Rigetto
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7506 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07506/2025REG.PROV.COLL.
N. 06248/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6248 del 2022, proposto da
RA IN, ER IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Tagliaferri e Antonio Voce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via Bisagno n. 14;
contro
Comune di San Gimignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00410/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gimignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una istanza di sanatoria edilizia per cambio di destinazione d'uso, in relazione ad un manufatto sito nelle campagne di San Gimignano, da annesso agricolo a "palestra".
2. La richiesta di sanatoria veniva rigettata in quanto non era stata dimostrazione della legittimità originaria del manufatto, ossia se era stata a suo tempo acquisita la licenza edilizia.
3. Il Tar Toscana ha rigettato il ricorso avverso il diniego di sanatoria in quanto non sarebbero stati forniti elementi sufficienti onde “dimostrare la data di costruzione dell’immobile”.
4. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata:
4.1. La violazione del principio di leale collaborazione in quanto l’amministrazione comunale, a fronte della ritenuta insufficienza della prima integrazione documentale richiesta in data 4 dicembre 2009, avrebbe dovuto formulare una seconda richiesta di integrazione documentale nei confronti della stessa parte appellante;
4.2. Il difetto di motivazione in capo al provvedimento impugnato, e ciò in particolare nella parte in cui la commissione edilizia ha affermato che la parte appellante non avrebbe “dimostrato la regolarità urbanistica del volume” (pag. 14 atto di appello);
4.3. Il difetto di istruttoria in quanto “l’immobile di cui si discute è situato fuori dal centro urbano di San Gimignano (trovandosi in area agricola) e risale ad epoca antecedente al 1967, cosicché il medesimo è certamente legittimo giacché non necessitava di alcun titolo edilizio al momento della sua realizzazione” (pag. 16 atto di appello);
4.4. Il difetto di istruttoria anche nella parte in cui non sarebbe stato considerato che “l’immobile in questione è stato oggetto di un intervento edilizio di manutenzione tacitamente assentito in forza del silenzio serbato dal Comune di San Gimignano in ordine alla DIA del 4 aprile 1999 … e che, dunque, attraverso il proprio silenzio l’amministrazione aveva comunque già assentito tacitamente l’immobile di cui si discute, di talché non poteva contestarne la legittimità” (pag. 16 atto di appello).
5. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
6. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025, tenutasi con modalità telematiche a distanza, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso l’appello è infondato per le ragioni di seguito indicate:
7.1. Con il primo motivo di appello si lamenta la violazione del principio di leale collaborazione in quanto l’amministrazione comunale, a fronte della ritenuta insufficienza della prima integrazione documentale richiesta in data 4 dicembre 2009, avrebbe dovuto formulare una seconda richiesta di integrazione documentale nei confronti della stessa parte appellante. Osserva al riguardo il collegio che: a) in punto di diritto, alcun obbligo di ulteriore richiesta di integrazione documentale poteva gravare sull’amministrazione comunale in base del tenore della disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (disposizione la quale certamente non prevede, a carico dell’amministrazione, reiterate richieste di supplemento istruttorio e documentale); b) in punto di fatto, che in data 1° luglio 2010 è stata comunque formulata una seconda richiesta di integrazione documentale, rimasta inevasa. Il motivo deve pertanto essere rigettato.
7.2. Con riguardo al secondo e terzo motivo di appello, il provvedimento non risulta privo di motivazione e di istruttoria dal momento che, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis : Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054): “l'onere della prova circa l'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell'opera (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7969). Infatti il proprietario o il responsabile dell'abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione - ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova - è gravato dell'onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto della sanzione ripristinatoria. Tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato non solo per l'ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in via generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, per l'appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi (cfr. ancora, sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024 n. 2165)” . Ed ancora: “l'onere della prova della data di realizzazione dell'immobile, in particolare ai fini di dimostrare che avrebbe dovuto essere realizzato in epoca per cui non era necessario un titolo edilizio, grava sul privato (anche) in virtù della disposizione contenuta nell'art. 64, comma 1, c.p.a., per cui spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2023 n. 10101 e 9 giugno 2023 nn. 5659 e 5668). Tale orientamento è basato sul principio di "vicinanza della prova", essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere non abusivo di un'opera edilizia, in ragione dell'eventuale preesistenza rispetto all'epoca dell'introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3304 e Sez. IV, 1 aprile 2019 n. 2115)” . Alla luce del principio sopra evidenziato, la prova circa il fatto che il manufatto era preesistente al 1967 (anno da cui scatta obbligo per tutti i manufatti, anche fuori dal centro cittadino, della licenza edilizia) non è stata adeguatamente e sufficientemente fornita dal privato istante: di qui l’adeguatezza sia dell’istruttoria amministrativa, sia della motivazione del provvedimento che non poteva in effetti che limitarsi a rilevare la mancata dimostrazione di quanto posto a carico dell’istante stesso. Da quanto detto consegue il rigetto del secondo (sub 4.2.) e del terzo (sub 4.3.) motivo di appello;
7.3. Quanto all’ultimo motivo di appello, la invocata sanatoria implicita del manufatto stesso non può essere ricavata dalla DIA presentata nel 1999 per alcuni lavori di manutenzione. Ciò in quanto la licenza edilizia/permesso di costruire, così come il permesso edilizio in sanatoria, sono provvedimenti tipizzati ed espressi che non potrebbero formare oggetto di implicito e indiretto riconoscimento mediante titoli abilitativi semplificati (DIA) che non solo non presuppongono comportamenti inequivoci dell'amministrazione nel senso inteso dal privato (sanatoria manufatto) ma che sono peraltro diretti a diversi e minori interventi. Di qui il rigetto, altresì, della censura sub 4.4.
8. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da liquidare nella complessiva somma di euro 4.000 (quattromila/00), oltre IVA e CPA ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO