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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1572/2022
Il giorno 06/03/2025, nella causa iscritta al n RG 1572 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1572/2022 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 28, con C.F._2
l'avv. SIRINGO CRISTIANO ), dal quale rappresentati e difesi giusta C.F._3 procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
), in persona del procuratore avv. Gianpaolo Alessandro, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marusca Rossi in Civitavecchia, Via Zara 4, con l'avv. ROMEO CHRISTIAN ) e gli avv.ti TOFFOLETTO ALBERTO, C.F._4
MARCO PESENTI, LUCIANA CIPOLLA, FLORA LETTENMAYER, SIMONA DAMINELLI, dai quali rappresentato e difeso giusta procura generale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 9 1. e hanno convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento in loro favore della somma di € 16.524,74 a titolo di restituzione dell'indebito versato nel corso del rapporto di mutuo n. 01301548063 stipulato nell'ottobre 2007 per una durata di anni 20 a tasso variabile, previo accertamento dell'usura originaria data dal superamento del tasso soglia, come da perizia econometrica allegata alla citazione;
inoltre, hanno dedotto che il piano di ammortamento adottato (cd. alla francese) ha comportato l'addebito di interessi composti in violazione dell'art. 1283 c.c.; infine, hanno domandato la condanna della convenuta al CP_2 risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio e Controparte_1 sostenendo l'infondatezza delle avverse deduzioni ed eccezioni.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato nel corso del rapporto di mutuo, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla nullità del tasso di interesse per usura e anatocismo).
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.
In particolare, con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari, la Corte di legittimità in una recente pronuncia, ha affermato che “il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova” (Cass. n. 2072/2014).
Ciò posto, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante circa gli elementi di fatto posti a fondamento delle questioni di nullità sollevate – con riferimento ad usura e anatocismo – non avendo prodotto in giudizio il contratto di mutuo di cui si tratta.
Sul punto, va precisato che parte attrice non lamenta l'inesistenza in radice di un documento contrattuale scritto, che pertanto deve ritenersi esistente, né deduce l'omessa consegna di una copia dello stesso al momento della stipula.
3 di 9 Ciò implica che, assunta l'esistenza del contratto scritto di mutuo, l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse debitore, è onerato di fornire la prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del relativo contratto, poiché solo in tal modo il correntista può dimostrare la presenza di clausole nulle o inesistenti riguardanti gli interessi in misura usuraria o la capitalizzazione illegittima.
Peraltro, parte attrice non ha neppure invocato il mancato assolvimento da parte della CP_2 dell'obbligo di ostensione di cui all'art. 119 TUB.
Inoltre, deve ritenersi che la perizia econometrica allegata alla citazione non possa sopperire alla lacuna probatoria sin qui evidenziata, atteso che la perizia di parte non è un mezzo di prova, rilevando sul piano meramente assertivo.
Di conseguenza, la mancata produzione in giudizio del contratto di mutuo determina il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice relativamente alle dedotte questioni di nullità dello stesso, che pertanto devono per ciò solo ritenersi infondate.
3. Circa la questione dell'usura, va rilevato che parte attrice non ha prodotto in giudizio i decreti ministeriali da cui desumere il valore del tasso soglia rilevante in relazione al periodo di conclusione del contratto di mutuo per cui è causa.
La questione di nullità ex art. 1815 c.c. merita per ciò solo di essere rigettata.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia impedisce l'accoglimento della questione di nullità sollevata con riferimento all'usura, trattandosi di atti amministrativi estranei dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass. civ. n.
8742 del 26/06/2001).
Inoltre, giova rilevare l'infondatezza in punto di diritto della tesi sostenuta da parte attrice, come desumibile dalla lettura della perizia econometrica allegata alla citazione, laddove pretende di confrontare con il tasso soglia un valore ottenuto mediante la sommatoria tra il tasso convenzionale
(TAN) e il tasso di mora.
Invero, la deduzione della natura usuraria del tasso di interesse pattuito è formulata calcolando il tasso mediante la sommatoria del tasso contrattuale e del tasso di mora, secondo un'interpretazione “distorta” del dettato normativo e delle pronunce giurisprudenziali favorevoli al calcolo dell'interesse moratorio ai fini dell'usura (in primis Cass. civ. 350/2013).
4 di 9 Infatti, pur dovendosi aderire alla tesi che afferma l'assoggettabilità dell'interesse moratorio alla disciplina di cui alla L. 108/1996 – tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 350/2013 e da una parte della giurisprudenza di merito, che appare maggiormente aderente al dettato legislativo, laddove il legislatore ha espressamente fornito l'interpretazione autentica della legge antiusura con d.l. 394/2000, conv. in L. 24/2001 stabilendo che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo” e dunque anche a titolo di mora - deve comunque ritenersi errato da un punto di vista logico ricostruire il TEG mediante la mera somma aritmetica del TAN e del tasso di mora, stante la diversa natura delle due tipologie di interessi e i diversi presupposti e modalità applicative.
Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, il tasso di mora non è confrontabile con il tasso globale medio, che è determinato escludendo la maggiorazione richiesta dalle banche a titolo di mora, come esplicitato nelle Istruzioni della Banca d'IA destinate a rilevare il TEGM e nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e Finanze. A conforto di tale impostazione, è sufficiente il richiamo alla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, che, dettando la disciplina comunitaria relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 19, par. 2, esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) qualsiasi penale da inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
Appare, dunque, irragionevole e irrazionale il raffronto del tasso di mora con un parametro del tutto disomogeneo costituito dal TEGM.
Tanto è vero che, prendendo atto dell'indirizzo giurisprudenziale che applica la disciplina anti-usura all'interesse moratorio e dell'assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'IA ha adottato, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,10 punti percentuali per poi determinare la soglia su tale importo - nel caso di specie mediante l'aumento della metà (nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" pubblicati il
3/7/2013 si legge: “Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente......In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura.......In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'IA adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli
5 di 9 intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”).
In numerose pronunce della giurisprudenza di merito è stato correttamente osservato che, ove si volesse ritenere che pure gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, e che si possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima dovrebbe comunque venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'IA e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3.7.13 già richiamata (seguendo tale impostazione il Tribunale di Milano con sent. n. 14394 del 3.12.2014 richiama la "maggiorazione media a titolo di mora", rilevata dalla Banca d'IA sin dal 2003 e trasfusa nei decreti ministeriali trimestrali). È stato infatti ritenuto che se gli interessi moratori sono (ex ante) separatamente rilevati rispetto agli oneri che concorrono a formare il TEGM (base di calcolo del "tasso soglia"), andrà operata (anche ex post) una separata valutazione dell'usura oggettiva con riferimento alla mora, il cui valore, singolarmente considerato - e non sommato a quello degli interessi corrispettivi - andrà confrontato al tasso soglia aumentato del 2,1% (in tal senso Trib. Cremona, 30.10.2014).
Inoltre, le due tipologie di interessi sono applicate a grandezze distinte, in quanto il TAN è applicato al capitale finanziato, mentre l'interesse moratorio alla rata insoluta. La sommatoria dei due tassi appare, quindi, errata da un punto di vista logico-matematico.
Da ultimo, ogni ipotesi di sommatoria tra l'interesse corrispettivo e quello moratorio ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura è stata definitivamente ritenuta illegittima dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con sentenza 18 settembre 2020, n. 19597.
4. Deve escludersi che la previsione di un piano di ammortamento “alla francese” determini di per sé un'ipotesi di anatocismo vietato dalla legge, come sostenuto da parte attrice.
Come è noto, il piano di ammortamento "alla francese" prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale.
Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non comporta l'applicazione di un interesse “composto” nel senso inteso da parte attrice – che, in buona sostanza, si risolverebbe in un'ipotesi di capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita.
6 di 9 Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in tal senso si veda
Trib. Larino, 13/01/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha di recente espresso il seguente principio di diritto, cui va informata la decisione nel caso di specie: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e
i clienti” (Cass. Sez. Un. n. 15130 del 29/05/2024).
Invero, la Suprema Corte ha ribadito che la capitalizzazione “composta”, che secondo una parte dei matematici finanziari è sottesa all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, è una forma di quantificazione della prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato e, pertanto, è del tutto eterogenea al fenomeno dell'anatocismo. Deve quindi escludersi che la quota di interessi di ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
In conclusione, deve ritenersi che detto piano di ammortamento, laddove espressamente previsto nel contratto e quindi accettato dal mutuatario (come nel caso di specie), non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
7 di 9 5. L'infondatezza delle prospettate questioni di nullità del contratto determina altresì il rigetto della domanda risarcitoria, che parte attrice ha svolto in via conseguenziale alle dedotte illiceità contrattuali.
Peraltro, la domanda risarcitoria risulta del tutto carente sotto il profilo della allegazione del danno.
In tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, la legge opera infatti una distinzione fra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che far sorgere il diritto alla riparazione, id est al risarcimento. Distinzione la cui generalità è stata, com'è noto, riaffermata dalle SS.UU. nelle c.d. sentenze di SA AR (Cass. sez. un. n. 26972 del 2008 e le altre tre gemelle).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare l'esistenza di un danno non patrimoniale senza individuare le circostanze di fatto che lo integrerebbero.
La mancata allegazione di un danno-conseguenza è già di per sé sufficiente a determinare l'infondatezza della domanda.
Ritiene questo giudice non potersi neppure procedere ad una liquidazione equitativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (“il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).
Nel caso di specie, nessun elemento è stato fornito da parte attrice ai fini della prova dell'esistenza del danno né ai fini della sua liquidazione equitativa.
La domanda attorea merita quindi di essere integralmente rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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