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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 119/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MESIRCA CORINNA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ANTONIAZZI MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare
1 o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) I figli minori e verranno affidati a entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, padre e madre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, comunque impegnandosi ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per la loro crescita equilibrata.
2) I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore verranno regolamentati come segue.
a. Il padre trascorrerà con i figli un weekend alternato con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola (o tra le ore 8 e le ore 9 in periodo di vacanza) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o dalla madre tra le ore 8 e le ore 9 in periodo di vacanza).
In tale settimana, il padre trascorrerà inoltre con i figli la giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola (o tra le ore 8 e le ore 9 in periodo di vacanza) sino al mattino del giovedì, in cui li riaccompagnerà a scuola (o dalla madre tra le ore 8 e le ore 9 in periodo di vacanza).
Nella settimana in cui non avrà i figli per il weekend, invece, il padre li terrà con sé dal mercoledì all'uscita da scuola (o tra le ore 8 e le ore 9 in periodo di vacanza) sino al venerdì con riaccompagnamento a scuola (o dalla madre tra le ore 8 e le ore 9 in periodo di vacanza).
b. I figli trascorreranno inoltre tre settimane, di cui solo due potranno essere consecutive, durante le vacanze estive con ciascun genitore, previo accordo sul periodo feriale da definire tra le
2 parti entro il 30 di aprile di ogni anno. In caso di coincidenza del periodo (sempre entro il 30 aprile) la scelta sarà ad anni alterni. Le parti concordano che, in linea di massima, la madre possa usufruire delle proprie settimane nel mese di agosto (al massimo la prima settimana di settembre) come da suggerimento della prof. . I genitori concordano nel far frequentare ai figli i centri estivi per un Per_3
periodo massimo di quindici giorni e i campi scout sempre per un periodo di quindici giorni;
concordano, altresì che, qualora dopo le vacanze scout sia prevista la permanenza dei figli presso un genitore per le vacanze estive, i figli stessi staranno, per il weekend o per la parte di weekend che residuerà dopo le vacanze scout, con il genitore con cui non trascorreranno la o le successive settimane di ferie, così da evitare che un genitore non incontri i figli per due-quattro settimane consecutive.
c. Durante le vacanze di Natale, i figli resteranno con ciascun genitore per sette giorni consecutivi, alternativamente di anno in anno dal 23.12 alle ore 9 sino al 30.12 alle ore 19.00 e dal
30.12 alle ore 9 sino al 06.01 alle ore19.00); i genitori concordano sin d'ora che comunque i figli trascorreranno il pranzo di Natale con il genitore con cui non resteranno nella prima settimana di vacanza, e pertanto dalle ore 10 della mattina di Natale con rientro dall'altro genitore entro le ore 18:00 dello stesso giorno di Natale. Per le vacanze di Natale 2025-2026, i figli trascorreranno i primi 7 giorni con la madre e gli altri 7 giorni con il padre.
d. Per le vacanze pasquali e di carnevale, i figli staranno per l'intero periodo della vacanza, in modo alternato, con l'uno e l'altro genitore. Per l'anno 2025 a Pasqua staranno con la madre e a
Carnevale con il padre.
e. Dopo i periodi di vacanza, estivi, natalizi, di carnevale e pasquali, i fine settimana riprenderanno con il genitore che non ha avuto con sé i figli nell'ultimo periodo di vacanza;
i tempi di permanenza intercorrenti dal termine della vacanza al fine settimana successivo (a detto periodo di vacanza) verranno gestiti come al punto a) che precede, prendendo, quindi, a riferimento il genitore che avrà i figli con sé il fine settimana (se, quindi, il fine settimana “successivo” sarà di competenza del padre i figli staranno con lui dal mercoledì al giovedì). Onde evitare possibili equivoci e per meglio
3 favorire la gestione dei figli, i genitori si impegnano a condividere il calendario annuale dei rispettivi turni di responsabilità entro la conclusione dell'anno precedente, nonché a comunicarsi tempestivamente i rispettivi periodi di vacanze estive, condividendo le eventuali conseguenti modifiche dell'alternanza dei turni di responsabilità.
f. Per gli eventuali ponti, questi seguiranno i turni di responsabilità, eccettuato se cadono il venerdì o il lunedì; in tal caso verranno accorpati al genitore che ha quel week end di competenza. Allo stesso modo, verranno accorpate al fine settimana le festività nazionali\patrono che cadano di venerdì
o lunedì.
g. Per la Festa della Mamma o del Papà, i figli potranno stare con il genitore festeggiato a pranzo o a cena. Parimenti, il giorno del proprio compleanno, i figli potranno trascorrere il pranzo o la cena con il genitore non in turno di responsabilità.
h. In occasione della Comunione e della Cresima, i figli trascorreranno la giornata della celebrazione (sabato) con il genitore di competenza e con l'altro genitore il giorno successivo alla celebrazione (domenica), dalle 10 alle 18.
i. Per gli altri aspetti relativi alla gestione della genitorialità i genitori terranno in considerazione i suggerimenti della prof.ssa , e in particolare quelli di cui alle pagg. 114-118 della relazione, Per_3
comunque adattandoli alle esigenze dei figli minori.
3) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Acconsentono inoltre al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore dei figli minori.
4) Il signor a far data dal mese di dicembre 2024 compreso, verserà alla signora quale Pt_1 Pt_2
contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di dicembre 2024.
5) Ciascun genitore contribuirà per la metà alle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli minori, spese per la cui individuazione e disciplina si rinvia al protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso che le parti dichiarano di conoscere. Le spese straordinarie anticipate da ciascun genitore,
4 se dovute ai sensi del Protocollo, verranno comunicate mensilmente all'altro, con obbligo di quest'ultimo di eseguire il rimborso della propria quota.
6) L'assegno unico per i figli minori, per un importo pari attualmente a complessivi euro 347,00 verrà percepito in pari misura dai due genitori.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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