
18532/2007; Cass. 8198/2013, Cass. n. 11012/13 e Cass. n. 19058/11, Tribunale Torino sez. IV, 16/04/2021, n. 1926; Corte Appello Torino sez. III, 07/12/2021, n. 1355).
Sono stati quindi escussi in giudizio i testi intimati, sui capitoli di prova orale ammessi per la parte attrice.
Tanto la moglie del sig. – in regime di separazione dei beni – sig.ra Pt_1
, quanto un vicino di casa, sig. hanno dichiarato di aver Parte_2 CP_4 visto l'attore parcheggiare l'auto all'interno del cortile condominiale dello stabile in cui risiede nel periodo di riferimento (settembre 2021) nonché di aver appreso, alcuni giorni dopo, che la stessa non era più stata ivi rinvenuta (cfr. verbale udienza 4.12.2024).
Ora, non vi sono elementi che possano far ritenere di per sé inattendibili le dichiarazioni fornite dai testi escussi, le quali sono risultate anche convergenti quanto ad alcuni aspetti secondari (come la circostanza che all'interno del cortile condominiale non fosse consentito il parcheggio delle auto e ciò nonostante alcuni condomini, tra cui l'attore, lo utilizzassero a tal fine).
Peraltro, seppur il teste abbia dichiarato avere formale residenza in un CP_4 luogo diverso (via Martiniana 14) egli ha affermato di abitare nello stabile di Via
Sestriere 33, adiacente a quello ove abita l'attore (corto Trapani 109) e, la descrizione condotta con riferimento al complesso condominiale, al cortile comune interno ed ai passi carrai/cancelli su via Sestriere (ove ha riferito aver incontrato il sig. ) e su Pt_1 via Orsiera, risulta convergente con quanto appreso dal giudice accedendo al sito google.maps, con i mezzi informatici messi a disposizione dell'ufficio.
pagina 6 di 11 In ogni caso, la Compagnia assicurativa convenuta non ha indicato né in comparsa né nelle successive scansioni difensive alcun elemento idoneo a contrastare l'attendibilità della denuncia presentata dall'attore ai Carabinieri della Stazione di Torino
– Pozzo Strada, limitandosi a sostenere l'esclusione della copertura assicurativa, sulla base della presenza del fermo amministrativo sul veicolo assicurato, nonché
l'inadempimento contrattuale dell'attore per aver mancato di installare il dispositivo di tracciamento satellitare ”Telematic Box”.
Con riferimento alla questione della valenza impeditiva, o meno, del fermo amministrativo iscritto sul veicolo, rispetto al diritto all'indennizzo azionato dall'attore, va osservato che l'art. 86 del DPR 602/73 attribuisce al concessionario la facoltà di disporre il fermo amministrativo, trascorso il termine previsto dal I comma dell'articolo 50, D.P.R.
602/73 (sessanta giorni dalla notifica della cartella), conferendo al soggetto responsabile della riscossione una potestà che si colloca nel quadro dei diritti potestativi del creditore che trovano nel diritto comune la naturale collocazione (Consiglio di Stato, nella decisione n. 4689 del 13/09/2005).
Il fermo amministrativo è dunque provvedimento preordinato alla proficuità dell'esecuzione, e va inquadrato fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore, sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, essendo atto funzionale all'espropriazione forzata nonché mezzo di realizzazione del credito.
Si tratta di rimedio che, in quanto limitativo delle facoltà e dei diritti del soggetto inciso dalla potestà impositiva, è tuttavia da ritenersi assoggettato alle procedure ed ai limiti espressamente previsti dalle disposizioni normative che lo regolano.
A tal proposito si rileva che in nessuna delle norme che disciplinano il cd. fermo amministrativo di autoveicolo, di natura fiscale, si rinvengono previsioni analoghe a quelle poste dalle previsioni codicistiche o pattizie a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del proprietario del veicolo in rapporti tra privati.
Né in ragione del principio di stretta legalità che informa la disciplina fiscale si ritiene che in assenza di siffatta espressa previsione legislativa tale estensione analogica possa essere fondatamente operata.
pagina 7 di 11 Come è stato osservato in altre pronunce di merito (Tribunale Ragusa,
11/03/2011, n. 201, conf. Tribunale Bari sez. II, 21/01/2022, (ud. 21/01/2021, dep.
21/01/2022), n.246 conf. Tribunale Torino sez. IV, 22/02/2021, (ud. 20/02/2021, dep.
22/02/2021), n.834) la mera iscrizione dell'atto di fermo amministrativo non determina di per sé la surrogazione reale della prelazione dovuta dall'assicuratore, similmente a quanto invece previsto dall'art. 2742 c.c., laddove è invero prevista anche una verifica della causa del credito ed un vaglio della causa di prelazione che assiste il credito sottostante.
In ragione della mancata previsione di atti procedimentali finalizzati a consentire all'Ente impositivo che ha iscritto il fermo amministrativo di venire ad effettiva conoscenza del credito indennitario e di poter paralizzare la liquidazione del danno in favore del proprietario - onde conseguirne in via prioritaria l'assegnazione in pagamento dell'eventuale proprio credito (con rimedio analogo alla opposizione prevista all'art. 2742
c.c.) e/o di scansioni procedimentali idonee a consentire la verifica della persistenza ed esigibilità di tale credito di natura fiscale - l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta si risolverebbe in pratica in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione (cfr. negli stessi termini Tribunale Bari sez. II, 21/01/2022, (ud.
21/01/2021, dep. 21/01/2022), n.246 conf. Tribunale Torino sez. IV, 22/02/2021, (ud.
20/02/2021, dep. 22/02/2021), n.834).
Anche per tale ragione, difetta in capo alla società convenuta, un concreto interesse ad opporsi alla liquidazione del danno.
Infine, e per ciò che concerne la presenza o meno al momento del furto, della scatola telematica “T Box Sat Rac” di marca sulla vettura, si osserva che Controparte_2
l'attore ha prodotto, unitamente alla prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., il verbale di installazione e collaudo del predetto dispositivo, rilasciato dalla con riferimento Pt_3 al veicolo Jeep Renegade tg. FP357ND in data 16.4.2018 (doc. 16) e contratto concluso dal sig. per l'accesso al servizio “Telematic Box” con la Targa Drive s.r.l. (riferito Pt_1 al contratto di leasing/finanziamento n. 5415564) con riferimento al medesimo veicolo, per la durata espressamente indicata di 36 mesi, datato 21.4.2018 (essendo peraltro pagina 8 di 11 irrilevante la circostanza che non si tratti di documentazione contrattuale sottoscritta dall'attore, il quale, con la sua produzione in giudizio, ha manifestato l'inequivoca volontà di avvalersene).
E' lo stesso attore, tuttavia, a confermare che al momento del furto verificatosi a settembre 2021, il servizio di rilevazione non fosse più attivo in quanto scaduto il
21.4.2018 (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c.).
In base alle CGA ed in particolare all'art.
3.1 del Foglio informativo è previsto che
“in caso di mancata installazione, non funzionamento del dispositivo, manomissione della scatola telematica “T Box Sat Rac di marc lo scoperto applicato in Controparte_2 caso di furto totale è pari al 50% dell'importo indennizzabile (solo per adesione al pacchetto Telematic indicato sul modulo di Adesione).”
Sul punto, poi, non può trovare accoglimento l'eccezione dell'attore, (peraltro tardivamente sollevata solo in sede di comparsa conclusionale), con riferimento alla presunta vessatorietà della clausola in oggetto che prevede la decurtazione del 50% dell'indennizzo in assenza del sistema satellitare funzionante, tenuto conto che trattasi di clausola non limitativa della responsabilità, ma delimitativa dell'oggetto del contratto in quanto non esclude ma specifica il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato (cfr. Cass. 15.05.2018 n. 11757).
In ogni caso, tanto sul frontespizio della polizza (doc. 1 bis fasc. attoreo) quanto sulla documentazione contrattuale relativa al finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto (doc. 1 fasc. attoreo), era indicata espressamente la durata della copertura assicurativa (72 mesi).
Parimenti era altresì chiaramente indicata la durata del contratto di fornitura del servizio di installazione del dispositivo satellitare (36 mesi), nel foglio allegato alla stessa documentazione contrattuale rilasciata al sig. all'atto di acquisto del veicolo Pt_1
(doc. 17 fasc. attoreo e doc. 1 pag. 5).
Ne consegue che doveva ritenersi informazione nota all'acquirente che dunque al momento della scadenza del 36 mesi (tra l'altro coincidente con la metà della durata dell'intera copertura assicurativa) avrebbe dovuto attivarsi per il relativo rinnovo, onde non incorrere nella limitazione sopra menzionata (art.
3.1. CGA).
pagina 9 di 11 Peraltro, si diceva, anche nel frontespizio del contratto di finanziamento concluso dall'attore è ben indicato il tipo di polizza contratta “Premium Cop. F/I TOP TELE Kask”
(doc. 1 fasc. attoreo), così come nel frontespizio della polizza contratta con è CP_1 chiarito il “Pacchetto Operante – Premium Telematic KAS + Premium Telematic +
Premium Telematic Kasko + Coperture danni accessorie” e sono indicate le relative coperture assicurative.
Infine, nella nota informativa pedissequamente rilasciata, al punto B.
“Informazioni sul contratto”, è indicato, in neretto, che “Per l'adesione al pacchetto
“Telematic” indicato sul Modulo di Adesione è condizione indispensabile che il veicolo sia dotato della scatola Telematica di Marca Magneti Marelli denominata “T-Box Sat Rac”
(pag. 7 doc. 1 bis fasc. attoreo).
Deve dunque certamente trovare applicazione la clausola poc'anzi citata (art. 3.1.
CGA) che prevede la decurtazione dell'indennizzo spettante all'assicurato in caso di furto del veicolo quando, come nel caso di specie, non risulti funzionante il dispositivo satellitare istallato.
Venendo quindi alla quantificazione dell'indennizzo, tenuto conto che parte convenuta non ha specificatamente contestato l'importo indicato dall'attore in €
18.000,00, corrispondente al valore commerciale dell'auto al momento del furto, come rinvenibile nella rivista specializzata RU (doc.13-14-15 fasc. attoreo), donde la non necessità di disporre CTU estimativa, l'importo dovuto dalla CP_3 [...]
all'attore ammonta a complessivi € 9.000,00. Controparte_1
Tenuto conto che “In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 10488/09 e Cass. n.
pagina 10 di 11 15868/15 e conf. Cass. 16229/2023), sulla somma capitale sopra indicata (€ 9.000,00) deve essere riconosciuta la sola rivalutazione monetaria a far data dall'evento
(30.9.2021), non essendo stata fornita la prova del maggior danno da ritardo che avrebbe potuto legittimare anche il riconoscimento degli interessi compensativi (Cass.
6351/25 conf. Cass. 4938/23), così determinandosi l'importo oggi dovuto dalla
[...]
in € 10.458,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo Parte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta.
Le stesse si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della causa (in ragione del criterio del decisum, (scaglione da 15.200,00 a 26.000,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi per le quattro fasi proporzionalmente ridotti, oltre agli esborsi documentati (CU, Marca e intimazione testi).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 10.458,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 pronuncia al saldo;
• Condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre € 277,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 12/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 11 di 11