Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2112/2024 VG promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e da c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Melegnano (LO), Via Dei Giacinti n. 10; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Sofia Persani del Foro di Lodi..
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 23.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 Ordinare al Comune di Ripalta Guerina (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 prevalente collocazione abitativa presso la madre;
2) Di comune accordo con il padre , la madre con i figli minori ha rilasciato l'abitazione coniugale a far tempo dal 17 marzo 2024 e, dopo un breve periodo ospiti presso l'abitazione dei nonni materni, dal 15.7.2024 si sono trasferiti a Melegnano, Via Zuavi n. 65 in un immobile condotto in locazione dalla sig.ra dove, con il consenso del padre, hanno trasferito la Parte_1 residenza.
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4) Salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1 quando vorrà, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, ed in ogni caso con le Per_2 seguenti modalità:
– ogni settimana:
• non meno di due e/o tre giorni, anche non consecutivi e con pernotto, in coincidenza con i riposi lavorativi del padre;
• ulteriori giornate o mezze giornate in coincidenza con i riposi lavorativi e/o ferie del padre e/o comunque compatibilmente con i suoi impegni di lavoro;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, indicativamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. I minori trascorreranno in maniera alternata il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. I genitori concordano che nel 2024 i minori trascorreranno con la mamma il giorno di Natale ed il giorno di
Santo Stefano con il papà.
- 3 giorni durante le vacanze pasquali;
- 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori.
5) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori;
6) Durante il periodo di percorrenza dei minori con un genitore durante le vacanze estive, sarà garantito all'altro genitore il diritto di visita ai minori e viceversa;
7) In caso di impedimenti lavorativi, i genitori si impegnano a verificare preliminarmente la disponibilità dell'altro genitore;
8) In caso di impedimenti di entrambi i genitori, gli stessi ricorreranno all'aiuto dei nonni;
9) I sopra indicati accordi potranno essere modificati di comune accordo tra genitori avendo sempre quale interesse primario il benessere dei minori;
10) Entrambi i genitori si impegnano a garantire a e il diritto di mantenere un Per_2 Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e corrispondendo alla madre la Per_2 Per_1 somma mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici istat.
12) Il sig. resta il Suo assenso affinché la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno Pt_2 Parte_1 unico ad oggi pari a complessivi € 467,00 mensili (€ 233,50*2). Qualora l'importo di cui all'assegno unico dovesse subire variazioni, in particolare dovesse essere eliminato o dovesse diminuire l'importo ad oggi percepito, i coniugi si impegnano fin da ora a rivedere gli accordi relativi al contributo al mantenimento per i figli minori.
13) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche affrontate nell'interesse dei minori nella misura del 50% ciascuno. In particolare, i genitori contribuiranno al pagamento, nella misura sopra concordata, delle seguenti spese documentate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
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2 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 14) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, salvo diverso accordo tra le parti;
15) Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
16) I genitori danno atto che attualmente la retta del nido viene integralmente pagata tramite il contributo statale “bonus nido”. Qualora i genitori non dovessero più percepire tale contributo e sostenere dei costi per l'asilo nido, la spesa verrà suddivisa in ragione del 50% tra gli stessi;
17) I genitori concordano che la spesa relativa alla mensa scolastica venga così suddivisa tra gli stessi:
- nell'anno 2024/2025 i costi del servizio mensa relativi al minore verranno sostenuti Per_1 integralmente dalla madre;
- a decorrere dall'anno 2025/2026 e per gli anni a seguire, i costi del servizio mensa relativi ai minori e verranno suddivisi in ragione del 50% tra i genitori;
Per_1 Per_2
18) I coniugi si impegnano a darsi reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio, anche dei figli minori e comunque si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo di detti documenti;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
19) l'autovettura Renault, tg. FH068PK intestata al sig. resterà nella sua piena ed esclusiva Pt_2 proprietà e disponibilità;
20) l'autovettura Fiat Group, tg. DS364PR intestata alla sig.ra resterà nella sua piena Parte_1 ed esclusiva proprietà e disponibilità;
Pag. 3 21) I coniugi hanno già provveduto a comunicare disdetta al contratto di locazione relativo al box sito in Melegnano, Via delle Rose.
22) I coniugi danno atto di non avere allo stato richieste patrimoniali reciprocamente da avanzare”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.12.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Ripalta Guerina (CR) il
10.06.2018, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ripalta Guerina, Atto n. 21, Parte II, Serie C Anno 2018. Dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il Per_3
04.10.2019, e ato a Lodi il 14.07.2022. Persona_4
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Ripalta Guerina (CR), matrimonio trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Ripalta Guerina, Atto n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ripalta Guerina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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