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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. IC De IA - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 911/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Martina Rizzuto. Parte_1
- APPELLANTE -
Contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Accursio Gallo.
-APPELLATO -
All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 16/3/2023 il Tribunale di Palermo G.L. ha accolto il ricorso proposto da
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e contro la e condannato quest'ultima a inquadrare i Parte_7 CP_1 ricorrenti nel livello B4 del CCRL ed a corrispondere loro le differenze retributive tra il livello B1 ed il livello B4 quantificandole in € 9.748,42. Tanto ha statuito sul presupposto della illegittimità dell'inquadramento disposto dalla società all'indomani della riammissione in servizio dei lavoratori a decorrere dal'1/12/2014 quale effetto del trasferimento di azienda dalla alla Controparte_2 CP_3 accertato dalla sentenza n. 1754/2014 del Tribunale di Palermo confermata dalla
[...]
Crte di Appello e infine dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1191/2019 del 17/1/2019. Con la medesima sentenza il Tribunale ha parimenti accolto la domanda di superiore inquadramento proposta nello stesso giudizio da ma ne ha rigettato la Parte_1 richiesta di pagamento delle differenze retributive avendo ritenuto che soltanto per questo lavoratore fosse intervenuta la prescrizione del credito avendo calcolato il quinquennio a ritroso dalla data di deposito del ricorso di primo grado (12/5/2020). Tale ultimo capo di sentenza è oggetto dell'appello proposto dal il quale si duole Pt_1 dalla violazione e della falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione dei crediti retributivi per avere il G.L. disatteso il recente orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione (Cas. n. 26246/2022) favorevole ad enucleare dall'abbassamento delle tutele garantite dalla legislazione in materia di licenziamenti individuali l'applicabilità ai rapporti di lavoro privatistici del regime della decorrenza originaria della prescrizione a partire dalla data di cessazione del rapporto. Con il corollario che, essendo tale disciplina incontrovertibilmente applicabile anche ai rapporti di lavoro intrattenuti con società di diritto privato a partecipazione pubblica - quale era la – e risultando il rapporto di lavoro ancora in essere, nessun CP_1 termine di prescrizione si era consumato al momento della proposizione del ricorso di primo grado. Il tutto, a tacere dell'errato computo del termine prescrizionale operato dal G.L. il quale aveva ritenuto coperto da prescrizione l'intero lasso temporale richiesto con il ricorso di primo grado quando avrebbe dovuto fermarsi al periodo maturato fino al 22/11/2016 anteriore al quinquennio calcolato a ritroso a partire dalla notifica del ricorso in parola. Resiste anche in questo grado la che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Quest'ultimo è fondato. E' ius receptum l'arresto attuato dalla Corte di Cassazione con la nota senetnza n.
26246/2022 cui ha fatto seguito in senso conforme Cass.n. 18008 del 01/07/2024. Resa sensibile dal processo di riduzione delle tutele assicurate al lavoratore dalla disciplina vigente sui licenziamenti individuali l'operazione ermeneutica della S.C. ha preso spunto dal venir meno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, per concludere che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato , così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, (…) non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la S.C. , in altri termini, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948, n. 4 c.c., la prescrizione decorre in corso di rapporto esclusivamente quando la reintegrazione sia la sanzione prevedibile “contro ogni illegittima risoluzione” mentre le modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 e alla disciplina dei licenziamenti hanno fatto venir meno tale prevedibilità, avendo determinato il passaggio da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento ad un'applicazione selettiva delle tutele. Tale principio, ormai immanente all'ordinamento, va ritenuto pienamente applicabile alla fattispecie in esame trattandosi di un rapporto di lavoro regolato a tutti gli effetti dalle norme di diritto privato il che comporta la conseguenza che dovendosi calcolare il quinquennio a ritroso a partire dalla data di entrata in vigore della legge (18/7/2012) i crediti suscettibili di prescrizione risultano soltanto quelli maturati anteriormente al 18/7/2007. Nessun effetto estintivo si è quindi determinato in ordine ai crediti retributivi azionati che risalgono al periodo successivo alla data di riammissione in servizio (1/12/2014). Discende da quanto detto che anche il va dichiarato titolare del medesimo credito Pt_1 retributivo riconosciuto agli altri lavoratori vincitori nel giudizio di primo grado, credito che, in assenza di contestazioni al riguardo formulate della società, può esser quantificato nel medesimo importo di € 9.748,42 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 920/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 16 marzo 2023 condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 9.748,42 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Condanna la società appellata al pagamento in favore del delle spese del presente Pt_1 grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Palermo 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
IC De IA