Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1076/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1076/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Alessandro Nespola Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.
[...] C.F._3
attori contumaci
E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
– Avv. Marc Ciceri e Matteo Boneschi C.F._5
convenuti
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta CP_5
[...]
2) Accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti nel Luglio del 2017;
3) Conseguentemente, ordinare la rimozione dell'intero impianto eolico e termico, oltre al ripristino dello stato dei luoghi e degli impianti preesistenti;
1
n.375269301 acceso presso la il 21.07.2017 per un importo di € Parte_2
32.200,00;
6) Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_5
tempore, al rimborso della somma di € 7.596,00, pari all'importo di n.20 rate mensili da € 379,00 cadauna (ad eccezione di quella di novembre 2017 pari a €
395,00) maturate a giugno 2019, nonché di quelle che saranno maturate alla data della sentenza e comprensive di interessi;
7) Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_5 tempore, al rimborso della somma di € 3.750,00 per mancato guadagno da malfunzionamento dell'impianto dal 2017 a giugno 2019, nonché per le somme maturate alla data della sentenza e comprensive di interessi;
8) Condannare, altresì, la in persona del suo legale rappresentante CP_5
pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, quantificati nella misura di € 6.800,00, oltre IVA;
9) Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare i fatti di cui in narrativa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra sia personalmente sia nella sua qualità di erede Parte_1 del sig. e, conseguentemente, dichiarare estinto il giudizio n. Persona_1
1076/2019 R.G.
- Accertare i fatti di cui in narrativa e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. nella propria qualità di Liquidatore della cessata CP_3
Parte_3
[..
VIA PRINCIPALE
- Accertare i fatti di cui in narrativa e rigettare tutte le domande avanzate dalla controparte nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in CP_5 diritto.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ravvisata una responsabilità della e la stessa venga condannata al pagamento di qualsivoglia CP_5 somma, accertare l'insussistenza di responsabilità degli ex soci della cessata sigg.ri e ex art. 2495 c.c. e, CP_5 CP_3 Controparte_4
2 conseguentemente, rigettare le richieste di condanna ex adverso formulate nei loro confronti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Persona_1 esponevano di aver commissionato nel mese di luglio 2017 alla ditta la CP_5 realizzazione di un impianto termico ed eolico da installare presso la propria abitazione a Capo d'Orlando.
La realizzazione di detto impianto consentiva ai committenti di poter fruire del fondo sulle rinnovabili di attraverso un piano di ammortamento e, Parte_2 pertanto, gli stessi accendevano presso l'istituto di credito un prestito per un importo di
€ 32.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 376,00 più spese ciascuna.
La garantiva inoltre agli attori un'installazione a costi zero in quanto questi CP_5 ultimi sarebbero stati coperti dal risparmio in bolletta, dai ricavi della vendita dell'energia, nonché da altri incentivi.
L'impianto de quo era eseguito, collaudato e certificato dalla ditta Eurosistem
Impianti s.r.l. di Capri Leone, su espresso incarico della Sennonché, nonostante CP_5 la dichiarata regolare esecuzione, lo stesso si rivelava inutilizzabile fin da subito.
In particolare, l'impianto termico non poteva essere usato a causa dell'insufficiente potenza del contatore Enel, causando puntualmente ad ogni utilizzo la disattivazione dell'energia elettrica con conseguenti disagi per gli attori. Gli attori allegavano che la circostanza di un necessario potenziamento del contatore non era stata evidenziata dalla società venditrice in sede contrattuale, sebbene essa ne fosse consapevole.
L'impianto microeolico, invece, non assicurava le prestazioni promesse dalla ai coniugi in quanto l'energia prodotta era notevolmente inferiore a CP_5 Per_1 quanto indicato nella proposta contrattuale e non consentiva a questi ultimi di ammortizzare i costi della bolletta e di pagare le rate del finanziamento con i ricavi della vendita di energia elettrica. Tale impianto, inoltre, collocato sul tetto dell'abitazione, si rivelava eccessivamente rumoroso, contrariamente a quanto garantito da parte convenuta.
Tali inconvenienti erano evidenziati con diverse e-mail dalla alla società Pt_1 venditrice.
In data 01.01.2018 si verificava un danneggiamento delle lame dell'impianto eolico,
a seguito del quale i coniugi sollecitavano l'intervento immediato della Per_1 CP_5 dapprima telefonicamente e poi, in mancanza di riscontro, tramite il proprio legale.
3 Nonostante alcuni interventi riparatori da parte della società Eurosistem, incaricata dalla gli attori riscontravano un peggioramento nel funzionamento dell'impianto CP_5 eolico e chiedevano alla predetta società un aggiuntivo e definitivo intervento.
Rimaste inascoltate le richieste attrici ed a seguito di un'ulteriore distruzione della pala eolica, causata dal vento, i coniugi diffidavano la intimando la Per_1 CP_5 risoluzione del contratto e il ripristino dello stato dei luoghi.
Parte attrice intraprendeva, dunque, il presente giudizio per chiedere, preliminarmente ed in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del contratto e dell'obbligo di pagamento delle rate di finanziamento nonchè, in via principale, la risoluzione del contratto, il ripristino dello status quo ante, l'estinzione del contratto di prestito, la restituzione delle somme ricevute ed il risarcimento dei danni, anche per mancato guadagno.
Con provvedimento del 26.07.2019 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del contratto inaudita altera parte avanzata dall'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. si costituiva tardivamente la società , contestando Controparte_6 le deduzioni attoree.
Preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire in capo a Pt_1
tenuto conto che il rapporto contrattuale era intercorso soltanto con il
[...] Per_1
Nel merito, osservava come l'impianto eolico e quello termico fossero due impianti differenti, le doglianze attoree avessero riguardato solo quello eolico e le stesse fossero comunque infondate.
Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande avanzate da parte attrice.
A seguito della cancellazione dal registro delle imprese della convenuta il CP_5 processo era interrotto, e veniva riassunto dalla ei confronti dei soci Pt_1 CP_3
e Parte_4
I convenuti ribadivano l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Pt_1 sia personalmente sia nella qualità di erede di , e chiedevano, pertanto, Persona_1
l'estinzione del procedimento de quo.
Affermavano, altresì, la carenza di legittimazione passiva del quale CP_3 liquidatore della atteso che il liquidatore non succede alla cessata società e che CP_5 lo stesso risponde nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti unicamente nell'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa ex art. 2495, comma 2, c.c.
4 Chiedevano, infine, il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti della società cessata, ed in via subordinata l'accertamento dell'insussistenza della responsabilità dei soci.
All'udienza del 11.07.2024 il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi dell'attore , nel frattempo deceduto, i Persona_1 quali, regolarmente citati, restavano contumaci.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va rigettata l'istanza di estinzione del procedimento de quo, avendo parte attrice dato prova della tempestiva notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio ordinato dal Giudice nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Nel merito, la domanda di risoluzione dell'attrice è fondata e va accolta.
Premessa la legittimazione ad agire dell'attrice in proprio, in quanto intestataria delle fatture della società e nella qualità di erede del defunto CP_5 Per_1
l'accertamento richiesto impone di valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, dell'inadempimento, verificando in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 c.c.
Nel caso in esame, è pacifica e non contestata la corretta e completa esecuzione della prestazione contrattuale a cui era tenuta parte attrice, la quale ha corrisposto alla società convenuta l'intero prezzo pattuito a seguito dell'accensione di un prestito con la
, così come confermato dalla documentazione allegata. Parte_2
Per quanto concerne la prestazione sinallagmatica posta a carico della società venditrice, dall'istruttoria espletata sono emerse delle carenze dalle quali è possibile evincere l'inesattezza dell'adempimento.
In particolare, assumono pregnante rilevanza gli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata i corso di giudizio, al fine di “verificare la funzionalità dell'impianto micro eolico e dell'impianto termodinamico presso l'abitazione degli attori;
in caso di riscontro di malfunzionamenti o di difetti di installazione degli impianti o di uno solo di essi, individuare la causa degli stessi secondo i principi in materia di responsabilità civile del preponderanza ovvero del più probabile che non, avendo cura di specificare le motivazioni e le fonti tecnico-scientifiche a fondamento degli accertamenti eseguiti;
in caso di malfunzionamenti, accertare il mancato risparmio energetico degli impianti in
5 termini monetari;
verificare e precisare se l'impianto termodinamico possa funzionare indipendentemente da quello micro eolico”.
Gli esiti cui è pervenuto il ctu appaiono condivisibili, congruamente motivati e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori e resi in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati.
Il consulente tecnico di ufficio ha in primo luogo evidenziato che “l'impianto microeolico non era funzionante in quanto il generatore eolico era privo di pale, le quali erano andate distrutte nel mese di ottobre 2019…” e che lo stesso aveva funzionato per poco tempo “…ed a testimonianza di ciò si è accertato che il contatore di energia immessa in rete aveva totalizzato complessivamente soltanto 81 kWh”.
Con riguardo all'impianto termodinamico, il consulente tecnico ha accertato che esso era stato disattivato “…in quanto il contatore Enel dell'unità immobiliare non era sufficiente ad erogare l'energia elettrica assorbita dall'impianto ed inoltre l'impianto era ritenuto dagli attori antieconomico per i costi di esercizio elevati” e che a seguito del tentativo di avviarlo “L'impianto si è avviato, però dopo circa 5-10 min dall'avviamento si è fermato in quanto è intervenuto lo sgancio del contatore , il quale ha Controparte_7 una potenza contrattuale di 4,5 kW e non è sufficiente a far fronte alle richieste di energia dell'impianto termodinamico e delle rimanenti utenze domestiche”.
In merito ai malfunzionamenti dell'impianto microeolico il consulente ha riferito:
“Lo scrivente ritiene che il motivo più probabile possa ricondursi al mancato funzionamento del sistema di frenatura che dovrebbe intervenire in caso di raffiche di vento anomale. Un motivo che avvalora la suddetta tesi è che le stesse pale erano state oggetto di malfunzionamento e parziale distruzione anche in occasione di altro evento nel mese di gennaio 2018…Dall'esame del progetto si evince che non è stato effettuato prima di realizzare l'impianto un apposito studio anemometrico, di durata di almeno di un anno, per determinare quali siano i venti prevalenti della zona. È proprio sui dati di detta analisi anemometrica che doveva essere scelto il tipo di generatore eolico adeguato in funzione della tipologia di venti rilevati. Si evidenzia pertanto una carenza di studio per la scelta più adeguata della tipologia di generatore da installare”.
Il consulente ha evidenziato, altresì, una installazione non idonea: “…l'installazione sul tetto dell'abitazione non sia stata una scelta corretta. Infatti, le vibrazioni e il rumore trasmessi dalla turbina in funzione possono risultare fastidiosi per gli occupanti dell'edificio. Come si evince dalla documentazione agli atti, prodotta da parte attrice, dopo i primi malfunzionamenti del mese di gennaio 2018, con comunicazione del
20.04.2018 l'attrice e la ditta installatrice Eurosistem Impianti srl comunicavano alla
6 convenuta che il generatore eolico doveva essere spostato in altro sito distante dall'abitazione a causa delle vibrazioni e dei rumori trasmessi durante il funzionamento.
Inoltre, si è rilevato nel corso dei sopralluoghi effettuati che non è stato messo in atto alcun sistema di attenuazione delle vibrazioni nel collocare il generatore sulla trave di colmo del tetto del fabbricato”. Egli ha, inoltre, quantificato il mancato risparmio energetico in € 1.750,00/anno.
In ordine al mancato funzionamento dell'impianto termodinamico, il ctu ha rilevato che questo dipende dalla potenza elettrica insufficiente erogata dal contatore E- distribuzione e ha sostenuto che “la ditta fornitrice avrebbe dovuto informare gli attori della necessità di modificare la potenza contrattuale richiesta a , che a Controparte_7
parere dello scrivente doveva essere pari ad almeno 6,0 kW”. Egli ha, altresì, acclarato un difetto di installazione consistente nel fatto che la cosiddetta “unità interna” della pompa di calore sia stata installata all'esterno piuttosto che all'interno del vano tecnico con dispendiose dispersioni termiche durante l'esercizio
Infine, il ctu ha concluso ritenendo che, sebbene i due impianti avrebbero potuto funzionare in maniera indipendente l'uno dall'altro “nel caso in cui la potenza contrattualmente impegnata fosse stata compatibile con quella richiesta dall'impianto,
l'impianto termodinamico, così come proposto, non sia adeguato alle esigenze di riscaldamento dell'impianto termico esistente, senza l'integrazione di una caldaia a condensazione a metano”.
Ricorrono, quindi, in tutta evidenza gli elementi per poter ragionevolmente affermare la sussistenza dell'inadempimento grave o di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse di parte attrice, che vede definitivamente compromesso il proprio diritto ad ottenere un impianto termodinamico e microeolico perfettamente funzionante ed efficiente.
Il contratto del 12.07.2017 deve, pertanto, essere dichiarato risolto per inadempimento di non scarsa importanza da parte della società convenuta CP_5
La risoluzione del contratto in oggetto non determina l'obbligo restitutorio, né tantomeno il ripristino dello stato dei luoghi, mancando il soggetto (rispettivamente attivo e passivo) ai quali essi dovrebbero fare capo.
Risulta altresì fondata la domanda di “rimborso” (rectius, risarcimento del danno da lucro cessante) limitatamente alla somma richiesta di € 3.750,00, inferiore a quella accertata dal ctu di € 1.750,00/anno per mancato guadagno derivante dai descritti malfunzionamenti.
7 In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nella notifica dell'atto di citazione – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Va inoltre accertato il diritto degli attori al rimborso delle rate scadute e a scadere del finanziamento acceso con , oltre interessi al tasso legale e Parte_2 rivalutazione, secondo i criteri sopra indicati, dalla data dei singoli pagamenti fino al soddisfo, mentre non è stato dimostrato il già avvenuto pagamento delle rate scadute.
Infondate risulta invece la domanda di risarcimento dei danni per € 6.800,00, in mancanza di prova e allegazione di tali voci di danno.
Quanto all'eccezione dei convenuti in ordine all'insussistenza della responsabilità degli ex soci della cessata ex art. 2495, comma 2 c.c., va rilevato CP_5 preliminarmente come la loro condanna non sia stata richiesta dall'attrice né con il ricorso in riassunzione, né con la nota di precisazione delle conclusioni, non depositata.
8 Invero, la richiamata norma prevede infatti che, “fermo restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Essa stabilisce dunque il principio in base al quale gli ex soci di una società cancellata succedono nel debito sociale e rispondono nei confronti dei creditori esclusivamente entro il limite dell'attivo distribuito all'esito della liquidazione.
Orbene, a seguito della liquidazione di i soci e hanno CP_5 CP_3 CP_4 percepito delle somme che, come da essi dimostrato, sono state già interamente utilizzate per il pagamento di crediti accertati con sentenza del Tribunale di Verona;
pertanto, essi non sono obbligati nei confronti di ulteriori creditori insoddisfatti della società.
Attesa la cancellazione della società al Registro delle Imprese, non possono CP_5 essere accolte le richieste di condanna formulate da parte attrice, dovendo le odierne statuizioni limitarsi all'accertamento della sussistenza del diritto di credito.
Infine, la domanda di estinzione del contratto di prestito finalizzato n. 375269301, acceso presso la per un importo di € 32.200,00, va dichiarata Parte_2 inammissibile per carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti, non essendo la titolare del rapporto in questione, facente capo unicamente al predetto istituto CP_5 di credito.
In ordine alle spese di giudizio, va evidenziato come i convenuti, costituendosi personalmente a seguito di riassunzione, oltre ad affermare l'insussistenza di una loro responsabilità personale quali ex soci – che però non era stata invocata dall'attrice, che si è sempre limitata ad avanzare le proprie pretese nei confronti della e sulla quale CP_5 non si è perciò determinata alcuna soccombenza – hanno altresì fatto proprie le difese che erano già state spiegate dalla società, opponendosi alle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni nei confronti della stessa (cfr. domanda spiegata in via CP_5 principale, per come riportata in epigrafe).
Sotto tale profilo, stante l'avvenuto accertamento dell'inadempimento della CP_5 essi risultano perciò soccombenti, dovendo in tale veste essere condannati alla rifusione delle spese che si liquidano, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 264,00.
9 Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1076/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 12.07.2017 per inadempimento della CP_5
2) dichiara inammissibile la domanda di estinzione del contratto di prestito finalizzato n. 375269301, acceso presso la il 21.07.2017; Parte_2
3) accerta il diritto di al risarcimento dei danni per inadempimento Parte_1 per € 3.750,00 nei confronti della con rivalutazione monetaria CP_5 secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla notifica dell'atto di citazione fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
4) accerta il diritto di al rimborso delle rate scadute e a scadere del Parte_1
finanziamento acceso con nei confronti della oltre Parte_2 CP_5 interessi al tasso legale e rivalutazione, secondo i criteri di cui al punto che precede, dalla data dei singoli pagamenti fino al soddisfo;
5) rigetta le ulteriori domande proposte da Parte_1
6) condanna e alla rifusione delle spese di giudizio CP_3 Controparte_4
in favore di che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi Parte_1 ed € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
7) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Patti, 26/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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