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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1203/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Maria Silvia VARINELLI e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura CADEI, come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Monica BELOTTI, come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 19 ottobre
2006 a Chiuduno (BG). Dalla loro unione sono nati (5 marzo 2007), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e (27 dicembre 2009), minorenne. Per_2
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta il 13 maggio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli e delle parti, come concordemente valutati.
Si precisa che nelle more del processo il figlio è divenuto maggiorenne, pertanto le condizioni Per_1 relative ad affido, collocamento e visite si riferiranno alla sola figlia minore.
L'ascolto di minorenne, deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 Per_2
c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Chiuduno (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2006).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Maria Silvia VARINELLI e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura CADEI, come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Monica BELOTTI, come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 19 ottobre
2006 a Chiuduno (BG). Dalla loro unione sono nati (5 marzo 2007), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e (27 dicembre 2009), minorenne. Per_2
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta il 13 maggio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli e delle parti, come concordemente valutati.
Si precisa che nelle more del processo il figlio è divenuto maggiorenne, pertanto le condizioni Per_1 relative ad affido, collocamento e visite si riferiranno alla sola figlia minore.
L'ascolto di minorenne, deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 Per_2
c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Chiuduno (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2006).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo