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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1160/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 14 settembre 1952; rappresentato e difeso dall'avv. Michele Pancaldi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rio Saliceto (RE), Via Dei Martiri n. 110/C
- attore - contro
, C.F. nata a [...] TR C.F._2
Emilia il 3 giugno 1968; rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Zanolini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Piazza Mazzini n. 15
- convenuta - con l'intervento del
1 di 24 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
- dichiarare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in data 24.06.2021, matrimonio Parte_1 TR trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Rubiera: Anno
2001, N. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando al medesimo
Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed omologando nel contempo queste condizioni:
- assegnare la ex casa familiare di San Martino in Rio (RE) via San
Rocco Trignano 16 a , quale genitore convivente con il TR figlio , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 Persona_1 sexies c.c., poiché maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- disporre che il padre versi alla madre Parte_1 TR la somma mensile di € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre aggiornamento Persona_1
ISTAT annuale, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da “protocollo d'intesa per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Reggio Emilia (ultima versione del 12.06.2023), il tutto sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
- accertare che nessun assegno divorzile è dovuto da Parte_1
a e, per l'effetto, con decorrenza dalla data di deposito TR del presente ricorso, revocare/disporre la cessazione del contributo al
2 di 24 mantenimento stabilito in sede di separazione a carico del primo ed a favore della seconda di € 1.300,00 mensili, annualmente rivalutabili;
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori.
Senza che ciò possa essere inteso come inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
- prova per testi sui capitoli di seguito formulati:
1) Dica il teste se dopo la nascita del figlio , TR _1 dal mese di novembre 2003 (ovvero da quando la stessa risulta aver ridotto il proprio orario di lavoro) sino a marzo 2010 (allorquando è cessata la convivenza tra i coniugi), nei pomeriggi era presente presso l'ambulatorio del marito Dott. . Pt_1
Teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
.
[...]
2) Dica il teste se dopo il matrimonio (2001) ha TR collaborato - in qualche modo ed anche eventualmente svolgendo attività al di fuori dell'ambulatorio - all'attività professionale del Dott.
. Pt_1
Teste: . Testimone_5
3) È vero che sulla porta dell'ambulatorio era affisso soltanto il numero telefonico dell'abitazione di (0522.697159, ove Per_2 risiedevano i genitori del ricorrente), numero da utilizzarsi per qualsiasi contatto con il Dott. (visite domiciliari, Pt_1 appuntamenti, chiamate notturne, urgenze di ogni genere, etc. etc.)?
Teste: . Testimone_5
4) Dica il teste se durante la convivenza matrimoniale Testimone_6 dei coniugi (2001/2010) ha personalmente Parte_2 provveduto alla gestione della casa ed al disbrigo delle faccende domestiche presso l'abitazione famigliare di via Trignano.
Teste: . Testimone_6
5) È vero che il minore ha frequentato la scuola materna _1 nonché, in seguito, l'istituto San Tomaso di Correggio (quest'ultimo per 8 anni, corrispondenti al ciclo delle scuole elementari e delle
3 di 24 scuole medie, 5+3) con la formula del “tempo lungo”, rimanendo dunque a scuola anche al pomeriggio?
Teste: . Testimone_7
6) È vero che il minore già durante il ciclo delle scuole _1 elementari ha iniziato a praticare lo sport del calcio cominciando così
a svolgere sedute infrasettimanali di allenamento al termine dell'impegno scolastico?
Teste: . Testimone_7
7) È vero che il minore , terminata la frequenza scolastica _1 pomeridiana, sino alla classe terza elementare è stato affidato spesso alle cure della madre di o di altro parante della TR famiglia di ? TR
Teste: . Testimone_8
8) È vero che dalla classe quarta elementare e sino alle scuole medie la gestione di , terminata la frequenza scolastica _1 pomeridiana, è stata affidata alla professoressa la Controparte_2 quale, presso la propria abitazione, svolgeva il ruolo di tutor / insegnante del minore, seguendolo nell'esecuzione dei compiti quotidiani e nell'organizzazione dello studio pomeridiano?
Teste: . Controparte_2
9) È vero che la professoressa spesso si occupava Controparte_2
a tutto tondo di e delle sue esigenze, in quanto la madre _1 frequentemente era in ritardo nel ritiro del figlio e il bambino restava presso l'abitazione della professoressa anche al di fuori dell'orario di lezione/aiuto nei compiti, nonostante la avesse altri ragazzi CP_2 da seguire e gestire?
Teste: . Controparte_2
10) È vero che in tale ruolo, terminato il ciclo delle scuole medie, la professoressa veniva poi sostituita da altre professoresse? CP_2
Teste: . Testimone_7
11) È vero che il minore , nella fase adolescenziale, _1 allorquando frequentava il liceo scientifico R. Corso di Correggio,
4 di 24 pranzava in autonomia presso il Bar dell'Ospedale di Correggio (nelle giornate in cui era previsto allenamento di calcio) oppure presso i nonni paterni a (nelle giornate in cui tale allenamento non era Per_2 previsto)?
Teste: Porta Ivan;
. Testimone_7
12) È vero che , nella gestione degli impegni del figlio, TR
è stata coadiuvata ed aiutata dalle sorelle di e Parte_1 dall'attuale compagna , le quali tutte hanno sempre Parte_3 provveduto a gestire gli spostamenti (per lo più pomeridiani o festivi) del ragazzo in base alle sue necessità ed impegni (fintanto che non ha conseguito la patente di guida), a titolo esemplificativo portandolo ed andandolo a prendere agli allenamenti di calcio, dalle fidanzate
, Modena), a ballare, al capodanno con gli amici, nonché Per_3 facendogli fare le “guide” necessarie ad ottenere la patente?
Teste: ; ; . Tes_9 Testimone_10 Testimone_7
13) È vero che nell'estate 2003 si presentò presso TR
l'abitazione dei genitori e delle sorelle di , a Budrio di Parte_1
Correggio, all'ora di pranzo, e comunicò loro la scoperta della relazione extraconiugale del marito?
Teste: . Testimone_7
- prova per interrogatorio formale di sui capitoli di TR seguito formulati:
14) È vero che lei frequenta più volte ogni anno le località di Forte dei
Marmi in Versilia e Madonna di Campiglio in Trentino?
15) È vero che lei nel 2020/2021 ha frequentato un corso on line per formazione di impiegata amministrativa?
Per PARTE CONVENUTA:
Piaccia all.Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia adito, ogni contraria eccezione reietta e disattesa:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione reietta e disattesa: in via principale e nel merito:
5 di 24 1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva sullo status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile concordatario celebrato in data 24 giugno 2001 presso il Comune di Rubiera (RE), tra ed , trascritto nel Registro Atti di TR Parte_1
Matrimonio del medesimo Comune Anno 2001, N. 10, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, disponendo che la sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Reggio Emilia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396;
2) attesa la evidente disparità economico reddituale esistente tra le parti, porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni TR mese, un assegno mensile non inferiore a euro 2.000,00 al netto delle imposte, tramite bonifico bancario sul c/c ad essa intestato, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT.
3) porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio TR
, maggiorenne non economicamente indipendente, la _1 somma mensile di euro 1.500,00 mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato, oltre alla rivalutazione annua ISTAT nonché di sostenere tutte le spese di natura straordinaria come previste dal vigente Protocollo presso l'intestato Tribunale, nella misura del 100%, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
4) assegnare a la casa coniugale sita in San Marino in TR
Rio (RE), via San Rocco Trignano n. 16, unitamente alle pertinenze e agli che la corredano, ove la stessa manterrà – come fino ad ora avvenuto – la propria residenza e continuerà a vivere con , _1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
6 di 24 La sig.ra , come sopra rappresentata, difesa ed TR assistita:
I) CHIEDE, in forza di quanto allegato in narrativa, disporsi CTU e/o indagini anche a mezzo della Polizia Tributaria, sui redditi, società, partite IVA, patrimonio e beni di , con particolare Parte_1 riguardo ai seguenti profili:
a) accertamento dei redditi e del complessivo ed effettivo patrimonio facente capo, direttamente ed indirettamente al Sig. , Parte_1 alle sue partecipazioni societarie, alle sue attività, alle proprietà mobiliari ed immobiliari, ai depositi bancari, postali e assicurativi in
Italia e all'estero (polizze, accantonamenti, conto correnti, cassette di sicurezza, carte di credito e prepagate, etc.) e a forme di investimento allo stesso intestati e/o cointestati a far tempo dal
2018;
b) l'esistenza ed il valore dei beni rifugio (mobilio antico, quadri e suppellettili di pregio) detenuti dal Sig. , mediante Parte_1 accesso presso l'attuale abitazione del medesimo;
c) il volume d'affari, investimenti, utili, bilanci e patrimoni mobiliari/immobiliari e in genere per qualsiasi titolo o ragione riconducibili allo stesso;
II) CHIEDE ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che in costanza di matrimonio ha ricevuto TR inviti pressanti da parte del marito e della sua famiglia di origine per lasciare la propria attività lavorativa e dedicarsi solo alla vita domestica?
2) Vero che, dopo la nascita del figlio, per assecondare TR
i desiderata del marito riduceva il proprio orario lavorativo passando da full time a part-time?
3) Vero che nell'ambito dell'attività svolta, svolgeva TR incarichi di prestigio occupandosi della gestione finanziaria dell'Azienda insieme ai titolari?
7 di 24 4) Vero che qualora avesse continuato a svolgere l'attività lavorativa full-time sarebbe stata destinata a ricoprire un ruolo TR più importante?
5) Vero che durante la vita matrimoniale ha coadiuvato il marito occupandosi dell'aspetto amministrativo inerente allo svolgimento dell'attività di quest'ultimo, avendone le competenze?
6) Vero che si è occupata pressoché in via esclusiva TR della cura, crescita, educazione di , essendo il marito _1 impegnato per motivi di lavoro, sette giorni su sette?
7) Vero che solamente uno o due giorni alla settimana _1 veniva seguito da un insegnante d'appoggio?
8) Vero che nel 2019, fallita l'Azienda per la quale lavorava,
[...] ha dovuto reperire un nuovo lavoro percependo uno CP stipendio inferiore a meno della metà di quello erogatole dal precedente datore di lavoro?
9) Vero che prima di reperire una nuova attività, ha TR svolto mansioni più umili quali la cameriera in un locale?
10) Vero che allo stato dispone esclusivamente del TR proprio stipendio e della somma riconosciutole in sede di separazione
a titolo di assegno di mantenimento?
11) Vero che ha attinto al proprio patrimonio TR personale (liquidazione ottenuta dal fondo di garanzia dei crediti da lavoro e risarcimento di un sinistro), esauritosi nell'arco di 12 anni?
12) Vero che deve affrontare ingenti spese per la TR gestione ordinaria della casa già coniugale, sostenute nel recente passato in via esclusiva da ? Parte_1
13) Vero che dovrebbe effettuare lavori di TR manutenzione ordinarie dell'immobile in cui vive senza averne le risorse economiche?
14) Vero che causa una malattia autoimmune a cui è affetta,
[...] deve affrontare un'ingente spesa mensile per sottoporsi ad CP esami di controllo e per l'acquisto di farmaci?
8 di 24 Si indicano a testi: Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13
e , Testimone_14 Testimone_15 Testimone_16 Testimone_17 salvi altri con riserva di indicare nuovi testi.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dalla quale era giudizialmente separato in forza della TR sentenza n. 1271/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data
19 dicembre 2024, nonché l'assegnazione della casa familiare a favore del coniuge, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento del loro figlio (nato il [...]), _1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in misura pari ad € 1.500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa depositata in data TR
3 giugno 2025, e, pur aderendo alle domande di divorzio e di assegnazione a sé della casa familiare nonché alla quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario del figlio in € 1.500,00 al mese, chiedeva l'integrale imposizione delle spese straordinarie a carico del padre ed un assegno divorzile in misura pari ad € 2.000,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 8 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 3 luglio 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
9 di 24 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Rubiera
(RE) in data 24 giugno 2001.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale
10 di 24 (udienza celebrata in data 12 ottobre 2023) definito con sentenza n.
1271/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19 dicembre
2024 (pubblicata in data 20 dicembre 2024).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 23 anni, è _1 studente universitario e non è ancora economicamente autosufficiente.
La sentenza di separazione, pronunciata solo sei mesi fa, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 1.500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
ha chiesto la conferma di tali statuizioni, mentre Parte_1
ha chiesto che le spese straordinarie vengano poste TR integralmente a carico del padre.
Tralasciato il profilo riguardante la inadempienza al rimborso di alcune spese straordinarie che la addebita al poiché CP Pt_1 altrove possono rinvenirsi i pertinenti strumenti di reazione, vanno confermate le statuizioni vigenti, tenuto conto del brevissimo tempo trascorso dalla separazione, con conseguente mancato incremento delle esigenze del figlio (che aveva 22 anni ed ora ne ha appena uno in più), e dall'assenza di allegazione, da parte della madre, di qualsivoglia circostanza sopravvenuta, traducendosi l'istanza
“revisionale” dell'odierna convenuta in una surrettizia richiesta di rivalutazione dei medesimi elementi già considerati nel precedente giudizio.
11 di 24 3. Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre, convivente col figlio , come da concorde richiesta _1 delle parti.
4. Resta da esaminare soltanto la domanda di assegno divorzile richiesto da in misura pari ad € 2.000,00 al mese. TR
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione
12 di 24 non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato
13 di 24 sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex
14 di 24 coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che
15 di 24 uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass. n.
21234/2019).
Al pari, lo squilibrio delle posizioni dei coniugi non rileva in sé sic et simpliciter ma rileva come precondizione fattuale quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.
21926/2019).
Nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile proposta da
è infondata. TR
In sede di separazione era stato riconosciuto alla un CP assegno di mantenimento di € 1.300,00 al mese, tenuto conto del presumibile tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (grazie all'apporto prevalente del marito), dell'entità del divario reddituale esistente tra le parti (reddito mensile netto di € 8.000,00 a favore del
, titolare anche di un consistente patrimonio immobiliare, e di Pt_1
€ 1.650,00 a favore della e della durata del matrimonio CP
16 di 24 (circa 9 anni), nonché della valenza economica assunta dall'assegnazione alla moglie della casa coniugale.
In questa sede la dopo aver incentrato la comparsa CP costitutiva sui presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa, nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c. (pagine da 2 a 4), pare averne poi invocato anche la funzione assistenziale, che, tuttavia, nel caso di specie non è configurabile, essendo costei del tutto economicamente autosufficiente.
Infatti, , di anni 57, lavora come impiegata presso TR la Confagricoltura di Reggio Emilia.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 16.300,00 nel 2021, ad € 22.238,00 nel
2022, ad € 25.059,00 nel 2023, corrispondente ad una disponibilità mensile, in quest'ultimo anno, di € 2.088,25 al mese (cfr. docc. 1.1,
1.2 e 1.3 della convenuta).
Nel 2024 ha percepito una retribuzione netta pari ad €
23.956,00, corrispondente, in media, ad € 1.998,66 al mese (cfr. accrediti sul conto corrente sub docc. 3 e 24 della convenuta;
cfr. anche Certificazione Unica 2025 sub doc. 16 della convenuta).
Vive, unitamente al figlio , nella casa familiare, di cui _1
è assegnataria e che è di proprietà esclusiva dell'ex coniuge.
È proprietaria di un'autovettura Jaguar, acquistata in data 8 novembre 2022 al prezzo di € 40.160,00.
Ha una relazione sentimentale, non caratterizzata da convivenza, con l'attuale compagno, che non è dato sapere Persona_4 quando esattamente sia stata instaurata ma sicuramente dura da oltre un anno e mezzo, dovendo a riguardo rilevarsi che la circostanza era già emersa nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 14 febbraio 2024 in sede di separazione (cfr. doc.
21 dell'attore). È pacifico, per averlo riconosciuto la stessa convenuta, che durante i frequenti soggiorni per vacanze estive o
17 di 24 invernali in rinomate località turistiche (tra cui Madonna di Campiglio
e Forte dei Marmi) – iniziati nel 2021 (quando può quindi presumersi essersi avviata la suddetta relazione sentimentale) e puntualmente elencati dall'attore alla pagina 6 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. – la viene ospitata dal compagno (o da CP amici), il quale provvede alle sue esigenze economiche (cfr. pagine 3
e 4 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c. della convenuta).
Ovviamente, non può ritenersi che tale condizione di autosufficienza sia compromessa dai costi mensili della casa coniugale, trattandosi di costi legati alla decisione, assunta liberamente dalla di continuare a vivere in tale immobile, CP con conseguente irrilevanza dei capitoli di prova orale dedotti sul punto dalla convenuta, oltretutto in modo del tutto generico («12)
Vero che deve affrontare ingenti spese per la gestione TR ordinaria della casa già coniugale, sostenute nel recente passato in via esclusiva da ?»; «13) Vero che Parte_1 TR dovrebbe effettuare lavori di manutenzione ordinarie dell'immobile in cui vive senza averne le risorse economiche?»).
Priva di qualsivoglia rilievo è anche la malattia autoimmune di cui la è affetta, atteso che tale patologia non risulta avere CP alcuna incidenza sulla sua capacità lavorativa e dunque sulla sua potenzialità reddituale, né comportare cure ed esami con costi – peraltro neppure quantificati dalla donna – incompatibili con i redditi da lavoro percepiti, dovendo a riguardo rilevarsi l'assoluta genericità del capitolo di prova orale dedotto sul punto dalla convenuta («14)
Vero che causa una malattia autoimmune a cui è affetta,
[...] deve affrontare un'ingente spesa mensile per sottoporsi ad CP esami di controllo e per l'acquisto di farmaci?»).
Al fine di escludere la condizione di non autosufficienza della si noti, altresì, come quest'ultima, dopo l'uscita di casa del CP marito (avvenuta nel 2010) e fino al riconoscimento a suo favore di
18 di 24 un assegno di mantenimento di € 1.300,00 al mese (disposto con i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. pronunciati in data 13 ottobre 2023, come desumibile dalla lettura della sentenza di separazione), ha provveduto autonomamente, per oltre dieci anni, a tutte le esigenze personali.
Resta quindi da verificare se la convenuta, nel corso del matrimonio, abbia effettivamente sacrificato le proprie prospettive di carriera a beneficio del ménage familiare e del marito, e se di conseguenza le spetti un assegno divorzile con funzione perequativo- compensativa.
Ebbene, il Tribunale ritiene di dover escludere anche questa ipotesi.
A riguardo, la ha sostenuto: (i) di avere ridotto il CP proprio orario lavorativo – da tempo pieno a part time – dopo la nascita del figlio , al fine di occuparsi prevalentemente _1 della casa e della crescita del minore, nonché di consentire al marito di formare il proprio patrimonio personale e di coltivare la propria carriera professionale, che lo impegnava quotidianamente nel seguire anche in trasferta le squadre di calcio con le quali collaborava come medico sportivo, (ii) di avere rinunciato alla carriera dirigenziale alla quale sarebbe stata certamente destinata, stante l'esperienza maturata e l'incarico di prestigio e di responsabilità nella gestione finanziaria ricoperto nella società datrice di lavoro, (iii) di essersi affidata al marito, che le aveva garantito un futuro adeguato, (iv) di avere a lungo beneficiato di un mantenimento indiretto da parte del marito, che, nonostante nel 2010 avesse lasciato la famiglia per trasferirsi a vivere con l'amante, aveva continuato a pagare le utenze domestiche, le spese di gestione della casa familiare e dell'autovettura, le vacanze per moglie e figlio.
Quantomeno per completezza, è opportuno sintetizzare anche la condizione economico-patrimoniale dell'attore.
19 di 24 , di anni 72, ha lavorato come medico di famiglia Parte_1 fino al pensionamento, avvenuto nel 2020, ed attualmente continua a svolgere l'attività di medico sportivo.
Nella sentenza di separazione si dava atto che egli aveva percepito un reddito netto pari ad € 7.667,00 al mese nel 2020, ad €
7.553,41 al mese nel 2021 e ad € 8.156,75 al mese nel 2022.
Dalla successiva dichiarazione dei redditi, prodotta in questo giudizio, risulta avere percepito un reddito netto pari ad € 9.832,83 al mese nel 2023, calcolato detraendo dal reddito complessivo lordo
(rigo RN1: € 180.701,00), l'imposta netta (rigo RN26: € 58.022,00) e le addizionali regionali (rigo RV2: € 3.441,00) e comunali (rigo RV10:
€ 1.244,00) (cfr. doc. 7 dell'attore).
È titolare di un consistente patrimonio immobiliare, che, in larga prevalenza, è in comproprietà con familiari.
Convive in uno di questi immobili con la sua attuale compagna,
, e con la loro figlia, oggi ventenne. Parte_3 Per_5
Orbene, premesso che, come già sopra ricordato, la differenza reddituale – seppure innegabile, nel caso di specie – non giustifica di per sé il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. 12784/2022) e che neppure è sufficiente che l'ex moglie si sia dedicata alla prole e alla gestione della vita domestica, essendo necessario che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e la rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito
(Cass. 29920/2022), la domanda di assegno divorzile spiegata dalla non merita accoglimento. CP
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi come le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, già al momento del matrimonio
(celebrato nel 2001), fossero totalmente squilibrate in favore del
, che, all'età di 48 anni, già da diversi anni era un noto Pt_1 professionista e medico sociale della Reggiana Calcio ed era altresì, per stessa ammissione dell'odierna convenuta, titolare di una migliore situazione patrimoniale rispetto alla che invece aveva 33 CP
20 di 24 anni (cfr. pagina 6 della comparsa costitutiva: « dopo TR il matrimonio, entrava a far parte integrante della famiglia Pt_1
[...] potendo naturalmente contare sugli ingenti redditi e capacità economica del marito»).
Deve ritenersi, pertanto, che lo squilibrio suddetto, in termini di correlazione causale, non possa sicuramente ricondursi, stante la breve durata della convivenza matrimoniale (cessata nel 2010, quando il ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi a vivere Pt_1 con un'altra donna), a scelte comuni di conduzione della vita familiare, eventualmente comportanti anche il sacrificio di aspettative lavorative e professionali della evidentemente derivando CP esso esclusivamente dalle rispettive condizioni dei coniugi anteriori al matrimonio stesso.
D'altronde, non risulta – e, invero, neppure è mai stato specificamente dedotto – che all'eventuale sacrificio della donna sia conseguito un miglioramento della condizione economico-reddituale del , non essendo dato sapere esattamente quali fossero i Pt_1 redditi dell'uomo nel 2003, quando, cioè, la ha ridotto CP
l'orario lavorativo, ed il loro andamento in costanza di matrimonio.
Ne consegue che non può presumersi che la riduzione dell'orario lavorativo da parte della moglie abbia di per sé sicuramente giovato al successo professionale del , avuto riguardo allo sviluppo Pt_1 naturale e prevedibile di tale attività, avviata non solo prima del 2003 ma addirittura diversi anni prima del matrimonio.
Né a nulla rileva che la in costanza di matrimonio, si CP possa essere eventualmente occupata degli aspetti amministrativi dell'attività professionale del marito, perché – oltre ad essere la circostanza stata contestata dall'attore ed in disparte la genericità del capitolo di prova orale dedotto sul punto dalla convenuta, privo di qualsivoglia specifico riferimento alle attività eventualmente svolte, alla loro durata e collocazione temporale ed all'impegno richiesto («5)
Vero che durante la vita matrimoniale ha coadiuvato il marito
21 di 24 occupandosi dell'aspetto amministrativo inerente allo svolgimento dell'attività di quest'ultimo, avendone le competenze?») – tale eventuale contributo non solo è stato pacificamente prestato in modo del tutto spontaneo, ma neppure risulta essere stato assolutamente determinante per il positivo sviluppo professionale o comunque non sostituibile con l'opera altrui.
Sotto un altro ma pur sempre decisivo profilo, deve osservarsi che, in ogni caso, la non ha offerto alcun elemento utile per CP dimostrare a quali eventuali prospettive lavorative avrebbe rinunciato.
È vero che l'odierna convenuta – che in data 9 settembre 1998, quindi all'età di 20 anni, era stata assunta con mansioni impiegatizie presso la Turchi Cesare s.r.l. – è passata da un orario a tempo pieno ad un part time l'anno successivo alla nascita del figlio _1
(avvenuta in data 28 giugno 2002), ma, diversamente da quanto da essa sostenuto, non può dirsi che la prosecuzione dell'attività lavorativa a tempo pieno le avrebbe garantito, con ragionevole certezza, di fare carriera e di ricoprire una non meglio definita mansione dirigenziale, atteso che, in assenza di titoli professionali e specifiche competenze manageriali, non risulta quali fossero le concrete prospettive e neppure le effettive tempistiche per fare progredire all'interno di quell'azienda, ad esempio quali e quanti fossero i dirigenti e se vi fossero delle posizioni aperte e quando si sarebbero create, riverberando la genericità della prospettazione della convenuta inevitabilmente anche sulla formulazione del capitolo di prova orale dedotto sul punto («4) Vero che qualora avesse continuato a svolgere l'attività lavorativa full-time TR sarebbe stata destinata a ricoprire un ruolo più importante?»).
Né può la dolersi del fatto che la sua attuale CP retribuzione sia «nettamente inferiore rispetto a quanto percepiva dal precedente datore di lavoro» (cfr. pagina 9 della comparsa costitutiva), presso il quale, peraltro, dall'estratto conto previdenziale
22 di 24 risulta avere ripreso a lavorare a tempo pieno (dal 14 aprile 2019 al
23 novembre 2019: cfr. doc. 6 della convenuta, da cui emerge una modifica da «Lavoro dipendente a part-time» a «Lavoro dipendente»), essendo stato il cambio di lavoro dettato non da una decisione comune assunta in costanza di matrimonio, bensì dal sopravvenuto fallimento della Turchi Cesare s.r.l. nel 2019.
È proprio quest'ultimo evento, ossia il fallimento della datrice di lavoro, a disvelare l'infondatezza della prospettazione della donna, secondo cui se avesse proseguito a lavorare a tempo pieno avrebbe avuto una progressione in carriera ed avrebbe percepito migliori redditi: infatti, operando un giudizio controfattuale, se anche la non fosse passata ad un part time ma avesse continuato a CP svolgere attività a tempo pieno e fosse giunta a ricoprire un incarico dirigenziale, nel 2019 si sarebbe comunque ritrovata senza occupazione lavorativa e non è dato sapere quale altro lavoro, diverso da quello attuale, avrebbe reperito, essendo appena il caso di notare che ella svolge attualmente il medesimo lavoro a tempo pieno al quale ha dedotto di avere rinunciato in costanza di matrimonio.
Ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta da . TR
5. La natura dirimente degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del deposito di due sole memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., dell'assenza di attività istruttoria e della mancata redazione di scritti conclusivi. All'attore spetta, altresì, il rimborso delle spese vive, pari ad € 98,00 per C.U.
23 di 24
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con TR rito concordatario a Rubiera (RE) il 24 giugno 2001 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2001 parte II serie A numero 10;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio TR
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, _1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 70%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'integrato Tribunale;
4. assegna la casa familiare, sita in San Martino in Rio (RE),
Via San Rocco Trignano n. 16, a;
TR
5. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da CP
;
[...]
6. condanna a rifondere a le TR Parte_1 spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1160/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 14 settembre 1952; rappresentato e difeso dall'avv. Michele Pancaldi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rio Saliceto (RE), Via Dei Martiri n. 110/C
- attore - contro
, C.F. nata a [...] TR C.F._2
Emilia il 3 giugno 1968; rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Zanolini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Piazza Mazzini n. 15
- convenuta - con l'intervento del
1 di 24 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
- dichiarare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in data 24.06.2021, matrimonio Parte_1 TR trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Rubiera: Anno
2001, N. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando al medesimo
Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed omologando nel contempo queste condizioni:
- assegnare la ex casa familiare di San Martino in Rio (RE) via San
Rocco Trignano 16 a , quale genitore convivente con il TR figlio , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 Persona_1 sexies c.c., poiché maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- disporre che il padre versi alla madre Parte_1 TR la somma mensile di € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre aggiornamento Persona_1
ISTAT annuale, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da “protocollo d'intesa per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Reggio Emilia (ultima versione del 12.06.2023), il tutto sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
- accertare che nessun assegno divorzile è dovuto da Parte_1
a e, per l'effetto, con decorrenza dalla data di deposito TR del presente ricorso, revocare/disporre la cessazione del contributo al
2 di 24 mantenimento stabilito in sede di separazione a carico del primo ed a favore della seconda di € 1.300,00 mensili, annualmente rivalutabili;
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori.
Senza che ciò possa essere inteso come inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
- prova per testi sui capitoli di seguito formulati:
1) Dica il teste se dopo la nascita del figlio , TR _1 dal mese di novembre 2003 (ovvero da quando la stessa risulta aver ridotto il proprio orario di lavoro) sino a marzo 2010 (allorquando è cessata la convivenza tra i coniugi), nei pomeriggi era presente presso l'ambulatorio del marito Dott. . Pt_1
Teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
.
[...]
2) Dica il teste se dopo il matrimonio (2001) ha TR collaborato - in qualche modo ed anche eventualmente svolgendo attività al di fuori dell'ambulatorio - all'attività professionale del Dott.
. Pt_1
Teste: . Testimone_5
3) È vero che sulla porta dell'ambulatorio era affisso soltanto il numero telefonico dell'abitazione di (0522.697159, ove Per_2 risiedevano i genitori del ricorrente), numero da utilizzarsi per qualsiasi contatto con il Dott. (visite domiciliari, Pt_1 appuntamenti, chiamate notturne, urgenze di ogni genere, etc. etc.)?
Teste: . Testimone_5
4) Dica il teste se durante la convivenza matrimoniale Testimone_6 dei coniugi (2001/2010) ha personalmente Parte_2 provveduto alla gestione della casa ed al disbrigo delle faccende domestiche presso l'abitazione famigliare di via Trignano.
Teste: . Testimone_6
5) È vero che il minore ha frequentato la scuola materna _1 nonché, in seguito, l'istituto San Tomaso di Correggio (quest'ultimo per 8 anni, corrispondenti al ciclo delle scuole elementari e delle
3 di 24 scuole medie, 5+3) con la formula del “tempo lungo”, rimanendo dunque a scuola anche al pomeriggio?
Teste: . Testimone_7
6) È vero che il minore già durante il ciclo delle scuole _1 elementari ha iniziato a praticare lo sport del calcio cominciando così
a svolgere sedute infrasettimanali di allenamento al termine dell'impegno scolastico?
Teste: . Testimone_7
7) È vero che il minore , terminata la frequenza scolastica _1 pomeridiana, sino alla classe terza elementare è stato affidato spesso alle cure della madre di o di altro parante della TR famiglia di ? TR
Teste: . Testimone_8
8) È vero che dalla classe quarta elementare e sino alle scuole medie la gestione di , terminata la frequenza scolastica _1 pomeridiana, è stata affidata alla professoressa la Controparte_2 quale, presso la propria abitazione, svolgeva il ruolo di tutor / insegnante del minore, seguendolo nell'esecuzione dei compiti quotidiani e nell'organizzazione dello studio pomeridiano?
Teste: . Controparte_2
9) È vero che la professoressa spesso si occupava Controparte_2
a tutto tondo di e delle sue esigenze, in quanto la madre _1 frequentemente era in ritardo nel ritiro del figlio e il bambino restava presso l'abitazione della professoressa anche al di fuori dell'orario di lezione/aiuto nei compiti, nonostante la avesse altri ragazzi CP_2 da seguire e gestire?
Teste: . Controparte_2
10) È vero che in tale ruolo, terminato il ciclo delle scuole medie, la professoressa veniva poi sostituita da altre professoresse? CP_2
Teste: . Testimone_7
11) È vero che il minore , nella fase adolescenziale, _1 allorquando frequentava il liceo scientifico R. Corso di Correggio,
4 di 24 pranzava in autonomia presso il Bar dell'Ospedale di Correggio (nelle giornate in cui era previsto allenamento di calcio) oppure presso i nonni paterni a (nelle giornate in cui tale allenamento non era Per_2 previsto)?
Teste: Porta Ivan;
. Testimone_7
12) È vero che , nella gestione degli impegni del figlio, TR
è stata coadiuvata ed aiutata dalle sorelle di e Parte_1 dall'attuale compagna , le quali tutte hanno sempre Parte_3 provveduto a gestire gli spostamenti (per lo più pomeridiani o festivi) del ragazzo in base alle sue necessità ed impegni (fintanto che non ha conseguito la patente di guida), a titolo esemplificativo portandolo ed andandolo a prendere agli allenamenti di calcio, dalle fidanzate
, Modena), a ballare, al capodanno con gli amici, nonché Per_3 facendogli fare le “guide” necessarie ad ottenere la patente?
Teste: ; ; . Tes_9 Testimone_10 Testimone_7
13) È vero che nell'estate 2003 si presentò presso TR
l'abitazione dei genitori e delle sorelle di , a Budrio di Parte_1
Correggio, all'ora di pranzo, e comunicò loro la scoperta della relazione extraconiugale del marito?
Teste: . Testimone_7
- prova per interrogatorio formale di sui capitoli di TR seguito formulati:
14) È vero che lei frequenta più volte ogni anno le località di Forte dei
Marmi in Versilia e Madonna di Campiglio in Trentino?
15) È vero che lei nel 2020/2021 ha frequentato un corso on line per formazione di impiegata amministrativa?
Per PARTE CONVENUTA:
Piaccia all.Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia adito, ogni contraria eccezione reietta e disattesa:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione reietta e disattesa: in via principale e nel merito:
5 di 24 1) pronunciare, anche con sentenza non definitiva sullo status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile concordatario celebrato in data 24 giugno 2001 presso il Comune di Rubiera (RE), tra ed , trascritto nel Registro Atti di TR Parte_1
Matrimonio del medesimo Comune Anno 2001, N. 10, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, disponendo che la sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Reggio Emilia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396;
2) attesa la evidente disparità economico reddituale esistente tra le parti, porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni TR mese, un assegno mensile non inferiore a euro 2.000,00 al netto delle imposte, tramite bonifico bancario sul c/c ad essa intestato, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT.
3) porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio TR
, maggiorenne non economicamente indipendente, la _1 somma mensile di euro 1.500,00 mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato, oltre alla rivalutazione annua ISTAT nonché di sostenere tutte le spese di natura straordinaria come previste dal vigente Protocollo presso l'intestato Tribunale, nella misura del 100%, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
4) assegnare a la casa coniugale sita in San Marino in TR
Rio (RE), via San Rocco Trignano n. 16, unitamente alle pertinenze e agli che la corredano, ove la stessa manterrà – come fino ad ora avvenuto – la propria residenza e continuerà a vivere con , _1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
6 di 24 La sig.ra , come sopra rappresentata, difesa ed TR assistita:
I) CHIEDE, in forza di quanto allegato in narrativa, disporsi CTU e/o indagini anche a mezzo della Polizia Tributaria, sui redditi, società, partite IVA, patrimonio e beni di , con particolare Parte_1 riguardo ai seguenti profili:
a) accertamento dei redditi e del complessivo ed effettivo patrimonio facente capo, direttamente ed indirettamente al Sig. , Parte_1 alle sue partecipazioni societarie, alle sue attività, alle proprietà mobiliari ed immobiliari, ai depositi bancari, postali e assicurativi in
Italia e all'estero (polizze, accantonamenti, conto correnti, cassette di sicurezza, carte di credito e prepagate, etc.) e a forme di investimento allo stesso intestati e/o cointestati a far tempo dal
2018;
b) l'esistenza ed il valore dei beni rifugio (mobilio antico, quadri e suppellettili di pregio) detenuti dal Sig. , mediante Parte_1 accesso presso l'attuale abitazione del medesimo;
c) il volume d'affari, investimenti, utili, bilanci e patrimoni mobiliari/immobiliari e in genere per qualsiasi titolo o ragione riconducibili allo stesso;
II) CHIEDE ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che in costanza di matrimonio ha ricevuto TR inviti pressanti da parte del marito e della sua famiglia di origine per lasciare la propria attività lavorativa e dedicarsi solo alla vita domestica?
2) Vero che, dopo la nascita del figlio, per assecondare TR
i desiderata del marito riduceva il proprio orario lavorativo passando da full time a part-time?
3) Vero che nell'ambito dell'attività svolta, svolgeva TR incarichi di prestigio occupandosi della gestione finanziaria dell'Azienda insieme ai titolari?
7 di 24 4) Vero che qualora avesse continuato a svolgere l'attività lavorativa full-time sarebbe stata destinata a ricoprire un ruolo TR più importante?
5) Vero che durante la vita matrimoniale ha coadiuvato il marito occupandosi dell'aspetto amministrativo inerente allo svolgimento dell'attività di quest'ultimo, avendone le competenze?
6) Vero che si è occupata pressoché in via esclusiva TR della cura, crescita, educazione di , essendo il marito _1 impegnato per motivi di lavoro, sette giorni su sette?
7) Vero che solamente uno o due giorni alla settimana _1 veniva seguito da un insegnante d'appoggio?
8) Vero che nel 2019, fallita l'Azienda per la quale lavorava,
[...] ha dovuto reperire un nuovo lavoro percependo uno CP stipendio inferiore a meno della metà di quello erogatole dal precedente datore di lavoro?
9) Vero che prima di reperire una nuova attività, ha TR svolto mansioni più umili quali la cameriera in un locale?
10) Vero che allo stato dispone esclusivamente del TR proprio stipendio e della somma riconosciutole in sede di separazione
a titolo di assegno di mantenimento?
11) Vero che ha attinto al proprio patrimonio TR personale (liquidazione ottenuta dal fondo di garanzia dei crediti da lavoro e risarcimento di un sinistro), esauritosi nell'arco di 12 anni?
12) Vero che deve affrontare ingenti spese per la TR gestione ordinaria della casa già coniugale, sostenute nel recente passato in via esclusiva da ? Parte_1
13) Vero che dovrebbe effettuare lavori di TR manutenzione ordinarie dell'immobile in cui vive senza averne le risorse economiche?
14) Vero che causa una malattia autoimmune a cui è affetta,
[...] deve affrontare un'ingente spesa mensile per sottoporsi ad CP esami di controllo e per l'acquisto di farmaci?
8 di 24 Si indicano a testi: Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13
e , Testimone_14 Testimone_15 Testimone_16 Testimone_17 salvi altri con riserva di indicare nuovi testi.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dalla quale era giudizialmente separato in forza della TR sentenza n. 1271/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data
19 dicembre 2024, nonché l'assegnazione della casa familiare a favore del coniuge, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento del loro figlio (nato il [...]), _1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in misura pari ad € 1.500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa depositata in data TR
3 giugno 2025, e, pur aderendo alle domande di divorzio e di assegnazione a sé della casa familiare nonché alla quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario del figlio in € 1.500,00 al mese, chiedeva l'integrale imposizione delle spese straordinarie a carico del padre ed un assegno divorzile in misura pari ad € 2.000,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 8 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 3 luglio 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
9 di 24 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Rubiera
(RE) in data 24 giugno 2001.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale
10 di 24 (udienza celebrata in data 12 ottobre 2023) definito con sentenza n.
1271/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19 dicembre
2024 (pubblicata in data 20 dicembre 2024).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 23 anni, è _1 studente universitario e non è ancora economicamente autosufficiente.
La sentenza di separazione, pronunciata solo sei mesi fa, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 1.500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
ha chiesto la conferma di tali statuizioni, mentre Parte_1
ha chiesto che le spese straordinarie vengano poste TR integralmente a carico del padre.
Tralasciato il profilo riguardante la inadempienza al rimborso di alcune spese straordinarie che la addebita al poiché CP Pt_1 altrove possono rinvenirsi i pertinenti strumenti di reazione, vanno confermate le statuizioni vigenti, tenuto conto del brevissimo tempo trascorso dalla separazione, con conseguente mancato incremento delle esigenze del figlio (che aveva 22 anni ed ora ne ha appena uno in più), e dall'assenza di allegazione, da parte della madre, di qualsivoglia circostanza sopravvenuta, traducendosi l'istanza
“revisionale” dell'odierna convenuta in una surrettizia richiesta di rivalutazione dei medesimi elementi già considerati nel precedente giudizio.
11 di 24 3. Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre, convivente col figlio , come da concorde richiesta _1 delle parti.
4. Resta da esaminare soltanto la domanda di assegno divorzile richiesto da in misura pari ad € 2.000,00 al mese. TR
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di
Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione
12 di 24 non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento,
«compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pure e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato
13 di 24 sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex
14 di 24 coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto – o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa»
(Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché
l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Giova, altresì, ricordare che condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che
15 di 24 uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 (Cass. 32398/2019) – o l'elevata capacità economica di uno dei due (Cass. 22738/2021 e Cass. 21234/2019).
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di colui che chiede l'assegno, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di «aspettative professionali sacrificate» (Cass. S.U. 18287/2018) e comporti la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 17144/2023, Cass. 29920/2022, Cass.
12784/2022, Cass. 23583/2022, Cass. 24250/2021, Cass. n.
21234/2019).
Al pari, lo squilibrio delle posizioni dei coniugi non rileva in sé sic et simpliciter ma rileva come precondizione fattuale quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.
21926/2019).
Nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile proposta da
è infondata. TR
In sede di separazione era stato riconosciuto alla un CP assegno di mantenimento di € 1.300,00 al mese, tenuto conto del presumibile tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (grazie all'apporto prevalente del marito), dell'entità del divario reddituale esistente tra le parti (reddito mensile netto di € 8.000,00 a favore del
, titolare anche di un consistente patrimonio immobiliare, e di Pt_1
€ 1.650,00 a favore della e della durata del matrimonio CP
16 di 24 (circa 9 anni), nonché della valenza economica assunta dall'assegnazione alla moglie della casa coniugale.
In questa sede la dopo aver incentrato la comparsa CP costitutiva sui presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa, nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c. (pagine da 2 a 4), pare averne poi invocato anche la funzione assistenziale, che, tuttavia, nel caso di specie non è configurabile, essendo costei del tutto economicamente autosufficiente.
Infatti, , di anni 57, lavora come impiegata presso TR la Confagricoltura di Reggio Emilia.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 16.300,00 nel 2021, ad € 22.238,00 nel
2022, ad € 25.059,00 nel 2023, corrispondente ad una disponibilità mensile, in quest'ultimo anno, di € 2.088,25 al mese (cfr. docc. 1.1,
1.2 e 1.3 della convenuta).
Nel 2024 ha percepito una retribuzione netta pari ad €
23.956,00, corrispondente, in media, ad € 1.998,66 al mese (cfr. accrediti sul conto corrente sub docc. 3 e 24 della convenuta;
cfr. anche Certificazione Unica 2025 sub doc. 16 della convenuta).
Vive, unitamente al figlio , nella casa familiare, di cui _1
è assegnataria e che è di proprietà esclusiva dell'ex coniuge.
È proprietaria di un'autovettura Jaguar, acquistata in data 8 novembre 2022 al prezzo di € 40.160,00.
Ha una relazione sentimentale, non caratterizzata da convivenza, con l'attuale compagno, che non è dato sapere Persona_4 quando esattamente sia stata instaurata ma sicuramente dura da oltre un anno e mezzo, dovendo a riguardo rilevarsi che la circostanza era già emersa nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 14 febbraio 2024 in sede di separazione (cfr. doc.
21 dell'attore). È pacifico, per averlo riconosciuto la stessa convenuta, che durante i frequenti soggiorni per vacanze estive o
17 di 24 invernali in rinomate località turistiche (tra cui Madonna di Campiglio
e Forte dei Marmi) – iniziati nel 2021 (quando può quindi presumersi essersi avviata la suddetta relazione sentimentale) e puntualmente elencati dall'attore alla pagina 6 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c. – la viene ospitata dal compagno (o da CP amici), il quale provvede alle sue esigenze economiche (cfr. pagine 3
e 4 della memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c. della convenuta).
Ovviamente, non può ritenersi che tale condizione di autosufficienza sia compromessa dai costi mensili della casa coniugale, trattandosi di costi legati alla decisione, assunta liberamente dalla di continuare a vivere in tale immobile, CP con conseguente irrilevanza dei capitoli di prova orale dedotti sul punto dalla convenuta, oltretutto in modo del tutto generico («12)
Vero che deve affrontare ingenti spese per la gestione TR ordinaria della casa già coniugale, sostenute nel recente passato in via esclusiva da ?»; «13) Vero che Parte_1 TR dovrebbe effettuare lavori di manutenzione ordinarie dell'immobile in cui vive senza averne le risorse economiche?»).
Priva di qualsivoglia rilievo è anche la malattia autoimmune di cui la è affetta, atteso che tale patologia non risulta avere CP alcuna incidenza sulla sua capacità lavorativa e dunque sulla sua potenzialità reddituale, né comportare cure ed esami con costi – peraltro neppure quantificati dalla donna – incompatibili con i redditi da lavoro percepiti, dovendo a riguardo rilevarsi l'assoluta genericità del capitolo di prova orale dedotto sul punto dalla convenuta («14)
Vero che causa una malattia autoimmune a cui è affetta,
[...] deve affrontare un'ingente spesa mensile per sottoporsi ad CP esami di controllo e per l'acquisto di farmaci?»).
Al fine di escludere la condizione di non autosufficienza della si noti, altresì, come quest'ultima, dopo l'uscita di casa del CP marito (avvenuta nel 2010) e fino al riconoscimento a suo favore di
18 di 24 un assegno di mantenimento di € 1.300,00 al mese (disposto con i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. pronunciati in data 13 ottobre 2023, come desumibile dalla lettura della sentenza di separazione), ha provveduto autonomamente, per oltre dieci anni, a tutte le esigenze personali.
Resta quindi da verificare se la convenuta, nel corso del matrimonio, abbia effettivamente sacrificato le proprie prospettive di carriera a beneficio del ménage familiare e del marito, e se di conseguenza le spetti un assegno divorzile con funzione perequativo- compensativa.
Ebbene, il Tribunale ritiene di dover escludere anche questa ipotesi.
A riguardo, la ha sostenuto: (i) di avere ridotto il CP proprio orario lavorativo – da tempo pieno a part time – dopo la nascita del figlio , al fine di occuparsi prevalentemente _1 della casa e della crescita del minore, nonché di consentire al marito di formare il proprio patrimonio personale e di coltivare la propria carriera professionale, che lo impegnava quotidianamente nel seguire anche in trasferta le squadre di calcio con le quali collaborava come medico sportivo, (ii) di avere rinunciato alla carriera dirigenziale alla quale sarebbe stata certamente destinata, stante l'esperienza maturata e l'incarico di prestigio e di responsabilità nella gestione finanziaria ricoperto nella società datrice di lavoro, (iii) di essersi affidata al marito, che le aveva garantito un futuro adeguato, (iv) di avere a lungo beneficiato di un mantenimento indiretto da parte del marito, che, nonostante nel 2010 avesse lasciato la famiglia per trasferirsi a vivere con l'amante, aveva continuato a pagare le utenze domestiche, le spese di gestione della casa familiare e dell'autovettura, le vacanze per moglie e figlio.
Quantomeno per completezza, è opportuno sintetizzare anche la condizione economico-patrimoniale dell'attore.
19 di 24 , di anni 72, ha lavorato come medico di famiglia Parte_1 fino al pensionamento, avvenuto nel 2020, ed attualmente continua a svolgere l'attività di medico sportivo.
Nella sentenza di separazione si dava atto che egli aveva percepito un reddito netto pari ad € 7.667,00 al mese nel 2020, ad €
7.553,41 al mese nel 2021 e ad € 8.156,75 al mese nel 2022.
Dalla successiva dichiarazione dei redditi, prodotta in questo giudizio, risulta avere percepito un reddito netto pari ad € 9.832,83 al mese nel 2023, calcolato detraendo dal reddito complessivo lordo
(rigo RN1: € 180.701,00), l'imposta netta (rigo RN26: € 58.022,00) e le addizionali regionali (rigo RV2: € 3.441,00) e comunali (rigo RV10:
€ 1.244,00) (cfr. doc. 7 dell'attore).
È titolare di un consistente patrimonio immobiliare, che, in larga prevalenza, è in comproprietà con familiari.
Convive in uno di questi immobili con la sua attuale compagna,
, e con la loro figlia, oggi ventenne. Parte_3 Per_5
Orbene, premesso che, come già sopra ricordato, la differenza reddituale – seppure innegabile, nel caso di specie – non giustifica di per sé il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. 12784/2022) e che neppure è sufficiente che l'ex moglie si sia dedicata alla prole e alla gestione della vita domestica, essendo necessario che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e la rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito
(Cass. 29920/2022), la domanda di assegno divorzile spiegata dalla non merita accoglimento. CP
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi come le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, già al momento del matrimonio
(celebrato nel 2001), fossero totalmente squilibrate in favore del
, che, all'età di 48 anni, già da diversi anni era un noto Pt_1 professionista e medico sociale della Reggiana Calcio ed era altresì, per stessa ammissione dell'odierna convenuta, titolare di una migliore situazione patrimoniale rispetto alla che invece aveva 33 CP
20 di 24 anni (cfr. pagina 6 della comparsa costitutiva: « dopo TR il matrimonio, entrava a far parte integrante della famiglia Pt_1
[...] potendo naturalmente contare sugli ingenti redditi e capacità economica del marito»).
Deve ritenersi, pertanto, che lo squilibrio suddetto, in termini di correlazione causale, non possa sicuramente ricondursi, stante la breve durata della convivenza matrimoniale (cessata nel 2010, quando il ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi a vivere Pt_1 con un'altra donna), a scelte comuni di conduzione della vita familiare, eventualmente comportanti anche il sacrificio di aspettative lavorative e professionali della evidentemente derivando CP esso esclusivamente dalle rispettive condizioni dei coniugi anteriori al matrimonio stesso.
D'altronde, non risulta – e, invero, neppure è mai stato specificamente dedotto – che all'eventuale sacrificio della donna sia conseguito un miglioramento della condizione economico-reddituale del , non essendo dato sapere esattamente quali fossero i Pt_1 redditi dell'uomo nel 2003, quando, cioè, la ha ridotto CP
l'orario lavorativo, ed il loro andamento in costanza di matrimonio.
Ne consegue che non può presumersi che la riduzione dell'orario lavorativo da parte della moglie abbia di per sé sicuramente giovato al successo professionale del , avuto riguardo allo sviluppo Pt_1 naturale e prevedibile di tale attività, avviata non solo prima del 2003 ma addirittura diversi anni prima del matrimonio.
Né a nulla rileva che la in costanza di matrimonio, si CP possa essere eventualmente occupata degli aspetti amministrativi dell'attività professionale del marito, perché – oltre ad essere la circostanza stata contestata dall'attore ed in disparte la genericità del capitolo di prova orale dedotto sul punto dalla convenuta, privo di qualsivoglia specifico riferimento alle attività eventualmente svolte, alla loro durata e collocazione temporale ed all'impegno richiesto («5)
Vero che durante la vita matrimoniale ha coadiuvato il marito
21 di 24 occupandosi dell'aspetto amministrativo inerente allo svolgimento dell'attività di quest'ultimo, avendone le competenze?») – tale eventuale contributo non solo è stato pacificamente prestato in modo del tutto spontaneo, ma neppure risulta essere stato assolutamente determinante per il positivo sviluppo professionale o comunque non sostituibile con l'opera altrui.
Sotto un altro ma pur sempre decisivo profilo, deve osservarsi che, in ogni caso, la non ha offerto alcun elemento utile per CP dimostrare a quali eventuali prospettive lavorative avrebbe rinunciato.
È vero che l'odierna convenuta – che in data 9 settembre 1998, quindi all'età di 20 anni, era stata assunta con mansioni impiegatizie presso la Turchi Cesare s.r.l. – è passata da un orario a tempo pieno ad un part time l'anno successivo alla nascita del figlio _1
(avvenuta in data 28 giugno 2002), ma, diversamente da quanto da essa sostenuto, non può dirsi che la prosecuzione dell'attività lavorativa a tempo pieno le avrebbe garantito, con ragionevole certezza, di fare carriera e di ricoprire una non meglio definita mansione dirigenziale, atteso che, in assenza di titoli professionali e specifiche competenze manageriali, non risulta quali fossero le concrete prospettive e neppure le effettive tempistiche per fare progredire all'interno di quell'azienda, ad esempio quali e quanti fossero i dirigenti e se vi fossero delle posizioni aperte e quando si sarebbero create, riverberando la genericità della prospettazione della convenuta inevitabilmente anche sulla formulazione del capitolo di prova orale dedotto sul punto («4) Vero che qualora avesse continuato a svolgere l'attività lavorativa full-time TR sarebbe stata destinata a ricoprire un ruolo più importante?»).
Né può la dolersi del fatto che la sua attuale CP retribuzione sia «nettamente inferiore rispetto a quanto percepiva dal precedente datore di lavoro» (cfr. pagina 9 della comparsa costitutiva), presso il quale, peraltro, dall'estratto conto previdenziale
22 di 24 risulta avere ripreso a lavorare a tempo pieno (dal 14 aprile 2019 al
23 novembre 2019: cfr. doc. 6 della convenuta, da cui emerge una modifica da «Lavoro dipendente a part-time» a «Lavoro dipendente»), essendo stato il cambio di lavoro dettato non da una decisione comune assunta in costanza di matrimonio, bensì dal sopravvenuto fallimento della Turchi Cesare s.r.l. nel 2019.
È proprio quest'ultimo evento, ossia il fallimento della datrice di lavoro, a disvelare l'infondatezza della prospettazione della donna, secondo cui se avesse proseguito a lavorare a tempo pieno avrebbe avuto una progressione in carriera ed avrebbe percepito migliori redditi: infatti, operando un giudizio controfattuale, se anche la non fosse passata ad un part time ma avesse continuato a CP svolgere attività a tempo pieno e fosse giunta a ricoprire un incarico dirigenziale, nel 2019 si sarebbe comunque ritrovata senza occupazione lavorativa e non è dato sapere quale altro lavoro, diverso da quello attuale, avrebbe reperito, essendo appena il caso di notare che ella svolge attualmente il medesimo lavoro a tempo pieno al quale ha dedotto di avere rinunciato in costanza di matrimonio.
Ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta da . TR
5. La natura dirimente degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per le fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del deposito di due sole memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., dell'assenza di attività istruttoria e della mancata redazione di scritti conclusivi. All'attore spetta, altresì, il rimborso delle spese vive, pari ad € 98,00 per C.U.
23 di 24
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con TR rito concordatario a Rubiera (RE) il 24 giugno 2001 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2001 parte II serie A numero 10;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio TR
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, _1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 70%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'integrato Tribunale;
4. assegna la casa familiare, sita in San Martino in Rio (RE),
Via San Rocco Trignano n. 16, a;
TR
5. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da CP
;
[...]
6. condanna a rifondere a le TR Parte_1 spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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