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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di Giudice d'appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 986/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Insalata, Parte_1
Appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Lorenzo Pirolo,
Appellata nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contumace,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12.2.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 13.12.2019 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1478/2019 resa dal Giudice di Pace di Bari nell'ambito del giudizio di
I grado iscritto al n. 5962/2018 R.G., depositata in data 18.6.2019 e non notificata, con cui,
pagina 1 di 10 nella contumacia di è stata rigettata la domanda Controparte_2
risarcitoria avanzata da in ordine al sinistro del 18.9.2017, con condanna Parte_1
dello stesso al pagamento delle spese processuali nei confronti della compagnia di assicurazioni.
In particolare, con l'atto di citazione con cui è stato instaurato il giudizio di I grado Parte_1
ha dedotto che:
[...]
- il giorno 18/09/2017 alle ore 21,45 il motociclo targato EC16991 di proprietà e condotta dall'attore mentre percorreva il sottopasso Luigi di Savoia direzione Via Giuseppe Capruzzi, stante il segnale di luce verde del semaforo presente in loco, si immetteva sulla sua corsia
(direzione dritto) quando il quadriciclo di marca Renault di proprietà della
[...]
targato DY 777538, condotto dal Sig. Controparte_2 Parte_2
ed assicurato per la R.C. con cambiava improvvisamente corsia nel Controparte_1
tentativo di superare una autovettura che lo precedeva, invadendo la direzione di marcia dell'attore;
- a seguito di tale improvvisa manovra, l'attore faceva di tutto per evitare l'impatto ma cadeva rovinosamente al suolo;
- il motociclo dell'attore riportava danni sul lato destro dello stesso;
- nella circostanza, se pur dolorante al piede destro, l'attore riusciva a stare in piedi e veniva regolarmente sottoscritto da entrambe le parti modulo CID nel quale il conducente del quadriciclo si assumeva la responsabilità del sinistro;
è successo che dopo circa due ore dal sinistro il piede dell'attore era sempre più dolorante e, stante tale situazione, si recava presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dove gli veniva diagnosticata “Frattura Diafisi I
Metatarso Piede DX”; nella circostanza veniva applicato gesso con prognosi di gg 30 e divieto di appoggio;
in data 19/10/2017 gli veniva rimosso il gesso e prescritta valutazione fisiatrica per rieducazione funzionale;
sono state eseguite 10 sedute di tecar terapia, 10 sedute di RMSSI, 10 sedute di RM e 10 sedute di training deambulatorio del passo;
- a seguito di regolare denuncia inoltrata dal Sig. alla il Parte_2 CP_1 Pt_1
veniva chiamato a visita dal medico legale della Compagnia Unipolsai;
contestualmente veniva redatta perizia tecnica sul mezzo dell'attore da parte del perito della Compagnia;
i postumi di invalidità biologica e lavorativa, secondo quanto indicato dal perito della
Compagnia assicuratrice di controparte sono di entità non inferiori al 3%;
- l'attore svolge e svolgeva all'epoca dell'incidente attività professionale di Avvocato, con studio in Matera;
in conseguenza delle lesioni e delle invalidità riportate, impossibilitato a pagina 2 di 10 svolgere qualsiasi attività, si è dovuto fare sostituire nella conduzione del suo studio professionale e nell'attività di udienza dell'Avv. Giuseppe Miolla, con un corrispettivo di €.
2.000,00 oltre accessori regolarmente pagati giusta fattura n.53/17; l'attore ha altresì sostenuto le seguenti spese: €. 662.00 per Tecar e riabilitazione funzionale;
€. 30,00 per radiografia di controllo pre rimozione gesso;
€.79,00 per farmaci prescritti e così in totale €. di 2.771,00; poichè in data 02 e 03/10/2017 l'attore doveva recarsi a Milano e poi a Genova, in data 12/09/2017, prima del sinistro, aveva acquistato biglietti non rimborsabili Alitalia e
Ryanair, per una spesa totale di €. 151,34, nonché prenotazione alberghiera tramite Booking, non rimborsabile, con una spesa di €. 98,82 presso Starhotels President Genova;
stante l'impossibilità a muoversi, dette prenotazioni sono andate perse con un danno economico pari ad €. 249,34; a seguito del sinistro il motociclo ha subito danni materiali pari ad €.
954,97 come da allegato preventivo e comunque nella misura di cui alla perizia eseguita dal tecnico della CP_1
Alla luce di quanto sopra, l'attore ha chiesto al Giudice di Pace di Bari il riconoscimento della responsabilità del sinistro in capo alla società convenuta ed il risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di €. 17.145,75, oltre ai danni materiali, per un totale di euro
21.121,88 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, senza ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, così motivando: “La Compagnia, costituitasi, contestava la ricostruzione dei fatti, oltre l'an e il quantum debeatur. Chiedeva il rigetto della domanda. (…) E' emerso dal CID allegato in atti che il sinistro veniva provocato dalla condotta imprudente del conducente del quadriciclo che in fase di sorpasso non si avvedeva della presenza della moto, il cui conducente per evitare l'impatto rovinava al suolo. Dalle dichiarazioni rese nel citato modello si evidenzia che non vi è stata collisione tra i mezzi. A queste dichiarazioni non sono seguite prove concrete sia per chiarire la dinamica del sinistro, sia per la quantificazione dei danni. Le richieste istruttorie si limitavano ad una prova testimoniale con il conducente del quadriciclo, soggetto ritenuto incapace a testimoniare in quanto avente un interesse diretto nella causa ex art 246 cpc (cfr.
Cass. 7623/2016 e 19258/2015) e all'ordine di esibizione di documentazione della società assicuratrice convenuta (istruttoria interna) non supportata da motivazioni per essere evasa.
Allo stato la domanda è da considerarsi priva di prova sull'an per cui questo giudicante non
pagina 3 di 10 può che prendere una decisione di rigetto, non ricorrendo idonei elementi che possano far pervenire ad un giudizio contrario”.
Con l'atto di citazione in appello ha censurato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace sulla scorta dei seguenti motivi:
- sulla determinazione dell'an: motivazione carente illogica e contraddittoria;
la motivazione dell'impugnata sentenza è assolutamente insufficiente e contraddittoria in quanto il Giudice nel giungere alle conclusioni di assenza di prova, oltre ad aver immotivatamente rigettato le richieste istruttorie delle parti, ha ritenuto non probante il CID sottoscritto dalle parti;
- sulla valenza del CID: con la sentenza n. 20300/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito la valenza di questo documento confessorio, statuendo che, in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia di assicurazioni era onerata, il giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del CID quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti;
nel caso di specie, la Compagnia non ha fornito alcuna prova contraria a quanto dichiarato nell'allegato
CID; per di più la contumacia della convenuta nel giudizio non può che acclarare la validità delle dichiarazioni rese nel predetto documento;
di conseguenza, il Giudice ha erroneamente ritenuto la domanda priva di prova, non considerando, peraltro, l'assenza di qualsiasi contestazione in merito al CID da parte della Compagnia di Assicurazioni;
peraltro, ove avesse ammesso l'interrogatorio formale della convenuta contumace, richiesto dalla
Compagnia di Assicurazioni e non opposto dal deducente, avrebbe avuto conferma di quanto dichiarato nella constatazione amichevole del sinistro;
ed ancora, il CID depositato va analogicamente disciplinato come scrittura privata, dove l'art. 2702 c.c. attribuisce alla scrittura privata l'efficacia di piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta;
va altresì evidenziato che, secondo legge, l'utilizzatore del veicolo, e quindi della polizza di assicurazioni per RC, su un mezzo intestato ad una società, deve essere obbligatoriamente una persona fisica e nel caso di specie la stessa potrebbe coincidere con il conducente del mezzo, atteso che lo stesso, come da allegata visura camerale, è socio e Consigliere di amministrazione della cooperativa contumace;
- sulla mancata ammissione della prova testimoniale: controparte in I grado non ha specificato in alcun modo se il , conduttore del mezzo, fosse anche il contraente Parte_2 della polizza, come rappresentante legale della società, e tantomeno poteva l'attore in I grado pagina 4 di 10 esserne certo, atteso che in sede di sinistro il ha lasciato intendere con la Parte_2
sottoscrizione del CID che ne fosse titolato;
ciò premesso, il Giudice ha rigettato la richiesta di prova testimoniale dedotta dal , ritenendo che il avesse un interesse Pt_1 Parte_2
diretto nella causa;
orbene, se così fosse, contestualmente al rigetto della richiesta istruttoria, andava ritenuto il litisconsorte necessario e quindi andava ordinata Parte_2
l'integrazione del contraddittorio e la sentenza va dichiarata nulla, con conseguente rimessione del giudizio in I grado;
tale mancato provvedimento di integrazione del contraddittorio rende nulla la sentenza e, pertanto, in via gradata, ove il non sia Parte_2
da ritenere litisconsorte necessario, si evidenzia che la Suprema Corte con sentenza
1279/2019 ha ritenuto che, in assenza di contestazione sulla veridicità del sinistro,
l'incapacità a testimoniare del conducente non viene in gioco;
di conseguenza delle due l'una: o avrebbe dovuto disporsi l'integrazione del contraddittorio o si sarebbe dovuta ammettere la prova così come richiesta;
- sul rigetto della richiesta di consulenza tecnica sul mezzo e medica sul danneggiato: il
Giudice ha immotivatamente rigettato la richiesta di esibizione delle perizie, eseguite dalla
Compagnia prima della notifica della citazione, limitandosi a ritenerla non supportata da motivazione;
la richiesta era oltremodo legittima atteso che il Codice delle assicurazioni private, all'articolo 146, dà a tutti i contraenti e ai danneggiati da un sinistro stradale il diritto di accedere agli atti in possesso delle assicurazioni una volta che si sia completato il procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni dagli stessi subiti a seguito di un evento per il quale è stata attivata la procedura risarcitoria;
di conseguenza, le imprese di assicurazione, che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, hanno l'obbligo di mettere a disposizione gli atti e i documenti richiesti dagli interessati, sempre nel rispetto delle norme a tutela della privacy;
anche su tale punto, pertanto, la sentenza va riformata e va ordinato alla
Compagnia di esibire le perizie tecniche di valutazione del danno materiale, nonché quelle sul danno fisico, stante la formale richiesta eseguita in sede giudiziaria da intendersi come legittima richiesta di accesso agli atti;
- alla luce di quanto sopra, in totale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato che la responsabilità del sinistro è dipesa dal comportamento del conducente del quadriciclo targato
DY777538, il quale, eseguendo un sorpasso repentino, invadeva la corsia di marcia del
, costringendolo, al fine di evitare l'impatto, ad effettuare una improvvisa manovra Pt_1
di svolta che lo faceva cadere rovinosamente al suolo.
pagina 5 di 10 Pertanto, l'appellante ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare nulla la sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario e per l'effetto rimettere la causa in primo grado. b) dichiarare responsabile della collisione per cui è causa la convenuta c) dichiarare tenuti e condannare i convenuti,
[...]
e la , in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4
legali rappresentanti pro-tempore, in solido tra loro, a risarcire i danni tutti materiali e fisici, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa;
d) conseguentemente, condannare i suddetti convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 17.145,75= a titolo di risarcimento del danno permanente e temporaneo, nei termini di cui alla tabella indicata in narrativa, nonché al rimborso delle spese mediche per €.771,00=; nonchè al risarcimento dei danni materiali al motociclo, pari ad €. 954,97=, nonchè all'ulteriore rimborso per spese professionali, alberghiere e di volo, pari ad €. 2.250,16=, così come sostenute dall'attore e documentate, per un totale complessivo di €. 21.121,88=, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
e) con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto dei due gradi di giudizio”, insistendo in via istruttoria nella ammissione delle richieste tutte di cui al giudizio di primo grado. si è costituita il 30.4.2020, contestando le avverse difese Controparte_1
e pretese ed instando per il rigetto del gravame, opponendosi sia alla richiesta di parte appellante di esibizione di copia del contratto, essendo una richiesta nuova, formulata per la prima volta solo nel presente giudizio, sia alla richiesta di ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice avanzate in I grado.
La non si è costituita nel giudizio di appello ed Controparte_2 all'udienza dell'8.6.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in ultimo all'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 20.1.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo all'esame dei motivi di appello, va osservato quanto segue, fermo restando l'esame congiunto degli stessi in quanto strettamente connessi.
pagina 6 di 10 Come eccepito da solo nel presente giudizio di appello Controparte_1
l'attore in I grado ha chiesto di ordinare alla compagnia di assicurazioni l'esibizione di copia del contratto per la R.C. sul mezzo targato DY77538 al fine di verificare se la polizza fosse intestata alla persona fisica del conducente, , onde rimettere la causa in I Parte_2 grado per l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale responsabile civile.
Invero, trattasi di richiesta inammissibile, atteso l'espresso divieto stabilito dall'art. 345 c. 3
c.p.c. e fermo restando che l'odierno appellante sul punto non ha dimostrato di non aver potuto procurarsi la polizza per causa ad egli non imputabile: pertanto, era suo onere, anteriormente all'instaurazione del giudizio di I grado, accertarsi che la polizza R.C. fosse intestata al conducente del veicolo di proprietà della società Controparte_2
Pertanto, l'ordine di esibizione richiesto per la prima volta nel presente giudizio va dichiarato inammissibile, con conseguente rigetto della richiesta di rimessione della causa in I grado.
Quanto al rigetto dell'istanza di esibizione – da qualificarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – avanzata dall'attore in I grado relativamente alle perizie svolte dalla compagnia di assicurazioni, il Giudice di Pace sul punto ha motivato che trattasi di richiesta “non supportata da motivazioni per essere evasa”. Invero, al di là della motivazione laconica, la decisione risulta comunque corretta, in quanto l'art. 210 c.p.c. disciplina uno strumento non sostitutivo dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., i cui presupposti sono la necessità dell'acquisizione al processo e l'impossibilità che il documento sia fornito dalla parte (cfr., ex multis, Cass. n. 16713/2003; n. 287/2005), oltre all'offerta della prova che il terzo possieda il documento (art. 94 disp. att. c.p.c.): nel caso di specie, non sono dimostrati la necessità di acquisizione al processo né l'impossibilità per parte istante di procurarsi i documenti richiesti anteriormente all'instaurazione del giudizio, senza ricorrere all'ordine giudiziale (cfr., in tal senso, Trib. Bari 15.1.2025 e 27.3.2024), con il ricorso all'accesso previsto dall'art. 146 D. lgs. n. 209/2005.
Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, il Giudice di Pace ha correttamente statuito l'incapacità a testimoniare di , quale conducente Parte_2 del veicolo antagonista dell'attore: secondo la giurisprudenza di legittimità, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre pagina 7 di 10 teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti (cfr., ex multis, Cass. n. 13501/2022).
Quanto alla valenza del CID, va osservato che:
- in mancanza di elementi di segno contrario, che era onere dell'attore in I grado dimostrare, il conducente del veicolo antagonista ( ), firmatario del CID depositato in Parte_2 uno all'atto di citazione in I grado, è da considerarsi litisconsorte facoltativo (cfr. Cass. n.
29038/2018);
- in merito all'efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733 c. 2 c.c., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della e del proprietario (cfr., ex multis, Cass. n. 10687/2023; Pt_3
n. 19327/2017); la mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo assicuratore, in applicazione dell'art. 2733 c. 3 c.c. (cfr., ex multis,
Cass. n. 13718/2021; n. 19327/2017; n. 3875/2014); per tale ragione, è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all'art. 143 D. lgs. n. 209/2005, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (cfr. Cass. n. 4010/2018), onde nel caso la compagnia di assicurazioni non era tenuta a fornire la prova contraria rispetto a quanto riportato nel C.I.D. e fermo restando che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la contumacia della società proprietaria del veicolo non costituisce circostanza idonea a confermare il contenuto del C.I.D, in quanto la contumacia ex se è una situazione neutra, da cui l'ordinamento non fa discendere conseguenze pregiudizievoli;
- per tali ragioni, il C.I.D. oggetto di causa è liberamente apprezzabile, essendo inconferente il riferimento dell'appellante agli artt. 214 e 215 c.p.c.
pagina 8 di 10 Pertanto, il Giudice di prime cure correttamente non ha tratto conseguenze a supporto della domanda attorea sulla base del C.I.D.
In ogni caso, dal C.I.D. in atti non si evince alcuna assunzione di colpa da parte del conducente del veicolo Renault, essendo ivi indicato “Nessun impatto, danni da caduta
Veicolo A per scansare Veicolo B, che cambia corsia”.
Di conseguenza, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto sfornito di prova l'an della domanda risarcitoria, posto che l'attore è evidentemente venuto meno agli oneri probatori sullo stesso incombenti ex art. 2697 c.c.
Alla luce di tanto, deve disporsi il rigetto del gravame.
In ordine alle spese processuali del presente giudizio, alla luce dell'esito del processo va osservato che:
- nei rapporti tra l'appellante e la compagnia di assicurazioni costituita, Parte_1
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del primo ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate);
- nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace, le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili, in considerazione della contumacia della seconda.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'interposto appello;
- condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace;
pagina 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.2.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di Giudice d'appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 986/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Insalata, Parte_1
Appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Lorenzo Pirolo,
Appellata nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contumace,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12.2.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 13.12.2019 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1478/2019 resa dal Giudice di Pace di Bari nell'ambito del giudizio di
I grado iscritto al n. 5962/2018 R.G., depositata in data 18.6.2019 e non notificata, con cui,
pagina 1 di 10 nella contumacia di è stata rigettata la domanda Controparte_2
risarcitoria avanzata da in ordine al sinistro del 18.9.2017, con condanna Parte_1
dello stesso al pagamento delle spese processuali nei confronti della compagnia di assicurazioni.
In particolare, con l'atto di citazione con cui è stato instaurato il giudizio di I grado Parte_1
ha dedotto che:
[...]
- il giorno 18/09/2017 alle ore 21,45 il motociclo targato EC16991 di proprietà e condotta dall'attore mentre percorreva il sottopasso Luigi di Savoia direzione Via Giuseppe Capruzzi, stante il segnale di luce verde del semaforo presente in loco, si immetteva sulla sua corsia
(direzione dritto) quando il quadriciclo di marca Renault di proprietà della
[...]
targato DY 777538, condotto dal Sig. Controparte_2 Parte_2
ed assicurato per la R.C. con cambiava improvvisamente corsia nel Controparte_1
tentativo di superare una autovettura che lo precedeva, invadendo la direzione di marcia dell'attore;
- a seguito di tale improvvisa manovra, l'attore faceva di tutto per evitare l'impatto ma cadeva rovinosamente al suolo;
- il motociclo dell'attore riportava danni sul lato destro dello stesso;
- nella circostanza, se pur dolorante al piede destro, l'attore riusciva a stare in piedi e veniva regolarmente sottoscritto da entrambe le parti modulo CID nel quale il conducente del quadriciclo si assumeva la responsabilità del sinistro;
è successo che dopo circa due ore dal sinistro il piede dell'attore era sempre più dolorante e, stante tale situazione, si recava presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dove gli veniva diagnosticata “Frattura Diafisi I
Metatarso Piede DX”; nella circostanza veniva applicato gesso con prognosi di gg 30 e divieto di appoggio;
in data 19/10/2017 gli veniva rimosso il gesso e prescritta valutazione fisiatrica per rieducazione funzionale;
sono state eseguite 10 sedute di tecar terapia, 10 sedute di RMSSI, 10 sedute di RM e 10 sedute di training deambulatorio del passo;
- a seguito di regolare denuncia inoltrata dal Sig. alla il Parte_2 CP_1 Pt_1
veniva chiamato a visita dal medico legale della Compagnia Unipolsai;
contestualmente veniva redatta perizia tecnica sul mezzo dell'attore da parte del perito della Compagnia;
i postumi di invalidità biologica e lavorativa, secondo quanto indicato dal perito della
Compagnia assicuratrice di controparte sono di entità non inferiori al 3%;
- l'attore svolge e svolgeva all'epoca dell'incidente attività professionale di Avvocato, con studio in Matera;
in conseguenza delle lesioni e delle invalidità riportate, impossibilitato a pagina 2 di 10 svolgere qualsiasi attività, si è dovuto fare sostituire nella conduzione del suo studio professionale e nell'attività di udienza dell'Avv. Giuseppe Miolla, con un corrispettivo di €.
2.000,00 oltre accessori regolarmente pagati giusta fattura n.53/17; l'attore ha altresì sostenuto le seguenti spese: €. 662.00 per Tecar e riabilitazione funzionale;
€. 30,00 per radiografia di controllo pre rimozione gesso;
€.79,00 per farmaci prescritti e così in totale €. di 2.771,00; poichè in data 02 e 03/10/2017 l'attore doveva recarsi a Milano e poi a Genova, in data 12/09/2017, prima del sinistro, aveva acquistato biglietti non rimborsabili Alitalia e
Ryanair, per una spesa totale di €. 151,34, nonché prenotazione alberghiera tramite Booking, non rimborsabile, con una spesa di €. 98,82 presso Starhotels President Genova;
stante l'impossibilità a muoversi, dette prenotazioni sono andate perse con un danno economico pari ad €. 249,34; a seguito del sinistro il motociclo ha subito danni materiali pari ad €.
954,97 come da allegato preventivo e comunque nella misura di cui alla perizia eseguita dal tecnico della CP_1
Alla luce di quanto sopra, l'attore ha chiesto al Giudice di Pace di Bari il riconoscimento della responsabilità del sinistro in capo alla società convenuta ed il risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di €. 17.145,75, oltre ai danni materiali, per un totale di euro
21.121,88 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, senza ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, così motivando: “La Compagnia, costituitasi, contestava la ricostruzione dei fatti, oltre l'an e il quantum debeatur. Chiedeva il rigetto della domanda. (…) E' emerso dal CID allegato in atti che il sinistro veniva provocato dalla condotta imprudente del conducente del quadriciclo che in fase di sorpasso non si avvedeva della presenza della moto, il cui conducente per evitare l'impatto rovinava al suolo. Dalle dichiarazioni rese nel citato modello si evidenzia che non vi è stata collisione tra i mezzi. A queste dichiarazioni non sono seguite prove concrete sia per chiarire la dinamica del sinistro, sia per la quantificazione dei danni. Le richieste istruttorie si limitavano ad una prova testimoniale con il conducente del quadriciclo, soggetto ritenuto incapace a testimoniare in quanto avente un interesse diretto nella causa ex art 246 cpc (cfr.
Cass. 7623/2016 e 19258/2015) e all'ordine di esibizione di documentazione della società assicuratrice convenuta (istruttoria interna) non supportata da motivazioni per essere evasa.
Allo stato la domanda è da considerarsi priva di prova sull'an per cui questo giudicante non
pagina 3 di 10 può che prendere una decisione di rigetto, non ricorrendo idonei elementi che possano far pervenire ad un giudizio contrario”.
Con l'atto di citazione in appello ha censurato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace sulla scorta dei seguenti motivi:
- sulla determinazione dell'an: motivazione carente illogica e contraddittoria;
la motivazione dell'impugnata sentenza è assolutamente insufficiente e contraddittoria in quanto il Giudice nel giungere alle conclusioni di assenza di prova, oltre ad aver immotivatamente rigettato le richieste istruttorie delle parti, ha ritenuto non probante il CID sottoscritto dalle parti;
- sulla valenza del CID: con la sentenza n. 20300/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito la valenza di questo documento confessorio, statuendo che, in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia di assicurazioni era onerata, il giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del CID quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti;
nel caso di specie, la Compagnia non ha fornito alcuna prova contraria a quanto dichiarato nell'allegato
CID; per di più la contumacia della convenuta nel giudizio non può che acclarare la validità delle dichiarazioni rese nel predetto documento;
di conseguenza, il Giudice ha erroneamente ritenuto la domanda priva di prova, non considerando, peraltro, l'assenza di qualsiasi contestazione in merito al CID da parte della Compagnia di Assicurazioni;
peraltro, ove avesse ammesso l'interrogatorio formale della convenuta contumace, richiesto dalla
Compagnia di Assicurazioni e non opposto dal deducente, avrebbe avuto conferma di quanto dichiarato nella constatazione amichevole del sinistro;
ed ancora, il CID depositato va analogicamente disciplinato come scrittura privata, dove l'art. 2702 c.c. attribuisce alla scrittura privata l'efficacia di piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta;
va altresì evidenziato che, secondo legge, l'utilizzatore del veicolo, e quindi della polizza di assicurazioni per RC, su un mezzo intestato ad una società, deve essere obbligatoriamente una persona fisica e nel caso di specie la stessa potrebbe coincidere con il conducente del mezzo, atteso che lo stesso, come da allegata visura camerale, è socio e Consigliere di amministrazione della cooperativa contumace;
- sulla mancata ammissione della prova testimoniale: controparte in I grado non ha specificato in alcun modo se il , conduttore del mezzo, fosse anche il contraente Parte_2 della polizza, come rappresentante legale della società, e tantomeno poteva l'attore in I grado pagina 4 di 10 esserne certo, atteso che in sede di sinistro il ha lasciato intendere con la Parte_2
sottoscrizione del CID che ne fosse titolato;
ciò premesso, il Giudice ha rigettato la richiesta di prova testimoniale dedotta dal , ritenendo che il avesse un interesse Pt_1 Parte_2
diretto nella causa;
orbene, se così fosse, contestualmente al rigetto della richiesta istruttoria, andava ritenuto il litisconsorte necessario e quindi andava ordinata Parte_2
l'integrazione del contraddittorio e la sentenza va dichiarata nulla, con conseguente rimessione del giudizio in I grado;
tale mancato provvedimento di integrazione del contraddittorio rende nulla la sentenza e, pertanto, in via gradata, ove il non sia Parte_2
da ritenere litisconsorte necessario, si evidenzia che la Suprema Corte con sentenza
1279/2019 ha ritenuto che, in assenza di contestazione sulla veridicità del sinistro,
l'incapacità a testimoniare del conducente non viene in gioco;
di conseguenza delle due l'una: o avrebbe dovuto disporsi l'integrazione del contraddittorio o si sarebbe dovuta ammettere la prova così come richiesta;
- sul rigetto della richiesta di consulenza tecnica sul mezzo e medica sul danneggiato: il
Giudice ha immotivatamente rigettato la richiesta di esibizione delle perizie, eseguite dalla
Compagnia prima della notifica della citazione, limitandosi a ritenerla non supportata da motivazione;
la richiesta era oltremodo legittima atteso che il Codice delle assicurazioni private, all'articolo 146, dà a tutti i contraenti e ai danneggiati da un sinistro stradale il diritto di accedere agli atti in possesso delle assicurazioni una volta che si sia completato il procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni dagli stessi subiti a seguito di un evento per il quale è stata attivata la procedura risarcitoria;
di conseguenza, le imprese di assicurazione, che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, hanno l'obbligo di mettere a disposizione gli atti e i documenti richiesti dagli interessati, sempre nel rispetto delle norme a tutela della privacy;
anche su tale punto, pertanto, la sentenza va riformata e va ordinato alla
Compagnia di esibire le perizie tecniche di valutazione del danno materiale, nonché quelle sul danno fisico, stante la formale richiesta eseguita in sede giudiziaria da intendersi come legittima richiesta di accesso agli atti;
- alla luce di quanto sopra, in totale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato che la responsabilità del sinistro è dipesa dal comportamento del conducente del quadriciclo targato
DY777538, il quale, eseguendo un sorpasso repentino, invadeva la corsia di marcia del
, costringendolo, al fine di evitare l'impatto, ad effettuare una improvvisa manovra Pt_1
di svolta che lo faceva cadere rovinosamente al suolo.
pagina 5 di 10 Pertanto, l'appellante ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare nulla la sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario e per l'effetto rimettere la causa in primo grado. b) dichiarare responsabile della collisione per cui è causa la convenuta c) dichiarare tenuti e condannare i convenuti,
[...]
e la , in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4
legali rappresentanti pro-tempore, in solido tra loro, a risarcire i danni tutti materiali e fisici, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa;
d) conseguentemente, condannare i suddetti convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 17.145,75= a titolo di risarcimento del danno permanente e temporaneo, nei termini di cui alla tabella indicata in narrativa, nonché al rimborso delle spese mediche per €.771,00=; nonchè al risarcimento dei danni materiali al motociclo, pari ad €. 954,97=, nonchè all'ulteriore rimborso per spese professionali, alberghiere e di volo, pari ad €. 2.250,16=, così come sostenute dall'attore e documentate, per un totale complessivo di €. 21.121,88=, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
e) con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto dei due gradi di giudizio”, insistendo in via istruttoria nella ammissione delle richieste tutte di cui al giudizio di primo grado. si è costituita il 30.4.2020, contestando le avverse difese Controparte_1
e pretese ed instando per il rigetto del gravame, opponendosi sia alla richiesta di parte appellante di esibizione di copia del contratto, essendo una richiesta nuova, formulata per la prima volta solo nel presente giudizio, sia alla richiesta di ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice avanzate in I grado.
La non si è costituita nel giudizio di appello ed Controparte_2 all'udienza dell'8.6.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in ultimo all'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 20.1.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo all'esame dei motivi di appello, va osservato quanto segue, fermo restando l'esame congiunto degli stessi in quanto strettamente connessi.
pagina 6 di 10 Come eccepito da solo nel presente giudizio di appello Controparte_1
l'attore in I grado ha chiesto di ordinare alla compagnia di assicurazioni l'esibizione di copia del contratto per la R.C. sul mezzo targato DY77538 al fine di verificare se la polizza fosse intestata alla persona fisica del conducente, , onde rimettere la causa in I Parte_2 grado per l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale responsabile civile.
Invero, trattasi di richiesta inammissibile, atteso l'espresso divieto stabilito dall'art. 345 c. 3
c.p.c. e fermo restando che l'odierno appellante sul punto non ha dimostrato di non aver potuto procurarsi la polizza per causa ad egli non imputabile: pertanto, era suo onere, anteriormente all'instaurazione del giudizio di I grado, accertarsi che la polizza R.C. fosse intestata al conducente del veicolo di proprietà della società Controparte_2
Pertanto, l'ordine di esibizione richiesto per la prima volta nel presente giudizio va dichiarato inammissibile, con conseguente rigetto della richiesta di rimessione della causa in I grado.
Quanto al rigetto dell'istanza di esibizione – da qualificarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – avanzata dall'attore in I grado relativamente alle perizie svolte dalla compagnia di assicurazioni, il Giudice di Pace sul punto ha motivato che trattasi di richiesta “non supportata da motivazioni per essere evasa”. Invero, al di là della motivazione laconica, la decisione risulta comunque corretta, in quanto l'art. 210 c.p.c. disciplina uno strumento non sostitutivo dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., i cui presupposti sono la necessità dell'acquisizione al processo e l'impossibilità che il documento sia fornito dalla parte (cfr., ex multis, Cass. n. 16713/2003; n. 287/2005), oltre all'offerta della prova che il terzo possieda il documento (art. 94 disp. att. c.p.c.): nel caso di specie, non sono dimostrati la necessità di acquisizione al processo né l'impossibilità per parte istante di procurarsi i documenti richiesti anteriormente all'instaurazione del giudizio, senza ricorrere all'ordine giudiziale (cfr., in tal senso, Trib. Bari 15.1.2025 e 27.3.2024), con il ricorso all'accesso previsto dall'art. 146 D. lgs. n. 209/2005.
Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, il Giudice di Pace ha correttamente statuito l'incapacità a testimoniare di , quale conducente Parte_2 del veicolo antagonista dell'attore: secondo la giurisprudenza di legittimità, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre pagina 7 di 10 teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti (cfr., ex multis, Cass. n. 13501/2022).
Quanto alla valenza del CID, va osservato che:
- in mancanza di elementi di segno contrario, che era onere dell'attore in I grado dimostrare, il conducente del veicolo antagonista ( ), firmatario del CID depositato in Parte_2 uno all'atto di citazione in I grado, è da considerarsi litisconsorte facoltativo (cfr. Cass. n.
29038/2018);
- in merito all'efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733 c. 2 c.c., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della e del proprietario (cfr., ex multis, Cass. n. 10687/2023; Pt_3
n. 19327/2017); la mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo assicuratore, in applicazione dell'art. 2733 c. 3 c.c. (cfr., ex multis,
Cass. n. 13718/2021; n. 19327/2017; n. 3875/2014); per tale ragione, è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all'art. 143 D. lgs. n. 209/2005, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (cfr. Cass. n. 4010/2018), onde nel caso la compagnia di assicurazioni non era tenuta a fornire la prova contraria rispetto a quanto riportato nel C.I.D. e fermo restando che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la contumacia della società proprietaria del veicolo non costituisce circostanza idonea a confermare il contenuto del C.I.D, in quanto la contumacia ex se è una situazione neutra, da cui l'ordinamento non fa discendere conseguenze pregiudizievoli;
- per tali ragioni, il C.I.D. oggetto di causa è liberamente apprezzabile, essendo inconferente il riferimento dell'appellante agli artt. 214 e 215 c.p.c.
pagina 8 di 10 Pertanto, il Giudice di prime cure correttamente non ha tratto conseguenze a supporto della domanda attorea sulla base del C.I.D.
In ogni caso, dal C.I.D. in atti non si evince alcuna assunzione di colpa da parte del conducente del veicolo Renault, essendo ivi indicato “Nessun impatto, danni da caduta
Veicolo A per scansare Veicolo B, che cambia corsia”.
Di conseguenza, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto sfornito di prova l'an della domanda risarcitoria, posto che l'attore è evidentemente venuto meno agli oneri probatori sullo stesso incombenti ex art. 2697 c.c.
Alla luce di tanto, deve disporsi il rigetto del gravame.
In ordine alle spese processuali del presente giudizio, alla luce dell'esito del processo va osservato che:
- nei rapporti tra l'appellante e la compagnia di assicurazioni costituita, Parte_1
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del primo ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate);
- nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace, le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili, in considerazione della contumacia della seconda.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'interposto appello;
- condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace;
pagina 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.2.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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