Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3062/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3062/2022 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Arianna Tosoni del Foro di EN ( , presso il cui studio – sito in Email_1
EN-Mestre, P.le Gen. E. Cialdini, n. 2/10 - è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata EN, il 2/09/1980, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Dube Rotelli del Foro di EN ( , presso il cui studio – sito in Email_2
EN, San Marco, n. 618 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
EN.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in data 7.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 11.03.2025, che di seguito si riproducono:
“-pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra i signor celebrato in data Controparte_1 Parte_1
14.12.2005 in EN (atto n. 17, Parte I) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
Quanto al diritto di visita:
Per_
-disporsi l'affidamento condiviso dei figli minorenn con residenza prevalente presso la Persona_2 madre signor in Lido di EN, via Sandro Gallo, 160 e disciplinare il diritto di visita Controparte_1 secondo il seguente schema:
DI continuerà a vedere il padre due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì (compatibilmente con
Per_ gli impegni scolastici e sportivi) dalle ore 17.00 alle ore 19.00, libero il figli vista l'età di 16 anni, di vedere il padre, anche durante le festività e ferie estive, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_ Per_ e lavorativi del padre, lasciando ampio margine al figli di gestire il rapporto con il padre;
Per_
-sempre pe i weekend con il padre saranno alternati e comprenderanno il lasso temporale che va dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica (sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi), con possibilità nei mesi estivi extrascolastici di allungare la tempistica di permanenza sino alle ore
21-21.30 compresa la cena;
Per_
-durante le vacanze natalizi trascorrerà la Vigilia di Natale di ogni anno con la madre e il giorno di
Natale con il padre, inoltre – ad anni alternati – trascorrerà il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con un
Per_ genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro, tenuto conto che il 4 gennaio è il compleanno d e, ove possibile, il figlio trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore;
Per_
-per le ferie estive, due settimane non consecutive d con il sig Pt_1
Per_
-le vacanze pasquali vanno equamente ripartite a metà, tenuto conto che il giorno di Pasqu lo passerà
– ad anni alternati – con un genitore, mentre il giorno di Pasquetta con l'altro ed anche le vacanze di carnevale Per_ d andranno ripartite a metà;
- la madre ed il padre potranno contattare telefonicamente i figli quando vorranno.
Quanto al mantenimento dei figli
- con decorrenza dal mese di agosto 2024 disporre l'importo dell'assegno dovuto per il mantenimento ordinario Per_ dal sig in favore dei figl nella misura di € 650,00 mensili complessivi oltre Parte_1 Persona_2 rivalutazione annuale Istat. Sempre con decorrenza dal mese di agosto 2024, il sig corrisponderà, oltre Pt_1 all'assegno di mantenimento, la sua quota del 50% dell'assegno unico alla signor e ciò fino Controparte_1
a quando non troverà una abitazione in cui vivere ed ospitare i figli durante i periodi di visita. Dal mese in cui stipulerà il contratto di locazione per la nuova abitazione e dovrà corrispondere il canone, a prescindere dal suo ammontare, non corrisponderà più l'importo dell'assegno unico (nella misura della sua quota) alla sig.ra fermo l'ammontare dell'assegno di mantenimento;
CP_1
- spese straordinarie al 50% tra i genitori regolamentate come da Protocollo del Tribunale di EN.
Quanto alle richieste di pronunce ai sensi dell'art. 709 ter cpc
-le parti rinunciano reciprocamente alle richieste di pronunce ai sensi dell'art. 709 ter cpc.
Spese legali compensate.”
Conclusioni P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 3062/2022 R.G.
Con ricorso del 3.05.2022 – premesso di aver contratto matrimonio civile con la resistente Parte_1 in data 14.12.2005 in EN, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Controparte_1
Comune di EN dell'anno 2005, Parte I, Ufficio 2, atto n. 17, che dal matrimonio erano nati due figli,
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) e che tra di loro era Per_3 Persona_2
intervenuta la separazione personale protrattasi interrottamente a far data dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale omologata con provvedimento del
5.10.2021 (depositato in data 13.10.2021) – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate,
ricorso affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e venissero emessi i provvedimenti in ordine all'affidamento, regime di frequentazione e mantenimento dei figli minori;
chiedeva altresì l'adozione di un provvedimento di ammonimento della moglie ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis), poiché le condotte da essa tenute ostacolavano il rapporto di frequentazione padre-figli.
Costituendosi in giudizio in data 24.02.2023, la ricorrente non si è opposta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato tutte le deduzioni avversarie, chiedendo l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente ed aventi il medesimo oggetto oltre che il rigetto della richiesta di ammonimento formulata nei confronti della stessa ed avanzando a sua volta una richiesta di ammonimento nei confronti del marito ex art. 709-ter c.p.c.
Disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 7.03.2023 e sentito il minore Persona_3 all'udienza del 16.03.2023, sono stati emessi con ordinanza del 24.07.2023 i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. (applicabile ratione temporis) e – nominato il Giudice istruttore – dopo l'udienza del
28.02.2024 venivano concessi, con ordinanza del 8.03.2024, i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza del 16.01.2025 e del 27.02.2025, prima dell'udienza del 11.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, precisando dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe); la causa veniva trattenuta in decisione dal nuovo giudice istruttore nel frattempo designato e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate dalle parti.
* * *
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'articolo 3 n. 2, lett b), della legge n. 898/1970
e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed Per_ Per_ appare conforme all'interesse morale e materiale dei figli minori e , non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. N. 3062/2022 R.G.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.12.2005 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di EN, atto n. 17, Parte I, Ufficio 2, anno
[...]
2005, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in EN, nella Camera di consiglio del 6.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero