Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01391/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da 74 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di TA, Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l’accertamento dell’illegittimità
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale sull’istanza del 30 agosto 2023 di rinnovo della concessione demaniale marittima del 7 aprile 2017 numero 5, nonché per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento:
-del decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del 31 luglio 2024 numero 69, allegato alla nota di trasmissione della Direzione Circoscrizione Territoriale e Portualità – Area Demanio – Ufficio Territoriale di TA del 6 agosto 2024 prot 13944, comunicato con pec del 10 settembre 2024, con cui è stata rigettata la richiesta della società ricorrente di rinnovo della concessione demaniale marittima;
-nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, della nota dell’Ufficio Territoriale di TA del 3 aprile 2024 numero 6630, richiamata nel sopradetto decreto, quale sospensione del procedimento di rinnovo per l’acquisizione del parere del Comitato di Gestione; delle note dell’Ufficio Territoriale di TA del 19 aprile 2024 prot. 7681 e del 13 maggio 2024 numero 9150, del parere della Capitaneria di Porto di TA firmato dal Comandante il 17 maggio 2024 ed assunto al protocollo dell’Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale il 17 maggio 2024 n 9442, del parere negativo del Comitato di Gestione assunto nella seduta dell’11 luglio 2024 e della nota del Comandante della Capitaneria di Porto di TA dell’11 luglio 2024 allegata al verbale della seduta del Comitato dell’11 luglio 2024, entrambi conosciuti a seguito di formale accesso agli atti e rilascio di copia degli stessi con trasmissione del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema del 4 ottobre 2024 prot 16687.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di TA e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo ex art. 117 c.p.a., la società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (da ora anche “Autorità Portuale”) sull’istanza del 30 agosto 2023 di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 5 del 7 aprile 2017; ha chiesto anche il risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo.
Espone, in punto di fatto, la società ricorrente quanto segue:
-con concessione demaniale marittima n. 24 del 28 settembre 2016 (e successivo rinnovo n. 5 del 7 aprile 2017 con scadenza al 31.12.2020), l’Autorità Portuale le ha concesso di occupare, con utilizzo stagionale dall’1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, “…un’area demaniale portuale di mq 550,00 antistante l’edificio pertinenziale denominato Vecchia Dogana, destinata al posizionamento di una pedana di livellamento di mq 550,00 e spessore cm 4 per l’accoglienza a terra e intrattenimento dei turisti crocieristi, nell’ambito della graduale apertura del porto alla città, ove potervi collocare le seguenti installazioni: - n. 1 postazione infopoint di mq 9 per la ricezione e accoglienza a terra dei turisti crocieristi; - n. 1 bancone bar di mq 16; - n. 2 banconi bar di mq 9 ciascuno; - n. 1 palco di altezza non superiore a cm 80 per una superficie di mq 12; Sulla citata pedana è previsto il posizionamento di un telo per video proiezioni, ombrelloni, tavoli e sedie, divanetti e arredi vari ”.
- con nota prot. n. 4394/U/2019/SG, l’Autorità Portuale riteneva insussistenti “…le condizioni di sicurezza affinchè il montaggio della pedana possa essere effettuato…” e, con nota prot. n. 2870 del 21.01.2019, la Capitaneria di Porto esprimeva parere contrario al mantenimento della concessione;
- la 74 S.r.l. insorgeva contro detti provvedimenti, chiedendone l’annullamento;
-con sentenza n. 2223 del 18 settembre 2020, questo Tribunale ha annullato detti provvedimenti affermando che, a fronte dei riscontrati problemi per la pubblica incolumità, l’Autorità Portuale, anizchè ritirare la concessione, sarebbe dovuta intervenire mediante puntuali prescrizioni capaci di contemperare le esigenze di tutela della pubblica incolumità e di esercizio dell’attività economica dei privati;
-la società ricorrente avviava, quindi, un procedimento per la delocalizzazione dell’area in concessione, spostandola di alcuni metri sul sito attuale in aderenza all’edificio della Vecchia Dogana evitando così per i fruitori l’attraversamento dell’asse viario interno, ritenuta la causa di pericolo. Detta delocalizzazione veniva autorizzata dall’Autorità Portuale con autorizzazione prot. n. 7307 del 31 maggio 2022;
- con successiva sentenza n. 631 del 3 marzo 2022, il Tribunale accoglieva il ricorso proposto dalla società ricorrente per l’annullamento del diniego opposto dall’Autorità portuale relativamente alla richiesta di proroga della concessione demaniale marittima, evidenziando che: « la società ricorrente versava nelle condizioni previste dalla L. n. 145/2018, art. 1 co 182 e segg. per ottenere la proroga ex lege della concessione demaniale di cui è titolare. (...) trattandosi di concessione rilasciata per finalità turistico-ricreativa (…)».
- con istanza del 30 agosto 2023, la società ricorrente chiedeva all’Autorità Portuale il rinnovo della concessione demaniale 5/2017 con durata pluriennale ed uso stagionale;
-con avviso pubblico del 15 novembre 2023, l’Autorità Portuale avviava la procedura comparativa per la presentazione di eventuali opposizioni o domande in concorrenza e, nel termine ivi prescritto, non perveniva alcuna domanda in concorrenza, né alcuna opposizione;
-con nota prot. n. 10594 del 5 giugno 2024 diffidava l’Autorità Portuale al rilascio della concessione di rinnovo essendo già decorso il termine di 180 giorni per l’ultimazione del procedimento;
-con nota prot. n. 11046 del 13 giugno 2024, l’Autorità Portuale comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione a seguito del parere negativo della Capitaneria di Porto di TA del 17 maggio 2024;
- parte ricorrente presentava osservazioni in data 20 giugno 2024;
-in ragione del silenzio serbato dall’Autorità Portuale, con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Autorità Portuale.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 16 ottobre 2024, la ricorrente ha agito per l’annullamento del sopraggiunto decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del 31 luglio 2024 n.69, con cui è stata rigettata la richiesta della società di rinnovo della concessione demaniale marittima.
3. L’Autorità Portuale si costituiva in giudizio in data 20.08.2024 e, con memoria del 15.10.2024, eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio, per effetto dell’adozione del provvedimento espresso di diniego sull’istanza di rinnovo avanzata dalla ricorrente.
Con successiva memoria del 5.11.2024, chiedeva il rigetto dei motivi aggiunti e dell’istanza cautelare incidentalmente proposta.
4. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, quindi, la causa veniva discussa e posta in decisione.
5. Con sentenza non definitiva n. 3945 del 28 novembre 2024, la Sezione dichiarava l’improcedibilità del gravame introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, disposta la conversione del rito ai sensi dell’art. 117 co. 5 e 6 c.p.a., rinviava all’udienza pubblica del 09.04.2025 la trattazione della domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
6. In vista dell’udienza pubblica del 09.04.2025, parte ricorrente depositava memoria ex. art. 73 c.p.a..
7. Alla detta udienza, in esito alla discussione delle parti presenti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va rilevato che la sezione, con la sentenza parziale n. 3945 del 28 novembre 2024, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo nella parte in cui parte ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza del 30 agosto 2023, per effetto dell’adozione del provvedimento espresso di diniego, e ha differito la trattazione dell’istanza risarcitoria, che è infondata e da rigettare per le ragioni di cui al successivo paragrafo 14.
2. Esaurita la trattazione del ricorso introduttivo, può procedersi all’esame di quello per motivi aggiunti, che ha ad oggetto il decreto n. 69 del 31 luglio 2024 con cui il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha rigettato la richiesta presentata, ai sensi dell’art. 36 c. nav., dalla società ricorrente per il rinnovo della concessione n. 5 del 2017 per l’occupazione di un’area demaniale portuale di mq 550,00, antistante l’edificio denominato “Vecchia dogana”, su cui installare: 1 postazione infopoint per la ricezione e accoglienza a terra dei turisti crocieristi; 3 banconi bar; 1 palco.
Preliminarmente va precisato che parte ricorrente ha rinunciato alle censure di violazione del giudicato di cui al primo motivo, che ha dedotto con ricorso per l’ottemperanza R.G. n.45/2025, respinto da questa sezione con sentenza n.1302 del 22 aprile 2025.
3. Va, pertanto, esaminato il primo profilo del secondo motivo con cui si deduce il vizio di incompetenza all’adozione del provvedimento, in quanto il rilascio delle concessioni demaniali di durata fino a quattro anni, nell’ambito degli Uffici Territoriali, competerebbe al Segretario generale, in forza dell’art. 6 bis della l. n. 84 del 1994, e non al Presidente.
La doglianza è infondata.
Invero, l’art. 6 bis della l. n. 84 del 1994 secondo cui “ presso ciascun porto già sede di autorità portuale, l’AdSP costituisce un proprio ufficio territoriale a cui è preposto il segretario generale (…) con i seguenti compiti: (…) c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni ”, si riferisce esclusivamente alle concessioni di aree demaniali e banchine per l’espletamento di servizi ed operazioni portuali di cui all’art. 18 e non anche alle concessioni rilasciate – come nel caso di specie – ai sensi dell’art. 36 cod. nav..
Tanto si desume:
- dall’espresso richiamo contenuto nell’art. 6 bis al parere della Commissione consultiva di cui all’art. 15 della medesima legge, il cui secondo comma dispone che “ La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, (…) ”;
- dalla previsione contenuta nell’art. 8, comma 3, della l. n.84/94 la cui lett. m) prevede che il Presidente dell’Autorità Portuale “ amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione ”.
4. Va adesso esaminato il secondo profilo del secondo motivo con cui si deduce che il Comandante della Capitaneria di Porto, in sede di espressione del parere (negativo) sul rinnovo della concessione (nota del 17 maggio 2024) e di controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente (nota dell’11 luglio 2024), non avrebbe potuto pronunciarsi su aspetti inerenti: alla viabilità interna del porto in termini di sicurezza per il traffico; all’uso delle aree demaniali; all’ordine pubblico; ai rumori notturni; alle procedure da adottare per il rinnovo della concessione.
La doglianza è infondata.
Partendo dal quadro giuridico di riferimento, va rilevato come con l’entrata in vigore della legge n. 84/1994 siano state istituite le Autorità di Sistema Portuale, chiarendo altresì il riparto di competenze tra queste ultime e la Capitaneria di Porto, nelle realtà portuali interessate dalla convivenza tra tali diverse istituzioni, tra cui il Porto di TA.
All’Autorità di Sistema Portuale spettano le funzioni relative alla “ amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione ” (art. 6, co. 4, lett. e), l. n.84/94); va, però, considerato che l’art. 14, co. 1, della medesima legge, rubricato “Competenze dell’autorità marittima”, sancisce come “ …spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative” .
Ne deriva che le competenze in materia di sicurezza viaria del porto appartengono alla Capitaneria come, peraltro, confermato dal rinvio effettuato dal richiamato art. 14 della l. n. 84/1994 al Codice della Navigazione.
In particolare, in materia di polizia e sicurezza trovano applicazione, gli articoli 81 del Codice della Navigazione approvato con RD 327 del 1942 ai sensi del quale “ Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze ” e 59, punto 10 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, emanato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328, ai sensi del quale “ a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio (...) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione ”.
Dal combinato disposto degli artt. 3, 6 e 14 della l. n. 84/94 e dell’art. 81 cod. nav., emerge pertanto come la Direzione marittima non sia titolare, soltanto, di competenze relative alla navigazione, ma anche di poteri riconducibili, in via generale, alla sicurezza e alla polizia del porto e delle sue adiacenze.
Ne consegue che legittimamente la Capitaneria di Porto è stata interpellata dall’AdSP ai fini della valutazione del rinnovo della concessione demaniale sotto i profili ora esaminati, pertanto, avuto riguardo ai pareri resi dal Comandante della Capitaneria, entrambi afferenti essenzialmente ai rilevati problemi di sicurezza arrecati dall’esercizio della concessione in contestazione, non si ravvisa alcuno sconfinamento dalle competenze riconosciute dall’ordinamento giuridico in capo alla Capitaneria di Porto.
Deve, inoltre, rilevarsi che l’Autorità di Sistema Portuale ha fatto proprie, condividendole, le osservazioni critiche del Comandante della Capitaneria di Porto, che, pertanto, hanno trovato ingresso quali ragioni a sostegno del contestato diniego.
5. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce che l’inserimento della propria domanda di rinnovo nell’avviso pubblico del 15 novembre 2023 costituirebbe riconoscimento, da parte dell’Autorità Portuale, dell’assentibilità della stessa in quanto ritenuta coerente agli strumenti di pianificazione e programmazione del porto.
Sostiene, in particolare, che il contestato diniego, oltre che viziato da contraddittorietà, assumerebbe natura di atto di annullamento del formale riconoscimento dell’assentibilità della concessione e, pertanto, sarebbe stato adottato in violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990, tenuto conto dell’assenza di motivi di illegittimità, e comunque in mancanza di indicazione di alcuna ragione di interesse pubblico; lederebbe, inoltre, la propria legittima aspettativa conseguente all’adempimento di tutte le richieste istruttorie formulate.
La doglianza è infondata in quanto la domanda di rinnovo della ricorrente è stata esaminata, contestualmente alle altre pervenute, sotto il profilo strettamente formale e inserita nell’avviso cumulativo senza alcuna istruttoria in ordine al bilanciamento tra interesse pubblico al libero utilizzo dell’area e interesse privato al rinnovo.
Deve, conseguentemente, escludersi l’attribuzione alla stessa del valore di valutazione positiva in ordine all’assentibilità e al successivo diniego valore di atto di ritiro con conseguente infondatezza delle censure dedotte.
6. Parimenti infondato è il quarto motivo con cui parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis sotto il profilo dell’asserita indicazione di ragioni a sostegno del provvedimento non contenute nel preavviso di rigetto e non oggetto di contraddittorio procedimentale; fa, in particolare, riferimento alla ritenuta inaffidabilità del concessionario per vicende riguardanti la società Filenz s.r.l. nella gestione invernale dei locali interni all’edifico Vecchia Dogana e per l’occupazione dell’area oltre la scadenza del 31 dicembre 2023 per la richiesta destagionalizzazione.
Invero, il preavviso di rigetto conteneva già un espresso riferimento alla circostanza che: “ a seguito dell’attività di polizia giudiziaria, la Capitaneria di porto, su delega della Procura della Repubblica del Tribunale di TA del 16.04.2024, in data 17.04.2024, ha posto l’area di che trattasi sotto sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. in relazione al procedimento penale n. 3405/2024, attualmente pendente, a carico dei legali rappresentanti della ditta 74 srl e Filenz srls per violazione dell’art. 110 c.p. e degli artt. 54 e 1161 del cod. nav.” .
Emerge, pertanto, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, vi era nel preavviso un chiaro riferimento alle vicende riguardanti la società Filenz nella gestione invernale dei locali interni all’edifico Vecchia Dogana ed alla criticità di tali vicende.
7. Altresì infondato è il primo profilo del quinto motivo, con cui parte ricorrente deduce che non doveva essere richiesto il parere della Capitaneria di porto, in quanto non previsto dall’art. 8 cod. nav.; e ciò in difformità a quanto fatto per le altre 22 istanze di rinnovo, per le quali non sarebbe stato chiesto alcun parere alla citata Capitaneria; sussisterebbe, pertanto, eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della disparità di trattamento.
L’art. 8 citato si limita a prevedere che: “ le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere dell'intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell’articolo 16 ”.
A ben vedere la norma prevede la “possibilità” e non la “necessità” del rinnovo senza istruttoria, così demandando all’Autorità di Sistema Portuale la valutazione circa l’opportunità di sentire le Amministrazioni che gravitano sull’area oggetto della richiesta di concessione.
Trattandosi di facoltà rimessa alla prudente valutazione dell’Amministrazione procedente, deve escludersi lo sviamento; deve anche escludersi la disparità di trattamento che, secondo costante giurisprudenza, va valutata in concreto, configurandosi solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità assoluta della delle situazioni di fatto poste a raffronto e della conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, prova che nella specie non è stata fornita (ex multis Cons St., sez. V, 14.04.2025, n.3192).
Analoghe considerazioni possono essere fatte per il secondo profilo del quinto motivo con cui si deduce che non doveva essere richiesto il parere del Comitato di gestione in quanto previsto dall’art. 6 bis, comma c bis, della l. n. 84 del 1994 solo relativamente al rilascio, ma non anche al rinnovo delle concessioni.
Innanzitutto, come già ampiamente esposto al paragrafo 3, l’art. 6 bis della l. n. 84/1994, si riferisce esclusivamente alle concessioni di aree demaniali e banchine per l’espletamento di servizi ed operazioni portuali di cui all’art. 18 e non anche alle concessioni rilasciate – come nel caso di specie – ai sensi dell’art. 36 cod. nav..
In ogni caso è troncante la considerazione che l’acquisizione del parere del Comitato di gestione è espressamente prevista, senza peraltro alcuna distinzione tra rilascio e rinnovo:
- dall’art. 8, comma 3, lett. m, L. 84/1994 il quale dispone che il Presidente dell’Autorità Portuale “ amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione ”;
- dall’art. 9, comma 5, lettera f) secondo cui il Comitato di gestione “esprime i pareri di cui all’art. 8, comma 3 lett. f), m), n) e q)”.
In ordine al terzo profilo del quinto motivo, relativo alla asserita illegittimità del parere reso dal Comitato di gestione, ci si può limitare a rilevare che le censure sollevate dalla ricorrente circa l’asserita insussistenza del numero legale dei partecipanti, nonché in ordine al numero di voti in eccesso che sarebbero stati espressi dall’Autorità marittima non trovano riscontro nella documentazione in atti.
Dal verbale del Comitato dell’11.7.2024, emerge infatti la presenza alla seduta di tutti i componenti previsti per il regolare funzionamento dell'organo collegiale, in conformità alle disposizioni contenute nel relativo regolamento, mentre non si evince alcuna illegittimità nelle modalità di espressione del voto, dovendosi concludere, pertanto, per la correttezza dell'iter seguito.
8. Va ora esaminato il primo profilo del sesto motivo con cui si deduce che l’istanza della ricorrente, la quale aveva un duplice oggetto di proroga e di rinnovo, avrebbe dovuto essere accolta in relazione alla richiesta proroga in quanto prevista dal d.l. n. 131 del 2024.
La censura è infondata alla luce dei noti principi di diritto in ordine al contrasto delle norme nazionali in materia di proroga delle concessioni balneari e al conseguente obbligo di disapplicazione da parte della Pubblica Amministrazione e dei Giudici nazionali (Cfr. Ad. Plen. n. 17 del 09.11.2021; Cons. Stato, sez. VII, n. 4480 del 20.05.2024).
Sul punto va rilevato, infatti, che secondo il recente indirizzo della giurisprudenza, che il Collegio condivide: “ La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.02.2025, n. 183; T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869)”, atteso il contrasto con la Direttiva Bolkestin e con i principi del TFUE.
Più complesso è l’esame dell’ulteriore profilo con cui parte ricorrente deduce che l’area demaniale in questione:
- è ricompresa dal “Piano per il riordino della viabilità del porto di TA”, approvato, previa acquisizione del parere favorevole della Capitaneria di porto di TA, con decreto Commissariale del 20 gennaio 2022 n. 05/22, in un’area con destinazione “ a supporto somministrazione ” e, pertanto, secondo la ricorrente “ con fini ludico ricreativi ”; l’area in questione sarebbe pertanto stata riconosciuta in posizione di “assoluta sicurezza rispetto proprio al traffico veicolare del porto per l’espletamento delle operazioni portuali”;
- è la risultante di uno spostamento su richiesta della Capitaneria di porto che ha espresso il parere favorevole prot. n. 18696 del 26 aprile 2022.
Ne deriverebbe - in tesi - che l’area demaniale in cui insiste la richiesta di rinnovo della concessione sin dal 2022 sarebbe stata riconosciuta come in posizione di assoluta sicurezza.
La prospettazione, seppur suggestiva, non convince in quanto oblitera l’elevata discrezionalità facente capo all’Autorità Portuale, la quale non deve limitarsi a verificare la compatibilità con gli strumenti di programmazione della viabilità, ma deve operare un delicato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla libera fruizione e quello privato all’utilizzo per lo svolgimento di attività a connotazione imprenditoriale.
In materia di rilascio di concessioni demaniali marittime “ la scelta dell’Amministrazione di quale fra i vari usi di un bene demaniale (nella specie del demanio marittimo) si presenti più proficuo e conforme all’interesse pubblico costituisce espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei limiti del difetto di motivazione e della manifesta illogicità o irragionevolezza ” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2016 n. 892).
La giurisprudenza costante ha precisato che il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36, Cod. nav., costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza.
In sostanza, in sede di valutazione dell'interesse demaniale, cioè dell’interesse pubblico che il bene non sia sottratto al suo normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), “ l’amministrazione può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull’uso individuale a base della richiesta di concessione ”; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, “ deve essere del tutto compatibile con l’intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l'area oggetto della richiesta concessione ” (cfr., ancora in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2009 n. 572).
D’altronde, la concessione di un bene demaniale ad un soggetto privato è giustificata soltanto quando, in sede di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, l’accoglimento dell’istanza consenta, oltre che di soddisfare il particolare interesse del richiedente, di non compromettere altri interessi pubblici. (Cons. Stato Sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6037).
Ad avviso del Collegio la mera ricomprensione dell’area in questione tra quelle destinate in astratto dallo strumento di programmazione ad attività di somministrazione, non può comportare in automatico una valutazione favorevole in ordine alla compatibilità dell'attività in concreto svolta dal concessionario con tutti gli interessi pubblici specifici coinvolti.
Deve, invece, ritenersi che, ferma restando la compatibilità in astratto prevista negli strumenti di programmazione, spetta all’Autorità concedente valutare quella in concreto tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'attività e del contesto territoriale di riferimento.
Nella specie, l'Autorità Portuale ha non illogicamente e irragionevolmente e, pertanto, legittimamente motivato il diniego con la considerazione che, nonostante l’intervenuto spostamento dell’area, “ permane il rischio di una elevata interazione tra l’attività ludico ricreativa e il transito pedonale, veicolare e dei mezzi pesanti lungo la sede stradale ”, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza.
Si tratta di una valutazione in concreto che tiene conto delle specifiche caratteristiche dell'attività gestita dalla ricorrente e che non può essere considerata illogica sulla base del mero richiamo alla valutazione di compatibilità in astratto fatta a monte dal Piano per il riordino della viabilità del porto di TA.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda l’inserimento dell’area nel protocollo d’intesa del marzo 2016 stipulato tra l’Autorità Portuale ed il Comune di TA e nell’avviso pubblico del 15 novembre 2023.
Per quanto riguarda gli ulteriori profili dedotti, valga quanto di seguito esposto.
Come si evince dalla documentazione in atti, la concessione demaniale per cui è causa, originariamente rilasciata per l’accoglienza dei crocieristi, ha subito una successiva estensione a finalità di intrattenimento musicale e danzante, in modo prevalente e pervasivo rispetto all'attività iniziale.
Si tratta di uso quest’ultimo che, seppure autorizzato, ha fatto assumere alla concessione de qua una diversa connotazione, che ha determinato un impatto significativamente maggiore sulla sicurezza e viabilità del porto e sulle attività di pubblico interesse in tale area espletate e sul quale l’Autorità Portuale è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinnovo, proprio alla luce di quella ampia discrezionalità alla stessa spettante nella valutazione della compatibilità in concreto dell’attività complessivamente svolta con le esigenze del pubblico uso.
Le richiamate circostanze confermano, ad avviso del Collegio, la legittimità, in relazione ai dedotti profili di censura, dell’operato delle Amministrazioni resistenti.
9. L’esito del giudizio sul ricorso per motivi aggiunti determina il rigetto anche della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo per l’inerzia amministrativa serbata dall’amministrazione, atteso che a fronte di una inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento, quest’ultimo si è concluso con un legittimo provvedimento sfavorevole per l’interessato.
Per poter riconoscere la tutela risarcitoria, infatti, non può in alcun caso prescindersi dalla spettanza di un bene della vita, configurandosi l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico, effettuabile sia in caso di provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 6 aprile 2022, n. 2356; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 22 marzo 2022, n. 1903; Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7; Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio 2021, n. 5033Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2022, n. 7754; T.A.R. Veneto, Sez. II, 8 agosto 2022, n. 1288).
10. Per le ragioni dinanzi esposte sia la domanda risarcitoria che il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) rigetta la domanda risarcitoria proposta con il ricorso avverso il silenzio; b) rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre oneri di legge, da suddividersi, in parti uguali, tra Autorità di sistema portuale del mar della Sicilia orientale TA, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Capitaneria di porto di TA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO