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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14763/2023 riunita con rg 33959\23 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI FRANCESCO Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA CERNAIA 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI Controparte_2 C.F._4
FRANCESCO e dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) VIA CERNAIA 20121 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI FRANCESCO e dell'avv. Parte_2 C.F._5
DONZELLI LUCA ( ) VIA CERNAIA 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CERNAIA 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
ATTORE/I
pagina 1 di 18 contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. CORREALE EUGENIO ANTONIO e dell'avv. TONONI ALESSANDRA ( ) VIALE C.F._6
CAMPANIA, 26/A 20133 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA, 26/A 20133 MILANOpresso
il difensore avv. CORREALE EUGENIO ANTONIO
CONVENUTO/I
E con l'intervento di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAPOZZI Controparte_4 C.F._7
FRANCESCO e dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) Via Cernaia 11 20121 MILANO;
C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
INTERVENUTO
, (C.F. ),rappresentato e difeso dall'avv. CAPOZZI FRANCESCO e CP_5 C.F._8
dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) Via Cernaia 11 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 18 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione regolarmente notificato dagli attori, condomini di
Milano, per la declaratoria di invalidità delle delibere assembleari rese dal Controparte_3
Condominio convenuto in data 9.5.2022, 7.11.22 e 23,1,2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “.. con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così
giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 9.5.2022, per quanto concerne i punti 1 e 2, del 7.11.2022, relativamente ai punti 1, 2, da 5 a 9 e 12, e del
23.1.23 relativamente ai punti 2 e 3 dei rispettivi ordini del giorno;
in via principale e nel merito: accertare e
dichiarare la nullità, e comunque l'annullamento ed il superamento delle stesse per le successive delibere assembleari, delle delibere assunte dal con il verbale Controparte_3
di assemblea condominiale del 9.5.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità
delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 7.11.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea condominiale Controparte_3
del 23.1.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa. Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del Convenuto nei termini di legge, chiedendo pagina 3 di 18 sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Si chiede fin da oggi di emettere ordinanza di esibizione del fascicolo completo, contenente i progetti esecutivi dei lavori promossi dai condomini Pt_3
e . Con vittoria di spese e onorari.
[...] Controparte_2
La causa veniva iscritta al ruolo generale rg n. 14763\23 ed assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva regolarmente in giudizio il contestando in toto ogni avversa domanda e chiedendo CP_3
“Respingere ogni avversaria domanda perché improcedibile per intervenuto decorso del termine ex art 1137 c.c.
e comunque inammissibile ed in fondata in fatto ed in diritto ...”
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art 171 ter cpc .
Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Nelle more con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio il
[...]
per la declaratoria di invalidità delle delibere assembleari rese dal Controparte_3
convenuto in data 17.7.2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via CP_3
preliminare per i motivi esposti in narrativa sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 17/07/2023 per quanto concerne i punti 1,3.4 e 6; in via preliminare per i motivi esposti in narrativa disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti questo Tribunale di Milano tra le medesime parti con RG 14763\23
sezione 13 giudice dottoressa Zuffada;
via gradata preliminare per i motivi esposti in narrativa qualora non fosse disposta la riunione del presente giudizio a quello già pendente e sopracitato sospendere il presente giudizio sino all'esito della nuova elaborazione delle tabelle millesimali richieste nel giudizio citato;
in via principale nel merito accertare dichiarare la legittimità delle tabelle millesimali utilizzate dal nonché la nullità e CP_3
comunque l'annullamento delle delibere 1,3,4 e 6 assunte dal Controparte_3
con il verbale di assemblea condominiale del 17.7.23 per i motivi tutti di cui in narrativa;
posto
[...]
l'annullamento della delibera con cui sono state legittimamente approvate le tabelle millesimali assemblea
07/11/2022, e posto comunque la loro grave illegittimità per inadempimento contrattuale rispetto al contratto del
2007, anche in questa sede , si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali tramite la nomina di un consulente tecnico d'ufficio…..”
La causa veniva iscritta al ruolo rg n. 33959\23 ed assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
pagina 4 di 18 Si costituiva regolarmente in giudizio il contestando in toto ogni avversa domanda e chiedendo CP_3
“Respingere ogni avversaria domanda perché improcedibile per intervenuto decorso del termine ex art 1137 c.c.
e comunque inammissibile ed in fondata in fatto ed in diritto ...
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art 171 ter cpc .
All'udienza del 27.3.2024 la causa rg n. 33959\23 veniva riunita alla causa rg n. 14763\23 ed il verbale proseguiva nel giudizio rg n. 14763\23 ove il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 9.10.2024.
Nelle more con comparsa di intervento adesivo indipendente ex art 105 cpc si costituivano in giudizio
[...]
e , che chiedevano” nel giudizio RG 14763/2023 conclusioni con il rigetto di ogni CP_4 CP_5
istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in atti, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 9.5.2022, per quanto concerne i punti
1 e 2, del 7.11.2022, relativamente ai punti 1, 2, da 5 a 9 e 12, e del 23.1.23 relativamente ai punti 2 e 3dei
rispettivi ordini del giorno;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, e comunque l'annullamento ed il superamento delle stesse per le successive delibere assembleari, delle delibere assunte dal con il verbale di assemblea condominiale del 9.5.2022, Controparte_3
per i motivi tutti di cui in atti;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal
[...]
, con il verbale di assemblea condominiale del 7.11.2022, per i motivi tutti Controparte_3
di cui in atti;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal Controparte_3
, Milano, con il verbale di assemblea condominiale del 23.1.2023, per i motivi tutti di cui in atti.
[...]
Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente assunte le tabelle millesimali, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico
d'Ufficio.…. *** Giudizio RG 33959/2023 conclusioni : con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto
Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in atti, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 17.7.2023, per quanto concerne i punti 1, 3, 4 e 6; in via preliminare:
per i motivi esposti in atti, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti questo Tribunale
di Milano, tra le medesime parti con RG 14763/2023, sezione 13^, Giudice Dott.ssa Zuffada;
in via gradata
preliminare: per i motivi esposti in atti, qualora non fosse disposta la riunione del presente giudizio a quello già
pagina 5 di 18 pendente sopra citato, sospendere il presente giudizio sino all'esito della nuova elaborazione delle tabelle millesimali richiesto nel giudizio citato;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità delle tabelle millesimali utilizzate dal , nonché la nullità, e comunque l'annullamento delle delibere n. 1, n. CP_3
3, n. 4 e n. 6 assunte dal con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 17.7.2023, per i motivi tutti di cui in atti;
Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali assemblea del 7.11.2022, e posta comunque la loro grave illegittimità per inadempimento contrattuale rispetto al contratto del 2007, anche in questa sede, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.
…”
Nelle more il procedimento veniva assegnato alla Dott.ssa Sabrina Bocconcello che all'udienza del 9.10.2024
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza del 20.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come segue:
parte attrice: Per quanto attiene il giudizio con RG 14763/2023, si precisano le seguenti conclusioni con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così giudicare: in via
preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 9.5.2022, per quanto concerne i punti 1 e 2, del 7.11.2022, relativamente ai punti 1, 2, da 5 a 9 e 12, e del 23.1.23
relativamente ai punti 2 e 3dei rispettivi ordini del giorno;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, e comunque l'annullamento ed il superamento delle stesse per le successive delibere assembleari,
delle delibere assunte dal con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 9.5.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea condominiale Controparte_3
del 7.11.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal
, con il verbale di assemblea condominiale del Controparte_3
23.1.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa. Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del Convenuto nei termini di legge, chiedendo pagina 6 di 18 sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Sempre in via istruttoria, in considerazione delle strumentali ed infondate eccezioni di controparte in ordine alla asserita tardività dell'attivazione delle procedure di mediazione, a prova contraria di quanto ex adverso formulato, si insiste affinchè sia emessa ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'amministratore pro tempore, del Controparte_6 [...]
, Milano, di tutti i messaggi della casella di posta pec con indirizzo Controparte_3
del giorno 2.12.2022 e del 22.2.2023 e, comunque, di esibire le comunicazioni ricevute via Email_1
pec dall'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano con cui il è stato convocato, CP_3
in uno con i relativi allegati, delle rispettive procedure di mediazione n. 3667/2022 e n. 509/2023 di impugnazione delle delibere del 7.11.22 e del 23.1.23, nonché ordinare all'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano di esibire le comunicazioni via pec inviate al Condominio contenenti l'invito al primo incontro, oltre alla domanda di mediazione per poter partecipare alle procedure di mediazione n.
3667/2022 e n. 509/2023. Si chiede che venga ammesso interpello formale dell'Amministratore Dott.
, della società quale amministratore del CP_7 Controparte_6 Controparte_3
, Milano, per rispondere sul seguente capitolo di prova: 1- Vero che in data 2.12.2022 e in data 22.2.23
[...]
ha ricevuto comunicazione via mail, o via pec, da parte dell'Organismo di Conciliazione Controparte_6
presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con invito a partecipare alle procedure di mediazione, rispettivamente,
n. 3667/2022 e n. 509/2023. Si chiede inoltre essere ammessi a prova testimoniale circa l'invio del messaggio da parte dell'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con rispondere al seguente capitolo di prova: 2- Vero che in data 2.12.2022 e in data 22.2.23 l'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine
degli Avvocati di Milano, ha inviato alla società l'invito a partecipare alle procedure di Controparte_6
mediazione, rispettivamente, n. 3667/2022 e n. 509/2023 (come da docc. 56 e 57 che si rammostrano al teste).
Si indica come testimone il responsabile e legale rapp.te pro tempore dell'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano Dott. Carmelo Ferraro. Infine, si insiste, affinchè, accertata l'illegittimità delle tabelle millesimali (docc. 7-9), oggetto di impugnazione, per i motivi, tutti, fin qui esposti, venga nominato un tecnico dal Tribunale al fine di elaborare le tabelle millesimali relative al Parte_4
, scevre da errori normativi e da mancato rispetto degli accordi contrattuali di cui all'atto
[...]
pagina 7 di 18 del notaio (doc. 1). Si chiede fin da oggi di emettere ordinanza di esibizione del fascicolo Persona_1
completo, contenente i progetti esecutivi dei lavori promossi dai condomini e . Parte_3 Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari. *** Per quanto concerne il giudizio con RG 33959/2023, si si precisano le seguenti conclusioni con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di
Milano così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 17.7.2023, per quanto concerne i punti 1, 3, 4 e 6; in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti questo Tribunale di Milano, tra le medesime parti con RG 14763/2023, sezione 13^, Giudice Dott.ssa Zuffada;
in via gradata preliminare: per i motivi esposti in narrativa, qualora non fosse disposta la riunione del presente giudizio a quello già pendente sopra citato, sospendere il presente giudizio sino all'esito della nuova elaborazione delle tabelle millesimali richiesto nel giudizio citato;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità delle tabelle millesimali utilizzate dal , nonché la nullità, e comunque l'annullamento delle delibere n. 1, n. 3, n. 4 CP_3
e n. 6 assunte dal con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 17.7.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa;
Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali assemblea del 7.11.2022, e posta comunque la loro grave illegittimità per inadempimento contrattuale rispetto al contratto del 2007, anche in questa sede, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.
In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del
Convenuto nei termini di legge, chiedendo sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione “Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Si chiede che sia prodotta, e a ciò si formula istanza di emissione ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte del convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, la documentazione contabile (contratti, CP_3
preventivi e fatture) relativa a tutte le spese indicate nel consuntivo 2022/2023 e nel preventivo 2023/2024, tra cui: fatture per spese di pulizia della ditta Servizi Integrati Srl a socio unico;
fatture per spese acqua
Metropolitana Milanese S.p.a.; preventivo per spese legali preventivate periodo 2023/2024; fatture spese fattura 66/22 e spese assunte per assemblea straordinaria del 7.11.22. Con vittoria di spese e Controparte_6
onorari.
pagina 8 di 18 parte convenuta: Piaccia alla Giustizia dell'On. Tribunale, in via preliminare dichiarare inammissibili gli interventi spiegati dai Signori Dotti e ovvero, in subordine, dare atto che il convenuto rifiuta il Pt_5
contraddittorio su qualunque nuova deduzione, istanza o domanda e dichiarare inammissibili ogni nuova deduzione, istanza o domanda. Nel merito, respingere ogni avversaria domanda perché improcedibile per intervenuto decorso del termine ex art. 1137 c.c., e comunque perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di lite.
Pe i terzi intervenuti: Per quanto attiene il giudizio con RG 14763/2023, si precisano le seguenti conclusioni
con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così giudicare:
in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del
9.5.2022, per quanto concerne i punti 1 e 2, del 7.11.2022, relativamente ai punti 1, 2, da 5 a 9 e 12, e del
23.1.23 relativamente ai punti 2 e 3dei rispettivi ordini del giorno;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, e comunque l'annullamento ed il superamento delle stesse per le successive delibere assembleari, delle delibere assunte dal con il verbale Controparte_3
di assemblea condominiale del 9.5.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità
delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 7.11.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea condominiale Controparte_3
del 23.1.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa. Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del Convenuto nei termini di legge, chiedendo sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Sempre in via istruttoria, in considerazione delle strumentali ed infondate eccezioni di controparte in ordine alla asserita tardività dell'attivazione delle procedure di mediazione, a prova contraria di quanto ex adverso formulato, si insiste affinchè sia emessa ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'amministratore pro tempore, del Controparte_6 [...]
, Milano, di tutti i messaggi della casella di posta pec con indirizzo Controparte_3
pagina 9 di 18 del giorno 2.12.2022 e del 22.2.2023 e, comunque, di esibire le comunicazioni ricevute via Email_1
pec dall'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano con cui il Condominio è stato convocato,
in uno con i relativi allegati, delle rispettive procedure di mediazione n. 3667/2022 e n. 509/2023 di impugnazione delle delibere del 7.11.22 e del 23.1.23, nonché ordinare all'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano di esibire le comunicazioni via pec inviate al contenenti l'invito al CP_3
primo incontro, oltre alla domanda di mediazione per poter partecipare alle procedure di mediazione n.
3667/2022 e n. 509/2023. Si chiede che venga ammesso interpello formale dell'Amministratore Dott.
, della società quale amministratore del CP_7 Controparte_6 Controparte_3
, Milano, per rispondere sul seguente capitolo di prova:
1- Vero che in data 2.12.2022 e in data 22.2.23
[...]
ha ricevuto comunicazione via mail, o via pec, da parte dell'Organismo di Conciliazione Controparte_6
presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con invito a partecipare alle procedure di mediazione, rispettivamente,
n. 3667/2022 e n. 509/2023. Si chiede inoltre essere ammessi a prova testimoniale circa l'invio del messaggio da parte dell'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con rispondere al seguente capitolo di prova: 2- Vero che in data 2.12.2022 e in data 22.2.23 l'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine
degli Avvocati di Milano, ha inviato alla società l'invito a partecipare alle procedure di Controparte_6
mediazione, rispettivamente, n. 3667/2022 e n. 509/2023 (come da docc. 56 e 57 che si rammostrano al teste).
Si indica come testimone il responsabile e legale rapp.te pro tempore dell'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano Dott. Carmelo Ferraro. Infine, si insiste, affinchè, accertata l'illegittimità delle tabelle millesimali (docc. 7-9), oggetto di impugnazione, per i motivi, tutti, fin qui esposti, venga nominato un tecnico dal Tribunale al fine di elaborare le tabelle millesimali relative al Parte_4
, scevre da errori normativi e da mancato rispetto degli accordi contrattuali di cui all'atto
[...]
del notaio (doc. 1). Si chiede fin da oggi di emettere ordinanza di esibizione del fascicolo Persona_1
completo, contenente i progetti esecutivi dei lavori promossi dai condomini e . Parte_3 Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari. *** Per quanto concerne il giudizio con RG 33959/2023, si si precisano le seguenti conclusioni con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di
Milano così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 17.7.2023, per quanto concerne i punti 1, 3, 4 e 6; in via preliminare: per i motivi esposti in pagina 10 di 18 narrativa, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti questo Tribunale di Milano, tra le medesime parti con RG 14763/2023, sezione 13^, Giudice Dott.ssa Zuffada;
in via gradata preliminare: per i motivi esposti in narrativa, qualora non fosse disposta la riunione del presente giudizio a quello già pendente sopra citato, sospendere il presente giudizio sino all'esito della nuova elaborazione delle tabelle millesimali richiesto nel giudizio citato;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità delle tabelle millesimali utilizzate dal , nonché la nullità, e comunque l'annullamento delle delibere n. 1, n. 3, n. 4 CP_3
e n. 6 assunte dal con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 17.7.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa;
Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali assemblea del 7.11.2022, e posta comunque la loro grave illegittimità per inadempimento contrattuale rispetto al contratto del 2007, anche in questa sede, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.
In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del
Convenuto nei termini di legge, chiedendo sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione “Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Si chiede che sia prodotta, e a ciò si formula istanza di emissione ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte del convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, la documentazione contabile (contratti, CP_3
preventivi e fatture) relativa a tutte le spese indicate nel consuntivo 2022/2023 e nel preventivo 2023/2024, tra cui: fatture per spese di pulizia della ditta Servizi Integrati Srl a socio unico;
fatture per spese acqua
Metropolitana Milanese S.p.a.; preventivo per spese legali preventivate periodo 2023/2024; fatture spese fattura 66/22 e spese assunte per assemblea straordinaria del 7.11.22. Con vittoria di spese e Controparte_6
onorari.
All'udienza del 16.4.2025 il insisteva per la acquisizione della relazione del CTU elaborata in seno CP_3
alla causa RG n. 13534\23 promossa dagli attori per chiedere lo scioglimento del e pendente tra CP_3
tutti i condomini assumendone la rilevanza ai fini del decidere;
gli attori e gli intervenuti si opponevano : in esito alla discussione la causa veniva trattenuta in decisione ex art 281 sexies ultimo comma cpc
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza mediante deposito.
pagina 11 di 18 Quanto alla eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda relativa alla impugnativa delle delibere di cui al procedimento rg n. 14763\23 parte convenuta lamenta la nullità delle procedure di mediazione per non aver parte attrice chiarito nella domanda le ragioni della pretesa.
L'eccezione deve ritenersi infondata.
L'art. 4, comma 2, del d. lgs. 28/2010, prevede che nell'istanza di mediazione siano esplicitati, oltre che all'organismo e alle parti, anche"l'oggetto e le ragioni della pretesa".
Come noto il difetto della condizione di procedibilità conseguente alla difformità tra l'oggetto dell'istanza di mediazione e quelli del successivo giudizio di merito, sussiste solo qualora nel giudizio di merito la domanda abbia un petitum più ampio di quello della istanza di mediazione, e si fondi su fatti costituitivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale, ovvero su differenti "ragioni della pretesa". Più precisamente, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, perché possa dirsi realizzata la condizione cli procedibilità
non occorre una perfetta simmetria tra istanza cli mediazione e domanda giudiziale, essendo invece sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi enucleati nella domanda cli mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda (v. Cass. 13.11.2019, n. 29333,
Tribunale Torino 1519\23). L'obbligo di cui all'art. 4 del d.lgs. 28/2010 va riferito, quindi, al nucleo più significativo e rilevante della controversia e non alle domande che emergessero con il compiuto dispiegarsi dell'attività
difensiva della parte che promuove il giudizio. Nel caso di specie:
- nel promuovere la mediazione relativa alla impugnativa della delibera del 9.5.2022, gli attori hanno chiaramente inteso impugnare la delibera stessa nella sua interezza per inesistenza, nullità ed illegittimità oltre alle decisione di formare tabelle millesimali
- nel promuovere la mediazione relativa alla impugnativa della delibera del 7.11.22 e del 23.1.2023 gli attori hanno specificato i motivi d'impugnazione come poi sviluppati poi nell'atto di citazione
Pertanto gli attori nel promuovere il giudizio ordinario non hanno modificato la causa petendi e, neppure, il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa, non alterando la corrispondenza tra l'oggetto e il titolo dell'istanza di mediazione e quelli del presente giudizio di merito.
In via preliminare deve poi essere ritenuto ammissibile l'intervento spiegato da e Controparte_4 CP_5
adesivo rispetto alle domande degli attori atteso che le conclusioni sono le medesime e che gli
[...]
pagina 12 di 18 intervenuti nel costituirsi hanno specificatamente chiarito che si tratta di intervento adesivo in relazione a tutte le domande attoree facendo proprie le difese svolte in sede di note conclusive degli attori stessi, ammissibile sino a che la causa non sia trattenuta in decisione come disposto dall'art.268 cpc.
Venendo al merito della controversia
Quanto alla delibera del 9.5.2022, come correttamente rilevato da parte attrice, da una attenta lettura del verbale prodotto in atti emerge che l'assemblea quanto ai punti 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,e 15 dell'odg non ha preso alcuna decisione non essendovi alcuna deliberazione di approvazione né di non approvazione in merito ai punti all'ordine del giorno suddetti, atteso che non può ritenersi deliberata nemmeno decisione di “incaricare una impresa per la pulizia dello stabile e la rotazione dei sacchi” ritenendo tale deliberazione solo preparatoria ad una decisione sulla effettiva impresa da incaricare, decisione peraltro non demandabile all'amministratore.
Come noto l'art. 100 c.p.c. impone al Giudice di verificare che la domanda giudiziale sia sorretta da un interesse attuale e concreto della parte al provvedimento giurisdizionale richiesto e cioè che sia proposta in funzione del conseguimento di un risultato utile giuridicamente e apprezzabile di tutela, non conseguibile senza l'intervento del giudice, essendo esclusa l'ammissibilità del ricorso alla tutela giurisdizionale fondato sulla prospettazione di un diritto meramente eventuale. Ciò premesso, deve rilevarsi anche che la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare spetta al solo se la stessa delibera pregiudica direttamente un suo diritto CP_3
individuale, circostanza da escludersi nel caso in cui l'assemblea non abbia assunto alcuna decisione.(Cass
6128\2017).
In particolare la suprema corte Cass 5129\24 ha affermato che «Non può certo sostenersi che la legittimazione
ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia
subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice
rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione
dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale»
In assenza di deliberato non sussiste alcun interesse degli attori all'impugnativa stessa dei suddetti punti posti all'odg.
Unico punto all'odg deliberato può ritenersi quello di cui al punto 2 ove si dà atto che è stata nominata una consigliera che va però annullato in assenza dell'indicazione dei quorum deliberativi. Come è noto infatti la pagina 13 di 18 Suprema Corte ha confermato da tempo che (Cass. Sentenza n.24132/2009), “Il verbale dell'assemblea
condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono
risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare
ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei
partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli
dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della
esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c.. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte,
la quale ha affermato: (a) che non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale
l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al
, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione CP_3
“l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato” (Sez. 2^, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2^, 29 gennaio 1999, n.
810); (b) che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera
approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il
controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., ne' potendo essere attribuita
efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte
del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza
(Sez. 2^, 22 gennaio 2000, n. 697); (c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla
individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7
marzo 2005, n. 4806)”.
Ciò posto quindi il verbale assembleare condominiale in esame doveva, in ogni caso, contenere l'indicazione che sia avvenuta una votazione sullo specifico punto dell'odg, i nomi ed i valori millesimali dei condomini che si sarebbero espressi a favore o contro la proposta in esame, oppure che questi elementi siano ricavabili dal contesto della delibera presa con riferimento ai punti oggetto di impugnativa.
Invece, per ognuna delle delibere prese nel corso dell'assemblea dell'9.5.2022 ed in particolare del punto 2
dell'odg non è dato sapere, neppure per relationem con altri elementi intrinseci al verbale assembleare, se vi sia stata una votazione e nel caso vi fosse stata, chi abbia partecipato a emetterla e quale sia stata la sua pagina 14 di 18 espressione di voto e, in definitiva, quali siano state le eventuali maggioranze favorevoli alle delibere (cfr.: Cass.
civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552; Cass. Civ. n. 18192 del 10/08/2009; Cass. Civ. n. 24132 del 13/11/2009).
Quanto alla delibera del 7.11.22 e del 23.1.2023, parte attrice lamenta che, nonostante fosse stata più volte notiziato all'amministratore che per l'unità immobiliare indicata come si era proceduto alla Parte_6
divisione in più proprietà, l'assemblea è stata convocata ed ha deliberato tenendo conto di una unica proprietà
anzicchè delle quattro costituite.
Come noto, è ormai consolidato in giurisprudenza che:
1) l'assemblea deve esser convocata a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (art.66 disp.att.c.c.,ultimo comma)
2) la convocazione deve essere fatta a tutti gli aventi diritto
3) l'inosservanza di una di tali prescrizioni comporta la annullabilità della delibera, che può esser fatta valere entro 30 giorni, dalla delibera per i dissenzienti e dal ricevimento del verbale assembleare per gli assenti.
A ciò si aggiunga che l'art. 66 disp. att. c.c. comma II prevede che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Ne consegue che in caso di vizi della convocazione, la delibera può essere contestata (cioè il vizio relativo al difetto di convocazione) solo da coloro che hanno subito direttamente il pregiudizio e non da altri soggetti (Cass. civ. sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082)
e che i soggetti legittimati possono essere anche coloro che partecipano alla assemblea, nonostante il difetto di convocazione, purchè dissenzienti.
A ciò deve aggiungersi anche che l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul , non potendosi addossare al condomino che deduca CP_3
l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo. La prova gravante sul CP_3
può anche essere fornita tramite presunzioni e, tuttavia, non si può attribuire al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo abbiano eccepito, valore presuntivo della ricezione dell'avviso di convocazione anche da parte dei condomini non intervenuti (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 24132 del 13 novembre 2009).
Così individuato il soggetto su cui grava l'onere della prova circa la ricezione del plico di convocazione, va rilevato che dagli atti allegati, non emerge la prova della succitata convocazione. pagina 15 di 18 Dalla documentazione in atti emerge che quanto alla delibera del 7.11.2022 la presenza del sig. non CP_2
sana il difetto di convocazione degli altri tre attori e in mancanza di prova di corretta convocazione in capo ad essi che ne hanno eccepito il difetto di convocazione (pag 14 atto di citazione) la delibera deve essere annullata nella sua interezza.
Quanto alla delibera del 23.1.2023 la presenza di tutti e 4 gli attori in assemblea personalmente o per delega all'avv. Capozzi conferma sana il difetto di convocazione degli stessi, ma persiste il lamentato difetto di indicazione della esistenza di 4 unità al posto di una sola e quindi il difetto di indicazione dei millesimi riferibili alle loro unità ai fini del quorum deliberativo e costitutivo.
Deve darsi atto però che gli attori impugnano specificatamente il punto 3 dell'odg ove l'assemblea, come correttamente riferito da parte convenuta, non ha di fatto assunto alcuna decisione.
Consegue la carenza di interesse ad impugnare ex art 100 cpc come già sopra argomentato( cass n. 5129 del
2024) .
Tutti gli altri motivi di impugnazione delle delibere 9.5.2022, 7.11.2022 e 23.1.2023 sono assorbiti delle suddette statuizioni.
Quanto alla impugnativa della delibera del 17.7.2023 di cui al procedimento riunito rg n. 33959\23 gli attori propongono diversi motivi di impugnazione: va preliminarmente analizzato il lamentato difetto di quorum costitutivi e deliberativi stante la sua natura assorbente rispetto agli altri motivi di impugnazione.
In particolare parte attrice lamenta che, nonostante fosse stata più volte notiziato all'amministratore che per l'unità immobiliare indicata come si era proceduto alla divisione in più proprietà, l'assemblea è Parte_6
stata convocata ed ha deliberato tenendo conto di una unica proprietà anziché di 4 .
La presenza in assemblea di anche per delega degli altri attori sana il difetto di convocazione Parte_1
degli stessi, ma ai fini del quorum deliberativo e costitutivo persiste il lamentato difetto di indicazione della esistenza di 4 unità al posto di una sola e quindi il difetto di indicazione dei millesimi riferibili alle loro unità.
E' documentalmente provato e comunque non contestato che:
- La proprietà indicata a verbale come “ ” sia stata oggetto di divisione nel 2012 (doc 2 Parte_6
attore)
pagina 16 di 18 - A seguito della divisione la proprietà “ ” è oggi composta da 4 unità immobiliari distinte Parte_6
con rispettivi proprietari, gli attori
- L'assemblea 17.7.2023 ha deliberato considerando la proprietà “ ” come una unica Parte_6
proprietà
Come noto ogni ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di CP_3
poterlo fare e di poter esprimere la propria decisione in merito ad ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno mediante l'espressione di voto.
Atteso che è pacifico che nel caso in esame in seno all'assemblea del 17.7.2023 la proprietà “ Parte_6
non era più una comunione a cui applicarsi l'art. 67 dsp att c.c. ma l'espressione di quattro condomini
[...]
distinti, ne consegue che la mancata possibilità di esprimere il proprio voto da parte dell'avente diritto,come di fatto avvenuto su stessa ammissione dell'amministratore in seno all'assemblea, costituisce motivo di invalidità
delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c. non potendosi presume, come invece vorrebbe parte convenuta, che il voto dei quattro condomini fosse identico a quello espresso dal condomino presente CP_2
che ha manifestato il vizio di costituzione e deliberazione ancor prima della votazione e ciò tenuto anche conto che (Cass. Civ., Sez. 2, n. 15109 del 03.06.2019): "In ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un
appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai
fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, non sussistendo nella fattispecie il presupposto della
notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto
dall'art. 69 disp. att. c.c., mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove
parti così create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei
criteri sanciti dalla legge".
Ne consegue che la delibera del 17.7.2023 deve essere annullata per vizio formale.
Quanto infine alla domanda di formazione di tabelle millesimali svolta da parte attrice , deve rilevarsi che ad una attenta lettura di entrambe gli atti introduttivi, parte attrice lamenta che la tabella millesimale approvata presenta vizi e difetti nella sua formazione pertanto dà atto dell'esistenza di una tabella millesimale con la conseguenza che deve ritersi che sia stata chiesta la revisione della tabella stessa ex art 69 disp att c.c. e non la formazione atteso che non vi è priva in atti del mancato accordo dei condomini sul punto .
pagina 17 di 18 Orbene ai fini della revisione delle tabelle millesimali spetta agli attori provare l'esistenza dell'errore atteso che la semplice presunzione dell'errore non comporta la prova della sua sussistenza in concerto.
La domanda sul punto va quindi rigettata .
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez.
V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza, ai sensi dell'artt.91
c.p.c., e vanno poste a carico del convenuto ed a favore degli attori e dei terzi intervenuti , CP_3
determinate sulla scorta dei parametri dettati dal D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014 come modificato con Decreto
del 13 agosto 2022, n. 147, in considerazione del valore della domanda e della attività svolta e del parziale accoglimento delle domande attoree, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra eccezione, domanda o istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- annulla la delibera del 9.5.2022 punto 2 dell'odg come in motivazione
- annulla la delibera del 7.11.2022 come in motivazione
-annulla la delibera del 17.7.2023 come in motivazione
- Rigetta tutte le altre domande.
- Condanna il convenuto a corrispondere agli attori, le spese e competenze di lite e di mediazione, CP_3
liquidate €.10.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Condanna il convenuto a corrispondere agli intervenuti le spese e competenze di lite, liquidate CP_3
€.4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza esecutiva.
Milano 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14763/2023 riunita con rg 33959\23 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI FRANCESCO Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA CERNAIA 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI Controparte_2 C.F._4
FRANCESCO e dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) VIA CERNAIA 20121 MILANO;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI FRANCESCO e dell'avv. Parte_2 C.F._5
DONZELLI LUCA ( ) VIA CERNAIA 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CERNAIA 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
ATTORE/I
pagina 1 di 18 contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. CORREALE EUGENIO ANTONIO e dell'avv. TONONI ALESSANDRA ( ) VIALE C.F._6
CAMPANIA, 26/A 20133 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA, 26/A 20133 MILANOpresso
il difensore avv. CORREALE EUGENIO ANTONIO
CONVENUTO/I
E con l'intervento di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAPOZZI Controparte_4 C.F._7
FRANCESCO e dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) Via Cernaia 11 20121 MILANO;
C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
INTERVENUTO
, (C.F. ),rappresentato e difeso dall'avv. CAPOZZI FRANCESCO e CP_5 C.F._8
dell'avv. DONZELLI LUCA ( ) Via Cernaia 11 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CERNAIA, 11 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPOZZI FRANCESCO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 18 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione regolarmente notificato dagli attori, condomini di
Milano, per la declaratoria di invalidità delle delibere assembleari rese dal Controparte_3
Condominio convenuto in data 9.5.2022, 7.11.22 e 23,1,2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “.. con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così
giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 9.5.2022, per quanto concerne i punti 1 e 2, del 7.11.2022, relativamente ai punti 1, 2, da 5 a 9 e 12, e del
23.1.23 relativamente ai punti 2 e 3 dei rispettivi ordini del giorno;
in via principale e nel merito: accertare e
dichiarare la nullità, e comunque l'annullamento ed il superamento delle stesse per le successive delibere assembleari, delle delibere assunte dal con il verbale Controparte_3
di assemblea condominiale del 9.5.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità
delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 7.11.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea condominiale Controparte_3
del 23.1.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa. Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del Convenuto nei termini di legge, chiedendo pagina 3 di 18 sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Si chiede fin da oggi di emettere ordinanza di esibizione del fascicolo completo, contenente i progetti esecutivi dei lavori promossi dai condomini Pt_3
e . Con vittoria di spese e onorari.
[...] Controparte_2
La causa veniva iscritta al ruolo generale rg n. 14763\23 ed assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva regolarmente in giudizio il contestando in toto ogni avversa domanda e chiedendo CP_3
“Respingere ogni avversaria domanda perché improcedibile per intervenuto decorso del termine ex art 1137 c.c.
e comunque inammissibile ed in fondata in fatto ed in diritto ...”
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art 171 ter cpc .
Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Nelle more con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio il
[...]
per la declaratoria di invalidità delle delibere assembleari rese dal Controparte_3
convenuto in data 17.7.2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via CP_3
preliminare per i motivi esposti in narrativa sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 17/07/2023 per quanto concerne i punti 1,3.4 e 6; in via preliminare per i motivi esposti in narrativa disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti questo Tribunale di Milano tra le medesime parti con RG 14763\23
sezione 13 giudice dottoressa Zuffada;
via gradata preliminare per i motivi esposti in narrativa qualora non fosse disposta la riunione del presente giudizio a quello già pendente e sopracitato sospendere il presente giudizio sino all'esito della nuova elaborazione delle tabelle millesimali richieste nel giudizio citato;
in via principale nel merito accertare dichiarare la legittimità delle tabelle millesimali utilizzate dal nonché la nullità e CP_3
comunque l'annullamento delle delibere 1,3,4 e 6 assunte dal Controparte_3
con il verbale di assemblea condominiale del 17.7.23 per i motivi tutti di cui in narrativa;
posto
[...]
l'annullamento della delibera con cui sono state legittimamente approvate le tabelle millesimali assemblea
07/11/2022, e posto comunque la loro grave illegittimità per inadempimento contrattuale rispetto al contratto del
2007, anche in questa sede , si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali tramite la nomina di un consulente tecnico d'ufficio…..”
La causa veniva iscritta al ruolo rg n. 33959\23 ed assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
pagina 4 di 18 Si costituiva regolarmente in giudizio il contestando in toto ogni avversa domanda e chiedendo CP_3
“Respingere ogni avversaria domanda perché improcedibile per intervenuto decorso del termine ex art 1137 c.c.
e comunque inammissibile ed in fondata in fatto ed in diritto ...
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art 171 ter cpc .
All'udienza del 27.3.2024 la causa rg n. 33959\23 veniva riunita alla causa rg n. 14763\23 ed il verbale proseguiva nel giudizio rg n. 14763\23 ove il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 9.10.2024.
Nelle more con comparsa di intervento adesivo indipendente ex art 105 cpc si costituivano in giudizio
[...]
e , che chiedevano” nel giudizio RG 14763/2023 conclusioni con il rigetto di ogni CP_4 CP_5
istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in atti, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 9.5.2022, per quanto concerne i punti
1 e 2, del 7.11.2022, relativamente ai punti 1, 2, da 5 a 9 e 12, e del 23.1.23 relativamente ai punti 2 e 3dei
rispettivi ordini del giorno;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, e comunque l'annullamento ed il superamento delle stesse per le successive delibere assembleari, delle delibere assunte dal con il verbale di assemblea condominiale del 9.5.2022, Controparte_3
per i motivi tutti di cui in atti;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal
[...]
, con il verbale di assemblea condominiale del 7.11.2022, per i motivi tutti Controparte_3
di cui in atti;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal Controparte_3
, Milano, con il verbale di assemblea condominiale del 23.1.2023, per i motivi tutti di cui in atti.
[...]
Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente assunte le tabelle millesimali, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico
d'Ufficio.…. *** Giudizio RG 33959/2023 conclusioni : con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto
Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in atti, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 17.7.2023, per quanto concerne i punti 1, 3, 4 e 6; in via preliminare:
per i motivi esposti in atti, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti questo Tribunale
di Milano, tra le medesime parti con RG 14763/2023, sezione 13^, Giudice Dott.ssa Zuffada;
in via gradata
preliminare: per i motivi esposti in atti, qualora non fosse disposta la riunione del presente giudizio a quello già
pagina 5 di 18 pendente sopra citato, sospendere il presente giudizio sino all'esito della nuova elaborazione delle tabelle millesimali richiesto nel giudizio citato;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità delle tabelle millesimali utilizzate dal , nonché la nullità, e comunque l'annullamento delle delibere n. 1, n. CP_3
3, n. 4 e n. 6 assunte dal con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 17.7.2023, per i motivi tutti di cui in atti;
Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali assemblea del 7.11.2022, e posta comunque la loro grave illegittimità per inadempimento contrattuale rispetto al contratto del 2007, anche in questa sede, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.
…”
Nelle more il procedimento veniva assegnato alla Dott.ssa Sabrina Bocconcello che all'udienza del 9.10.2024
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza del 20.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come segue:
parte attrice: Per quanto attiene il giudizio con RG 14763/2023, si precisano le seguenti conclusioni con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così giudicare: in via
preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 9.5.2022, per quanto concerne i punti 1 e 2, del 7.11.2022, relativamente ai punti 1, 2, da 5 a 9 e 12, e del 23.1.23
relativamente ai punti 2 e 3dei rispettivi ordini del giorno;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, e comunque l'annullamento ed il superamento delle stesse per le successive delibere assembleari,
delle delibere assunte dal con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 9.5.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea condominiale Controparte_3
del 7.11.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal
, con il verbale di assemblea condominiale del Controparte_3
23.1.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa. Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del Convenuto nei termini di legge, chiedendo pagina 6 di 18 sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Sempre in via istruttoria, in considerazione delle strumentali ed infondate eccezioni di controparte in ordine alla asserita tardività dell'attivazione delle procedure di mediazione, a prova contraria di quanto ex adverso formulato, si insiste affinchè sia emessa ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'amministratore pro tempore, del Controparte_6 [...]
, Milano, di tutti i messaggi della casella di posta pec con indirizzo Controparte_3
del giorno 2.12.2022 e del 22.2.2023 e, comunque, di esibire le comunicazioni ricevute via Email_1
pec dall'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano con cui il è stato convocato, CP_3
in uno con i relativi allegati, delle rispettive procedure di mediazione n. 3667/2022 e n. 509/2023 di impugnazione delle delibere del 7.11.22 e del 23.1.23, nonché ordinare all'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano di esibire le comunicazioni via pec inviate al Condominio contenenti l'invito al primo incontro, oltre alla domanda di mediazione per poter partecipare alle procedure di mediazione n.
3667/2022 e n. 509/2023. Si chiede che venga ammesso interpello formale dell'Amministratore Dott.
, della società quale amministratore del CP_7 Controparte_6 Controparte_3
, Milano, per rispondere sul seguente capitolo di prova: 1- Vero che in data 2.12.2022 e in data 22.2.23
[...]
ha ricevuto comunicazione via mail, o via pec, da parte dell'Organismo di Conciliazione Controparte_6
presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con invito a partecipare alle procedure di mediazione, rispettivamente,
n. 3667/2022 e n. 509/2023. Si chiede inoltre essere ammessi a prova testimoniale circa l'invio del messaggio da parte dell'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con rispondere al seguente capitolo di prova: 2- Vero che in data 2.12.2022 e in data 22.2.23 l'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine
degli Avvocati di Milano, ha inviato alla società l'invito a partecipare alle procedure di Controparte_6
mediazione, rispettivamente, n. 3667/2022 e n. 509/2023 (come da docc. 56 e 57 che si rammostrano al teste).
Si indica come testimone il responsabile e legale rapp.te pro tempore dell'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano Dott. Carmelo Ferraro. Infine, si insiste, affinchè, accertata l'illegittimità delle tabelle millesimali (docc. 7-9), oggetto di impugnazione, per i motivi, tutti, fin qui esposti, venga nominato un tecnico dal Tribunale al fine di elaborare le tabelle millesimali relative al Parte_4
, scevre da errori normativi e da mancato rispetto degli accordi contrattuali di cui all'atto
[...]
pagina 7 di 18 del notaio (doc. 1). Si chiede fin da oggi di emettere ordinanza di esibizione del fascicolo Persona_1
completo, contenente i progetti esecutivi dei lavori promossi dai condomini e . Parte_3 Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari. *** Per quanto concerne il giudizio con RG 33959/2023, si si precisano le seguenti conclusioni con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di
Milano così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 17.7.2023, per quanto concerne i punti 1, 3, 4 e 6; in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti questo Tribunale di Milano, tra le medesime parti con RG 14763/2023, sezione 13^, Giudice Dott.ssa Zuffada;
in via gradata preliminare: per i motivi esposti in narrativa, qualora non fosse disposta la riunione del presente giudizio a quello già pendente sopra citato, sospendere il presente giudizio sino all'esito della nuova elaborazione delle tabelle millesimali richiesto nel giudizio citato;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità delle tabelle millesimali utilizzate dal , nonché la nullità, e comunque l'annullamento delle delibere n. 1, n. 3, n. 4 CP_3
e n. 6 assunte dal con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 17.7.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa;
Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali assemblea del 7.11.2022, e posta comunque la loro grave illegittimità per inadempimento contrattuale rispetto al contratto del 2007, anche in questa sede, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.
In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del
Convenuto nei termini di legge, chiedendo sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione “Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Si chiede che sia prodotta, e a ciò si formula istanza di emissione ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte del convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, la documentazione contabile (contratti, CP_3
preventivi e fatture) relativa a tutte le spese indicate nel consuntivo 2022/2023 e nel preventivo 2023/2024, tra cui: fatture per spese di pulizia della ditta Servizi Integrati Srl a socio unico;
fatture per spese acqua
Metropolitana Milanese S.p.a.; preventivo per spese legali preventivate periodo 2023/2024; fatture spese fattura 66/22 e spese assunte per assemblea straordinaria del 7.11.22. Con vittoria di spese e Controparte_6
onorari.
pagina 8 di 18 parte convenuta: Piaccia alla Giustizia dell'On. Tribunale, in via preliminare dichiarare inammissibili gli interventi spiegati dai Signori Dotti e ovvero, in subordine, dare atto che il convenuto rifiuta il Pt_5
contraddittorio su qualunque nuova deduzione, istanza o domanda e dichiarare inammissibili ogni nuova deduzione, istanza o domanda. Nel merito, respingere ogni avversaria domanda perché improcedibile per intervenuto decorso del termine ex art. 1137 c.c., e comunque perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di lite.
Pe i terzi intervenuti: Per quanto attiene il giudizio con RG 14763/2023, si precisano le seguenti conclusioni
con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano così giudicare:
in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del
9.5.2022, per quanto concerne i punti 1 e 2, del 7.11.2022, relativamente ai punti 1, 2, da 5 a 9 e 12, e del
23.1.23 relativamente ai punti 2 e 3dei rispettivi ordini del giorno;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità, e comunque l'annullamento ed il superamento delle stesse per le successive delibere assembleari, delle delibere assunte dal con il verbale Controparte_3
di assemblea condominiale del 9.5.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità
delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 7.11.2022, per i motivi tutti di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle delibere assunte dal , con il verbale di assemblea condominiale Controparte_3
del 23.1.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa. Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio. In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del Convenuto nei termini di legge, chiedendo sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Sempre in via istruttoria, in considerazione delle strumentali ed infondate eccezioni di controparte in ordine alla asserita tardività dell'attivazione delle procedure di mediazione, a prova contraria di quanto ex adverso formulato, si insiste affinchè sia emessa ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'amministratore pro tempore, del Controparte_6 [...]
, Milano, di tutti i messaggi della casella di posta pec con indirizzo Controparte_3
pagina 9 di 18 del giorno 2.12.2022 e del 22.2.2023 e, comunque, di esibire le comunicazioni ricevute via Email_1
pec dall'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano con cui il Condominio è stato convocato,
in uno con i relativi allegati, delle rispettive procedure di mediazione n. 3667/2022 e n. 509/2023 di impugnazione delle delibere del 7.11.22 e del 23.1.23, nonché ordinare all'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano di esibire le comunicazioni via pec inviate al contenenti l'invito al CP_3
primo incontro, oltre alla domanda di mediazione per poter partecipare alle procedure di mediazione n.
3667/2022 e n. 509/2023. Si chiede che venga ammesso interpello formale dell'Amministratore Dott.
, della società quale amministratore del CP_7 Controparte_6 Controparte_3
, Milano, per rispondere sul seguente capitolo di prova:
1- Vero che in data 2.12.2022 e in data 22.2.23
[...]
ha ricevuto comunicazione via mail, o via pec, da parte dell'Organismo di Conciliazione Controparte_6
presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con invito a partecipare alle procedure di mediazione, rispettivamente,
n. 3667/2022 e n. 509/2023. Si chiede inoltre essere ammessi a prova testimoniale circa l'invio del messaggio da parte dell'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con rispondere al seguente capitolo di prova: 2- Vero che in data 2.12.2022 e in data 22.2.23 l'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine
degli Avvocati di Milano, ha inviato alla società l'invito a partecipare alle procedure di Controparte_6
mediazione, rispettivamente, n. 3667/2022 e n. 509/2023 (come da docc. 56 e 57 che si rammostrano al teste).
Si indica come testimone il responsabile e legale rapp.te pro tempore dell'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano Dott. Carmelo Ferraro. Infine, si insiste, affinchè, accertata l'illegittimità delle tabelle millesimali (docc. 7-9), oggetto di impugnazione, per i motivi, tutti, fin qui esposti, venga nominato un tecnico dal Tribunale al fine di elaborare le tabelle millesimali relative al Parte_4
, scevre da errori normativi e da mancato rispetto degli accordi contrattuali di cui all'atto
[...]
del notaio (doc. 1). Si chiede fin da oggi di emettere ordinanza di esibizione del fascicolo Persona_1
completo, contenente i progetti esecutivi dei lavori promossi dai condomini e . Parte_3 Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari. *** Per quanto concerne il giudizio con RG 33959/2023, si si precisano le seguenti conclusioni con il rigetto di ogni istanza contraria piaccia a codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di
Milano così giudicare: in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 17.7.2023, per quanto concerne i punti 1, 3, 4 e 6; in via preliminare: per i motivi esposti in pagina 10 di 18 narrativa, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente avanti questo Tribunale di Milano, tra le medesime parti con RG 14763/2023, sezione 13^, Giudice Dott.ssa Zuffada;
in via gradata preliminare: per i motivi esposti in narrativa, qualora non fosse disposta la riunione del presente giudizio a quello già pendente sopra citato, sospendere il presente giudizio sino all'esito della nuova elaborazione delle tabelle millesimali richiesto nel giudizio citato;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità delle tabelle millesimali utilizzate dal , nonché la nullità, e comunque l'annullamento delle delibere n. 1, n. 3, n. 4 CP_3
e n. 6 assunte dal con il verbale di assemblea Controparte_3
condominiale del 17.7.2023, per i motivi tutti di cui in narrativa;
Posto l'annullamento della delibera con cui sono state illegittimamente approvate le tabelle millesimali assemblea del 7.11.2022, e posta comunque la loro grave illegittimità per inadempimento contrattuale rispetto al contratto del 2007, anche in questa sede, si chiede a codesto Tribunale la formazione delle tabelle millesimali, tramite la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio.
In via istruttoria: con riserva di meglio richiedere, articolare, dedurre e produrre in ragione delle difese del
Convenuto nei termini di legge, chiedendo sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui fatti e i capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione “Vero che”, epurati da affermazioni valutative o negative. Si chiede che sia prodotta, e a ciò si formula istanza di emissione ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte del convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, la documentazione contabile (contratti, CP_3
preventivi e fatture) relativa a tutte le spese indicate nel consuntivo 2022/2023 e nel preventivo 2023/2024, tra cui: fatture per spese di pulizia della ditta Servizi Integrati Srl a socio unico;
fatture per spese acqua
Metropolitana Milanese S.p.a.; preventivo per spese legali preventivate periodo 2023/2024; fatture spese fattura 66/22 e spese assunte per assemblea straordinaria del 7.11.22. Con vittoria di spese e Controparte_6
onorari.
All'udienza del 16.4.2025 il insisteva per la acquisizione della relazione del CTU elaborata in seno CP_3
alla causa RG n. 13534\23 promossa dagli attori per chiedere lo scioglimento del e pendente tra CP_3
tutti i condomini assumendone la rilevanza ai fini del decidere;
gli attori e gli intervenuti si opponevano : in esito alla discussione la causa veniva trattenuta in decisione ex art 281 sexies ultimo comma cpc
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza mediante deposito.
pagina 11 di 18 Quanto alla eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda relativa alla impugnativa delle delibere di cui al procedimento rg n. 14763\23 parte convenuta lamenta la nullità delle procedure di mediazione per non aver parte attrice chiarito nella domanda le ragioni della pretesa.
L'eccezione deve ritenersi infondata.
L'art. 4, comma 2, del d. lgs. 28/2010, prevede che nell'istanza di mediazione siano esplicitati, oltre che all'organismo e alle parti, anche"l'oggetto e le ragioni della pretesa".
Come noto il difetto della condizione di procedibilità conseguente alla difformità tra l'oggetto dell'istanza di mediazione e quelli del successivo giudizio di merito, sussiste solo qualora nel giudizio di merito la domanda abbia un petitum più ampio di quello della istanza di mediazione, e si fondi su fatti costituitivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale, ovvero su differenti "ragioni della pretesa". Più precisamente, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, perché possa dirsi realizzata la condizione cli procedibilità
non occorre una perfetta simmetria tra istanza cli mediazione e domanda giudiziale, essendo invece sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi enucleati nella domanda cli mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda (v. Cass. 13.11.2019, n. 29333,
Tribunale Torino 1519\23). L'obbligo di cui all'art. 4 del d.lgs. 28/2010 va riferito, quindi, al nucleo più significativo e rilevante della controversia e non alle domande che emergessero con il compiuto dispiegarsi dell'attività
difensiva della parte che promuove il giudizio. Nel caso di specie:
- nel promuovere la mediazione relativa alla impugnativa della delibera del 9.5.2022, gli attori hanno chiaramente inteso impugnare la delibera stessa nella sua interezza per inesistenza, nullità ed illegittimità oltre alle decisione di formare tabelle millesimali
- nel promuovere la mediazione relativa alla impugnativa della delibera del 7.11.22 e del 23.1.2023 gli attori hanno specificato i motivi d'impugnazione come poi sviluppati poi nell'atto di citazione
Pertanto gli attori nel promuovere il giudizio ordinario non hanno modificato la causa petendi e, neppure, il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa, non alterando la corrispondenza tra l'oggetto e il titolo dell'istanza di mediazione e quelli del presente giudizio di merito.
In via preliminare deve poi essere ritenuto ammissibile l'intervento spiegato da e Controparte_4 CP_5
adesivo rispetto alle domande degli attori atteso che le conclusioni sono le medesime e che gli
[...]
pagina 12 di 18 intervenuti nel costituirsi hanno specificatamente chiarito che si tratta di intervento adesivo in relazione a tutte le domande attoree facendo proprie le difese svolte in sede di note conclusive degli attori stessi, ammissibile sino a che la causa non sia trattenuta in decisione come disposto dall'art.268 cpc.
Venendo al merito della controversia
Quanto alla delibera del 9.5.2022, come correttamente rilevato da parte attrice, da una attenta lettura del verbale prodotto in atti emerge che l'assemblea quanto ai punti 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,e 15 dell'odg non ha preso alcuna decisione non essendovi alcuna deliberazione di approvazione né di non approvazione in merito ai punti all'ordine del giorno suddetti, atteso che non può ritenersi deliberata nemmeno decisione di “incaricare una impresa per la pulizia dello stabile e la rotazione dei sacchi” ritenendo tale deliberazione solo preparatoria ad una decisione sulla effettiva impresa da incaricare, decisione peraltro non demandabile all'amministratore.
Come noto l'art. 100 c.p.c. impone al Giudice di verificare che la domanda giudiziale sia sorretta da un interesse attuale e concreto della parte al provvedimento giurisdizionale richiesto e cioè che sia proposta in funzione del conseguimento di un risultato utile giuridicamente e apprezzabile di tutela, non conseguibile senza l'intervento del giudice, essendo esclusa l'ammissibilità del ricorso alla tutela giurisdizionale fondato sulla prospettazione di un diritto meramente eventuale. Ciò premesso, deve rilevarsi anche che la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare spetta al solo se la stessa delibera pregiudica direttamente un suo diritto CP_3
individuale, circostanza da escludersi nel caso in cui l'assemblea non abbia assunto alcuna decisione.(Cass
6128\2017).
In particolare la suprema corte Cass 5129\24 ha affermato che «Non può certo sostenersi che la legittimazione
ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia
subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice
rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione
dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale»
In assenza di deliberato non sussiste alcun interesse degli attori all'impugnativa stessa dei suddetti punti posti all'odg.
Unico punto all'odg deliberato può ritenersi quello di cui al punto 2 ove si dà atto che è stata nominata una consigliera che va però annullato in assenza dell'indicazione dei quorum deliberativi. Come è noto infatti la pagina 13 di 18 Suprema Corte ha confermato da tempo che (Cass. Sentenza n.24132/2009), “Il verbale dell'assemblea
condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono
risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare
ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei
partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli
dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della
esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c.. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte,
la quale ha affermato: (a) che non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale
l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al
, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione CP_3
“l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato” (Sez. 2^, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2^, 29 gennaio 1999, n.
810); (b) che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera
approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il
controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., ne' potendo essere attribuita
efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte
del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza
(Sez. 2^, 22 gennaio 2000, n. 697); (c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla
individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7
marzo 2005, n. 4806)”.
Ciò posto quindi il verbale assembleare condominiale in esame doveva, in ogni caso, contenere l'indicazione che sia avvenuta una votazione sullo specifico punto dell'odg, i nomi ed i valori millesimali dei condomini che si sarebbero espressi a favore o contro la proposta in esame, oppure che questi elementi siano ricavabili dal contesto della delibera presa con riferimento ai punti oggetto di impugnativa.
Invece, per ognuna delle delibere prese nel corso dell'assemblea dell'9.5.2022 ed in particolare del punto 2
dell'odg non è dato sapere, neppure per relationem con altri elementi intrinseci al verbale assembleare, se vi sia stata una votazione e nel caso vi fosse stata, chi abbia partecipato a emetterla e quale sia stata la sua pagina 14 di 18 espressione di voto e, in definitiva, quali siano state le eventuali maggioranze favorevoli alle delibere (cfr.: Cass.
civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552; Cass. Civ. n. 18192 del 10/08/2009; Cass. Civ. n. 24132 del 13/11/2009).
Quanto alla delibera del 7.11.22 e del 23.1.2023, parte attrice lamenta che, nonostante fosse stata più volte notiziato all'amministratore che per l'unità immobiliare indicata come si era proceduto alla Parte_6
divisione in più proprietà, l'assemblea è stata convocata ed ha deliberato tenendo conto di una unica proprietà
anzicchè delle quattro costituite.
Come noto, è ormai consolidato in giurisprudenza che:
1) l'assemblea deve esser convocata a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (art.66 disp.att.c.c.,ultimo comma)
2) la convocazione deve essere fatta a tutti gli aventi diritto
3) l'inosservanza di una di tali prescrizioni comporta la annullabilità della delibera, che può esser fatta valere entro 30 giorni, dalla delibera per i dissenzienti e dal ricevimento del verbale assembleare per gli assenti.
A ciò si aggiunga che l'art. 66 disp. att. c.c. comma II prevede che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Ne consegue che in caso di vizi della convocazione, la delibera può essere contestata (cioè il vizio relativo al difetto di convocazione) solo da coloro che hanno subito direttamente il pregiudizio e non da altri soggetti (Cass. civ. sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082)
e che i soggetti legittimati possono essere anche coloro che partecipano alla assemblea, nonostante il difetto di convocazione, purchè dissenzienti.
A ciò deve aggiungersi anche che l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul , non potendosi addossare al condomino che deduca CP_3
l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo. La prova gravante sul CP_3
può anche essere fornita tramite presunzioni e, tuttavia, non si può attribuire al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo abbiano eccepito, valore presuntivo della ricezione dell'avviso di convocazione anche da parte dei condomini non intervenuti (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 24132 del 13 novembre 2009).
Così individuato il soggetto su cui grava l'onere della prova circa la ricezione del plico di convocazione, va rilevato che dagli atti allegati, non emerge la prova della succitata convocazione. pagina 15 di 18 Dalla documentazione in atti emerge che quanto alla delibera del 7.11.2022 la presenza del sig. non CP_2
sana il difetto di convocazione degli altri tre attori e in mancanza di prova di corretta convocazione in capo ad essi che ne hanno eccepito il difetto di convocazione (pag 14 atto di citazione) la delibera deve essere annullata nella sua interezza.
Quanto alla delibera del 23.1.2023 la presenza di tutti e 4 gli attori in assemblea personalmente o per delega all'avv. Capozzi conferma sana il difetto di convocazione degli stessi, ma persiste il lamentato difetto di indicazione della esistenza di 4 unità al posto di una sola e quindi il difetto di indicazione dei millesimi riferibili alle loro unità ai fini del quorum deliberativo e costitutivo.
Deve darsi atto però che gli attori impugnano specificatamente il punto 3 dell'odg ove l'assemblea, come correttamente riferito da parte convenuta, non ha di fatto assunto alcuna decisione.
Consegue la carenza di interesse ad impugnare ex art 100 cpc come già sopra argomentato( cass n. 5129 del
2024) .
Tutti gli altri motivi di impugnazione delle delibere 9.5.2022, 7.11.2022 e 23.1.2023 sono assorbiti delle suddette statuizioni.
Quanto alla impugnativa della delibera del 17.7.2023 di cui al procedimento riunito rg n. 33959\23 gli attori propongono diversi motivi di impugnazione: va preliminarmente analizzato il lamentato difetto di quorum costitutivi e deliberativi stante la sua natura assorbente rispetto agli altri motivi di impugnazione.
In particolare parte attrice lamenta che, nonostante fosse stata più volte notiziato all'amministratore che per l'unità immobiliare indicata come si era proceduto alla divisione in più proprietà, l'assemblea è Parte_6
stata convocata ed ha deliberato tenendo conto di una unica proprietà anziché di 4 .
La presenza in assemblea di anche per delega degli altri attori sana il difetto di convocazione Parte_1
degli stessi, ma ai fini del quorum deliberativo e costitutivo persiste il lamentato difetto di indicazione della esistenza di 4 unità al posto di una sola e quindi il difetto di indicazione dei millesimi riferibili alle loro unità.
E' documentalmente provato e comunque non contestato che:
- La proprietà indicata a verbale come “ ” sia stata oggetto di divisione nel 2012 (doc 2 Parte_6
attore)
pagina 16 di 18 - A seguito della divisione la proprietà “ ” è oggi composta da 4 unità immobiliari distinte Parte_6
con rispettivi proprietari, gli attori
- L'assemblea 17.7.2023 ha deliberato considerando la proprietà “ ” come una unica Parte_6
proprietà
Come noto ogni ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di CP_3
poterlo fare e di poter esprimere la propria decisione in merito ad ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno mediante l'espressione di voto.
Atteso che è pacifico che nel caso in esame in seno all'assemblea del 17.7.2023 la proprietà “ Parte_6
non era più una comunione a cui applicarsi l'art. 67 dsp att c.c. ma l'espressione di quattro condomini
[...]
distinti, ne consegue che la mancata possibilità di esprimere il proprio voto da parte dell'avente diritto,come di fatto avvenuto su stessa ammissione dell'amministratore in seno all'assemblea, costituisce motivo di invalidità
delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c. non potendosi presume, come invece vorrebbe parte convenuta, che il voto dei quattro condomini fosse identico a quello espresso dal condomino presente CP_2
che ha manifestato il vizio di costituzione e deliberazione ancor prima della votazione e ciò tenuto anche conto che (Cass. Civ., Sez. 2, n. 15109 del 03.06.2019): "In ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un
appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai
fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, non sussistendo nella fattispecie il presupposto della
notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto
dall'art. 69 disp. att. c.c., mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove
parti così create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei
criteri sanciti dalla legge".
Ne consegue che la delibera del 17.7.2023 deve essere annullata per vizio formale.
Quanto infine alla domanda di formazione di tabelle millesimali svolta da parte attrice , deve rilevarsi che ad una attenta lettura di entrambe gli atti introduttivi, parte attrice lamenta che la tabella millesimale approvata presenta vizi e difetti nella sua formazione pertanto dà atto dell'esistenza di una tabella millesimale con la conseguenza che deve ritersi che sia stata chiesta la revisione della tabella stessa ex art 69 disp att c.c. e non la formazione atteso che non vi è priva in atti del mancato accordo dei condomini sul punto .
pagina 17 di 18 Orbene ai fini della revisione delle tabelle millesimali spetta agli attori provare l'esistenza dell'errore atteso che la semplice presunzione dell'errore non comporta la prova della sua sussistenza in concerto.
La domanda sul punto va quindi rigettata .
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez.
V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza, ai sensi dell'artt.91
c.p.c., e vanno poste a carico del convenuto ed a favore degli attori e dei terzi intervenuti , CP_3
determinate sulla scorta dei parametri dettati dal D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014 come modificato con Decreto
del 13 agosto 2022, n. 147, in considerazione del valore della domanda e della attività svolta e del parziale accoglimento delle domande attoree, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra eccezione, domanda o istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- annulla la delibera del 9.5.2022 punto 2 dell'odg come in motivazione
- annulla la delibera del 7.11.2022 come in motivazione
-annulla la delibera del 17.7.2023 come in motivazione
- Rigetta tutte le altre domande.
- Condanna il convenuto a corrispondere agli attori, le spese e competenze di lite e di mediazione, CP_3
liquidate €.10.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Condanna il convenuto a corrispondere agli intervenuti le spese e competenze di lite, liquidate CP_3
€.4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza esecutiva.
Milano 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello pagina 18 di 18