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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21376/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21376/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 12.55 innanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, sono comparsi:
Per 'avv. MICHELE MARIA GAETANI Parte_1
Per l'avv. FRANCESCA CAVALLI e l'avv. PAOLO Controparte_1
RADAELLI
Il Giudice invita le parti alla discussione. I procuratori delle parti formulano le conclusioni e illustrano le rispettive tesi. L'avv. deposita nota spese in forma cartacea. Pt_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21376/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'abogada – avvocato stabilito VERONICA BROGNOLI e dell'avv. MICHELE
MARIA GAETANI, presso i quali è elettivamente domiciliata in , Piazzetta CP_1
Guastalla, 15
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO MANDARANO, dell'avv. PAOLO RADAELLI c/o Avvocatura
Comunale Milano e dell'avv. MARIA ROSA SALA, elettivamente domiciliato in Via della Guastalla CP_1
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 2 di 9 Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione del codice della strada)
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
Voglia il Tribunale di Milano in sede di appello, contrariis reiectis: previa sospensione dell'esecutività sia delle sanzioni irrogate e di ogni loro effetto, sia della sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza impugnata (confermandone cioè la parte – capo secondo – in cui accoglie l'opposizione alle sanzioni),
1) in rito, accertare e dichiarare la nullità del primo capo della sentenza impugnata per totale carenza di motivazione nonostante l'apparenza del contrario;
2) nel merito, in riforma del primo capo della sentenza impugnata: I) in via principale, accertare e dichiarare che la sosta dell'autovettura targa DN735MW, peraltro munita del pass invalidi in evidenza, non ha violato alcuna norma o segnaletica, ed era anzi conforme all'art. 157, c. 4, del D.Lgs 295/92, C.d.S.; II) in via subordinata, accertare e dichiarare che quand'anche mai la sosta avesse violato un divieto, essa sarebbe scriminata ex art. 11, c. 1, del D.P.R 503/1996; III) in ogni caso, annullare e dichiarare l'inefficacia di tutti i verbali in questione, nonché archiviare ogni sanzione pecuniaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
APPELLATO:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis rejectis: in via principale: respingere l'appello proposto dalla signora in Parte_1 quanto infondato;
in via incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto dal e, per Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2223/2024, pubblicata in data 6.5.2024, respingere in toto il ricorso originariamente proposto, in quanto infondato, e confermare tutti i verbali impugnati e le rispettive sanzioni, in pagina 3 di 9 misura non inferiore alla metà del massimo edittale previsto per ciascuna infrazione, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di I.V.A. e C.P.A.), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 5 giugno 2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di che ha accolto parzialmente l'opposizione dalla CP_1
stessa proposta, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, avverso tre verbali di accertamento della Polizia Locale di : CP_1
1) 01331468/2023/1/1/1, accertamento n. 900146552 del 7.6.2023, ore 15,38, notificata il 17.8.2023;
2) 01355118/2023/1/1/1, accertamento n. 900155536 del 19.6.2023 ore 14,34, notificata il 17.8.2023;
3) 01571145/2023/1/1/1, accertamento n. 900168241 del 4.7.2023, ore 10,53, notificata il 31.8.2023.
Alla ricorrente era stata contestata “la sosta in modo diverso dalla segnaletica prescritta” ai sensi dell'art. 157, c. 8, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.
Ad avviso del Giudice di pace, “la circostanza che essa ricorrente abbia sostato secondo le modalità di cui alle elevate contestazioni è evidente come mostrato dagli allegati fotografici depositati dal Comune di ritraenti l'autovettura Fiat 500 CP_1
della ricorrente sanzionata”.
Tuttavia, poiché i verbali impugnati sono stati notificati quasi contestualmente alle date del 17 e 31 agosto 2023 e poiché la ricorrente aveva allegato che l'autovettura è posta al servizio di persona disabile, è stato confermato il solo verbale n.13331468 del 7 giugno
2023.
pagina 4 di 9 La sentenza è stata impugnata, sostenendo in primo luogo l'appellante che la motivazione della stessa è soltanto apparente, perché rimanda alle foto, senza argomentare ulteriormente.
In subordine, l'appellante richiama la scriminante dell'art. 11, comma 1, del D.P.R
503/1996, sostenendo che, se anche la zona in cui la vettura sostava fosse stata oggetto di un divieto di sosta, la condotta sarebbe scriminata, visto che la sosta non costituiva alcun intralcio al traffico, né grave né lieve.
La stessa ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare la nullità del primo capo della sentenza impugnata per totale carenza di motivazione e, nel merito, ha chiesto l'annullamento di tutti i verbali, previo accertamento della legittimità della sosta dell'autovettura targata DN735MW, munita del pass invalidi in evidenza, non violando la stessa alcuna norma o segnaletica, in quanto conforme all'art. 157, comma 4, del
D.Lgs.295/92, c.d.s.,
2. Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1
incidentale con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso originariamente proposto, in quanto infondato, e la conferma di tutti i verbali impugnati e delle rispettive sanzioni, in misura non inferiore alla metà del massimo edittale previsto per ciascuna infrazione.
3. L'appello non è fondato e va pertanto respinto.
3.1. Quanto al motivo di appello relativo alla motivazione apparente, si osserva che, facendo riferimento alle foto prodotte, il Giudice di pace esplicitamente afferma che l'autovettura Fiat 500 è parcheggiata “secondo le modalità di cui alle elevate contestazioni”, quindi in modo diverso dalla segnaletica prescritta, come da contestazioni elevate.
Le foto rendono infatti evidente che l'auto è parcheggiata al di fuori delle strisce gialle, proprio in corrispondenza del punto in cui esse finiscono.
Deve conseguentemente ritenersi che, sebbene in maniera particolarmente stringata, il
Giudice di pace abbia comunque motivato in maniera comprensibile le ragioni del parziale accoglimento del ricorso.
pagina 5 di 9 3.2. Nel merito, non possono condividersi gli assunti dell'appellante.
Posto che è pacifico, e comunque dimostrato dalle foto citate, che l'auto è stata parcheggiata nel punto in cui finiscono le strisce gialle, è innegabile che la stessa si trovava al di fuori del perimetro dalle strisce medesime delimitato.
L'appellante richiama giurisprudenza di legittimità che dovrebbe confermare le tesi sostenute.
Va peraltro rilevato che la sentenza n. 33045/2022, richiamata dall'appellante, prende in considerazione una situazione di fatto diversa da quella di cui si controverte in questa sede. Là il conducente aveva allegato di avere parcheggiato il proprio veicolo sul margine destro della carreggiata, su cui non vi era alcuna segnaletica o divieto, mentre gli stalli destinati alla sosta erano collocati sul margine sinistro, opposto a quello dell'infrazione. La Corte di legittimità ha osservato che un segnale orizzontale relativo a una zona destinata al parcheggio, che delimita lo spazio fisico sul quale incombe, non può riferirsi ad altro spazio esterno ad esso;
tuttavia il principio esposto è riferito al caso in cui il veicolo è stato parcheggiato in area del tutto diversa da quella delimitata dalle strisce e interessata da un diverso divieto.
Nel caso qui considerato, trova applicazione l'art. 157 comma 5 c.d.s., che prevede che
“Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”.
La condotta tenuta dal conducente è sanzionabile perché il veicolo non è stato collocato nel modo prescritto dalla segnaletica, ma è stato parcheggiato nella parte immediatamente adiacente alla fine dello spazio - delimitato dalle strisce gialle - in cui la sosta è consentita (in tal senso, anche Cass. 4040/2024).
L'art. 351 comma 2 D.P.R. 495/1992 prevede che “Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui”. Ed è appunto lo spazio contiguo quello che il conducente della 500 ha occupato parcheggiando il veicolo.
pagina 6 di 9 Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 33045/2022 non si può invece parlare di contiguità.
Appare quindi corretta la contestazione elevata nei confronti del proprietario del veicolo con riferimento all'art. 157 comma 5 c.d.s., per avere sostato in modo diverso da quanto indicato dalla segnaletica.
Difatti “il principio è la libertà di sosta se non vietata, e, quindi, l'obbligo di sostare nel modo prescritto, ove appunto tale prescrizione sussista” (Cass. 1918/1999; in tal senso, anche Cass. n. 11616/2005).
Né è possibile sostenere che il pass per gli invalidi possa consentire il parcheggio anche laddove lo stesso è vietato dalla legge (in tal senso, Cass.168/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve ritenersi infondato e va respinto.
4. Quanto ai motivi che sostengono l'appello incidentale, si osserva che il Giudice di pace ha motivato l'annullamento affermando che “le ravvicinate infrazioni contestate e successive alla prima non hanno motivo di esistere, poiché il principio contenuto nell'art. 8 bis, comma 4, della Legge 689/1981, in virtù del quale le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria, trova applicazione anche nella fattispecie esaminata”.
Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, non trovi applicazione l'istituto della reiterazione.
Come ha rilevato infatti il l'appellante avrebbe effettuato la sosta in modo non CP_1
conforme alla segnaletica con condotte multiple, realizzatesi in giornate e orari diversi, sicché la reiterazione non può operare quale elemento unificante ai fini della sanzione, come riconosciuto nella sentenza della Suprema n. 5252 del 4.3.2011 dal medesimo citata.
Parimenti, deve condividersi la tesi secondo la quale la disciplina stabilita dall'art.8 richiamato non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art.
pagina 7 di 9 8 bis della L. n. 689/che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.
Tale affermazione è basata sull'orientamento conforme della Cassazione, pure richiamato dall'appellato (Cass. n. 26434/2014 e Cass. n. 10890/2018).
Va conseguentemente accolto l'appello incidentale.
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Nulla è dovuto con riferimento al giudizio di primo grado, essendosi il difeso CP_1
con funzionari delegati, senza documentare eventuali spese rilevanti ai fini del giudizio.
6. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge
24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 2223/2024 emessa il 6.5.2024 dal Giudice di
Pace di , rigetta l'opposizione proposta da ai sensi CP_1 Parte_1
dell'art.7 D.lgs. 150/2011, confermando i verbali di accertamento di violazione del codice della strada;
pagina 8 di 9 3) condanna a rifondere al le spese di lite Parte_1 Controparte_1
di questo grado, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012
n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R.
115/2002.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 26 febbraio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21376/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 12.55 innanzi alla dott.ssa Anna Bellesi, sono comparsi:
Per 'avv. MICHELE MARIA GAETANI Parte_1
Per l'avv. FRANCESCA CAVALLI e l'avv. PAOLO Controparte_1
RADAELLI
Il Giudice invita le parti alla discussione. I procuratori delle parti formulano le conclusioni e illustrano le rispettive tesi. L'avv. deposita nota spese in forma cartacea. Pt_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21376/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'abogada – avvocato stabilito VERONICA BROGNOLI e dell'avv. MICHELE
MARIA GAETANI, presso i quali è elettivamente domiciliata in , Piazzetta CP_1
Guastalla, 15
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO MANDARANO, dell'avv. PAOLO RADAELLI c/o Avvocatura
Comunale Milano e dell'avv. MARIA ROSA SALA, elettivamente domiciliato in Via della Guastalla CP_1
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 2 di 9 Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione del codice della strada)
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
Voglia il Tribunale di Milano in sede di appello, contrariis reiectis: previa sospensione dell'esecutività sia delle sanzioni irrogate e di ogni loro effetto, sia della sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza impugnata (confermandone cioè la parte – capo secondo – in cui accoglie l'opposizione alle sanzioni),
1) in rito, accertare e dichiarare la nullità del primo capo della sentenza impugnata per totale carenza di motivazione nonostante l'apparenza del contrario;
2) nel merito, in riforma del primo capo della sentenza impugnata: I) in via principale, accertare e dichiarare che la sosta dell'autovettura targa DN735MW, peraltro munita del pass invalidi in evidenza, non ha violato alcuna norma o segnaletica, ed era anzi conforme all'art. 157, c. 4, del D.Lgs 295/92, C.d.S.; II) in via subordinata, accertare e dichiarare che quand'anche mai la sosta avesse violato un divieto, essa sarebbe scriminata ex art. 11, c. 1, del D.P.R 503/1996; III) in ogni caso, annullare e dichiarare l'inefficacia di tutti i verbali in questione, nonché archiviare ogni sanzione pecuniaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
APPELLATO:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis rejectis: in via principale: respingere l'appello proposto dalla signora in Parte_1 quanto infondato;
in via incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto dal e, per Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2223/2024, pubblicata in data 6.5.2024, respingere in toto il ricorso originariamente proposto, in quanto infondato, e confermare tutti i verbali impugnati e le rispettive sanzioni, in pagina 3 di 9 misura non inferiore alla metà del massimo edittale previsto per ciascuna infrazione, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di I.V.A. e C.P.A.), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 5 giugno 2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di che ha accolto parzialmente l'opposizione dalla CP_1
stessa proposta, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, avverso tre verbali di accertamento della Polizia Locale di : CP_1
1) 01331468/2023/1/1/1, accertamento n. 900146552 del 7.6.2023, ore 15,38, notificata il 17.8.2023;
2) 01355118/2023/1/1/1, accertamento n. 900155536 del 19.6.2023 ore 14,34, notificata il 17.8.2023;
3) 01571145/2023/1/1/1, accertamento n. 900168241 del 4.7.2023, ore 10,53, notificata il 31.8.2023.
Alla ricorrente era stata contestata “la sosta in modo diverso dalla segnaletica prescritta” ai sensi dell'art. 157, c. 8, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.
Ad avviso del Giudice di pace, “la circostanza che essa ricorrente abbia sostato secondo le modalità di cui alle elevate contestazioni è evidente come mostrato dagli allegati fotografici depositati dal Comune di ritraenti l'autovettura Fiat 500 CP_1
della ricorrente sanzionata”.
Tuttavia, poiché i verbali impugnati sono stati notificati quasi contestualmente alle date del 17 e 31 agosto 2023 e poiché la ricorrente aveva allegato che l'autovettura è posta al servizio di persona disabile, è stato confermato il solo verbale n.13331468 del 7 giugno
2023.
pagina 4 di 9 La sentenza è stata impugnata, sostenendo in primo luogo l'appellante che la motivazione della stessa è soltanto apparente, perché rimanda alle foto, senza argomentare ulteriormente.
In subordine, l'appellante richiama la scriminante dell'art. 11, comma 1, del D.P.R
503/1996, sostenendo che, se anche la zona in cui la vettura sostava fosse stata oggetto di un divieto di sosta, la condotta sarebbe scriminata, visto che la sosta non costituiva alcun intralcio al traffico, né grave né lieve.
La stessa ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare la nullità del primo capo della sentenza impugnata per totale carenza di motivazione e, nel merito, ha chiesto l'annullamento di tutti i verbali, previo accertamento della legittimità della sosta dell'autovettura targata DN735MW, munita del pass invalidi in evidenza, non violando la stessa alcuna norma o segnaletica, in quanto conforme all'art. 157, comma 4, del
D.Lgs.295/92, c.d.s.,
2. Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1
incidentale con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso originariamente proposto, in quanto infondato, e la conferma di tutti i verbali impugnati e delle rispettive sanzioni, in misura non inferiore alla metà del massimo edittale previsto per ciascuna infrazione.
3. L'appello non è fondato e va pertanto respinto.
3.1. Quanto al motivo di appello relativo alla motivazione apparente, si osserva che, facendo riferimento alle foto prodotte, il Giudice di pace esplicitamente afferma che l'autovettura Fiat 500 è parcheggiata “secondo le modalità di cui alle elevate contestazioni”, quindi in modo diverso dalla segnaletica prescritta, come da contestazioni elevate.
Le foto rendono infatti evidente che l'auto è parcheggiata al di fuori delle strisce gialle, proprio in corrispondenza del punto in cui esse finiscono.
Deve conseguentemente ritenersi che, sebbene in maniera particolarmente stringata, il
Giudice di pace abbia comunque motivato in maniera comprensibile le ragioni del parziale accoglimento del ricorso.
pagina 5 di 9 3.2. Nel merito, non possono condividersi gli assunti dell'appellante.
Posto che è pacifico, e comunque dimostrato dalle foto citate, che l'auto è stata parcheggiata nel punto in cui finiscono le strisce gialle, è innegabile che la stessa si trovava al di fuori del perimetro dalle strisce medesime delimitato.
L'appellante richiama giurisprudenza di legittimità che dovrebbe confermare le tesi sostenute.
Va peraltro rilevato che la sentenza n. 33045/2022, richiamata dall'appellante, prende in considerazione una situazione di fatto diversa da quella di cui si controverte in questa sede. Là il conducente aveva allegato di avere parcheggiato il proprio veicolo sul margine destro della carreggiata, su cui non vi era alcuna segnaletica o divieto, mentre gli stalli destinati alla sosta erano collocati sul margine sinistro, opposto a quello dell'infrazione. La Corte di legittimità ha osservato che un segnale orizzontale relativo a una zona destinata al parcheggio, che delimita lo spazio fisico sul quale incombe, non può riferirsi ad altro spazio esterno ad esso;
tuttavia il principio esposto è riferito al caso in cui il veicolo è stato parcheggiato in area del tutto diversa da quella delimitata dalle strisce e interessata da un diverso divieto.
Nel caso qui considerato, trova applicazione l'art. 157 comma 5 c.d.s., che prevede che
“Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”.
La condotta tenuta dal conducente è sanzionabile perché il veicolo non è stato collocato nel modo prescritto dalla segnaletica, ma è stato parcheggiato nella parte immediatamente adiacente alla fine dello spazio - delimitato dalle strisce gialle - in cui la sosta è consentita (in tal senso, anche Cass. 4040/2024).
L'art. 351 comma 2 D.P.R. 495/1992 prevede che “Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui”. Ed è appunto lo spazio contiguo quello che il conducente della 500 ha occupato parcheggiando il veicolo.
pagina 6 di 9 Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 33045/2022 non si può invece parlare di contiguità.
Appare quindi corretta la contestazione elevata nei confronti del proprietario del veicolo con riferimento all'art. 157 comma 5 c.d.s., per avere sostato in modo diverso da quanto indicato dalla segnaletica.
Difatti “il principio è la libertà di sosta se non vietata, e, quindi, l'obbligo di sostare nel modo prescritto, ove appunto tale prescrizione sussista” (Cass. 1918/1999; in tal senso, anche Cass. n. 11616/2005).
Né è possibile sostenere che il pass per gli invalidi possa consentire il parcheggio anche laddove lo stesso è vietato dalla legge (in tal senso, Cass.168/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve ritenersi infondato e va respinto.
4. Quanto ai motivi che sostengono l'appello incidentale, si osserva che il Giudice di pace ha motivato l'annullamento affermando che “le ravvicinate infrazioni contestate e successive alla prima non hanno motivo di esistere, poiché il principio contenuto nell'art. 8 bis, comma 4, della Legge 689/1981, in virtù del quale le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria, trova applicazione anche nella fattispecie esaminata”.
Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, non trovi applicazione l'istituto della reiterazione.
Come ha rilevato infatti il l'appellante avrebbe effettuato la sosta in modo non CP_1
conforme alla segnaletica con condotte multiple, realizzatesi in giornate e orari diversi, sicché la reiterazione non può operare quale elemento unificante ai fini della sanzione, come riconosciuto nella sentenza della Suprema n. 5252 del 4.3.2011 dal medesimo citata.
Parimenti, deve condividersi la tesi secondo la quale la disciplina stabilita dall'art.8 richiamato non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art.
pagina 7 di 9 8 bis della L. n. 689/che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.
Tale affermazione è basata sull'orientamento conforme della Cassazione, pure richiamato dall'appellato (Cass. n. 26434/2014 e Cass. n. 10890/2018).
Va conseguentemente accolto l'appello incidentale.
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Nulla è dovuto con riferimento al giudizio di primo grado, essendosi il difeso CP_1
con funzionari delegati, senza documentare eventuali spese rilevanti ai fini del giudizio.
6. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge
24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 2223/2024 emessa il 6.5.2024 dal Giudice di
Pace di , rigetta l'opposizione proposta da ai sensi CP_1 Parte_1
dell'art.7 D.lgs. 150/2011, confermando i verbali di accertamento di violazione del codice della strada;
pagina 8 di 9 3) condanna a rifondere al le spese di lite Parte_1 Controparte_1
di questo grado, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri riflessi come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012
n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R.
115/2002.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 26 febbraio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
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