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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/07/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 702/2025 promosso da:
( ) nato il Parte_1 C.F._1
14/11/1984 a Vicente Noble (Repubblica Dominicana), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Brugiapaglia;
RICORRENTE
e
( ) nata il Controparte_1 C.F._2
20/10/1989 a Santo Domingo (Repubblica Dominicana), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Caporalini;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”;
CONCLUSIONI, precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3/06/2025:
“Affido congiunto della minore Persona_1
- 1 - collocamento prevalente della figlia presso il padre: la madre verserà al padre entro il giorno 15 del mese la somma di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie in favore della minore stessa da individuare secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
AUF diviso al 50% tra i genitori come per legge;
diritto di visita madre-figlia, attesa l'età di quest'ultima, lasciato alla libera scelta delle parti e, in ogni caso, la madre potrà vedere e tener con sé la minore a week-end alternati dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica alle ore 21:00.
Spese di lite compensate.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, , premesso: Parte_1
- di aver avuto una relazione sentimentale con dalla Controparte_1 quale è nata (ad Ancona in data 07/02/2008) la figlia Persona_2
[...]
- che tale relazione si è interrotta da tempo e che le modalità di affidamento nonché visita della minore erano state disciplinate con provvedimento del Tribunale per i Minorenni delle Marche di data 07/01/2013;
- che con tale provvedimento era stato disposto il collocamento presso la madre della minore, con previsione di un contributo al mantenimento di quest'ultima a carico del padre di Euro 300,00 mensili, ridotto ad Euro 200,00 mensili con successivo provvedimento del Tribunale di Ancona del 18/12/2013;
- che, nelle more, la situazione si era modificata e la minore, a seguito di incomprensioni con la madre, che l'avrebbe mandata via di casa e che la figlia avrebbe cercato invano di ricontattare, si era trasferita a casa del padre;
ha domandato la modifica delle condizioni di affidamento, visita e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio.
2. La resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni ed insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi, pur non opponendosi al trasferimento della figlia a casa del padre.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
4. All'udienza di comparizione del 3/06/2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
- 2 - Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, in favore della quale è stato previsto un contributo a carico della madre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alle condizioni economiche dell'onerata.
La disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita con la resistente, genitore non collocatario, è sufficientemente elastica atteso che la figlia è prossima alla maggiore età). Sul punto, giova rammentare che il TMM, nel decreto di data 07/01/2013 (con cui veniva disposta l'archiviazione del procedimento), pur prevedendo la domiciliazione della minore presso la madre, aveva riconosciuto sufficienti risorse genitoriali in capo a entrambe le figure genitoriali, prevedendo incontri paterni con la mediazione dei S.S. soltanto laddove ritenuta necessaria.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni formulate all'udienza del 03/06/2025 e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 04/VI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 702/2025 promosso da:
( ) nato il Parte_1 C.F._1
14/11/1984 a Vicente Noble (Repubblica Dominicana), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Brugiapaglia;
RICORRENTE
e
( ) nata il Controparte_1 C.F._2
20/10/1989 a Santo Domingo (Repubblica Dominicana), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Caporalini;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”;
CONCLUSIONI, precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3/06/2025:
“Affido congiunto della minore Persona_1
- 1 - collocamento prevalente della figlia presso il padre: la madre verserà al padre entro il giorno 15 del mese la somma di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie in favore della minore stessa da individuare secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
AUF diviso al 50% tra i genitori come per legge;
diritto di visita madre-figlia, attesa l'età di quest'ultima, lasciato alla libera scelta delle parti e, in ogni caso, la madre potrà vedere e tener con sé la minore a week-end alternati dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica alle ore 21:00.
Spese di lite compensate.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, , premesso: Parte_1
- di aver avuto una relazione sentimentale con dalla Controparte_1 quale è nata (ad Ancona in data 07/02/2008) la figlia Persona_2
[...]
- che tale relazione si è interrotta da tempo e che le modalità di affidamento nonché visita della minore erano state disciplinate con provvedimento del Tribunale per i Minorenni delle Marche di data 07/01/2013;
- che con tale provvedimento era stato disposto il collocamento presso la madre della minore, con previsione di un contributo al mantenimento di quest'ultima a carico del padre di Euro 300,00 mensili, ridotto ad Euro 200,00 mensili con successivo provvedimento del Tribunale di Ancona del 18/12/2013;
- che, nelle more, la situazione si era modificata e la minore, a seguito di incomprensioni con la madre, che l'avrebbe mandata via di casa e che la figlia avrebbe cercato invano di ricontattare, si era trasferita a casa del padre;
ha domandato la modifica delle condizioni di affidamento, visita e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio.
2. La resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni ed insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi, pur non opponendosi al trasferimento della figlia a casa del padre.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
4. All'udienza di comparizione del 3/06/2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
- 2 - Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, in favore della quale è stato previsto un contributo a carico della madre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alle condizioni economiche dell'onerata.
La disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita con la resistente, genitore non collocatario, è sufficientemente elastica atteso che la figlia è prossima alla maggiore età). Sul punto, giova rammentare che il TMM, nel decreto di data 07/01/2013 (con cui veniva disposta l'archiviazione del procedimento), pur prevedendo la domiciliazione della minore presso la madre, aveva riconosciuto sufficienti risorse genitoriali in capo a entrambe le figure genitoriali, prevedendo incontri paterni con la mediazione dei S.S. soltanto laddove ritenuta necessaria.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni formulate all'udienza del 03/06/2025 e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 04/VI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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