Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 579/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 579/2025 promossa congiuntamente tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Ferri, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Coppini, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Parti private: hanno concluso come da note scritte congiunte depositate in data 18-19/06/2025 in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 23/06/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 30/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025, i coniugi e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati in Vaiano
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Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 23/06/2025 autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti sulle questioni accessorie, in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti e preso atto che entrambi sono economicamente indipendenti, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle pattuizioni raggiunte.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Vaiano (PO) il 03/09/1989 con atto trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 20, Parte II, Serie A;
B) omologa l'accordo delle parti relativo alle seguenti condizioni:
1) entro e non oltre il 31.12.2025, il sig. , che ha già lasciato la abitazione CP_1 coniugale, provvederà a richiedere il cambio di residenza in luogo diverso dall'abitazione coniugale sita in Vaiano (PO) Via Dante Alighieri 17 di proprietà della sig.ra Parte_1
[...]
2) la sig.ra potrà definitivamente tenere per sé tutti i beni mobili Parte_1 presenti nell'abitazione coniugale sita in Vaiano (PO), via Dante Alighieri 17, fatto salvo per i beni di seguito elencati che dovranno essere consegnati al sig. , entro tre mesi CP_1
dalla data di fissazione della udienza ex art. 473 bis51 co. 2 c.p.c., : armadio scarpiera e cassettone nella camerina, nonché gli ulteriori effetti personali e vestiario del sig. ncora CP_1 presenti nell'abitazione;
3) in virtù di quanto indicato al punto che precedere, a compensazione forfettaria di tutti i beni lasciati nell'abitazione coniugale da parte del sig. in favore dalla coniuge, la CP_1
sig.ra entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di udienza fissata Parte_1 ex art. 473 bis 51 co. 2 c.p.c., verserà in favore del sig. l'importo di € 2.000,00 CP_1
Pag. 2 di 3 (duemila/00) mediante bonifico alle coordinate IBAN [...]
Postepay Evolution ovvero a mezzo assegno circolare intestato al sig. CP_1
4) I coniugi separandi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e, pertanto, reciprocamente riconoscono che non sussistono i presupposti di legge per qualsiasi assegno di mantenimento.
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vaiano (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D) nulla sulle spese di lite.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 25/06/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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