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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1114/2022
R.G. a seguito dell'udienza del 26/03/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(CF. ), nato in [...], Parte_1 C.F._1 il 1° agosto 1999, residente Alba Adriatica (TE), Via Regina Margherita, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv. Marina Di Carlo (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato in Montorio al Vomano (TE), C.F._2
C.da San Giovanni, 4 presso lo studio del prefato procuratore;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui si intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: , P.IVA_1
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RICORRENTE
E
(C.F.: e (C.f.: CP_1 C.F._3 CP_2 Par
), in qualità di ex soci della . C.F._4 CP_3
RESISTENTI contumaci
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-Accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire la Pt_1 retribuzione per il periodo di lavoro svolto e accertato dall' a titolo di CP_4 differenze salariali per il periodo contrattualizzato e per il periodo di lavoro non contrattualizzati, e quanto di spettanza per il lavoro straordinario, TFR, 13 e 14 mensilità in capi agli ex soci , nato a [...], il [...] c.f.: CP_1
, residente in [...] e , nato a [...]F._3 CP_2
Maratea, il 22/07/1982 c.f.: , residente in [...]
Amalfi, 1; nella qualità di ex soci della . CP_5 CP_3
-Condannare in solido i convenuti al pagamento della complessiva somma di € 11.414,38 lorde di cui in capo agli ex soci: differenze salariali € 5.380,23 lorde;
TFR €
1 di 6 1.123,84 lorde;
tredicesima € 1. 083,60 lorde;
quattordicesima € 1.083,60 lorde;
straordinario € 2743,21 lorde;
Totali Spettanze € 11.414,38 lorde o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia;
- Condannare la ditta convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione;
-Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore del sottoscritto studio legale che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28.06.2022,
[...]
ha agito in giudizio nei confronti degli ex soci della società Pt_1 CP_6
al fine di fare condannare questi ultimi alla corresponsione in proprio favore delle
[...] differenze retributive maturate in ragione dell'attività lavorativa prestata alle loro dipendenze in forza di tre distinti rapporti di lavoro e decorrenti, il primo, dal 15 settembre 2019 al dicembre 2019, il secondo, dal 15 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020 e il terzo dal 04 giugno 2020 al 30 giugno 2020 e quantificate nell'importo complessivo di € 11.414,38 per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario prestato, mensilità aggiuntive e TFR, detratto quanto già percepito, come da conteggio sindacale prodotto.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- Di aver svolto, in favore della società resistente, attività lavorativa senza regolare assunzione dal 15 settembre 2019 al dicembre 2019 per lo svolgimento della mansione di lavapiatti e di aver percepito la somma di euro 500,00 in contanti;
- Che dal 15 gennaio 2020 sino al 28 febbraio 2020 e dal 04 giugno 2020 sino al 30 giugno 2020 è stato assunto dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno come aiuto cuoco - lavapiatti, senza tuttavia percepire un'adeguata retribuzione rispetto alla quantità di lavoro prestato percependo, per il mese di febbraio 2020, la somma di euro 300,00 e per il mese di marzo 2020 la somma di euro 400,00;
- Di avere sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal martedì al sabato dalle ore
9,00-9,30 alle ore 15.00-16,00 e dalle 18,30 alle ore 24,00, e di aver lavorato anche la domenica mattina in occasione del pranzo;
- Che a seguito di inoltro di regolare vertenza all' del Lavoro competente, CP_4 quest'ultimo con missiva del 24 febbraio 2022 accertava che il lavoratore: “è stato immesso in servizio senza regolare assunzione almeno dal 15 settembre 2019 con la mansione di lavapiatti;
per i periodi dal 15 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020 e dal 4 giugno 2020 al 30 giugno 2020 ha effettivamente osservato un orario settimanale di 60,
5 ore mentre sul libro unico del lavoro ne sono state registrate 40 settimanali;
non ha
2 di 6 percepito le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario prestato;
ha superato nei periodi supra menzionati l'orario di lavoro settimanale comprese le ore di lavoro straordinarie;
ha percepito in contati le somme di euro 500,00 mensili dal 15 settembre 2019 al 14 gennaio 2020 ed euro 700,00 totali per il periodo successivo, sorretto da regolare assunzione”;
- Che nell'anno 2021 la società resistente è stata cancellata dal registro delle imprese con conseguente proposizione del presente ricorso nei confronti degli ex soci ex art. 2495 c.c.
In punto di diritto, ha assunto l'insufficienza e l'inadeguatezza della retribuzione percepita (totali € 1.200,00) sia in relazione ai parametri di cui al CCNL di categoria, sia in relazione ai principi fissati dall'art. 36 Cost., avuto riguardo alla quantità del lavoro prestato (60,5 ore a settimana), rivendicando differenze retributive pari a complessivi €
11.414,38 e pretese anche a titolo di lavoro straordinario prestato, mensilità aggiuntive e
Tfr.
e , in qualità di ex soci della società CP_1 CP_2 CP_6
benché ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano sicché ne va dichiarata la contumacia.
Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, al termine della quale è stata rinviata alla presente udienza per discussione, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alla parte ricorrente costituita di un termine per note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 3 di 6 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 81 del
2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part- time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod. Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Nel caso di specie, l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro ripassati con la società resistente (oggi cancellata) può desumersi dalla prova testimoniale acquisita non essendo presenti in atti né i contratti di assunzione, quantomeno con riferimento ai due periodi lavorativi regolarizzati, né il modello C2 storico del ricorrente.
Il teste escusso , ex collega di lavoro del ricorrente e Testimone_1
dipendente della società resistente dal 2012 al mese di maggio 2020, ha infatti confermato lo svolgimento da parte del ricorrente della mansione di aiuto- cuoco/lavapiatti in favore della resistente per i periodi dedotti in ricorso.
Il teste ha altresì confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario per 60,5 ore settimanali dichiarando di avere osservato egli stesso il
4 di 6 medesimo orario lavorativo e ha dichiarato, più nello specifico, che il ricorrente lavorava dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 16:00 e dalle ore 18.30 alle ore
24.00 prestando attività lavorativa anche la domenica dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Orbene alla luce della prova orale acquista può ritenersi dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente, per i periodi dedotti in ricorso, della mansione di lavapiatti/aiuto cuoco dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16:00 e dalle ore
18.30 alle ore 24.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 16.00, con svolgimento di lavoro straordinario per 60,5 ore alla settimana.
Ne consegue che la domanda spiegata dal ricorrente può ritenersi fondata con riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario prestato, mensilità aggiuntive e Tfr.
Al fine della quantificazione delle somme richieste, il conteggio depositato dal ricorrente in data 26.09.2024 appare utilizzabile siccome redatto in maniera chiara e analitica con riferimento ai tre distinti periodi lavorativi, dovendosi tuttavia apportare un'unica correzione rispetto alla mensilità di gennaio 2020 essendo stato considerato come interamente lavorato anziché lavorato per metà, per come dedotto in ricorso. Ne deriva che la differenza di euro 913,38 indicata nel conteggio per detta mensilità non può essere riconosciuta ritenendosi congrua la somma già percepita dal lavoratore e pari ad euro 764,33.
Alla luce delle precedenti considerazioni e in definitiva sintesi, le parti resistenti vanno condannate a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 8.582,82
a titolo di differenze retributive per il lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1114/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna in solido le parti resistenti a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di euro 8.582,82 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
5 di 6 -condanna le parti resistenti in solido a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dt. Giuseppe Marcheggiani
6 di 6